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Scatti e salario di anzianità nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)
Nel CCNL Aninsei non maturano più scatti periodici: l’anzianità si paga con il salario di anzianità, una cifra mensile fissa che dipende dalla data di assunzione. Vediamo importi, chi ne ha diritto e come incide su tredicesima e TFR.
Il CCNL Aninsei (art. 24) riconosce un salario di anzianità fisso, da 20 a 90 euro al mese secondo la data di assunzione. Il nuovo importo di 20 euro spetta a chi al 1° gennaio 2025 aveva maturato due anni di servizio ininterrotto nello stesso istituto; chi matura i due anni dopo quella data non lo riceve. Non è un aumento periodico per livello: fa parte della retribuzione mensile e quindi entra nella tredicesima e nel TFR.
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Scatti di anzianità o salario di anzianità?
Gli scatti di anzianità a cadenza biennale (5% ogni due anni) esistevano nei contratti più vecchi: l’art. 24 li ricorda solo per il personale assunto prima del 31 dicembre 1995, che conserva quelli percepiti al 31 dicembre 1997. Oggi l’anzianità si riconosce con il salario di anzianità, una cifra mensile fissa uguale per tutti i livelli, che compare tra le voci della retribuzione mensile accanto a paga base, contingenza ed eventuale superminimo (art. 19).
Quanto vale: gli importi per data di assunzione
L’importo dipende da quando il lavoratore è stato assunto, non dal livello. La tabella dell’art. 24 riporta gli importi complessivi in vigore dal 1° gennaio 2025:
| Data di assunzione | Importo mensile |
|---|---|
| Fino al 31 dicembre 1995 | 90,00 € (più gli scatti biennali del 5% maturati al 31 dicembre 1997) |
| Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2001 | 90,00 € |
| Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 | 75,00 € |
| Dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 | 65,00 € |
| Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 | 55,00 € |
| Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 | 45,00 € |
| Dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2020 | 35,00 € |
| Dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2023 | 20,00 € |
Chi ha diritto ai 20 euro
L’art. 24 riconosce 20,00 euro mensili al personale che al 1° gennaio 2025 aveva maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso istituto, cioè è stato assunto entro il 31 dicembre 2023. Se i due anni si compiono dopo il 1° gennaio 2025, il salario di anzianità non spetta. Chi è stato assunto nel 2024 o dopo, quindi, non lo matura.
Effetti su tredicesima e TFR
- Tredicesima: l’art. 21 la fissa pari alla retribuzione in atto a dicembre (esclusi gli assegni familiari), quindi comprende il salario di anzianità; in caso di inizio o cessazione nell’anno si pagano tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio.
- TFR: l’art. 66 rinvia alla L. 297/1982; l’art. 2120 c.c. computa nella base le somme corrisposte in modo non occasionale in dipendenza del rapporto, e il salario di anzianità è corrisposto ogni mese.
- Part-time: l’art. 24 non detta una regola specifica; per la riproporzione dell’orario ridotto vedi la scheda sul part-time.
Casi pratici
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Domande frequenti
Nel CCNL Aninsei ci sono ancora gli scatti di anzianità?
Ogni quanto matura lo scatto?
Se cambio scuola riparto da zero?
Il salario di anzianità incide su tredicesima e TFR?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.
Contenuto divulgativo aggiornato al CCNL Aninsei 2024-2027 (art. 19, 21, 24 e 66) e all’art. 2120 c.c.