Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

In sintesi

Per i lavoratori domestici conviventi il vitto e l’alloggio sono prestazioni in natura dovute dal datore, con valore convenzionale di € 6,66 al giorno nel 2026 (pranzo e/o colazione 2,33 € + cena 2,33 € + alloggio 2,00 €), cioè 199,80 € al mese. Il vitto deve essere sano e sufficiente; l’alloggio deve salvaguardare dignità e riservatezza. Se il lavoratore non ne usufruisce nei casi previsti (per esempio durante le ferie), spetta il compenso sostitutivo.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Parti firmatarie
Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
Ultimo rinnovo
28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
Vigenza
Fino al 31 ottobre 2028
Platea
Oltre 817.000 assistenti familiari (dato delle parti firmatarie, ottobre 2025)

Tabella riepilogativa

Vitto e alloggio convenzionale CCNL Domestico 2026 (dal 1° gennaio 2026)
Voce Valore giornaliero Valore mensile (× 30)
Pranzo e/o colazione € 2,33 € 69,90
Cena € 2,33 € 69,90
Alloggio € 2,00 € 60,00
Totale convenzionale € 6,66 € 199,80

Valori della Tabella F allegata al CCNL, aggiornati con l’accordo dell’11 febbraio 2026 al Ministero del Lavoro (variazione ISTAT 1,00%, adeguamento pieno anche per vitto e alloggio). I valori mensili si ottengono moltiplicando per 30 quelli giornalieri (art. 36, comma 3). Sono prestazioni in natura, non transitano in busta paga come somma erogata, ma concorrono alla base dei contributi INPS, della tredicesima e del TFR. Si rivalutano ogni 1° gennaio (art. 38).

Obblighi del datore: vitto sano e sufficiente

L’art. 36 del CCNL (commi 1 e 2) fissa poche regole, ma nette:

  • Vitto sano e sufficiente: l’alimentazione dovuta al lavoratore deve essere sana e sufficiente e l’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale;
  • Due voci di vitto nella tabella: la Tabella F distingue «pranzo e/o colazione» e «cena», ciascuna del valore convenzionale di 2,33 €;
  • Alloggio idoneo: il datore deve fornire un alloggio «idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza».

Il contratto non detta menù, orari dei pasti o luoghi in cui consumarli: valgono i criteri di sufficienza, salubrità e rispetto della persona. Esigenze di salute, intolleranze o scelte alimentari vanno comunicate per tempo e rientrano, di fatto, nel concetto di vitto «sano e sufficiente».

Alloggio: idoneo, dignitoso, riservato

Il CCNL richiede un alloggio idoneo a salvaguardare dignità e riservatezza del lavoratore (art. 36, comma 2). Non fissa metrature o dotazioni; in concreto significa un ambiente abitabile, riscaldato, con una porta che chiuda e con spazio per riporre gli effetti personali (la lettera di assunzione deve indicare l’«adeguato spazio» in cui il lavoratore può custodirli, art. 6). Una cantina, una soffitta non abitabile o un locale di mero servizio non rispondono a questo requisito.

Quando spetta il compenso sostitutivo

Se il lavoratore non usufruisce di vitto e alloggio in alcuni periodi, il contratto riconosce in molti casi il compenso sostitutivo convenzionale (6,66 € al giorno nel 2026):

  • Ferie: spetta il compenso sostitutivo se durante le ferie il lavoratore non usufruisce di vitto e alloggio, cioè se va a stare altrove (art. 17, comma 7);
  • Congedo matrimoniale (15 giorni di calendario): stessa regola (art. 24, comma 2);
  • Sospensioni del lavoro per esigenze del datore: retribuzione globale di fatto, compreso il compenso sostitutivo se il lavoratore non usufruisce di vitto e alloggio (art. 18);
  • Malattia e infortunio: la quota sostitutiva si aggiunge solo se il lavoratore non è ricoverato in ospedale né curato a casa del datore (artt. 27, comma 9, e 29, comma 7);
  • Permesso non retribuito: non è dovuta alcuna indennità sostitutiva (art. 19, comma 6).

