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Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): turni e maggiorazioni
Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.
Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Nel CCNL Vetro e Lampade le maggiorazioni sono: 32% per chi lavora normalmente di notte, 43,34% per il notturno in turni avvicendati, 55% per il festivo, 38% per la domenica dei turnisti (artt. 19 e 20).
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Che cosa è il lavoro notturno per la legge
Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.
Limiti e tutele del lavoratore notturno
- l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
- il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
- se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.
Le maggiorazioni: come ragionano i contratti
La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Lo schema tipico:
| Tipo di prestazione | Maggiorazione nel CCNL Vetro e Lampade |
|---|---|
| Lavoro notturno (22-6) non in turni avvicendati | 32% (art. 19); lo stesso valore per chi lavora normalmente di notte (art. 20) |
| Lavoro notturno in turni avvicendati | 43,34% (art. 20), più 7,50 € per turno dal 1° gennaio 2025 con almeno 6 ore tra le 22 e le 6 |
| Lavoro in giorni festivi | 55% (art. 19); festività elencate all’art. 23 |
| Lavoro domenicale non in turni, con riposo compensativo | 10% (art. 19) |
| Lavoro domenicale dei turnisti, con riposo compensativo | 38% (art. 20); domenicale notturno in turni: 58% |
| Straordinario notturno / festivo | 50% / 65% (art. 19) |
Turni e rotazioni
Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL prevede percentuali di turno distinte dalla maggiorazione del singolo notturno: 2% per il 1° e 2° turno avvicendato (1,33% per semicontinui e ciclo continuo su tre turni); le voci vanno lette insieme in busta paga.
I riposi: i paletti che restano sempre
Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:
| Riposo | Durata minima di legge | Fonte |
|---|---|---|
| Riposo giornaliero | 11 ore consecutive ogni 24 ore | Art. 7 D.Lgs. 66/2003 |
| Riposo settimanale | 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica | Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c. |
Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.
Casi pratici
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Domande frequenti
Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali sono quelle degli artt. 19 e 20 del CCNL Vetro e Lampade (testo 2023; il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato).