Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): turni e maggiorazioni

Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

In sintesi

Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Le maggiorazioni: come ragionano i contratti

La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Lo schema tipico:

Tipo di prestazione Cosa riconosce di norma il CCNL
Lavoro notturno Maggiorazione oraria, più alta se il turno notturno è abituale rispetto a quello occasionale
Lavoro festivo Maggiorazione per la prestazione nei giorni festivi, spesso con riposo compensativo
Lavoro domenicale Maggiorazione quando la domenica non è già il giorno di riposo del turno
Festivo notturno Le maggiorazioni si cumulano secondo le regole del contratto
Le percentuali esatte e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per i valori si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

Turni e rotazioni

Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL può prevedere un’indennità di turno distinta dalla maggiorazione del singolo notturno; le due voci vanno lette insieme in busta paga.

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — turno notturno abituale
Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione oraria per il notturno prevista dal CCNL, l’azienda gli riconosce l’indennità di turno; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
Caia — festivo lavorato
Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compaiono la maggiorazione per il festivo prevista dal contratto e, secondo il CCNL, un riposo compensativo da fruire nei giorni successivi.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL applicato, e varia a seconda che il notturno sia abituale od occasionale e che si cumuli o meno con festivo e straordinario. Per i valori esatti occorre consultare le tabelle del tuo contratto nazionale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

In sintesi

  • Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) e quello svolto in un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra mezzanotte e le 5.
  • Per i lavoratori notturni l'orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria.
  • Restano fermi il riposo giornaliero di 11 ore consecutive e il riposo settimanale di 24 ore, di regola in coincidenza con la domenica.
  • Le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL.
  • La tutela e rafforzata per donne in gravidanza e per particolari categorie di lavoratori.
  • Per le percentuali di maggiorazione si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Nel comparto Vetro e Lampade (Assovetro), dove i cicli produttivi continui rendono frequente il lavoro di notte, di domenica e nei festivi, si intrecciano due fonti: la legge, che fissa limiti e tutele inderogabili (D.Lgs. 66/2003 sull'orario di lavoro), e il CCNL, che stabilisce le maggiorazioni economiche di queste prestazioni. La distinzione e netta: i paletti di durata e riposo non sono negoziabili, mentre il quanto della maggiorazione e materia contrattuale.

Cos'e il lavoro notturno

Ai sensi del D.Lgs. 66/2003, il lavoro notturno e l'attivita svolta in un periodo di almeno sette ore consecutive comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Il lavoratore notturno e, in sintesi, chi svolge in via non occasionale una parte significativa del proprio orario in questo arco temporale, secondo le definizioni di legge e di contratto.

I limiti di durata e la sorveglianza sanitaria

Per i lavoratori notturni l'orario di lavoro non puo superare, in media, le otto ore nelle ventiquattro. La legge impone inoltre una sorveglianza sanitaria: una valutazione periodica dello stato di salute, a tutela dell'integrita psicofisica di chi e esposto in modo continuativo al lavoro notturno. Si tratta di presidi non derogabili dalla contrattazione in senso peggiorativo.

Riposo giornaliero e settimanale

Restano fermi il riposo giornaliero di undici ore consecutive ogni ventiquattro e il riposo settimanale di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero. Nei cicli continui l'organizzazione dei turni deve garantire comunque questi riposi, eventualmente con la collocazione del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica secondo le regole di legge e di CCNL.

Le maggiorazioni economiche

La prestazione resa di notte, di domenica o nei giorni festivi e compensata con maggiorazioni retributive stabilite dal CCNL. Le percentuali variano a seconda del tipo di prestazione (notturno in turno avvicendato o notturno occasionale, festivo, domenicale) e non sono fissate dalla legge: per i valori esatti si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.

Le tutele rafforzate

La legge prevede protezioni specifiche: la lavoratrice in stato di gravidanza non puo essere adibita al lavoro notturno dall'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di eta del bambino; ulteriori facolta di esonero spettano a chi ha figli piccoli o familiari da assistere, nei casi previsti. Sono tutele che il datore deve rispettare nell'organizzazione dei turni.

Riposi compensativi e organizzazione dei turni

Quando il lavoro e prestato nella giornata destinata al riposo settimanale, spetta di regola un riposo compensativo oltre alla maggiorazione. La programmazione dei turni nei cicli continui deve conciliare le esigenze produttive con il rispetto dei limiti di legge, dei riposi e delle tutele individuali.

Domande frequenti

Cos'e il lavoro notturno per la legge?

L'attivita svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendente l'intervallo tra mezzanotte e le 5, secondo il D.Lgs. 66/2003.

Quante ore puo lavorare un lavoratore notturno?

In media non oltre 8 ore nelle 24, con diritto alla sorveglianza sanitaria periodica a tutela della salute.

Quanto valgono le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale?

Sono fissate dal CCNL e variano per tipo di prestazione; per le percentuali si rinvia alle tabelle del contratto vigente, non essendo stabilite dalla legge.

Ho diritto al riposo se lavoro di domenica?

Si: resta fermo il riposo settimanale di 24 ore, di regola la domenica; se si lavora in quel giorno spetta di norma un riposo compensativo oltre alla maggiorazione.

Una lavoratrice in gravidanza puo fare il turno di notte?

No: dall'accertamento della gravidanza fino al primo anno di eta del bambino non puo essere adibita al lavoro notturno.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.