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Ultimo aggiornamento: 3 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Nel CCNL Vetro e Lampade il comporto per malattia varia da 9 mesi (fino a 3 anni di servizio) a 16 mesi (oltre 6 anni), calcolati su 36 mesi. Durante la malattia il trattamento INPS viene integrato dal CCNL. Il rinnovo 2026 introduce 10 ore annue di permesso per patologie oncologiche gravi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

CCNL Vetro e Lampade: malattia, infortunio e periodo di comporto

Quanti mesi di malattia si possono accumulare prima del licenziamento? Come viene integrato il trattamento INPS? Cosa cambia con il rinnovo 2026 per le patologie gravi? Tutto ciò che il lavoratore del vetro deve sapere.

In sintesi

Nel CCNL Vetro e Lampade il comporto per malattia varia da 9 mesi (fino a 3 anni di servizio) a 16 mesi (oltre 6 anni), calcolati su 36 mesi. Durante la malattia il trattamento INPS viene integrato dal CCNL. Il rinnovo 2026 introduce 10 ore annue di permesso per patologie oncologiche gravi.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
9 aprile 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Riferimento legge
Art. 2110 c.c. (comporto); d.P.R. 1124/1965 (INAIL); d.lgs. 151/2001

Il comporto: la soglia di protezione dalla malattia

Il periodo di comporto è il lasso di tempo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per malattia. È disciplinato dall’art. 2110 c.c. (che rinvia alla contrattazione collettiva per la durata) e costituisce una protezione fondamentale per il lavoratore.

Il CCNL Vetro e Lampade è uno dei contratti industriali che prevede un comporto di notevole durata, crescente con l’anzianità. La logica è semplice: un lavoratore con lunga esperienza in azienda merita una tutela più ampia rispetto a chi è appena arrivato. Il conteggio avviene su un periodo mobile di 36 mesi: non si guarda all’anno solare, ma ai 36 mesi immediatamente precedenti l’ultima assenza.

Tabella riepilogativa

Periodo di comporto per malattia comune — CCNL Vetro e Lampade
Anzianità di servizio Comporto massimo Periodo di riferimento
Fino a 3 anni 9 mesi 36 mesi precedenti
Da 3 a 6 anni 12 mesi 36 mesi precedenti
Oltre 6 anni 16 mesi 36 mesi precedenti

Nota: il comporto per infortunio sul lavoro (INAIL) è disciplinato separatamente ed è di norma più favorevole. Le assenze per infortunio professionale non si cumulano con quelle per malattia comune nel calcolo del comporto ordinario.

Il trattamento economico durante la malattia

Durante la malattia il lavoratore percepisce l’indennità di malattia INPS, che per la malattia comune è pari al:

  • 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno (la legge non prevede indennità per i primi 3 giorni, il cosiddetto carenza);
  • 66,66% dal 21° giorno in poi.

Il CCNL Vetro e Lampade prevede un’integrazione a carico del datore per colmare la differenza rispetto alla retribuzione piena, almeno per i primi periodi di malattia. Le percentuali e le durate esatte dell’integrazione variano per livello e anzianità e sono indicate nel testo contrattuale. In linea generale la retribuzione è garantita al 100% per i primi giorni e in misura decrescente per le assenze più prolungate.

Infortunio sul lavoro: tutele INAIL e integrazione CCNL

L’infortunio sul lavoro (riconosciuto dall’INAIL) è trattato in modo più favorevole rispetto alla malattia comune. Per legge (d.P.R. 1124/1965):

  • il giorno dell’infortunio è a carico del datore;
  • dal 2° al 3° giorno spetta il 60% della retribuzione;
  • dal 4° giorno in poi il 75%.

Il CCNL Vetro e Lampade integra questa indennità fino al 100% della retribuzione per tutta la durata della malattia da infortunio, senza periodi di carenza. Questo è un miglioramento contrattuale significativo rispetto al trattamento di legge.

Il rinnovo 2026 ha inoltre rafforzato le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione: le 8 ore annue aggiuntive di formazione per i rappresentanti sindacali per la sicurezza (RLS) e l’introduzione di procedure per la segnalazione e analisi dei near miss (incidenti sfiorati) sono strumenti che mirano a ridurre il numero di infortuni.

Novità 2026: patologie oncologiche e croniche gravi

Una delle novità più significative del rinnovo del 9 aprile 2026 è l’introduzione di 10 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o croniche gravi, con un grado di invalidità riconosciuto pari o superiore al 74%. Queste ore si aggiungono alle tutele di legge (ad esempio la l. 104/1992) e rappresentano un riconoscimento contrattuale dell’impatto di tali patologie sulla vita lavorativa. Il rinnovo 2026 prevede anche la possibilità di congedo straordinario fino a 24 mesi per condizioni di salute particolarmente gravi.

