Indice
La guida
Il CCNL Terziario Confesercenti fissa il periodo di prova da 45 giorni di lavoro effettivo (6° e 7° livello) a 6 mesi di calendario (Quadri e 1° livello). L’assunzione deve essere comunicata obbligatoriamente al centro per l’impiego entro il giorno precedente. L’apprendistato professionalizzante è il principale strumento di inserimento dei giovani nel settore, con durata di 36 mesi (24 per il 6° livello) e inquadramento di due livelli inferiore nella prima metà e di un livello nella seconda.
Periodo di prova CCNL Terziario Confesercenti per livello
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| Quadri e 1° | 6 mesi di calendario |
| 2° e 3° | 60 giorni di lavoro effettivo |
| 4° e 5° | 60 giorni di lavoro effettivo |
| 6° e 7° | 45 giorni di lavoro effettivo |
| Operatori di vendita (1ª e 2ª categoria) | 60 giorni di lavoro effettivo |
| Apprendisti | gli stessi termini dei lavoratori qualificati |
Il patto di prova va fatto per iscritto (art. 2096 c.c.): senza forma scritta l’assunzione è definitiva dal primo giorno. Durante la prova ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento senza preavviso, con diritto al TFR e ai ratei di 13ª, 14ª e ferie; superata la prova, il periodo conta nell’anzianità. Le durate sono quelle della sintesi 2016-2017; il testo del 2008 (art. 103) prevedeva 45 giorni per 4° e 5° livello e 30 giorni per 6° e 7°. Fonti: testo del CCNL Confesercenti 2008 (Filcams-Cgil), sintesi del CCNL 2016-2017 (Filcams-Cgil), ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.
Assunzione e comunicazione obbligatoria
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’assunzione al Centro per l’Impiego competente entro le ore 24:00 del giorno precedente l’inizio del rapporto (o, in caso di urgenza, contestualmente). La comunicazione avviene tramite il sistema informativo UniLav.
La lettera di assunzione deve indicare: livello di inquadramento, data di inizio, durata del periodo di prova, sede di lavoro, retribuzione, orario. Per i contratti a tempo determinato è necessario indicare la causale giustificativa (D.Lgs. 81/2015, modificato dal D.L. 48/2023).
Il periodo di prova
Il periodo di prova è il periodo iniziale del rapporto durante il quale ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di motivazione e senza preavviso. È disciplinato dall’art. 2096 c.c. e dal CCNL.
La prova si protrae in caso di malattia, infortunio o maternità: i giorni di assenza non si computano nel periodo di prova e questo viene prorogato di pari durata. Il CCNL vieta di sottoporre nuovamente a prova lo stesso lavoratore per le medesime mansioni nella stessa azienda.
Contratti a tempo determinato: novità del D.L. 48/2023
Il D.L. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) ha modificato la disciplina del contratto a tempo determinato:
- I primi 12 mesi non richiedono causale giustificativa;
- Dal 13° al 24° mese è necessaria una causale (sostituzione lavoratore assente, esigenze tecniche-produttive, necessità previste da accordi collettivi);
- Il contratto si può prorogare al massimo 4 volte nell’arco dei 24 mesi;
- Superati 24 mesi cumulativi, il contratto si converte in tempo indeterminato.
L'apprendistato professionalizzante nelle PMI Confesercenti
L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) è il contratto formativo più utilizzato nel terziario Confesercenti. Caratteristiche principali:
- Durata: 36 mesi per le qualifiche dal 2° al 5° livello, 24 mesi per il 6°; non è ammesso per il 7° livello e per alcune figure del 5° (aiutante commesso, addetti alle operazioni ausiliarie nelle aziende a libero servizio per i primi 18 mesi);
- Retribuzione: non è una percentuale ma un sottoinquadramento, due livelli sotto quello di destinazione nella prima metà del periodo e un livello sotto nella seconda metà (per il 6° livello: 7° livello nella prima metà);
- Formazione professionalizzante: almeno 120 ore nel triennio, di cui una parte esterna all’azienda;
- Incentivi contributivi: contribuzione del datore ridotta per tutta la durata dell’apprendistato (L. 296/2006, art. 1, comma 773).
Al termine, l’apprendista può essere stabilizzato o recedere. Per assumere nuovi apprendisti il datore deve aver confermato almeno il 20% degli apprendisti il cui contratto è scaduto nei 36 mesi precedenti (la regola non si applica se ne sono scaduti meno di 5).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Cosa succede se il periodo di prova non è scritto?
Quanti contratti a termine posso avere con lo stesso datore?
L'apprendista ha diritto alle stesse tutele di un dipendente ordinario?
Il datore può prorogare il periodo di prova?
Quali sono gli incentivi per assumere apprendisti?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.