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La guida
Per i lavoratori domestici conviventi il vitto e l’alloggio sono prestazioni in natura dovute dal datore, con valore convenzionale di € 6,66 al giorno nel 2026 (pranzo e/o colazione 2,33 € + cena 2,33 € + alloggio 2,00 €), cioè 199,80 € al mese. Il vitto deve essere sano e sufficiente; l’alloggio deve salvaguardare dignità e riservatezza. Se il lavoratore non ne usufruisce nei casi previsti (per esempio durante le ferie), spetta il compenso sostitutivo.
Tabella riepilogativa
| Voce | Valore giornaliero | Valore mensile (× 30) |
|---|---|---|
| Pranzo e/o colazione | € 2,33 | € 69,90 |
| Cena | € 2,33 | € 69,90 |
| Alloggio | € 2,00 | € 60,00 |
| Totale convenzionale | € 6,66 | € 199,80 |
Valori della Tabella F allegata al CCNL, aggiornati con l’accordo dell’11 febbraio 2026 al Ministero del Lavoro (variazione ISTAT 1,00%, adeguamento pieno anche per vitto e alloggio). I valori mensili si ottengono moltiplicando per 30 quelli giornalieri (art. 36, comma 3). Sono prestazioni in natura, non transitano in busta paga come somma erogata, ma concorrono alla base dei contributi INPS, della tredicesima e del TFR. Si rivalutano ogni 1° gennaio (art. 38).
Obblighi del datore: vitto sano e sufficiente
L’art. 36 del CCNL (commi 1 e 2) fissa poche regole, ma nette:
- Vitto sano e sufficiente: l’alimentazione dovuta al lavoratore deve essere sana e sufficiente e l’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale;
- Due voci di vitto nella tabella: la Tabella F distingue «pranzo e/o colazione» e «cena», ciascuna del valore convenzionale di 2,33 €;
- Alloggio idoneo: il datore deve fornire un alloggio «idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza».
Il contratto non detta menù, orari dei pasti o luoghi in cui consumarli: valgono i criteri di sufficienza, salubrità e rispetto della persona. Esigenze di salute, intolleranze o scelte alimentari vanno comunicate per tempo e rientrano, di fatto, nel concetto di vitto «sano e sufficiente».
Alloggio: idoneo, dignitoso, riservato
Il CCNL richiede un alloggio idoneo a salvaguardare dignità e riservatezza del lavoratore (art. 36, comma 2). Non fissa metrature o dotazioni; in concreto significa un ambiente abitabile, riscaldato, con una porta che chiuda e con spazio per riporre gli effetti personali (la lettera di assunzione deve indicare l’«adeguato spazio» in cui il lavoratore può custodirli, art. 6). Una cantina, una soffitta non abitabile o un locale di mero servizio non rispondono a questo requisito.
Quando spetta il compenso sostitutivo
Se il lavoratore non usufruisce di vitto e alloggio in alcuni periodi, il contratto riconosce in molti casi il compenso sostitutivo convenzionale (6,66 € al giorno nel 2026):
- Ferie: spetta il compenso sostitutivo se durante le ferie il lavoratore non usufruisce di vitto e alloggio, cioè se va a stare altrove (art. 17, comma 7);
- Congedo matrimoniale (15 giorni di calendario): stessa regola (art. 24, comma 2);
- Sospensioni del lavoro per esigenze del datore: retribuzione globale di fatto, compreso il compenso sostitutivo se il lavoratore non usufruisce di vitto e alloggio (art. 18);
- Malattia e infortunio: la quota sostitutiva si aggiunge solo se il lavoratore non è ricoverato in ospedale né curato a casa del datore (artt. 27, comma 9, e 29, comma 7);
- Permesso non retribuito: non è dovuta alcuna indennità sostitutiva (art. 19, comma 6).
Effetti su contributi, tredicesima e TFR
Vitto e alloggio sono retribuzione in natura e incidono su:
- Contributi INPS: il datore somma alla paga oraria la quota di tredicesima e l’eventuale valore di vitto e alloggio per ottenere la retribuzione convenzionale su cui calcolare il contributo (circolare INPS n. 9 del 3 febbraio 2026);
- TFR: la retribuzione annua su cui si calcola comprende il valore convenzionale di vitto e alloggio; il totale si divide per 13,5 (art. 41). Nel 2026 sono 199,80 € al mese;
- Tredicesima: pari alla retribuzione globale di fatto, indennità sostitutiva di vitto e alloggio compresa (art. 39), ma pagata in denaro;
- Busta paga: il valore non viene erogato in denaro: è una prestazione in natura.
Il contratto non prevede di sostituire stabilmente vitto e alloggio con un aumento in denaro: prevede un compenso sostitutivo nei casi in cui il lavoratore non ne usufruisce (art. 34, comma 2, lett. c).
Casi pratici
Domande frequenti
Cos'è il valore convenzionale di vitto e alloggio?
Posso rinunciare al vitto/alloggio per avere più stipendio?
Quali sono gli standard minimi dell'alloggio?
Il datore deve rispettare allergie e religioni?
Il vitto/alloggio entra nel TFR?
Durante le ferie ho diritto al vitto?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti e malattia e infortunio di colf e badanti.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.