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La guida
Nel CCNL Lavoro Domestico, in caso di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 10 giorni di calendario (anzianità fino a 6 mesi), 45 giorni (da 6 mesi a 2 anni) o 180 giorni (oltre 2 anni), nell’anno solare di 365 giorni dall’evento, aumentati del 50% per la malattia oncologica. La retribuzione è a carico del datore per un massimo di 8, 10 o 15 giorni complessivi nell’anno secondo l’anzianità: 50% fino al 3° giorno consecutivo e 100% dal 4°. L’INPS non eroga indennità di malattia ai lavoratori domestici.
Tabella riepilogativa
| Anzianità (superata la prova) | Conservazione del posto | Giorni con retribuzione a carico del datore |
|---|---|---|
| Fino a 6 mesi | 10 giorni di calendario | Max 8 giorni complessivi nell’anno |
| Da più di 6 mesi a 2 anni | 45 giorni di calendario | Max 10 giorni complessivi nell’anno |
| Oltre 2 anni | 180 giorni di calendario | Max 15 giorni complessivi nell’anno |
| Malattia oncologica documentata dall’ASL | Periodi aumentati del 50% | I periodi di retribuzione si calcolano sui periodi aumentati |
I periodi si calcolano nell’anno solare, cioè i 365 giorni che decorrono dall’evento. La retribuzione globale di fatto spetta al 50% fino al 3° giorno consecutivo di malattia e al 100% dal 4° giorno, entro i giorni indicati. Per il convivente la quota sostitutiva di vitto e alloggio si aggiunge solo se non è ricoverato in ospedale né curato a casa del datore.
Obblighi del lavoratore in caso di malattia
Il lavoratore domestico in caso di malattia deve (art. 27):
- Avvertire tempestivamente il datore, salvo forza maggiore, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione;
- Farsi visitare dal medico, che rilascia il certificato entro il giorno successivo all’inizio della malattia;
- Consegnare o inviare con raccomandata il certificato, con la prognosi, al datore entro due giorni dal rilascio;
I conviventi non devono inviare il certificato, salvo che il datore lo richieda espressamente e salvo che la malattia sopravvenga durante le ferie o in periodi in cui non sono presenti nell’abitazione del datore. Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, in assenza di forza maggiore, sono giusta causa di licenziamento (art. 22).
Retribuzione durante la malattia
La retribuzione durante la malattia è a carico del datore di lavoro, non dell’INPS (l’INPS non eroga indennità di malattia ai lavoratori domestici). Durante i periodi di conservazione del posto la retribuzione globale di fatto spetta per un massimo di 8, 10 o 15 giorni complessivi nell’anno, secondo l’anzianità (fino a 6 mesi, da 6 mesi a 2 anni, oltre 2 anni), nella misura seguente:
- Fino al 3° giorno consecutivo: 50% della retribuzione globale di fatto
- Dal 4° giorno: 100% della retribuzione globale di fatto, entro il massimo di giorni indicato
La retribuzione globale di fatto comprende indennità e voci stabili. La tredicesima matura anche durante la malattia, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti (art. 39); le ferie maturano e non possono essere godute durante la malattia (art. 17). La malattia in periodo di prova o di preavviso ne sospende la decorrenza.
Infortunio sul lavoro: indennità INAIL
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale (art. 29) il lavoratore, convivente o no, conserva il posto per gli stessi periodi della malattia (10, 45 o 180 giorni di calendario in base all’anzianità, nell’anno solare di 365 giorni dall’evento) e ha diritto alle prestazioni del D.P.R. 1124/1965, erogate dall’INAIL, a cui il datore deve denunciare ogni infortunio:
- entro 24 ore, anche per telegramma, se l’infortunio è mortale o presunto tale;
- entro due giorni dalla ricezione del certificato, per gli eventi con prognosi superiore a tre giorni;
- il datore corrisponde la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza (art. 29, comma 6);
- l’INAIL eroga l’indennità giornaliera dal 4° giorno: 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e 75% dal 91°.
L’infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso ne sospendono la decorrenza. Il periodo di infortunio è distinto da quello della malattia comune.
Comporto e tutela del posto
Il comporto è il periodo durante il quale il datore non può licenziare il lavoratore malato perché il posto è conservato. Per il CCNL Domestico è:
- 10 giorni di calendario fino a 6 mesi di anzianità (superata la prova)
- 45 giorni da più di 6 mesi a 2 anni
- 180 giorni oltre 2 anni
- I periodi sono aumentati del 50% in caso di malattia oncologica documentata dalla ASL
Superato il comporto il datore può recedere (art. 2110 c.c.), rispettando il preavviso dell’art. 40 secondo l’anzianità e il numero di ore settimanali. La malattia sospende la decorrenza del preavviso.
Casi pratici
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Domande frequenti
L'INPS paga la malattia ai lavoratori domestici?
Quali sono i tempi del comporto?
Come si calcola la retribuzione di malattia?
Il certificato medico va trasmesso telematicamente?
Dopo il comporto posso essere licenziata?
L'infortunio sul lavoro è coperto?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.