Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

In sintesi

Per i lavoratori domestici conviventi il vitto e l’alloggio sono prestazioni in natura obbligatorie, con valore convenzionale di € 6,06/giorno (2026). Il vitto deve essere sufficiente, sano e variato; l’alloggio deve essere un ambiente decoroso e separato da spazi di servizio. Le ferie e i periodi di riposo lasciano in capo al datore l’obbligo di alloggio.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Parti firmatarie
Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
Ultimo rinnovo
28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
Vigenza
Fino al 31 ottobre 2028
Platea
~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

Tabella riepilogativa

Vitto e alloggio convenzionale CCNL Domestico 2026
Voce Valore giornaliero Valore mensile
Pranzo € 2,11 € 54,86
Colazione + cena € 2,11 € 54,86
Alloggio (camera + servizi) € 1,84 € 47,84
Totale convenzionale € 6,06 € 157,56

Soggetto a contributi INPS, NON erogato in busta paga (è in natura). Base imponibile per TFR, tredicesima e contributi.

Obblighi del datore: vitto sano e variato

Il datore di lavoro deve fornire ai conviventi:

  • 3 pasti al giorno: colazione, pranzo, cena (o equivalenti)
  • Qualità adeguata: alimenti sani, freschi, in quantità sufficiente
  • Variazione: menù vari (non gli stessi alimenti tutti i giorni)
  • Rispetto delle esigenze: vegetarismo, allergie, celiachia, religione (es. niente maiale per musulmani)
  • Pasto separato dal nucleo familiare se richiesto dal lavoratore (con accordo)

Il vitto va consumato nei locali della famiglia (cucina o sala da pranzo), non in luoghi degradanti.

Alloggio: standard di dignità

L’alloggio deve avere standard minimi di dignità:

  • Camera singola con letto, armadio, sedia, illuminazione, riscaldamento adeguato
  • Bagno con doccia o vasca, accessibile in modo riservato (non condiviso con la famiglia se possibile)
  • Accesso a internet: non obbligatorio ma fortemente consigliato (lavoratori conviventi 24/7)
  • Privacy: la camera deve avere porta che chiuda, non essere uno sgabuzzino

L’alloggio in cantina o soffitta non riscaldati è considerato indecoroso e contrario al CCNL.

Periodi senza vitto/alloggio

Durante le ferie, il lavoratore può scegliere se restare nell’abitazione del datore o tornare a casa propria:

  • Se resta nell’abitazione: vitto e alloggio gratuiti continuano (non sono conteggiati come ferie)
  • Se torna a casa: il datore versa al lavoratore un’indennità sostitutiva pari al valore convenzionale (€ 6,06/giorno × giorni di ferie)

Durante i riposi settimanali: il vitto e l’alloggio sono garantiti senza interruzione.

Implicazioni fiscali e contributive

Il vitto e l’alloggio sono retribuzione in natura e sono soggetti a:

  • Contributi INPS: si calcolano sul valore convenzionale di € 6,06/giorno
  • Base TFR: il valore mensile (€ 157,56) entra nella retribuzione annua imponibile
  • Tredicesima: si calcola anche sul vitto/alloggio
  • NON in busta paga: il valore non viene erogato in denaro, è una prestazione in natura

Il lavoratore NON può rinunciare al vitto/alloggio per ottenere un’aumento in denaro: è una previsione di legge a tutela.

Casi pratici

Tizio – Badante che chiede stanza con bagno privato
Tizio è badante DS convivente. La famiglia datrice gli assegna una stanza di 12 mq con bagno di pertinenza (non condiviso). È conforme al CCNL Domestico. Il valore convenzionale resta € 1,84/giorno per l’alloggio, € 6,06 totale.
Caia – Vitto vegetariano per credo religioso
Caia è colf convivente vegetariana. Comunica al datore le sue esigenze. Il datore è obbligato a fornirle pasti vegetariani (sufficienti, vari). Caia non può essere costretta a mangiare carne. Stesso valore convenzionale di € 6,06/giorno.
Sempronio – Ferie con rientro a casa propria
Sempronio è badante CS convivente. Va in ferie per 2 settimane (14 giorni) e torna nella sua città di origine. Il datore versa indennità sostitutiva vitto/alloggio: € 6,06 × 14 = € 84,84, in aggiunta alle ferie pagate.

