Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

In sintesi

Il CCNL Lavoro Domestico riconosce 26 giorni lavorativi di ferie all’anno (4,33 settimane), 13 festività retribuite (compreso il Santo Patrono) e permessi specifici. Le ferie vanno godute per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e per altre due entro i 18 mesi successivi. Un periodo minimo di quattro settimane all’anno non può essere sostituito dall’indennità.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
Ultimo rinnovo
28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
Vigenza
Fino al 31 ottobre 2028
Platea
Oltre 817.000 assistenti familiari (dato delle parti firmatarie, ottobre 2025)

Tabella riepilogativa

Ferie, festività e permessi CCNL Domestico
Voce Quantità Note
Ferie annuali 26 giorni lavorativi Settimana di 6 giorni (lunedì-sabato): 4,33 settimane; 2,17 giorni al mese (art. 17)
Festività retribuite 12 + Santo Patrono: 1/1, 6/1, lunedì di Pasqua, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 4/10, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12 Se lavorate: ore maggiorate del 60% oltre alla normale retribuzione (art. 16)
Permessi per visite mediche 16 ore annue retribuite (conviventi); 12 ore per i non conviventi con almeno 30 ore settimanali Visite documentate, rinnovo del permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare (art. 19)
Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario retribuiti Anche per unione civile; fruibile entro un anno (art. 24)
Lutto o grave disgrazia 3 giorni lavorativi retribuiti Familiari conviventi o parenti entro il 2° grado (art. 19)
Nascita di un figlio 2 giorni retribuiti al padre Oltre al congedo di paternità di 10 giorni lavorativi (art. 25)
Formazione professionale 40 ore annue retribuite (64 per i corsi Ebincolf) Tempo pieno e indeterminato, almeno 6 mesi di servizio (art. 20)

Le 26 giornate di ferie annuali

Tutti i lavoratori domestici, conviventi e non, maturano 26 giorni lavorativi di ferie per ogni anno di servizio presso lo stesso datore, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario (art. 17, comma 1). La settimana è sempre considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, e quindi 26 giorni corrispondono a 4,33 settimane. Il ragguaglio è di 2,17 giorni al mese di servizio.

Non c’è riproporzionamento per il part-time. Si calcolano dodicesimi solo se il rapporto dura meno di un anno o cessa in corso d’anno: allora spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio effettivo (art. 17, comma 9).

La retribuzione dei giorni di ferie è quella normale per i lavoratori a mese; per i lavoratori ad ore è 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno; per il convivente, nei giorni di ferie, la retribuzione giornaliera è 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile (art. 17, commi 2 e 6).

Quando godere le ferie

Le ferie hanno di regola carattere continuativo e possono essere divise in non più di due periodi all’anno. Il contratto prevede che almeno due settimane vengano fruite entro l’anno di maturazione e almeno altre due settimane entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione (es. ferie 2026: le ulteriori due settimane entro il 30 giugno 2028). Di norma il datore le fissa da giugno a settembre, tenendo conto delle esigenze di entrambi.

Il diritto alle ferie è irrinunciabile: un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dall’indennità, salvo il caso del lavoratore straniero che, con l’accordo del datore, accumuli le ferie per un massimo di un biennio per un rimpatrio non definitivo (art. 17, commi 4, 5 e 8).

Per i conviventi: se durante le ferie il lavoratore non usufruisce di vitto e alloggio perché va altrove, gli spetta il compenso sostitutivo convenzionale (nel 2026 € 6,66 al giorno). Le ferie non possono essere godute durante il preavviso né durante la malattia o l’infortunio, e un ricovero ospedaliero certificato durante le ferie ne interrompe il godimento (art. 17, commi 7, 10 e 12).

Festività retribuite

Sono festive 12 giornate più il Santo Patrono del luogo di lavoro (art. 16): 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 4 ottobre, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre. In queste giornate si osserva il completo riposo e si paga la normale retribuzione; per il rapporto ad ore la festività si paga con la paga oraria ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale, per tutte quelle che cadono nel periodo, anche se non era prevista la prestazione.

Se il lavoratore presta servizio in una festività, riceve la normale retribuzione giornaliera più le ore lavorate pagate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%. Il riposo compensativo, o in alternativa 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile, spetta invece quando la festività infrasettimanale cade di domenica (art. 16, comma 4).

