Testo dell'articoloVigente
CCNL Lapidei ed Escavazione: malattia e infortunio sul lavoro
Cave, segherie e stabilimenti lapidei espongono i lavoratori a rischi specifici: polveri di silice, vibrazioni, movimentazione carichi. Conoscere le regole del CCNL su comporto, integrazione economica e infortuni è fondamentale per tutelare salario e posto di lavoro.
Il CCNL Lapidei Industria garantisce la conservazione del posto per 12 mesi (18 mesi per gli impiegati) in caso di malattia, estesa a 24 mesi per malattie gravi. L’integrazione contrattuale porta l’indennità INPS al 100% della retribuzione nei primi 3 mesi e al 50% dal 4° mese. Per l’infortunio sul lavoro la conservazione del posto dura per tutta la prognosi INAIL, senza limite di comporto.
Il periodo di comporto: quanto dura la tutela del posto
L’art. 2110 del Codice Civile vieta il licenziamento del lavoratore durante la malattia fino al superamento del cosiddetto periodo di comporto. Il CCNL Lapidei Industria fissa questo periodo come segue:
- Operai e categorie omologhe: 12 mesi di assenza complessiva nell’arco di 36 mesi consecutivi (comporto per sommatoria);
- Impiegati e quadri: 18 mesi di assenza complessiva nell’arco di 36 mesi;
- Malattie gravi e continuative (patologie oncologiche, emodialisi, trapianti d’organo e malattie equiparate): comporto esteso a 24 mesi; la documentazione medica specialistica è necessaria per attivare la tutela estesa.
Il comporto per sommatoria significa che non è un singolo episodio acuto a far scattare il diritto al recesso, ma la somma di tutte le assenze per malattia nell’arco dei 36 mesi. Pertanto anche assenze brevi e frequenti concorrono al cumulo.
Superato il comporto, il datore può recedere dal rapporto con il preavviso contrattuale (o la relativa indennità sostitutiva). Il licenziamento per superamento del comporto non è per giustificato motivo soggettivo (inadempimento), ma per oggettivo: l’eccessiva morbilittà che rende incompatibile la prosecuzione del rapporto. Il lavoratore ha diritto al TFR e alle spettanze di fine rapporto, ma non alla NASPI se le dimissioni sopraggiungono a causa del comporto.
Il trattamento economico di malattia: legge e integrazione CCNL
La normativa legale prevede per i lavoratori dell’industria l’indennità di malattia INPS a carico dell’Istituto a partire dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni, detti di carenza, non sono coperti dall’INPS). Le misure legali sono:
- Dal 4° al 20° giorno: 50% della retribuzione media giornaliera;
- Dal 21° al 180° giorno: 66,66% della retribuzione media giornaliera.
Il CCNL Lapidei Industria integra significativamente questo trattamento:
- Per i primi 3 mesi (90 giorni) di malattia nel corso dell’anno: il datore integra la differenza tra l’indennità INPS e il 100% della retribuzione globale di fatto (paga base + contingenza + EDR + scatti biennali);
- Dal 4° mese di malattia in poi: l’integrazione contrattuale scende portando il trattamento complessivo al 50% della retribuzione globale di fatto;
- I 3 giorni di carenza (non coperti dall’INPS) sono a carico del datore per le prime 3 assenze nell’anno; dalla 4à assenza in poi la carenza è trattenuta.
Attenzione: l’integrazione contrattuale è stabilita dal CCNL Lapidei Industria e distingue dalla situazione degli artigiani o delle PMI che applicano altri contratti. Le percentuali qui indicate si riferiscono esclusivamente all’applicativo Confindustria Marmomacchine · Anepla.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Nel settore lapideo i rischi specifici includono la silicosi (esposizione a polveri di quarzo e silice libera cristallina), ipoacusia da rumore, vibrazioni al sistema mano-braccio, traumi da movimentazione blocchi di marmo e granito. La tutela INAIL si applica per infortuni sul lavoro e malattie professionali (tabellate e non).
Per gli infortuni sul lavoro, l’INAIL eroga:
- Indennità di inabilità temporanea assoluta: 60% della retribuzione giornaliera (retribuzione convenzionale INAIL) per i primi 90 giorni; 75% dal 91° giorno;
- Rendita (o indennizzo in capitale) in caso di inabilità permanente parziale o assoluta.
Il CCNL integra il trattamento INAIL, portandolo al 100% della retribuzione globale di fatto per l’intera durata dell’inabilità temporanea. La conservazione del posto è garantita senza limite temporale durante la prognosi INAIL: il datore non può licenziare il lavoratore infortunato fino alla guarigione clinica certificata o alla stabilizzazione dei postumi.
