Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

In sintesi

Il CCNL Domestico prevede un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori conviventi (qualunque sia il livello) e per quelli dei livelli D e DS, e di 8 giorni di lavoro effettivo per tutti gli altri rapporti. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. La prova va indicata per iscritto nella lettera di assunzione.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
Ultimo rinnovo
28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
Vigenza
Fino al 31 ottobre 2028
Platea
Oltre 817.000 assistenti familiari (dato delle parti firmatarie, ottobre 2025)

Tabella riepilogativa

Periodo di prova CCNL Domestico (art. 12)
Rapporto Durata prova Modalità recesso
Lavoratori conviventi (qualunque livello) e lavoratori dei livelli D e DS 30 giorni di lavoro effettivo Libera per entrambe le parti, senza preavviso; retribuzione per il lavoro prestato
Tutti gli altri rapporti (non conviventi dei livelli A-C) 8 giorni di lavoro effettivo Libera per entrambe le parti, senza preavviso; retribuzione per il lavoro prestato

La prova è regolarmente retribuita e va indicata per iscritto (lettera di assunzione, art. 6). Il lavoratore che sia assunto come prima provenienza da altra Regione, senza aver trasferito la residenza, se il datore recede senza giusta causa ha diritto a un preavviso di 3 giorni o alla retribuzione corrispondente.

La prova obbligatoria nella lettera di assunzione

La lettera di assunzione (obbligatoria nel CCNL Domestico) deve indicare la durata del periodo di prova, e l’apposizione della prova deve risultare da atto scritto: senza clausola scritta la prova non è pattuita e il rapporto è definitivo fin dall’inizio.

La durata è di 30 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori conviventi (anche di livello A, B o C) e per quelli dei livelli D e D Super, di 8 giorni di lavoro effettivo per gli altri. Si contano i giorni effettivamente lavorati, non quelli di calendario.

Recesso durante la prova

Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza necessità di motivazione. La cessazione del rapporto è immediata.

Il lavoratore riceve la retribuzione per i giorni effettivamente lavorati, più la quota di tredicesima maturata, più le ferie maturate (se non godute, pagate come “ferie non godute”).

Calcolo della prova: giorni di lavoro effettivo

Il calcolo considera solo i giorni di lavoro effettivo: i giorni non lavorati non contano. La malattia in periodo di prova ne sospende la decorrenza (art. 27, comma 10), come l’infortunio sul lavoro (art. 29, comma 8).

Esempio: colf non convivente di livello B che lavora il martedì e il giovedì (2 giorni a settimana): la prova di 8 giorni di lavoro effettivo si esaurisce in 4 settimane. Per un convivente la prova di 30 giorni di lavoro effettivo dura circa un mese.

Cosa succede dopo la prova

Superata la prova:

  • Il rapporto diventa definitivo e si applicano tutte le tutele del CCNL (preavviso, comporto, ecc.)
  • L’anzianità di servizio decorre dal primo giorno di lavoro (non dalla fine della prova)
  • I giorni di prova sono computati per maturazione di ferie, tredicesima, TFR

Casi pratici

Tizio – Recesso del lavoratore al 20° giorno di prova
Tizio è colf livello B convivente, in prova da 20 giorni di lavoro effettivo (la prova è di 30). Non si trova a suo agio e dà le dimissioni. Recede liberamente, senza preavviso. Riceve la retribuzione per i 20 giorni di lavoro prestato, con il rateo di tredicesima e le ferie maturate.
Caia – Conferma in servizio dopo 30 giorni
Caia è badante CS convivente in prova. Dopo 30 giorni di lavoro effettivo il datore conferma il rapporto. La sua anzianità di servizio decorre dal primo giorno di assunzione, non dalla fine della prova: il servizio prestato durante la prova è computato a tutti gli effetti.
Sempronio – Recesso del datore durante la prova
Sempronio è un badante convivente in prova da 25 giorni quando il datore gli comunica il recesso per «mancato superamento della prova». Recesso libero, nessun preavviso. Sempronio riceve la retribuzione per il lavoro prestato e le competenze accessorie maturate.
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Domande frequenti

Quanto dura la prova nel CCNL Domestico?
30 giorni di lavoro effettivo per i conviventi (qualunque livello) e per i livelli D e DS; 8 giorni di lavoro effettivo per tutti gli altri rapporti (art. 12). Si contano le giornate realmente lavorate.
La prova deve essere scritta?
Sì, OBBLIGATORIAMENTE indicata nella lettera di assunzione. Se manca la clausola scritta, la prova si considera non pattuita e il rapporto è definitivo dall’inizio (con tutte le tutele).
Posso essere licenziata durante la prova?
Sì, liberamente e senza preavviso: il contratto prevede il pagamento del lavoro prestato e delle competenze accessorie. Se sei arrivata da un’altra Regione senza trasferire la residenza e il datore recede senza giusta causa, ti spettano 3 giorni di preavviso o la retribuzione corrispondente.
La malattia sospende il periodo di prova?
Sì: la malattia e l’infortunio sul lavoro sospendono la decorrenza della prova (art. 27, comma 10, e art. 29, comma 8). La prova riprende al rientro. I giorni non lavorati non rientrano nei giorni di lavoro effettivo.
Dopo la prova ho diritto al TFR?
Sì, il TFR matura dal primo giorno di lavoro effettivo, anche durante la prova. La frase comune “in prova non si matura TFR” è sbagliata.
Cosa succede se la prova non è scritta?
Il rapporto si considera definitivo dall’inizio: si applicano tutte le tutele del CCNL (preavviso, comporto malattia, divieto di licenziamento senza motivo). È una tutela importante per il lavoratore.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti e malattia e infortunio di colf e badanti.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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