Permessi specifici

Il CCNL prevede i seguenti permessi:

  • Visite mediche, permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare: 16 ore annue retribuite per i conviventi (12 per i conviventi a orario ridotto dell’art. 14, comma 2), 12 ore per i non conviventi con almeno 30 ore settimanali, riproporzionate sotto le 30 ore; la visita deve essere documentata e coincidere almeno in parte con l’orario di lavoro;
  • Matrimonio o unione civile: 15 giorni di calendario retribuiti, fruibili anche non in coincidenza con la data, ma entro un anno;
  • Lutto o comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado: 3 giorni lavorativi retribuiti;
  • Nascita di un figlio: 2 giornate retribuite al padre;
  • Formazione professionale: 40 ore annue retribuite (64 per i corsi finanziati o riconosciuti da Ebincolf) per i lavoratori a tempo pieno e indeterminato con almeno 6 mesi di anzianità;
  • Assistenza a familiari con grave disabilità certificata: possibili permessi retribuiti (quelli per visite) e ulteriori permessi non retribuiti su accordo tra le parti;
  • Esami: le ore di esame entro l’orario giornaliero sono retribuite nei limiti di quelle occorrenti (diritto allo studio, art. 23).

Per giustificati motivi possono essere concessi permessi di breve durata non retribuiti; in quel caso non è dovuta l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio (art. 19).

Casi pratici

Tizio – Ferie a 6 mesi di servizio
Tizio è colf da 6 mesi. Ferie maturate: 2,17 × 6 = 13 giorni lavorativi. Se vuole prendere 2 settimane (12 giorni lavorativi, perché la settimana è di sei giorni), gliene resta 1 da godere entro i termini del contratto.
Caia – Ferie estive durante vacanze famiglia
Caia è badante convivente. La famiglia datrice va in vacanza ad agosto per 3 settimane. Due settimane possono essere imputate alle ferie, pagate con la normale retribuzione; la terza è una sospensione del lavoro dovuta a esigenze del datore, che va comunque pagata con la retribuzione globale di fatto (art. 18). Se Caia non usufruisce di vitto e alloggio in quel periodo spetta anche il compenso sostitutivo convenzionale (€ 6,66 al giorno nel 2026).
Sempronio – Lavoro nel giorno di Natale
Sempronio è badante non convivente e lavora il 25 dicembre (su richiesta straordinaria). Paga oraria CS: € 8,30. Le 8 ore lavorate valgono € 8,30 × 1,60 = € 13,28 l’ora, cioè € 106,24, e si sommano alla normale retribuzione giornaliera della festività.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie ha una badante?
26 giorni lavorativi all’anno (4,33 settimane), uguale per conviventi e non conviventi. Si maturano 2,17 giorni al mese. È il minimo del CCNL: il datore può concedere di più ma mai di meno.
Quante festività sono retribuite?
12 festività (1/1, 6/1, lunedì di Pasqua, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 4/10, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12) più il Santo Patrono del luogo di lavoro. Per le festività non lavorate il lavoratore riceve la normale retribuzione.
Posso non andare in ferie e farmi pagare?
No per il periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio, che non può essere sostituito dall’indennità (art. 17, comma 4). Alla cessazione del rapporto o in caso di dimissioni spettano i dodicesimi di ferie maturati e non goduti.
Le ferie possono essere divise?
Sì, in non più di due periodi all’anno, concordati tra le parti. Almeno due settimane vanno godute entro l’anno di maturazione e almeno altre due entro i 18 mesi successivi.
Cosa succede se la famiglia datrice va in vacanza?
Se il datore sospende il lavoro per proprie esigenze fuori dalle ferie, al lavoratore spetta la retribuzione globale di fatto, compreso il compenso sostitutivo di vitto e alloggio se non ne usufruisce (art. 18). Conviene concordare le ferie del lavoratore con le vacanze del datore.
I permessi visite mediche sono pagati?
Sì: 16 ore annue retribuite per i conviventi, 12 ore per i non conviventi con almeno 30 ore settimanali (riproporzionate sotto le 30 ore). La visita deve essere documentata e coincidere, almeno in parte, con l’orario di lavoro. Eventuali ulteriori permessi di breve durata possono essere concessi non retribuiti.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti, malattia e infortunio di colf e badanti e periodo di prova di colf e badanti.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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