Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Domestico prevede preavviso di 8-30 giorni per le cessazioni, variabile per anzianità e per orario settimanale (più o meno di 25h). Il licenziamento è ad nutum (senza giustificazione, eccetto durante gravidanza e per giusta causa documentata). Le dimissioni vanno presentate per iscritto al datore, NON telematicamente (eccezione al regime generale).
Tabella riepilogativa
| Anzianità | Orario >=25h/sett | Orario <25h/sett |
|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 15 giorni di calendario | 8 giorni di calendario |
| Oltre 5 anni | 30 giorni di calendario | 15 giorni di calendario |
Il preavviso si dimezza per le DIMISSIONI del lavoratore rispetto al licenziamento.
Preavviso variabile per anzianità e orario
Il CCNL Domestico ha una struttura unica: il preavviso varia sia per anzianità che per orario settimanale. Ci sono 4 casi possibili:
| Caso | Preavviso |
|---|---|
| Orario >=25h/sett, anzianità fino a 5 anni | 15 giorni |
| Orario >=25h/sett, anzianità oltre 5 anni | 30 giorni |
| Orario <25h/sett, anzianità fino a 2 anni | 8 giorni |
| Orario <25h/sett, anzianità oltre 2 anni | 15 giorni |
I giorni sono di calendario (non lavorativi), e iniziano a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione.
Licenziamento ad nutum e tutele specifiche
Il datore può licenziare ad nutum (senza giustificazione) il lavoratore domestico, perché l’art. 4 della legge 108/1990 esclude i lavoratori domestici dalle tutele contro i licenziamenti illegittimi.
Le uniche tutele rimaste:
- Divieto di licenziamento durante la gravidanza e fino al 1° anno del bambino
- Divieto di licenziamento discriminatorio (razza, religione, opinioni politiche, ecc.)
- Obbligo di rispettare il preavviso o pagare l’indennità sostitutiva
Dimissioni: regola particolare
Le dimissioni dei lavoratori domestici sono una eccezione alla regola generale: NON vanno presentate telematicamente all’INPS (come nel resto dei settori). Vanno consegnate al datore per iscritto, con preavviso secondo l’anzianità.
Il preavviso delle dimissioni è dimezzato rispetto al licenziamento:
- Orario >=25h, anzianità qualsiasi: 15 giorni
- Orario <25h, anzianità qualsiasi: 8 giorni
Indennità di mancato preavviso
Se una parte recede senza rispettare il preavviso, deve corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il preavviso.
Esempio: badante CS con 7 anni di anzianità, orario 40h/sett. Preavviso dovuto: 30 giorni. Stipendio mensile: € 1.313,50. Se il datore licenzia con effetto immediato: deve pagare € 1.313,50 + ferie e tredicesima maturate.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto preavviso devo dare se mi dimetto?
Il datore può licenziarmi senza motivo?
Le dimissioni devono essere telematiche?
Cos'è l'indennità di mancato preavviso?
Posso essere licenziata durante la gravidanza?
La giusta causa esiste anche nel CCNL Domestico?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti, malattia e infortunio di colf e badanti e periodo di prova di colf e badanti.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il lavoro domestico costituisce un settore peculiare del diritto del lavoro, retto da un CCNL che si discosta su più punti dalle regole generali. La ragione storica risiede nella particolare natura del rapporto, che si svolge all'interno della famiglia e si fonda su un elemento fiduciario marcato. Questa specificità si riflette tanto sulla disciplina del recesso quanto sulle forme della sua comunicazione.
La cornice civilistica del recesso
Anche nel lavoro domestico vale il principio dell'art. 2118 c.c., secondo cui ciascuna parte può recedere dal contratto a tempo indeterminato dando il preavviso stabilito, salva l'ipotesi di recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., che consente la cessazione immediata in presenza di un fatto che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Il preavviso ha la funzione di consentire alla controparte di organizzarsi per la cessazione.
Il licenziamento ad nutum
La caratteristica più rilevante è che il datore può licenziare ad nutum, cioè senza obbligo di addurre una giustificazione, perché l'ordinamento esclude il lavoro domestico dall'apparato di tutele contro i licenziamenti illegittimi previsto per la generalità dei rapporti. Restano però fermi alcuni limiti inderogabili: il divieto di licenziamento durante la gravidanza e fino al primo anno del bambino e il divieto di licenziamento discriminatorio, presidi che operano a tutela di valori fondamentali.
Il preavviso: una struttura a quattro variabili
Il sistema del preavviso è insolitamente articolato, perché dipende sia dall'anzianità di servizio sia dall'orario settimanale, con la soglia delle 25 ore a fare da spartiacque. Ne deriva una griglia con più ipotesi, in cui a maggiore anzianità e maggiore orario corrispondono termini più lunghi. I giorni di preavviso si computano di calendario e decorrono dal giorno successivo alla comunicazione.
Il preavviso ridotto per le dimissioni
Quando è il lavoratore a recedere, il preavviso dovuto è dimezzato rispetto a quello richiesto in caso di licenziamento. Si tratta di una previsione che agevola la mobilità del prestatore, riconoscendo che l'esigenza organizzativa della famiglia datrice, pur meritevole di tutela, non giustifica un vincolo eccessivo alla libertà di recesso del lavoratore.
La forma delle dimissioni
Una deroga significativa riguarda la forma: le dimissioni del lavoratore domestico non seguono la procedura telematica obbligatoria valida per la generalità dei settori, ma vanno presentate per iscritto direttamente al datore. È una semplificazione coerente con la natura del rapporto, ma impone comunque attenzione alla prova della comunicazione e al rispetto del preavviso.
L'indennità di mancato preavviso
Se una parte recede senza rispettare il preavviso, è tenuta a corrispondere all'altra un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo. Vale per entrambe le direzioni: il datore che licenzia con effetto immediato, fuori dai casi di giusta causa, e il lavoratore che si dimette senza preavviso. La giusta causa, ove sussista, esonera dall'obbligo.
Domande frequenti
Il datore può licenziare il lavoratore domestico senza motivo?
Sì, il licenziamento è ad nutum, ma restano fermi il divieto durante la gravidanza fino al primo anno del bambino e il divieto di licenziamento discriminatorio.
Da cosa dipende la durata del preavviso?
Da due variabili combinate: l'anzianità di servizio e l'orario settimanale, con la soglia delle 25 ore come spartiacque. I giorni sono di calendario.
Il preavviso è uguale per dimissioni e licenziamento?
No. In caso di dimissioni del lavoratore il preavviso è dimezzato rispetto a quello previsto per il licenziamento.
Come vanno presentate le dimissioni?
Per iscritto direttamente al datore: il lavoro domestico è escluso dalla procedura telematica obbligatoria prevista per gli altri settori.
Cosa accade se non rispetto il preavviso?
È dovuta un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non rispettato, salvo il caso di recesso per giusta causa.