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Il CCNL Lavoro Domestico riconosce 26 giorni lavorativi di ferie all’anno (4,33 settimane), 10 festività retribuite e permessi specifici. Le ferie vanno godute per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione, il resto entro 18 mesi. Per i lavori in famiglia non sono previste rinunce monetarie alle ferie.
Tabella riepilogativa
| Voce | Quantità | Note |
|---|---|---|
| Ferie annuali | 26 giorni lavorativi | 4,33 settimane / 2,17 giorni al mese |
| Festività retribuite | 10 (1/1, 6/1, Pasq, P.Mer, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12 + Santo Patrono) | 11 festività + patrono |
| Permessi non retribuiti | A richiesta del lavoratore | Per motivi documentati |
| Permessi visite mediche | 16 ore annue retribuite | Con certificato medico |
| Permessi matrimonio | 15 giorni consecutivi | Solo prima nozze, dopo 1 anno servizio |
Le 26 giornate di ferie annuali
Tutti i lavoratori domestici, conviventi e non, maturano 26 giorni lavorativi di ferie all’anno (corrispondenti a 4,33 settimane di calendario). Il calcolo è di 2,17 giorni al mese di servizio effettivo, oppure 2 giorni e mezzo al mese arrotondando in eccesso.
Per le ferie non c’è distinzione tra conviventi e non conviventi, né tra tempo pieno e part-time (il calcolo è proporzionale).
Quando godere le ferie
Il CCNL impone che le ferie vengano fruite per almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione, di norma nel periodo estivo (giugno-settembre). Il resto può essere goduto entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (es. ferie 2026 entro giugno 2028).
Per i conviventi: durante le ferie il lavoratore può rientrare a casa propria o restare nell’abitazione del datore. Se resta nell’abitazione del datore con vitto/alloggio, questi non sono conteggiati come ferie.
Festività retribuite
I lavoratori domestici hanno diritto a 11 festività retribuite (1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12) più il Santo Patrono del comune di lavoro.
Durante le festività non si lavora. Se per esigenze straordinarie il lavoratore presta servizio in una festività, riceve maggiorazione del +60% sulla retribuzione oraria, oltre alla giornata di riposo compensativo.
Permessi specifici
Il CCNL prevede vari permessi specifici:
- Visite mediche: 16 ore annue retribuite con certificato
- Matrimonio: 15 giorni consecutivi retribuiti (solo primo matrimonio, dopo 1 anno di servizio)
- Lutto: 3 giorni retribuiti per coniuge, genitori, figli, fratelli
- Donazione sangue: 1 giorno retribuito
- Esami: ore necessarie per superamento esami scolastici/universitari
Permessi diversi sono non retribuiti, ma garantiti se richiesti con preavviso.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanti giorni di ferie ha una badante?
Quante festività sono retribuite?
Posso non andare in ferie e farmi pagare?
Le ferie possono essere divise?
Cosa succede se la famiglia datrice va in vacanza?
I permessi visite mediche sono pagati?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti, malattia e infortunio di colf e badanti e periodo di prova di colf e badanti.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le ferie e le festività nel lavoro domestico rispondono a un principio che la nostra Costituzione e il codice civile considerano inderogabile: ogni lavoratore ha diritto a un periodo di riposo annuale retribuito, e non può rinunciarvi. La specialità del rapporto domestico, svolto nell'abitazione e spesso in regime di convivenza, non attenua questa garanzia: la adatta soltanto alle peculiarità del settore. Le misure numeriche puntuali vanno lette nelle tabelle del CCNL vigente, ma la struttura dell'istituto poggia su regole stabili.
Il diritto irrinunciabile alle ferie
Il riposo annuale è un diritto che non può essere monetizzato in luogo della fruizione, salvo i casi tassativi previsti dalla legge, come la cessazione del rapporto con ferie non godute. Questa irrinunciabilità ha un fondamento di tutela della salute: le ferie servono al recupero delle energie psicofisiche, non a integrare il reddito. Nel lavoro domestico ciò assume un rilievo concreto, perché la vicinanza tra luogo di lavoro e abitazione del datore può sfumare i confini del tempo libero.