Effetti su contributi, tredicesima e TFR

Vitto e alloggio sono retribuzione in natura e incidono su:

  • Contributi INPS: il datore somma alla paga oraria la quota di tredicesima e l’eventuale valore di vitto e alloggio per ottenere la retribuzione convenzionale su cui calcolare il contributo (circolare INPS n. 9 del 3 febbraio 2026);
  • TFR: la retribuzione annua su cui si calcola comprende il valore convenzionale di vitto e alloggio; il totale si divide per 13,5 (art. 41). Nel 2026 sono 199,80 € al mese;
  • Tredicesima: pari alla retribuzione globale di fatto, indennità sostitutiva di vitto e alloggio compresa (art. 39), ma pagata in denaro;
  • Busta paga: il valore non viene erogato in denaro: è una prestazione in natura.

Il contratto non prevede di sostituire stabilmente vitto e alloggio con un aumento in denaro: prevede un compenso sostitutivo nei casi in cui il lavoratore non ne usufruisce (art. 34, comma 2, lett. c).

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Casi pratici

Tizio – Badante che chiede stanza con bagno privato
Tizio è badante DS convivente. La famiglia datrice gli assegna una stanza di 12 mq con bagno di pertinenza (non condiviso). È un alloggio idoneo e riservato, in linea con l’art. 36 del CCNL. Il valore convenzionale resta di 2,00 €/giorno per l’alloggio, 6,66 € in totale con i pasti.
Caia – Vitto vegetariano per credo religioso
Caia è colf convivente vegetariana. Comunica al datore la sua scelta alimentare. Il CCNL richiede un vitto sano e sufficiente: un menù che la ignorasse sistematicamente la costringerebbe a integrare i pasti a proprie spese e darebbe titolo a contestare l’adeguatezza del vitto. Il valore convenzionale resta quello standard, 6,66 € al giorno.
Sempronio – Ferie con rientro a casa propria
Sempronio è badante CS convivente. Va in ferie per 2 settimane (14 giorni) e torna nella sua città di origine, senza usufruire di vitto e alloggio. Gli spetta il compenso sostitutivo convenzionale: 6,66 € × 14 = 93,24 €, in aggiunta alla retribuzione delle ferie (art. 17, commi 6 e 7).

Domande frequenti

Cos'è il valore convenzionale di vitto e alloggio?
È il valore «in natura» di vitto e alloggio dei conviventi, fissato dalla Tabella F del CCNL e rivalutato ogni 1° gennaio: nel 2026 è di € 6,66 al giorno (€ 2,33 pranzo e/o colazione + € 2,33 cena + € 2,00 alloggio), cioè € 199,80 al mese. Concorre a contributi, TFR e tredicesima.
Posso rinunciare al vitto/alloggio per avere più stipendio?
Il CCNL non prevede lo scambio stabile di vitto e alloggio con un aumento in denaro. Prevede un compenso sostitutivo convenzionale nei casi in cui il lavoratore non ne usufruisce (per esempio le ferie trascorse altrove) e dispone che tra gli elementi della retribuzione ci sia l’«eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio» (art. 34). Eventuali accordi diversi vanno scritti nella lettera di assunzione.
Quali sono gli standard minimi dell'alloggio?
Il CCNL richiede un alloggio idoneo a salvaguardare la dignità e la riservatezza del lavoratore (art. 36, comma 2) e uno spazio in cui custodire i propri effetti personali (art. 6). Non indica metrature né dotazioni: una cantina o una soffitta non abitabile non rispondono al requisito.
Il datore deve rispettare allergie e religioni?
Il vitto deve essere «sano e sufficiente» (art. 36, comma 1). Il contratto non elenca regimi alimentari specifici, ma un menù incompatibile con una patologia, un’intolleranza o una scelta religiosa dichiarata non può dirsi adeguato: il lavoratore deve comunicare le sue esigenze al datore.
Il vitto/alloggio entra nel TFR?
Sì: il TFR si calcola sulle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio, divise per 13,5 (art. 41). Esempio semplificato: un convivente con 1.000 €/mese per 13 mensilità e 199,80 € al mese di vitto e alloggio ha una base di (1.000 + 199,80) × 13 = 15.597,40 €; il TFR dell’anno è 15.597,40 / 13,5 = 1.155,36 €.
Durante le ferie ho diritto al vitto?
Se resti nell’abitazione del datore continui a usufruire di vitto e alloggio. Se vai altrove, e quindi non ne usufruisci, hai diritto al compenso sostitutivo convenzionale: 6,66 € per ogni giorno (art. 17, comma 7).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti e malattia e infortunio di colf e badanti.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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