Casi pratici

Tizio — Malattia prolungata, 4 anni di anzianità
Tizio lavora in vetreria da 4 anni (fascia 3-6 anni) e accumula diverse assenze per una patologia cronica. Calcolando le assenze negli ultimi 36 mesi, raggiunge 10 mesi. Il comporto è di 12 mesi: Tizio ha ancora 2 mesi di protezione. L’azienda non può licenziarlo finché non si supera la soglia. Nel frattempo il CCNL integra il trattamento INPS.
Caia — Infortunio sul lavoro al reparto formatura
Caia scivola vicino alla linea di formatura e subisce una distorsione alla caviglia riconosciuta come infortunio INAIL. Dal primo giorno lavorativo successivo riceve la retribuzione al 100% grazie all’integrazione del CCNL. L’assenza per infortunio non si computa nel suo comporto per malattia comune. Torna al lavoro dopo 30 giorni senza che la sua posizione contrattuale sia intaccata.
Sempronio — Patologia oncologica, permessi 2026
Sempronio, tecnico di processo, riceve una diagnosi oncologica. Avendo una percentuale di invalidità riconosciuta pari al 75%, dal rinnovo 2026 ha diritto a 10 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo per le visite ed esami oncologici, oltre ai permessi di legge ex art. 33 l. 104/1992 che gli spettano se è in possesso dei requisiti. Sempronio utilizza le ore in tranche di 2 per i controlli periodici.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL Vetro e Lampade?
Il comporto varia in base all’anzianità: 9 mesi per i lavoratori con meno di 3 anni di servizio, 12 mesi per 3-6 anni, 16 mesi per oltre 6 anni. Il calcolo avviene su un periodo mobile di 36 mesi.
Il CCNL Vetro integra la malattia INPS?
Sì, il CCNL prevede un’integrazione del trattamento INPS per portare la retribuzione a una percentuale più alta rispetto all’indennità di legge. Per l’infortunio sul lavoro l’integrazione è al 100% dal primo giorno.
Cosa cambia per le malattie oncologiche con il rinnovo 2026?
Il rinnovo introduce 10 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo per patologie oncologiche o croniche gravi con invalidità al 74% o superiore, più la possibilità di congedo fino a 24 mesi per condizioni particolarmente gravi.
In caso di infortunio sul lavoro, cosa spetta?
In caso di infortunio riconosciuto INAIL, il CCNL integra l’indennità legale fino al 100% della retribuzione. Le assenze per infortunio non si cumulano con quelle per malattia comune nel calcolo del comporto.
Posso essere licenziato durante la malattia?
No, durante il comporto il licenziamento per malattia non è consentito. Decorso il comporto massimo senza rientro, il datore può procedere al licenziamento con preavviso, previa verifica della situazione specifica.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per i dettagli precisi sulle percentuali di integrazione e la durata del comporto per ogni livello si consulti il testo integrale del CCNL, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL Vetro e Lampade?

Il comporto varia in base all’anzianità di servizio, calcolato su un periodo massimo di 36 mesi: 9 mesi per i lavoratori con meno di 3 anni di servizio, 12 mesi per 3-6 anni, 16 mesi per oltre 6 anni.

Il CCNL Vetro integra la malattia INPS?

Sì, il CCNL prevede un’integrazione del trattamento di malattia INPS per portare la retribuzione a una percentuale del normale trattamento (di norma 100% o quasi per i primi giorni, con riduzioni progressive). Le percentuali esatte sono nel testo contrattuale.

Cosa cambia per le malattie oncologiche con il rinnovo 2026?

Il rinnovo del 9 aprile 2026 introduce 10 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo per i lavoratori con patologie oncologiche o croniche gravi (con invalidità riconosciuta al 74% o superiore). Questo è un istituto contrattuale aggiuntivo rispetto alle tutele di legge.

In caso di infortunio sul lavoro, cosa spetta?

In caso di infortunio sul lavoro (riconosciuto INAIL) il lavoratore ha diritto all’indennità INAIL, integrata dal CCNL fino al raggiungimento della retribuzione piena (di norma 100% dal primo giorno). Il comporto per infortunio sul lavoro è distinto da quello per malattia comune.

Posso essere licenziato durante la malattia?

No, durante il comporto il licenziamento per malattia non è consentito. Decorso il comporto massimo senza rientro, il datore può procedere al licenziamento con preavviso (o relativa indennità) previa verifica della situazione. Il periodo di comporto non è un automatismo: il licenziamento deve comunque essere comunicato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.