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Il CCNL Domestico prevede un periodo di prova di 30 giorni di lavoro effettivo per tutti i livelli (A, B, C, D e relativi “S”). Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. La prova va indicata per iscritto nella lettera di assunzione, altrimenti il rapporto si considera definitivo dall’inizio.
Tabella riepilogativa
| Livelli | Durata prova | Modalità recesso |
|---|---|---|
| Tutti i livelli (A, AS, B, BS, C, CS, D, DS) | 30 giorni lavorativi | Libera per entrambe le parti, retribuzione fino al giorno di cessazione |
A differenza di altri CCNL (es. Commercio: prova 60-180gg), il CCNL Domestico ha la prova più breve e uguale per tutti i livelli.
La prova obbligatoria nella lettera di assunzione
La lettera di assunzione (obbligatoria nel CCNL Domestico) deve indicare espressamente il periodo di prova, altrimenti si considera non pattuita e il rapporto è definitivo fin dall’inizio.
Il termine massimo è di 30 giorni di lavoro effettivo (non 30 giorni di calendario): per i conviventi sono ~30 giorni di calendario, per i non conviventi part-time possono essere settimane o mesi se ci si sente in pochi giorni alla settimana.
Recesso durante la prova
Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza necessità di motivazione. La cessazione del rapporto è immediata.
Il lavoratore riceve la retribuzione per i giorni effettivamente lavorati, più la quota di tredicesima maturata, più le ferie maturate (se non godute, pagate come “ferie non godute”).
Calcolo della prova: 30 giorni di lavoro effettivo
Il calcolo dei 30 giorni considera solo i giorni di lavoro effettivo:
- I giorni di malattia o infortunio NON contano (la prova si “sospende”)
- I giorni di ferie NON contano
- I giorni di festività non lavorate NON contano
- I sabati e le domeniche di riposo NON contano
Esempio: colf non convivente che lavora il martedì e il giovedì (2 giorni/settimana): la prova di 30 giorni si raggiunge in 15 settimane (~3,5 mesi).
Cosa succede dopo la prova
Superata la prova:
- Il rapporto diventa definitivo e si applicano tutte le tutele del CCNL (preavviso, comporto, ecc.)
- L’anzianità di servizio decorre dal primo giorno di lavoro (non dalla fine della prova)
- I giorni di prova sono computati per maturazione di ferie, tredicesima, TFR
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura la prova nel CCNL Domestico?
La prova deve essere scritta?
Posso essere licenziata durante la prova?
La malattia sospende il periodo di prova?
Dopo la prova ho diritto al TFR?
Cosa succede se la prova non è scritta?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura la prova nel CCNL Domestico?
30 giorni di LAVORO EFFETTIVO per tutti i livelli (A, AS, B, BS, C, CS, D, DS). Per i conviventi sono ~30 giorni di calendario; per i non conviventi part-time può durare diversi mesi (es. 2 giorni/settimana = 15 settimane).
La prova deve essere scritta?
Sì, OBBLIGATORIAMENTE indicata nella lettera di assunzione. Se manca la clausola scritta, la prova si considera non pattuita e il rapporto è definitivo dall'inizio (con tutte le tutele).
Posso essere licenziata durante la prova?
Sì, liberamente e senza preavviso. Riceverai però la retribuzione per i giorni di lavoro effettivo, la quota di tredicesima maturata e le ferie maturate non godute.
La malattia sospende il periodo di prova?
Sì, i giorni di malattia, infortunio, ferie e festività non lavorate NON contano nei 30 giorni di prova. La prova "si sospende" e riprende al rientro.
Dopo la prova ho diritto al TFR?
Sì, il TFR matura dal primo giorno di lavoro effettivo, anche durante la prova. La frase comune "in prova non si matura TFR" è sbagliata.
Cosa succede se la prova non è scritta?
Il rapporto si considera definitivo dall'inizio: si applicano tutte le tutele del CCNL (preavviso, comporto malattia, divieto di licenziamento senza motivo). È una tutela importante per il lavoratore.
Vedi anche