La misura delle ferie per conviventi e non conviventi
Il CCNL riconosce le ferie annuali a tutti i lavoratori domestici, senza distinzione di principio tra conviventi e non conviventi, con calcolo proporzionale al servizio effettivamente prestato. Il part-time non riduce il diritto in sé, ma incide sul calcolo proporzionale. La quantità esatta di giornate è quella indicata dalle tabelle del contratto vigente, e va riproporzionata in caso di rapporto inferiore all'anno.
Quando e come fruire le ferie
Il contratto orienta la fruizione: una parte delle ferie va goduta nell'anno di maturazione, mentre la quota residua può essere fruita entro i termini stabiliti dal CCNL. La fissazione del periodo tiene conto sia delle esigenze del lavoratore sia di quelle del datore. Per il convivente si pone un tema particolare: se durante le ferie resta nell'abitazione del datore con vitto e alloggio, questi non sono conteggiati come godimento delle ferie, che presuppongono effettiva libertà dal servizio.
Le festività retribuite
Ai lavoratori domestici spettano le festività retribuite previste dalla legge e dal contratto, oltre alla festa del Santo Patrono del luogo di lavoro. Nelle festività di norma non si lavora. Se per esigenze straordinarie il lavoratore presta servizio in una giornata festiva, ha diritto a una maggiorazione retributiva nella misura stabilita dal CCNL, oltre alle eventuali forme di compensazione previste.
I permessi specifici
Il contratto prevede permessi dedicati a particolari esigenze, tra cui quelli per visite mediche documentate e per il matrimonio. Si tratta di istituti che riconoscono la necessità di conciliare il rapporto di lavoro con momenti rilevanti della vita personale. Le condizioni di accesso, la durata e l'eventuale retribuzione sono definite dalle previsioni del CCNL vigente, che vanno consultate nel dettaglio.
La gestione pratica di ferie e permessi
Nella prassi domestica conviene programmare per tempo le ferie e documentare i permessi, soprattutto quelli per visite mediche. La tracciabilità delle assenze e dei periodi di riposo previene contestazioni sul maturato e sul godimento. La regola di fondo è che le ferie vanno effettivamente fruite e che le festività lavorate vanno riconosciute con la maggiorazione prevista dal contratto vigente.
Domande frequenti
Quanti giorni di ferie spettano a colf e badanti?
Il CCNL riconosce le ferie annuali a tutti i lavoratori domestici, con calcolo proporzionale al servizio prestato e senza distinzione di principio tra conviventi e non conviventi. La misura esatta in giornate è indicata nelle tabelle del contratto vigente.
Le ferie del lavoro domestico si possono monetizzare?
No, di regola le ferie vanno effettivamente fruite, perché il riposo annuale è un diritto irrinunciabile a tutela della salute. La monetizzazione è ammessa solo nei casi tassativi di legge, come la cessazione del rapporto con ferie non godute.
Il convivente in ferie può restare nella casa del datore?
Sì, ma in tal caso vitto e alloggio non si conteggiano come godimento delle ferie. Le ferie presuppongono l'effettiva liberazione dal servizio: la sola presenza nell'abitazione non equivale a prestazione lavorativa, ma neppure consuma le ferie.
Cosa spetta se si lavora in una festività?
Nelle festività di norma non si lavora. Se, per esigenze straordinarie, il lavoratore presta servizio in una giornata festiva, ha diritto a una maggiorazione retributiva nella misura stabilita dal CCNL vigente, oltre alle eventuali compensazioni previste.
Esistono permessi per visite mediche?
Sì, il contratto prevede permessi dedicati, tra cui quelli per visite mediche documentate e per il matrimonio. Condizioni di accesso, durata ed eventuale retribuzione sono definite dalle previsioni del CCNL vigente.