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La guida

CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): turni e maggiorazioni

Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

In sintesi

Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Nel CCNL Vetro e Lampade le maggiorazioni sono: 32% per chi lavora normalmente di notte, 43,34% per il notturno in turni avvicendati, 55% per il festivo, 38% per la domenica dei turnisti (artt. 19 e 20).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Le maggiorazioni: come ragionano i contratti

La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Lo schema tipico:

Tipo di prestazione Maggiorazione nel CCNL Vetro e Lampade
Lavoro notturno (22-6) non in turni avvicendati 32% (art. 19); lo stesso valore per chi lavora normalmente di notte (art. 20)
Lavoro notturno in turni avvicendati 43,34% (art. 20), più 7,50 € per turno dal 1° gennaio 2025 con almeno 6 ore tra le 22 e le 6
Lavoro in giorni festivi 55% (art. 19); festività elencate all’art. 23
Lavoro domenicale non in turni, con riposo compensativo 10% (art. 19)
Lavoro domenicale dei turnisti, con riposo compensativo 38% (art. 20); domenicale notturno in turni: 58%
Straordinario notturno / festivo 50% / 65% (art. 19)
Le percentuali dell’art. 19 non si cumulano: si applica la maggiore. Fonte: CCNL 10 febbraio 2023 (testo Assovetro); il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato sul testo.

Turni e rotazioni

Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL prevede percentuali di turno distinte dalla maggiorazione del singolo notturno: 2% per il 1° e 2° turno avvicendato (1,33% per semicontinui e ciclo continuo su tre turni); le voci vanno lette insieme in busta paga.

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — turno notturno abituale
Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione del 43,34% per il notturno in turni avvicendati e ai 7,50 € per turno, l’azienda gli riconosce la maggiorazione di turno; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
Caia — festivo lavorato
Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compare la maggiorazione del 55% per il lavoro festivo (art. 19), che si aggiunge alla normale retribuzione.

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Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce il 10% (38% per i turnisti, con riposo compensativo).
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
No. Nel CCNL Vetro e Lampade le percentuali dell’art. 19 (straordinario, notturno, festivo, domenicale) non sono cumulabili: si applica la maggiore. Lo straordinario notturno è maggiorato del 50% e lo straordinario festivo del 65%.
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL: 32% per chi lavora normalmente di notte, 43,34% nei turni avvicendati (più 7,50 € per turno dal 1° gennaio 2025), 50% se è straordinario. Le percentuali non si cumulano.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali sono quelle degli artt. 19 e 20 del CCNL Vetro e Lampade (testo 2023; il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato).

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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