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La guida
Il CCNL Domestico distingue conviventi (max 54 ore settimanali, 10 ore al giorno) da non conviventi (max 40 ore settimanali, 8 ore al giorno). È obbligatorio un riposo giornaliero di 11 ore consecutive e un riposo settimanale di 36 ore per i conviventi (24 ore la domenica + 12 in un altro giorno) o di 24 ore la domenica per i non conviventi. Il lavoro notturno ordinario (22-6) è maggiorato del 20%; lo straordinario del 25% (6-22), del 50% (22-6) e del 60% (festivi e domenica).
Tabella riepilogativa
| Tipologia | Orario settimanale | Orario giornaliero | Riposo |
|---|---|---|---|
| Convivente pieno tempo | Max 54 ore | Max 10 ore, non consecutive | 11 ore consecutive al giorno + riposo intermedio non retribuito di almeno 2 ore; 36 ore settimanali (24 la domenica + 12 in altro giorno) |
| Convivente a orario ridotto (solo livelli B, BS, C e studenti 16-40 anni) | Fino a 30 ore | Max 10 ore, in non più di 3 giorni, oppure fascia 6-14 o 14-22 | 11 ore consecutive al giorno; retribuzione della Tabella B (B € 702,25, BS € 737,39, C € 814,60 al mese) |
| Non convivente pieno tempo | 40 ore | 8 ore, non consecutive, su 5 o 6 giorni | 24 ore la domenica |
| Non convivente part-time | Meno di 40 ore | Concordato per iscritto | 24 ore la domenica |
| Presenza notturna (art. 11) | Interamente tra le 21 e le 8 | Orario convenzionale di 5 ore ai soli fini contributivi | Completo riposo notturno in alloggio idoneo; € 811,09 al mese (Tabella E, 2026) |
Orario dei conviventi: 54 ore settimanali
Per i lavoratori conviventi a tempo pieno l’orario massimo settimanale è di 54 ore, distribuite in modo che non superino le 10 ore giornaliere non consecutive. Il datore deve garantire:
- Un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive;
- Se l’orario non è interamente collocato tra le 6 e le 14 o tra le 14 e le 22, un riposo intermedio non retribuito di almeno 2 ore, normalmente nel pomeriggio, durante il quale il lavoratore può uscire dall’abitazione;
- Un riposo settimanale di 36 ore: 24 ore la domenica e le restanti 12 ore in un altro giorno concordato, nel quale può essere richiesta un’attività non superiore alla metà dell’orario giornaliero normale; le prestazioni in quelle 12 ore sono pagate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40% (art. 13).
Orario dei non conviventi: 40 ore
Per i non conviventi pieno tempo l’orario è di 40 ore settimanali, in giornate di 8 ore non consecutive distribuite su 5 oppure su 6 giorni. I non conviventi part-time hanno un orario inferiore alle 40 ore, concordato fra le parti.
Al lavoratore con orario giornaliero pari o superiore a 6 ore, quando è concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta il pasto oppure, se non viene dato, un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo per consumare il pasto è concordato fra le parti e non è retribuito (art. 14, comma 8).
Lavoro notturno e presenza notturna
Il lavoro notturno (22-6) ordinario è compensato con una maggiorazione del 20% sulla retribuzione globale di fatto oraria (art. 14, comma 6); se è straordinario valgono le percentuali dell’art. 15. Il lavoro notturno è vietato alle donne in gravidanza e fino al compimento di 1 anno del bambino.
La presenza notturna è una figura specifica del CCNL Domestico: il lavoratore è assunto esclusivamente per garantire la presenza di notte e il periodo è interamente compreso tra le 21 e le 8, con completo riposo notturno in un alloggio idoneo. Retribuzione: € 811,09 al mese (Tabella E, 2026). Se vengono richieste prestazioni diverse dalla semplice presenza, non sono straordinario ma si pagano a parte con la paga dei non conviventi (Tabella C) per il tempo effettivo (art. 11).
Diverse sono le discontinue prestazioni notturne di cura (art. 10): per chi presta assistenza notturna tra le 20 e le 8 vale la Tabella D, nel 2026 € 1.211,38 al mese per la B Super, € 1.372,91 per la CS e € 1.695,99 per la DS (non conviventi: € 8,91 l’ora per la CS, € 10,75 per la DS), con 11 ore di riposo consecutivo garantite al convivente.
Straordinari e maggiorazioni
È straordinario il lavoro oltre i limiti giornaliero o settimanale dell’art. 14 (salvo recupero di ore non lavorate). Si paga con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorata (art. 15):
- +25% se prestato dalle 6 alle 22;
- +50% se prestato dalle 22 alle 6;
- +60% nelle festività dell’art. 16 o la domenica;
- +10% per i non conviventi, per le ore oltre la 40ª e fino alla 44ª settimanale, tra le 6 e le 22.
Lo straordinario va richiesto con almeno un giorno di preavviso, salvo emergenza, e può essere rifiutato solo per giustificato motivo di impedimento; non deve pregiudicare il riposo giornaliero.
Casi pratici
Domande frequenti
Quante ore può lavorare al massimo una colf?
Il datore può chiamare la colf fuori orario?
Le ore di pausa pranzo sono pagate?
Cos'è la presenza notturna nel CCNL Domestico?
Posso lavorare la domenica come colf?
Il lavoro notturno è ammesso per le badanti?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti e malattia e infortunio di colf e badanti.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.