Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Il CCNL Terziario Confesercenti fissa il periodo di prova da 45 giorni di lavoro effettivo (6° e 7° livello) a 6 mesi di calendario (Quadri e 1° livello). L’assunzione deve essere comunicata obbligatoriamente al centro per l’impiego entro il giorno precedente. L’apprendistato professionalizzante è il principale strumento di inserimento dei giovani nel settore, con durata di 36 mesi (24 per il 6° livello) e inquadramento di due livelli inferiore nella prima metà e di un livello nella seconda.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Periodo di prova CCNL Terziario Confesercenti per livello

Durata massima del periodo di prova – CCNL Terziario Confesercenti
Livello Durata massima
Quadri e 1° 6 mesi di calendario
2° e 3° 60 giorni di lavoro effettivo
4° e 5° 60 giorni di lavoro effettivo
6° e 7° 45 giorni di lavoro effettivo
Operatori di vendita (1ª e 2ª categoria) 60 giorni di lavoro effettivo
Apprendisti gli stessi termini dei lavoratori qualificati

Il patto di prova va fatto per iscritto (art. 2096 c.c.): senza forma scritta l’assunzione è definitiva dal primo giorno. Durante la prova ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento senza preavviso, con diritto al TFR e ai ratei di 13ª, 14ª e ferie; superata la prova, il periodo conta nell’anzianità. Le durate sono quelle della sintesi 2016-2017; il testo del 2008 (art. 103) prevedeva 45 giorni per 4° e 5° livello e 30 giorni per 6° e 7°. Fonti: testo del CCNL Confesercenti 2008 (Filcams-Cgil), sintesi del CCNL 2016-2017 (Filcams-Cgil), ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.

Assunzione e comunicazione obbligatoria

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’assunzione al Centro per l’Impiego competente entro le ore 24:00 del giorno precedente l’inizio del rapporto (o, in caso di urgenza, contestualmente). La comunicazione avviene tramite il sistema informativo UniLav.

La lettera di assunzione deve indicare: livello di inquadramento, data di inizio, durata del periodo di prova, sede di lavoro, retribuzione, orario. Per i contratti a tempo determinato è necessario indicare la causale giustificativa (D.Lgs. 81/2015, modificato dal D.L. 48/2023).

Il periodo di prova

Il periodo di prova è il periodo iniziale del rapporto durante il quale ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di motivazione e senza preavviso. È disciplinato dall’art. 2096 c.c. e dal CCNL.

La prova si protrae in caso di malattia, infortunio o maternità: i giorni di assenza non si computano nel periodo di prova e questo viene prorogato di pari durata. Il CCNL vieta di sottoporre nuovamente a prova lo stesso lavoratore per le medesime mansioni nella stessa azienda.

Contratti a tempo determinato: novità del D.L. 48/2023

Il D.L. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) ha modificato la disciplina del contratto a tempo determinato:

  • I primi 12 mesi non richiedono causale giustificativa;
  • Dal 13° al 24° mese è necessaria una causale (sostituzione lavoratore assente, esigenze tecniche-produttive, necessità previste da accordi collettivi);
  • Il contratto si può prorogare al massimo 4 volte nell’arco dei 24 mesi;
  • Superati 24 mesi cumulativi, il contratto si converte in tempo indeterminato.

L'apprendistato professionalizzante nelle PMI Confesercenti

L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) è il contratto formativo più utilizzato nel terziario Confesercenti. Caratteristiche principali:

  • Durata: 36 mesi per le qualifiche dal 2° al 5° livello, 24 mesi per il 6°; non è ammesso per il 7° livello e per alcune figure del 5° (aiutante commesso, addetti alle operazioni ausiliarie nelle aziende a libero servizio per i primi 18 mesi);
  • Retribuzione: non è una percentuale ma un sottoinquadramento, due livelli sotto quello di destinazione nella prima metà del periodo e un livello sotto nella seconda metà (per il 6° livello: 7° livello nella prima metà);
  • Formazione professionalizzante: almeno 120 ore nel triennio, di cui una parte esterna all’azienda;
  • Incentivi contributivi: contribuzione del datore ridotta per tutta la durata dell’apprendistato (L. 296/2006, art. 1, comma 773).

Al termine, l’apprendista può essere stabilizzato o recedere. Per assumere nuovi apprendisti il datore deve aver confermato almeno il 20% degli apprendisti il cui contratto è scaduto nei 36 mesi precedenti (la regola non si applica se ne sono scaduti meno di 5).

Casi pratici

Tizio – Recesso durante il periodo di prova
Tizio è assunto al 4° livello con 60 giorni di lavoro effettivo di prova. Al 45° giorno di lavoro il titolare ritiene che Tizio non abbia le competenze richieste e recede dalla prova senza obbligo di motivazione. Tizio ha diritto alla retribuzione maturata fino a quel giorno e all’accantonamento TFR pro quota. Non ha diritto al preavviso né all’indennità sostitutiva.
Caia – Contratto a termine e conversione
Caia è assunta a tempo determinato per 12 mesi. Alla scadenza viene prorogata di altri 8 mesi per esigenze produttive (causale valida ex D.L. 48/2023). Alla seconda scadenza è prorogata di altri 6 mesi (totale 26 mesi): il contratto si converte automaticamente in tempo indeterminato al momento del superamento del limite dei 24 mesi cumulativi.
Sempronio – Apprendistato e inquadramento finale
Sempronio viene assunto come apprendista di 3° livello in un negozio di ottica Confesercenti. Durata 36 mesi: per i primi 18 è inquadrato al 5° livello (minimo dal 1° novembre 2025: 1.660,08 €), per i successivi 18 al 4° (1.783,75 €). Al termine il datore lo conferma a tempo indeterminato al 3° livello (1.983,91 €).

Domande frequenti

Cosa succede se il periodo di prova non è scritto?
È nullo: senza forma scritta il periodo di prova non ha effetto e il rapporto si intende costituito a tempo indeterminato fin dall’inizio, senza possibilità di recesso libero.
Quanti contratti a termine posso avere con lo stesso datore?
Il limite è di durata: 24 mesi complessivi tra contratti e proroghe per le stesse mansioni, salvo diversa previsione del contratto collettivo; le proroghe sono al massimo 4. Superato il limite il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
L'apprendista ha diritto alle stesse tutele di un dipendente ordinario?
Sì, con alcune specificità: ha diritto a ferie, malattia, TFR, tredicesima e quattordicesima come un dipendente ordinario. La retribuzione è quella del livello inferiore in cui è inquadrato: due livelli sotto nella prima metà, uno nella seconda.
Il datore può prorogare il periodo di prova?
Solo se il lavoratore è stato assente per malattia, infortunio o maternità. In tali casi la prova si sospende e riprende al rientro. Non è ammessa la proroga per valutare meglio le capacità del lavoratore se non ricorrono queste cause.
Quali sono gli incentivi per assumere apprendisti?
Contribuzione ridotta a carico del datore per tutta la durata dell’apprendistato (L. 296/2006, art. 1, comma 773), con ulteriori riduzioni nei primi due anni per i datori fino a 9 dipendenti. A questo si aggiunge il risparmio del sottoinquadramento previsto dal CCNL.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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