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Il CCNL Lavoro Domestico riconosce 13 mensilità annue: 12 ordinarie + tredicesima a dicembre. La tredicesima è pari a una mensilità intera per chi ha lavorato l’intero anno; chi ha lavorato meno riceve una quota proporzionale (1/12 per ogni mese di servizio). La tredicesima va corrisposta entro il 24 dicembre.
Tabella riepilogativa
| Voce | Importo | Scadenza |
|---|---|---|
| Tredicesima piena | 1 mensilità intera | Entro 24 dicembre |
| Quota mensile | 1/12 stipendio mensile | Accantonato ogni mese |
| Conviventi: vitto/alloggio | In natura, valore convenzionale | Non in busta |
| Su cessazione | Proporzionale ai mesi lavorati | In ultima busta paga |
Calcolo della tredicesima
La tredicesima è pari a una mensilità di retribuzione per chi ha lavorato dall’1 gennaio al 31 dicembre. La retribuzione di riferimento è quella vigente al 30 novembre (data di calcolo).
Per chi ha lavorato meno di 12 mesi: 1/12 della retribuzione per ogni mese di servizio. La frazione di mese di almeno 15 giorni conta intera.
Esempio: badante CS assunta il 15 luglio 2026 (€ 1.313,50/mese). Mesi lavorati al 31 dicembre 2026: 5,5. Tredicesima: € 1.313,50 × 5,5 / 12 = € 602,02.
Scadenza e modalità di pagamento
La tredicesima va corrisposta entro il 24 dicembre di ogni anno (vigilia di Natale). Il datore di lavoro può pagarla anticipatamente (a inizio mese) o in busta paga di dicembre.
Per i conviventi: la tredicesima è una sola somma in denaro, vitto e alloggio del mese di dicembre restano in natura (non si calcola “tredicesimo” del vitto). Il valore convenzionale di vitto/alloggio fa però parte della base di calcolo della tredicesima.
Maturazione durante assenze
La tredicesima matura anche durante alcuni periodi di assenza:
- Maternità obbligatoria: matura tutta la quota (5 mesi)
- Malattia pagata dal datore: matura per i giorni pagati
- Infortunio INAIL: matura
- Ferie: matura (sono retribuiti come lavoro)
- Congedo parentale non retribuito: NON matura
- Aspettativa non retribuita: NON matura
Differenza vs Commercio (14 mensilità)
Una differenza importante rispetto ad altri CCNL: il CCNL Domestico prevede 13 mensilità (12 ordinarie + tredicesima), non 14 come il CCNL Commercio. Non è prevista quattordicesima.
Quando si confrontano stipendi tra settori, il moltiplicatore va corretto:
- Domestico: 13 × stipendio mensile
- Commercio: 14 × stipendio mensile
- Metalmeccanici: 13 × stipendio mensile
Casi pratici
Domande frequenti
Quando si paga la tredicesima nel CCNL Domestico?
Come si calcola la tredicesima proporzionale?
La tredicesima matura durante la malattia?
Esiste anche la quattordicesima?
Sul vitto e l'alloggio si calcola la tredicesima?
Cosa succede se il datore non paga la tredicesima?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, malattia e infortunio di colf e badanti e periodo di prova di colf e badanti.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La tredicesima mensilita' nel lavoro domestico e' una voce di retribuzione differita che matura mese per mese e viene corrisposta in un'unica soluzione a fine anno. Nel rapporto con colf, badanti e baby-sitter assume un rilievo particolare per la frequente discontinuita' dei rapporti e per la presenza di voci in natura (vitto e alloggio) nei rapporti di convivenza, che incidono sulla base di calcolo.
Natura e fonte della tredicesima
La tredicesima e' una gratifica natalizia di origine contrattuale, oggi parte integrante della retribuzione annua. Nel lavoro domestico e' prevista dal CCNL di settore e si aggiunge alle dodici mensilita' ordinarie. Non costituisce una liberalita': matura in proporzione al servizio prestato e va corrisposta anche in caso di cessazione del rapporto, per la quota maturata.
Calcolo per il rapporto annuale
Per il lavoratore in servizio dall'inizio alla fine dell'anno la tredicesima e' pari a una mensilita' di retribuzione. La retribuzione di riferimento e' quella in godimento alla data di calcolo indicata dal contratto. Gli importi tabellari da assumere a base vanno letti nelle tabelle retributive del CCNL vigente, evitando di affidarsi a valori non aggiornati.
Calcolo proporzionale e frazioni di mese
Per i rapporti che non coprono l'intero anno la tredicesima si calcola in ratei: un dodicesimo della mensilita' per ogni mese di servizio. La frazione di mese di almeno quindici giorni si considera come mese intero; quella inferiore non si computa. Questa regola assicura proporzionalita' tra prestazione e gratifica nei rapporti a tempo determinato o iniziati in corso d'anno.
Conviventi: vitto, alloggio e base di calcolo
Nei rapporti di convivenza il vitto e l'alloggio costituiscono retribuzione in natura, valorizzata secondo i valori convenzionali. Tale valore concorre alla base di calcolo della tredicesima, che pero' resta una erogazione in denaro: non si corrisponde un tredicesimo del vitto e dell'alloggio, che continuano a essere forniti in natura anche nel mese di dicembre.
Maturazione durante le assenze
La tredicesima matura durante i periodi tutelati: la maternita' obbligatoria, la malattia e l'infortunio nei limiti previsti, le ferie. Non matura, di regola, durante le assenze non retribuite come il congedo parentale non indennizzato o l'aspettativa non retribuita. La verifica delle singole causali va condotta sul testo del CCNL e sulle regole INPS applicabili.
Scadenza e modalita' di pagamento
La tredicesima va corrisposta entro la scadenza di fine anno indicata dal contratto, di regola in prossimita' delle festivita' natalizie. può essere erogata anticipatamente o nella busta paga di dicembre. Alla cessazione del rapporto la quota maturata si liquida con le ultime competenze.
Domande frequenti
A quanto ammonta la tredicesima per chi lavora tutto l'anno?
A una mensilita' intera di retribuzione, calcolata sulla retribuzione in godimento alla data di calcolo indicata dal CCNL; gli importi tabellari vanno letti nelle tabelle retributive vigenti.
Come si calcola se il rapporto e' iniziato a meta' anno?
In modo proporzionale: un dodicesimo della mensilita' per ogni mese di servizio, con la frazione di almeno 15 giorni computata come mese intero.
Vitto e alloggio incidono sulla tredicesima?
Si. Per i conviventi il valore convenzionale di vitto e alloggio entra nella base di calcolo, ma la tredicesima resta una somma in denaro: non si paga un tredicesimo del vitto.
La tredicesima matura durante la maternita' obbligatoria?
Si, matura nei periodi tutelati come maternita' obbligatoria, malattia e ferie nei limiti previsti; non matura durante le assenze non retribuite.
Entro quando va pagata la tredicesima?
Entro la scadenza di fine anno indicata dal CCNL vigente, di regola in prossimita' del Natale, anche tramite la busta paga di dicembre.