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La guida
Malattia e infortunio nel CCNL Aninsei: comporto, trattamento economico e certificazione
Quando un insegnante o un collaboratore scolastico di una scuola privata laica si ammala, entrano in gioco le tutele del CCNL Aninsei. Questa guida spiega il comporto, le percentuali di retribuzione garantite e le differenze tra malattia comune e infortunio professionale.
Nel CCNL Aninsei il lavoratore malato è tutelato per un massimo di 180 giorni in un anno solare (comporto, art. 42). Il trattamento economico è al 75% nei primi 10 giorni e al 100% dall’11° giorno fino al termine del comporto. In caso di infortunio professionale la tutela è più ampia: la posizione è preservata fino alla guarigione clinica, senza limiti annui.
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Tabella riepilogativa
| Periodo di malattia | Trattamento economico | Note |
|---|---|---|
| Giorni 1-10 | 75% della retribuzione | Il datore integra l’indennità INPS fino al 75% complessivo (art. 42) |
| Giorni 11-180 | 100% della retribuzione | Integrazione a copertura totale; limite di 180 giorni in un anno solare |
| Oltre 180 giorni | Aspettativa non retribuita fino a 6 mesi, su richiesta documentata (art. 43) | Terminata l’aspettativa, il datore può recedere per superamento del periodo di conservazione del posto; il periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto |
| Infortunio sul lavoro | Integrazione dell’indennità INAIL fino al 100%, dal 1° al 180° giorno | Posto e anzianità conservati fino alla guarigione clinica; l’integrazione richiede il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL (art. 44) |
Legge e contratto: la malattia INPS corrisponde una percentuale della retribuzione (50-66% a seconda dei giorni). Il CCNL Aninsei impone al datore di integrare tale indennità fino alle percentuali indicate sopra. Non si tratta di soli soldi del datore: la quota INPS è coperta dall’ente previdenziale e il datore copre la differenza.
Il comporto: che cos’è e come si calcola
Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto. Il CCNL Aninsei (art. 42) assicura il mantenimento del posto per 180 giorni in un anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). Il calcolo avviene sommando tutti i giorni di malattia nell’anno solare, incluse più malattie non consecutive.
Al superamento dei 180 giorni il datore può comunicare il licenziamento per «superamento del comporto». Prima di quel limite, su richiesta documentata del lavoratore, la conservazione del posto è prolungata con un’aspettativa non retribuita non superiore a 6 mesi (art. 43). Il recesso a comporto esaurito richiede comunque il rispetto del preavviso previsto per il livello (art. 57). Il lavoratore che supera il comporto conserva il diritto al TFR e all’indennità sostitutiva del preavviso se quest’ultimo non viene effettuato in natura.
Obblighi del lavoratore: comunicazione e certificazione
In caso di malattia il lavoratore è tenuto a:
- Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro (o alla direzione dell’istituto), di norma entro l’inizio del proprio orario di lavoro del giorno di assenza;
- Richiedere il certificato medico al medico di medicina generale o alla guardia medica. Il certificato viene trasmesso telematicamente all’INPS e al datore; il lavoratore deve comunicare al datore il numero di protocollo del certificato;
- Essere reperibile per le visite fiscali INPS nelle fasce orarie previste dalla legge (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali, domeniche e festivi inclusi per i contratti a tempo indeterminato).
La visita fiscale e le conseguenze dell’irreperibilità
L’INPS (o il datore di lavoro su richiesta all’INPS) può disporre una visita fiscale al domicilio del lavoratore nelle fasce orarie di reperibilità. Il lavoratore che non è reperibile senza giustificato motivo rischia la decurtazione dell’indennità INPS per i giorni di assenza ingiustificata alla visita. Il mancato rispetto reiterato delle fasce di reperibilità può essere valutato anche sotto il profilo disciplinare.
Infortunio sul lavoro: tutela rafforzata
In caso di infortunio avvenuto in occasione o a causa del lavoro (compreso il tragitto casa-lavoro-casa, se con mezzo necessario), il CCNL Aninsei garantisce:
- Conservazione del posto e dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’inabilità, senza il limite dei 180 giorni previsto per la malattia comune (art. 44);
- Integrazione fino al 100% della normale retribuzione dal 1° al 180° giorno di assenza, a integrazione di quanto corrisposto dall’INAIL, se l’infortunio è riconosciuto dall’ente assicuratore;
- Per la malattia professionale il posto è conservato per il periodo in cui spetta l’indennità di inabilità temporanea; il trattamento economico segue la legge (art. 44).
L’infortunio va denunciato dal datore all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (art. 53 D.P.R. 1124/1965). Il lavoratore deve trasmettere al datore il certificato INAIL il prima possibile.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il comporto malattia nel CCNL Aninsei?
Come viene retribuita la malattia nei primi giorni?
Cosa fare in caso di malattia?
Un infortunio professionale ha le stesse regole della malattia?
Il comporto si azzera ogni anno?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024. La disciplina dell’indennità INPS di malattia è fissata dalla legge (artt. 74-76 R.D.L. 1827/1935); la tutela INAIL per gli infortuni è regolata dal D.P.R. 1124/1965 e dal D.Lgs. 38/2000. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.