Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

In sintesi

Il CCNL Domestico prevede un periodo di prova di 30 giorni di lavoro effettivo per tutti i livelli (A, B, C, D e relativi “S”). Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. La prova va indicata per iscritto nella lettera di assunzione, altrimenti il rapporto si considera definitivo dall’inizio.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
Ultimo rinnovo
28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
Vigenza
Fino al 31 ottobre 2028
Platea
~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

Tabella riepilogativa

Periodo di prova CCNL Domestico
Livelli Durata prova Modalità recesso
Tutti i livelli (A, AS, B, BS, C, CS, D, DS) 30 giorni lavorativi Libera per entrambe le parti, retribuzione fino al giorno di cessazione

A differenza di altri CCNL (es. Commercio: prova 60-180gg), il CCNL Domestico ha la prova più breve e uguale per tutti i livelli.

La prova obbligatoria nella lettera di assunzione

La lettera di assunzione (obbligatoria nel CCNL Domestico) deve indicare espressamente il periodo di prova, altrimenti si considera non pattuita e il rapporto è definitivo fin dall’inizio.

Il termine massimo è di 30 giorni di lavoro effettivo (non 30 giorni di calendario): per i conviventi sono ~30 giorni di calendario, per i non conviventi part-time possono essere settimane o mesi se ci si sente in pochi giorni alla settimana.

Recesso durante la prova

Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza necessità di motivazione. La cessazione del rapporto è immediata.

Il lavoratore riceve la retribuzione per i giorni effettivamente lavorati, più la quota di tredicesima maturata, più le ferie maturate (se non godute, pagate come “ferie non godute”).

Calcolo della prova: 30 giorni di lavoro effettivo

Il calcolo dei 30 giorni considera solo i giorni di lavoro effettivo:

  • I giorni di malattia o infortunio NON contano (la prova si “sospende”)
  • I giorni di ferie NON contano
  • I giorni di festività non lavorate NON contano
  • I sabati e le domeniche di riposo NON contano

Esempio: colf non convivente che lavora il martedì e il giovedì (2 giorni/settimana): la prova di 30 giorni si raggiunge in 15 settimane (~3,5 mesi).

Cosa succede dopo la prova

Superata la prova:

  • Il rapporto diventa definitivo e si applicano tutte le tutele del CCNL (preavviso, comporto, ecc.)
  • L’anzianità di servizio decorre dal primo giorno di lavoro (non dalla fine della prova)
  • I giorni di prova sono computati per maturazione di ferie, tredicesima, TFR

Casi pratici

Tizio – Recesso del lavoratore al 20° giorno di prova
Tizio è colf livello B, in prova da 20 giorni di lavoro effettivo. Non si trova a suo agio e dà le dimissioni. Recede liberamente, senza preavviso. Riceve la retribuzione per i 20 giorni più la quota proporzionale di tredicesima (~€ 65) e ferie (~€ 109).
Caia – Conferma in servizio dopo 30 giorni
Caia è badante CS in prova. Dopo 30 giorni di lavoro effettivo il datore conferma il rapporto. La sua anzianità di servizio decorre dal primo giorno di assunzione, non dalla fine della prova. I 30 giorni contano per ferie, tredicesima e TFR.
Sempronio – Recesso del datore durante la prova
Sempronio è in prova da 25 giorni quando il datore gli comunica recesso per «mancato superamento della prova». Recesso libero, nessun preavviso. Sempronio riceve i giorni di lavoro effettivo + ferie maturate. Non può contestare il licenziamento (è prova).

Domande frequenti

Quanto dura la prova nel CCNL Domestico?
30 giorni di LAVORO EFFETTIVO per tutti i livelli (A, AS, B, BS, C, CS, D, DS). Per i conviventi sono ~30 giorni di calendario; per i non conviventi part-time può durare diversi mesi (es. 2 giorni/settimana = 15 settimane).
La prova deve essere scritta?
Sì, OBBLIGATORIAMENTE indicata nella lettera di assunzione. Se manca la clausola scritta, la prova si considera non pattuita e il rapporto è definitivo dall’inizio (con tutte le tutele).
Posso essere licenziata durante la prova?
Sì, liberamente e senza preavviso. Riceverai però la retribuzione per i giorni di lavoro effettivo, la quota di tredicesima maturata e le ferie maturate non godute.
La malattia sospende il periodo di prova?
Sì, i giorni di malattia, infortunio, ferie e festività non lavorate NON contano nei 30 giorni di prova. La prova “si sospende” e riprende al rientro.
Dopo la prova ho diritto al TFR?
Sì, il TFR matura dal primo giorno di lavoro effettivo, anche durante la prova. La frase comune “in prova non si matura TFR” è sbagliata.
Cosa succede se la prova non è scritta?
Il rapporto si considera definitivo dall’inizio: si applicano tutte le tutele del CCNL (preavviso, comporto malattia, divieto di licenziamento senza motivo). È una tutela importante per il lavoratore.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti e malattia e infortunio di colf e badanti.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Domestico prevede un periodo di prova di 30 giorni di lavoro effettivo, uguale per tutti i livelli.
  • Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né obbligo di motivazione.
  • La prova va indicata per iscritto nella lettera di assunzione, altrimenti si considera non pattuita.
  • I 30 giorni si computano come lavoro effettivo, non come giorni di calendario.
  • Il patto di prova si inquadra nell'art. 2096 c.c. e nei limiti di buona fede nella sua applicazione.
Indice dei contenuti