Domande frequenti

Cos'è il valore convenzionale di vitto e alloggio?
È il valore “in natura” del vitto e alloggio fornito ai conviventi, stabilito dal CCNL: € 6,06/giorno totale (2026), composto da € 2,11 pranzo + € 2,11 colazione/cena + € 1,84 alloggio. Soggetto a contributi e TFR.
Posso rinunciare al vitto/alloggio per avere più stipendio?
NO, è VIETATO. Il vitto/alloggio per i conviventi è obbligatorio per legge. Il lavoratore può solo concordare una “indennità sostitutiva” per periodi specifici (es. ferie a casa propria), ma non rinunciare al diritto.
Quali sono gli standard minimi dell'alloggio?
Camera singola con letto, armadio, sedia, illuminazione e riscaldamento adeguati. Bagno accessibile (se possibile non condiviso). La camera deve avere porta che chiuda e privacy garantita. Cantine e soffitte non sono accettabili.
Il datore deve rispettare allergie e religioni?
Sì, il vitto deve essere “sano, sufficiente e variato” e rispettare le esigenze del lavoratore: vegetarismo, celiachia, allergie, prescrizioni religiose (es. niente maiale, halal, kosher). Non può essere imposto un menu unico.
Il vitto/alloggio entra nel TFR?
Sì, il valore convenzionale di € 157,56/mese entra nella retribuzione annua imponibile per il calcolo del TFR. Per un convivente con € 1.000/mese di stipendio: base TFR = € 1.157,56 × 13 / 13,5 = € 1.114/anno.
Durante le ferie ho diritto al vitto?
Sì, se resti nell’abitazione del datore. Se torni a casa tua: ricevi indennità sostitutiva pari a € 6,06/giorno × giorni di ferie. Il datore non può “risparmiarti” il vitto durante le ferie.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti e malattia e infortunio di colf e badanti.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Per i lavoratori domestici conviventi il vitto e l'alloggio sono prestazioni in natura che il datore è tenuto a fornire.
  • Il vitto deve essere sano, sufficiente e variato; l'alloggio deve essere un ambiente decoroso e idoneo.
  • Le prestazioni in natura hanno un valore convenzionale che concorre alla base imponibile contributiva e di TFR, pur non transitando in busta paga come somma erogata.
  • L'obbligo di alloggio permane anche durante ferie e riposi del lavoratore convivente.
  • Gli importi convenzionali aggiornati vanno verificati sulle tabelle del CCNL vigente e sulle circolari INPS.
Indice dei contenuti

Nel lavoro domestico la convivenza con la famiglia datoriale fa nascere obblighi specifici: il vitto e l'alloggio non sono un beneficio facoltativo, ma prestazioni in natura dovute al lavoratore convivente. Il CCNL del settore le disciplina come parte integrante del trattamento, con riflessi sia sulla qualità della vita del lavoratore, sia sul piano contributivo e retributivo.

Il vitto: qualità, quantità, varietà

Il datore deve garantire al convivente i pasti della giornata, in misura sufficiente e con alimenti sani e variati. Non basta fornire cibo: la prestazione deve rispettare standard qualitativi e tenere conto delle esigenze del lavoratore, comprese quelle legate a salute, intolleranze o convinzioni personali e religiose. È un obbligo di mezzi orientato a un risultato di adeguatezza.

L'alloggio decoroso

L'alloggio deve essere idoneo e decoroso, distinto dagli spazi di mero servizio, tale da assicurare riservatezza e condizioni igieniche adeguate. La messa a disposizione di un ambiente dignitoso è parte dell'obbligazione datoriale e non può risolversi in una sistemazione di ripiego.

Il valore convenzionale delle prestazioni in natura

Vitto e alloggio hanno un valore convenzionale stabilito dal contratto e aggiornato periodicamente. Questo valore non viene erogato come denaro in busta paga, perché si tratta di prestazioni in natura, ma concorre a formare la base imponibile ai fini contributivi e incide sul calcolo di istituti come la tredicesima e il TFR. Per gli importi puntuali, soggetti ad aggiornamento, il riferimento sono le tabelle del CCNL vigente e le circolari INPS.

Ferie, riposi e permanenza dell'obbligo

Durante le ferie e i periodi di riposo del lavoratore convivente l'obbligo di alloggio in linea generale permane, salvo diverse intese. Il riposo non fa venir meno la natura del rapporto di convivenza: la disponibilità dell'ambiente abitativo resta una componente del trattamento, mentre per il vitto le modalità possono essere modulate in base alla concreta presenza del lavoratore.

Riflessi su retribuzione e contributi

Poiché vitto e alloggio rientrano nella retribuzione complessiva, vanno considerati nella determinazione della base di calcolo dei contributi e di alcuni istituti indiretti. La corretta valorizzazione evita contestazioni in sede di verifica e tutela il lavoratore sul piano previdenziale.

Verificare gli importi aggiornati

I valori convenzionali giornalieri e mensili cambiano con i rinnovi contrattuali e con gli aggiornamenti periodici. Per non incorrere in errori conviene fare riferimento alle tabelle del CCNL vigente e alle circolari INPS aggiornate, anziché a importi memorizzati che potrebbero essere superati.

Domande frequenti

Vitto e alloggio per i conviventi sono obbligatori?

Sì. Per i lavoratori domestici conviventi il vitto e l'alloggio sono prestazioni in natura dovute dal datore di lavoro, non un beneficio facoltativo. Il vitto deve essere sano, sufficiente e variato; l'alloggio decoroso e idoneo.

Il valore di vitto e alloggio finisce in busta paga?

Non come somma di denaro erogata, perché si tratta di prestazioni in natura. Il loro valore convenzionale concorre però alla base imponibile contributiva e incide su istituti come tredicesima e TFR.

L'alloggio va garantito anche durante le ferie?

In linea generale sì: l'obbligo di alloggio per il convivente permane anche nei periodi di ferie e di riposo, salvo diverse intese, perché la disponibilità dell'ambiente abitativo è parte del trattamento.

Quali requisiti deve avere il vitto?

Il vitto deve essere sufficiente in quantità, sano e variato, e deve tenere conto delle esigenze del lavoratore, comprese quelle legate a salute, intolleranze o convinzioni personali e religiose.

Dove trovo gli importi convenzionali aggiornati?

Gli importi convenzionali giornalieri e mensili sono soggetti ad aggiornamento periodico: vanno verificati sulle tabelle del CCNL vigente e sulle circolari INPS aggiornate, non su valori memorizzati che potrebbero essere superati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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