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Malattia e infortunio nel CCNL Aninsei: comporto, trattamento economico e certificazione
Quando un insegnante o un collaboratore scolastico di una scuola privata laica si ammala, entrano in gioco le tutele del CCNL Aninsei. Questa guida spiega il comporto, le percentuali di retribuzione garantite e le differenze tra malattia comune e infortunio professionale.
Nel CCNL Aninsei il lavoratore malato è tutelato per un massimo di 180 giorni nell’anno scolastico (comporto). Il trattamento economico è al 75% nei primi 10 giorni e al 100% dall’11° giorno fino al termine del comporto. In caso di infortunio professionale la tutela è più ampia: la posizione è preservata fino alla guarigione clinica, senza limiti annui.
Tabella riepilogativa
| Periodo di malattia | Trattamento economico | Note |
|---|---|---|
| Giorni 1-10 | 75% della retribuzione | Il CCNL integra l’indennità INPS fino al 75% complessivo |
| Giorni 11-180 | 100% della retribuzione | Integrazione CCNL a copertura totale; limite annuo 180 gg |
| Oltre 180 giorni | Nessuna garanzia contrattuale | Il datore può licenziare per superamento del comporto (con preavviso) |
| Infortunio professionale | 100% per tutta la durata | Nessun limite temporale annuo; tutela fino a guarigione clinica |
Legge e contratto: la malattia INPS corrisponde una percentuale della retribuzione (50-66% a seconda dei giorni). Il CCNL Aninsei impone al datore di integrare tale indennità fino alle percentuali indicate sopra. Non si tratta di soli soldi del datore: la quota INPS è coperta dall’ente previdenziale e il datore copre la differenza.
Il comporto: che cos’è e come si calcola
Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto. Il CCNL Aninsei fissa il comporto in 180 giorni nell’anno scolastico (1° settembre – 31 agosto). Il calcolo avviene sommando tutti i giorni di malattia nell’arco dell’anno scolastico, incluse più malattie non consecutive.
Al superamento dei 180 giorni il datore può comunicare il licenziamento per «superamento del comporto». Si tratta di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che richiede comunque il rispetto dei termini di preavviso previsti per il livello del lavoratore. Il lavoratore che supera il comporto conserva il diritto al TFR e all’indennità sostitutiva del preavviso se quest’ultimo non viene effettuato in natura.
Obblighi del lavoratore: comunicazione e certificazione
In caso di malattia il lavoratore è tenuto a:
- Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro (o alla direzione dell’istituto), di norma entro l’inizio del proprio orario di lavoro del giorno di assenza;
- Richiedere il certificato medico al medico di medicina generale o alla guardia medica. Il certificato viene trasmesso telematicamente all’INPS e al datore; il lavoratore deve comunicare al datore il numero di protocollo del certificato;
- Essere reperibile per le visite fiscali INPS nelle fasce orarie previste dalla legge (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali, domeniche e festivi inclusi per i contratti a tempo indeterminato).
La visita fiscale e le conseguenze dell’irreperibilità
L’INPS (o il datore di lavoro su richiesta all’INPS) può disporre una visita fiscale al domicilio del lavoratore nelle fasce orarie di reperibilità. Il lavoratore che non è reperibile senza giustificato motivo rischia la decurtazione dell’indennità INPS per i giorni di assenza ingiustificata alla visita. Il mancato rispetto reiterato delle fasce di reperibilità può essere valutato anche sotto il profilo disciplinare.
Infortunio sul lavoro: tutela rafforzata
In caso di infortunio avvenuto in occasione o a causa del lavoro (compreso il tragitto casa-lavoro-casa, se con mezzo necessario), il CCNL Aninsei garantisce:
- Conservazione del posto e dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’inabilità, senza il limite temporale dei 180 giorni previsto per la malattia comune;
- Trattamento economico al 100% della retribuzione per tutta la durata dell’assenza;
- Nessun computo nel comporto: i giorni di infortunio non si sommano ai giorni di malattia ordinaria.
L’infortunio va denunciato dal datore all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (art. 53 D.P.R. 1124/1965). Il lavoratore deve trasmettere al datore il certificato INAIL il prima possibile.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il comporto malattia nel CCNL Aninsei?
Come viene retribuita la malattia nei primi giorni?
Cosa fare in caso di malattia?
Un infortunio professionale ha le stesse regole della malattia?
Il comporto si azzera ogni anno?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024. La disciplina dell’indennità INPS di malattia è fissata dalla legge (artt. 74-76 R.D.L. 1827/1935); la tutela INAIL per gli infortuni è regolata dal D.P.R. 1124/1965 e dal D.Lgs. 38/2000. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura il comporto malattia nel CCNL Aninsei?
Il CCNL Aninsei prevede un periodo di conservazione del posto (comporto) di 180 giorni nell'anno scolastico. Superato questo limite senza guarigione, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con i termini di preavviso previsti.
Come viene retribuita la malattia nel CCNL Aninsei?
Nei primi 10 giorni di malattia la retribuzione è pari al 75% di quella ordinaria. Dall'11° giorno in poi (e fino al termine del comporto) la retribuzione è al 100%. Questa integrazione è garantita dal CCNL in aggiunta all'indennità INPS.
Cosa fare in caso di malattia: come si certifica?
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'assenza al datore (di norma all'inizio dell'orario di lavoro del primo giorno) e produrre il certificato medico telematico (via medico di base o guardia medica). Il certificato INPS è inviato direttamente dalla struttura sanitaria: il lavoratore fornisce al datore il numero di protocollo.
In caso di infortunio sul lavoro si perde il posto?
No. Il CCNL Aninsei garantisce la conservazione del posto e dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'infortunio professionale, fino alla guarigione clinica certificata. La tutela è più ampia rispetto alla malattia comune.
Il periodo di malattia si cumula o si azzera ogni anno?
Il comporto di 180 giorni è riferito all'anno scolastico (1° settembre - 31 agosto). I giorni di malattia sono cumulati nell'arco dell'anno scolastico. Al nuovo anno scolastico il contatore riparte da zero.
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