Il periodo di prova nel CCNL Domestico presenta tratti peculiari rispetto agli altri contratti collettivi, sia per la durata contenuta sia per l'uniformità tra i livelli. La cornice generale è quella dell'art. 2096 c.c., che subordina l'efficacia del patto di prova alla forma scritta e ne disciplina il recesso, applicata qui a un rapporto a forte connotazione fiduciaria e personale come quello domestico.

La durata della prova

Il CCNL Domestico fissa la prova in 30 giorni di lavoro effettivo, durata uguale per tutti i livelli (A, AS, B, BS, C, CS, D, DS). Si tratta di una delle prove più brevi del panorama contrattuale, scelta coerente con la natura del rapporto e con l'esigenza di una rapida verifica reciproca dell'idoneità.

Lavoro effettivo, non giorni di calendario

I 30 giorni si computano come giorni di lavoro effettivo: per i conviventi tendono a coincidere con i giorni di calendario, mentre per i non conviventi a tempo parziale il periodo si dilata, poiché vanno conteggiate solo le giornate realmente lavorate. La corretta individuazione del termine è essenziale per stabilire quando la prova si intende superata.

La forma scritta nella lettera di assunzione

Il patto di prova deve risultare per iscritto nella lettera di assunzione, obbligatoria nel rapporto domestico. In mancanza di indicazione scritta, la prova si considera non pattuita e il rapporto è definitivo fin dall'inizio: è un'applicazione rigorosa del principio per cui il patto di prova privo di forma scritta è nullo.

Il recesso durante la prova

Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza obbligo di motivazione, con cessazione immediata del rapporto. Il lavoratore percepisce la retribuzione maturata fino al giorno di cessazione. La libertà di recesso non è però assoluta: non può essere esercitata per finalità discriminatorie o ritorsive.

I limiti di buona fede

Pur essendo il recesso in prova ampiamente discrezionale, esso deve consentire un effettivo esperimento delle attitudini del lavoratore. Un recesso intimato senza che vi sia stata reale possibilità di valutazione, o per ragioni estranee alla prova (ad esempio discriminatorie), può essere contestato. La prova deve insomma rispondere alla sua funzione tipica.

Effetti del superamento della prova

Superato positivamente il periodo, l'assunzione diventa definitiva e il rapporto prosegue alle condizioni pattuite, con applicazione integrale delle tutele del CCNL Domestico. Il servizio prestato in prova si computa nell'anzianità complessiva del lavoratore.

Cosa verificare in concreto

È opportuno controllare che la lettera di assunzione contenga espressamente il patto di prova, conteggiare correttamente i giorni di lavoro effettivo e conservare la documentazione del rapporto, così da poter determinare con certezza la data di superamento della prova ed evitare contestazioni.

Domande frequenti

Quanto dura la prova nel CCNL Domestico?

La prova è di 30 giorni di lavoro effettivo, uguale per tutti i livelli; si conteggiano le giornate realmente lavorate, non i giorni di calendario.

La prova deve essere scritta?

Sì: il patto di prova deve risultare per iscritto nella lettera di assunzione. In mancanza si considera non pattuito e il rapporto è definitivo dall'inizio.

Si può recedere durante la prova?

Sì, entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né obbligo di motivazione, con cessazione immediata e retribuzione fino al giorno di cessazione.

Il recesso in prova è del tutto libero?

È ampiamente discrezionale, ma non può essere discriminatorio o ritorsivo e deve consentire un effettivo esperimento delle attitudini del lavoratore secondo la funzione tipica della prova.

Il periodo di prova conta nell'anzianità?

Sì: superata positivamente la prova, l'assunzione diventa definitiva e il servizio prestato in prova si computa nell'anzianità complessiva del lavoratore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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