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CCNL Vetro e Lampade: malattia, infortunio e periodo di comporto
Quanti mesi di malattia si possono accumulare prima del licenziamento? Come viene integrato il trattamento INPS? Cosa cambia con il rinnovo 2026 per le patologie gravi? Tutto ciò che il lavoratore del vetro deve sapere.
Nel CCNL Vetro e Lampade il comporto per malattia varia da 9 mesi (fino a 3 anni di servizio) a 16 mesi (oltre 6 anni), calcolati su 36 mesi. Durante la malattia il trattamento INPS viene integrato dal CCNL. Il rinnovo 2026 introduce 10 ore annue di permesso per patologie oncologiche gravi.
Il comporto: la soglia di protezione dalla malattia
Il periodo di comporto è il lasso di tempo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per malattia. È disciplinato dall’art. 2110 c.c. (che rinvia alla contrattazione collettiva per la durata) e costituisce una protezione fondamentale per il lavoratore.
Il CCNL Vetro e Lampade è uno dei contratti industriali che prevede un comporto di notevole durata, crescente con l’anzianità. La logica è semplice: un lavoratore con lunga esperienza in azienda merita una tutela più ampia rispetto a chi è appena arrivato. Il conteggio avviene su un periodo mobile di 36 mesi: non si guarda all’anno solare, ma ai 36 mesi immediatamente precedenti l’ultima assenza.
Tabella riepilogativa
| Anzianità di servizio | Comporto massimo | Periodo di riferimento |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni | 9 mesi | 36 mesi precedenti |
| Da 3 a 6 anni | 12 mesi | 36 mesi precedenti |
| Oltre 6 anni | 16 mesi | 36 mesi precedenti |
Nota: il comporto per infortunio sul lavoro (INAIL) è disciplinato separatamente ed è di norma più favorevole. Le assenze per infortunio professionale non si cumulano con quelle per malattia comune nel calcolo del comporto ordinario.
Il trattamento economico durante la malattia
Durante la malattia il lavoratore percepisce l’indennità di malattia INPS, che per la malattia comune è pari al:
- 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno (la legge non prevede indennità per i primi 3 giorni, il cosiddetto carenza);
- 66,66% dal 21° giorno in poi.
Il CCNL Vetro e Lampade prevede un’integrazione a carico del datore per colmare la differenza rispetto alla retribuzione piena, almeno per i primi periodi di malattia. Le percentuali e le durate esatte dell’integrazione variano per livello e anzianità e sono indicate nel testo contrattuale. In linea generale la retribuzione è garantita al 100% per i primi giorni e in misura decrescente per le assenze più prolungate.
Infortunio sul lavoro: tutele INAIL e integrazione CCNL
L’infortunio sul lavoro (riconosciuto dall’INAIL) è trattato in modo più favorevole rispetto alla malattia comune. Per legge (d.P.R. 1124/1965):
- il giorno dell’infortunio è a carico del datore;
- dal 2° al 3° giorno spetta il 60% della retribuzione;
- dal 4° giorno in poi il 75%.
Il CCNL Vetro e Lampade integra questa indennità fino al 100% della retribuzione per tutta la durata della malattia da infortunio, senza periodi di carenza. Questo è un miglioramento contrattuale significativo rispetto al trattamento di legge.
Il rinnovo 2026 ha inoltre rafforzato le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione: le 8 ore annue aggiuntive di formazione per i rappresentanti sindacali per la sicurezza (RLS) e l’introduzione di procedure per la segnalazione e analisi dei near miss (incidenti sfiorati) sono strumenti che mirano a ridurre il numero di infortuni.
Novità 2026: patologie oncologiche e croniche gravi
Una delle novità più significative del rinnovo del 9 aprile 2026 è l’introduzione di 10 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o croniche gravi, con un grado di invalidità riconosciuto pari o superiore al 74%. Queste ore si aggiungono alle tutele di legge (ad esempio la l. 104/1992) e rappresentano un riconoscimento contrattuale dell’impatto di tali patologie sulla vita lavorativa. Il rinnovo 2026 prevede anche la possibilità di congedo straordinario fino a 24 mesi per condizioni di salute particolarmente gravi.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Vetro e Lampade?
Il CCNL Vetro integra la malattia INPS?
Cosa cambia per le malattie oncologiche con il rinnovo 2026?
In caso di infortunio sul lavoro, cosa spetta?
Posso essere licenziato durante la malattia?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per i dettagli precisi sulle percentuali di integrazione e la durata del comporto per ogni livello si consulti il testo integrale del CCNL, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Vetro e Lampade?
Il comporto varia in base all’anzianità di servizio, calcolato su un periodo massimo di 36 mesi: 9 mesi per i lavoratori con meno di 3 anni di servizio, 12 mesi per 3-6 anni, 16 mesi per oltre 6 anni.
Il CCNL Vetro integra la malattia INPS?
Sì, il CCNL prevede un’integrazione del trattamento di malattia INPS per portare la retribuzione a una percentuale del normale trattamento (di norma 100% o quasi per i primi giorni, con riduzioni progressive). Le percentuali esatte sono nel testo contrattuale.
Cosa cambia per le malattie oncologiche con il rinnovo 2026?
Il rinnovo del 9 aprile 2026 introduce 10 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo per i lavoratori con patologie oncologiche o croniche gravi (con invalidità riconosciuta al 74% o superiore). Questo è un istituto contrattuale aggiuntivo rispetto alle tutele di legge.
In caso di infortunio sul lavoro, cosa spetta?
In caso di infortunio sul lavoro (riconosciuto INAIL) il lavoratore ha diritto all’indennità INAIL, integrata dal CCNL fino al raggiungimento della retribuzione piena (di norma 100% dal primo giorno). Il comporto per infortunio sul lavoro è distinto da quello per malattia comune.
Posso essere licenziato durante la malattia?
No, durante il comporto il licenziamento per malattia non è consentito. Decorso il comporto massimo senza rientro, il datore può procedere al licenziamento con preavviso (o relativa indennità) previa verifica della situazione. Il periodo di comporto non è un automatismo: il licenziamento deve comunque essere comunicato.
Vedi anche