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La guida
Il CCNL Domestico prevede un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori conviventi (qualunque sia il livello) e per quelli dei livelli D e DS, e di 8 giorni di lavoro effettivo per tutti gli altri rapporti. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. La prova va indicata per iscritto nella lettera di assunzione.
Tabella riepilogativa
| Rapporto | Durata prova | Modalità recesso |
|---|---|---|
| Lavoratori conviventi (qualunque livello) e lavoratori dei livelli D e DS | 30 giorni di lavoro effettivo | Libera per entrambe le parti, senza preavviso; retribuzione per il lavoro prestato |
| Tutti gli altri rapporti (non conviventi dei livelli A-C) | 8 giorni di lavoro effettivo | Libera per entrambe le parti, senza preavviso; retribuzione per il lavoro prestato |
La prova è regolarmente retribuita e va indicata per iscritto (lettera di assunzione, art. 6). Il lavoratore che sia assunto come prima provenienza da altra Regione, senza aver trasferito la residenza, se il datore recede senza giusta causa ha diritto a un preavviso di 3 giorni o alla retribuzione corrispondente.
La prova obbligatoria nella lettera di assunzione
La lettera di assunzione (obbligatoria nel CCNL Domestico) deve indicare la durata del periodo di prova, e l’apposizione della prova deve risultare da atto scritto: senza clausola scritta la prova non è pattuita e il rapporto è definitivo fin dall’inizio.
La durata è di 30 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori conviventi (anche di livello A, B o C) e per quelli dei livelli D e D Super, di 8 giorni di lavoro effettivo per gli altri. Si contano i giorni effettivamente lavorati, non quelli di calendario.
Recesso durante la prova
Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza necessità di motivazione. La cessazione del rapporto è immediata.
Il lavoratore riceve la retribuzione per i giorni effettivamente lavorati, più la quota di tredicesima maturata, più le ferie maturate (se non godute, pagate come “ferie non godute”).
Calcolo della prova: giorni di lavoro effettivo
Il calcolo considera solo i giorni di lavoro effettivo: i giorni non lavorati non contano. La malattia in periodo di prova ne sospende la decorrenza (art. 27, comma 10), come l’infortunio sul lavoro (art. 29, comma 8).
Esempio: colf non convivente di livello B che lavora il martedì e il giovedì (2 giorni a settimana): la prova di 8 giorni di lavoro effettivo si esaurisce in 4 settimane. Per un convivente la prova di 30 giorni di lavoro effettivo dura circa un mese.
Cosa succede dopo la prova
Superata la prova:
- Il rapporto diventa definitivo e si applicano tutte le tutele del CCNL (preavviso, comporto, ecc.)
- L’anzianità di servizio decorre dal primo giorno di lavoro (non dalla fine della prova)
- I giorni di prova sono computati per maturazione di ferie, tredicesima, TFR
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura la prova nel CCNL Domestico?
La prova deve essere scritta?
Posso essere licenziata durante la prova?
La malattia sospende il periodo di prova?
Dopo la prova ho diritto al TFR?
Cosa succede se la prova non è scritta?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti e malattia e infortunio di colf e badanti.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.