Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

Contratto a tempo determinato nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): causali e durata

Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

In sintesi

Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
Riferimenti
D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

I limiti in sintesi

La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

Durata, causali e limiti

La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

Durata e causali

La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

Proroghe e rinnovi

Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

Conversione e precedenza

Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

Diritto di precedenza e conversione

Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

Casi pratici

Tizio — quinta proroga
Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

Domande frequenti

Il contratto a termine deve indicare una causale?
Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
Quante proroghe sono ammesse?
Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

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In sintesi

  • Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 mesi e per i rinnovi serve una causale (D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29).
  • Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go (10 o 20 giorni).
  • Il superamento dei limiti comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato dalla violazione.
  • Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili.
  • Causali ulteriori, percentuali di contingentamento e deroghe stagionali si rinviano al CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Il contratto a tempo determinato nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) si muove nel solco della disciplina generale degli artt. 19-29 del D.Lgs. 81/2015, ridisegnata dal Decreto Dignita'. La legge fissa alcuni paletti inderogabili e rinvia per il resto alla contrattazione collettiva, che individua causali ulteriori ed eventuali percentuali specifiche. Conoscere questi limiti e' decisivo, perché la loro violazione produce un effetto netto: la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Per i valori puntuali si rinvia al testo del CCNL vigente.

Durata e causali

La durata massima e' di 24 mesi, sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello. Fino a 12 mesi il contratto può essere acausale; oltre questa soglia, e in occasione di ogni rinnovo, occorre una causale: esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo. La causale e' percio' il vero spartiacque tra la flessibilita' libera e quella vincolata.

Proroghe, rinnovi e intervalli

Sono ammesse al massimo quattro proroghe nell'arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di stop&go: dieci giorni per i contratti fino a sei mesi, venti giorni per quelli superiori. Le attività stagionali sono esenti dagli intervalli, ma per le percentuali e le causali di settore occorre sempre il rinvio al CCNL.

Il contingentamento

La legge fissa un tetto di contingentamento dei contratti a termine rispetto all'organico stabile, ma rimette al CCNL la possibilita' di stabilire una percentuale diversa. Per il valore applicabile nel comparto vetro si rinvia al testo contrattuale depositato presso il CNEL: non e' un dato da stimare, perché incide direttamente sulla legittimita' delle assunzioni a termine.

La conversione del rapporto

Il superamento dei 24 mesi complessivi, del numero di proroghe o degli intervalli, e l'assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione. Si tratta di una conseguenza automatica, che il lavoratore può far valere a tutela della stabilita' del proprio impiego.

Il diritto di precedenza

Il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda acquista un titolo di preferenza nelle successive assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti, a condizione di manifestare la propria volonta' nei termini previsti. E' una tutela spesso trascurata, ma di concreta utilita' per chi aspira alla stabilizzazione.

Domande frequenti

Il contratto a termine deve indicare una causale?

Non sempre: fino a 12 mesi puo' essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale - sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.

Quante proroghe sono ammesse?

Al massimo quattro nell'arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Cosa sono gli intervalli di stop&go?

Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attivita' stagionali ne sono esenti.

Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?

Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla violazione.

Quando matura il diritto di precedenza?

Dopo 6 mesi di attivita' a termine nella stessa azienda, per le assunzioni a tempo indeterminato su mansioni equivalenti, purche' il lavoratore manifesti la propria volonta' nei termini previsti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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