Obblighi di certificazione e comunicazione
Il lavoratore ha l’obbligo di:
- Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro, preferibilmente il primo giorno di malattia e comunque entro l’orario di inizio del turno;
- Trasmettere telematicamente il certificato di malattia tramite il medico curante (che lo invia all’INPS); il numero di protocollo va comunicato al datore;
- Essere reperibile all’indirizzo comunicato nelle fasce orarie di reperibilità fissate dall’INPS (10-12 e 17-19 per i lavoratori dell’industria) per le eventuali visite fiscali.
Per gli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di denuncia all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni. L’omessa o tardiva denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.
Tabella riepilogativa
| Evento | Conservazione del posto | Trattamento economico (legge) | Integrazione CCNL |
|---|---|---|---|
| Malattia comune (operai) | 12 mesi su 36 | INPS: 50% (gg 4-20), 66,66% (gg 21-180) | 100% primi 3 mesi; 50% dal 4° mese |
| Malattia comune (impiegati) | 18 mesi su 36 | INPS: 50%/66,66% | 100% primi 3 mesi; 50% dal 4° mese |
| Malattia grave (oncologica ecc.) | 24 mesi | INPS: come sopra | Come sopra; richiede documentazione specialistica |
| Infortunio sul lavoro | Senza limite (durata prognosi INAIL) | INAIL: 60% (gg 1-90), 75% (gg 91+) | Integrazione al 100% per tutta l’inabilità temporanea |
| Malattia professionale | Senza limite (durata prognosi INAIL) | INAIL: come infortuni | Integrazione al 100% |
| Carenza (primi 3 gg) | N/A | Non coperta da INPS | A carico datore per le prime 3 assenze/anno; dalla 4ª in poi non coperta |
Le percentuali di integrazione CCNL si intendono sulla retribuzione globale di fatto (paga base + contingenza + EDR + scatti biennali). Eventuali superminimi individuali non assorbibili sono inclusi solo se previsto da accordo individuale o aziendale.
Il fondo sanitario Altea
I lavoratori del settore lapideo industriale aderiscono al fondo di assistenza sanitaria integrativa Altea, finanziato dalla contribuzione paritetica datoriale e del lavoratore prevista dal CCNL. Altea eroga rimborsi per prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o soggette a ticket: visite specialistiche, esami diagnostici, interventi chirurgici, odontoiatria, protesi acustiche e oculistiche. Il fondo assume particolare rilevanza per i lavoratori esposti a rischi professionali tipici del settore (silicosi, patologie osteoarticolari, ipoacusia). Per i dettagli sulle prestazioni erogate e i massimali si rimanda alla sezione dedicata in questa guida.
Casi pratici
Domande frequenti
Per quanto tempo il CCNL Lapidei conserva il posto in caso di malattia?
Quanto percepisce il lavoratore lapideo in caso di malattia?
In caso di infortunio sul lavoro, come funziona la tutela?
Cosa è il comporto per sommatoria?
Devo essere reperibile durante la malattia?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025) e alle disposizioni di legge vigenti (art. 2110 c.c., d.p.r. 1124/1965, d.lgs. 81/2008). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Per quanto tempo il CCNL Lapidei conserva il posto in caso di malattia?
Il periodo di comporto è di 12 mesi nell'arco di 36 mesi per gli operai e di 18 mesi per gli impiegati. Per malattie gravi documentate (oncologiche, emodialisi, trapianti) il comporto si estende a 24 mesi. Superato il comporto senza guarigione, il datore può recedere con il preavviso contrattuale.
Quanto percepisce il lavoratore lapideo in caso di malattia?
La legge garantisce l'indennità INPS (50% della retribuzione media dal 4° giorno, 66,66% dal 21° giorno). Il CCNL Lapidei integra la differenza portando il trattamento al 100% della retribuzione globale di fatto per i primi 3 mesi di malattia nell'anno; dal 4° mese l'integrazione scende al 50%.
In caso di infortunio sul lavoro, come funziona la conservazione del posto?
Per infortuni sul lavoro o malattie professionali la conservazione del posto dura per tutta la durata dell'inabilità temporanea certificata dall'INAIL, senza il limite del comporto ordinario. Il lavoratore percepisce l'indennità INAIL (60% della retribuzione giornaliera nei primi 90 giorni, poi 75%), integrata dal CCNL.
Il periodo di malattia interrompe il maturare di ferie, scatti e TFR?
No. L'assenza per malattia, nei limiti del comporto, è equiparata a servizio effettivo ai fini della maturazione di ferie, scatti biennali di anzianità e TFR. Solo i permessi ROL non maturano durante le assenze prolungate, salvo diversa disposizione integrativa.
Che cos'è il comporto per sommatoria nel CCNL Lapidei?
Il comporto per sommatoria somma tutte le assenze per malattia verificatesi nell'arco di 36 mesi. Se il totale supera 12 mesi (o 18 per gli impiegati), il datore può procedere al licenziamento. Non rileva che ogni singolo episodio di malattia sia stato di breve durata.
Vedi anche