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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Energia e Petrolio prevede due pilastri di welfare obbligatorio: FASIE per la sanità integrativa e Fondenergia per la previdenza complementare. Il datore versa i contributi previsti dal contratto; il lavoratore può aumentare la propria contribuzione. Entrambi i fondi sono reali e iscritti ai rispettivi albi di vigilanza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Energia e Petrolio

Welfare, FASIE e Fondenergia nel CCNL Energia e Petrolio

Il CCNL Energia e Petrolio garantisce ai lavoratori due pilastri di welfare contrattuale obbligatorio: FASIE per la sanità integrativa e Fondenergia per la previdenza complementare. Comprendere come funzionano questi strumenti è essenziale per valorizzare appieno la retribuzione complessiva e pianificare la protezione futura.

In sintesi

Il CCNL Energia e Petrolio prevede due pilastri di welfare obbligatorio: FASIE per la sanità integrativa e Fondenergia per la previdenza complementare. Il datore versa i contributi previsti dal contratto; il lavoratore può aumentare la propria contribuzione. Entrambi i fondi sono reali e iscritti ai rispettivi albi di vigilanza.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
16 aprile 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Fondo sanità integrativa
FASIE — Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
Fondo previdenza complementare
Fondenergia (iscritto Albo COVIP n. 2)

Tabella riepilogativa

Welfare contrattuale — CCNL Energia e Petrolio: i due pilastri
Strumento Finalità Contributo datoriale Contributo lavoratore Obbligo di adesione
FASIE Sanità integrativa (spese mediche, ricoveri, diagnostica) Sì, obbligatorio ex CCNL Non richiesto per la copertura base; facoltativo per piani aggiuntivi Automatica per tutti i dipendenti CCNL
Fondenergia Previdenza complementare (rendita pensionistica aggiuntiva all’INPS) Sì, obbligatorio in caso di adesione del lavoratore Facoltativo; attiva il contributo datoriale Facoltativa; silenzio-assenso sul TFR entro 6 mesi dall’assunzione

Per i valori aggiornati dei contributi (importo mensile per FASIE, percentuale per Fondenergia) fare riferimento alle tabelle allegate al CCNL vigente e ai regolamenti ufficiali dei fondi, disponibili sui rispettivi siti istituzionali.

FASIE: la sanità integrativa del settore

FASIE è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori dei settori energia, servizi pubblici e PMI. Nel CCNL Energia e Petrolio è il fondo contrattuale di riferimento per la sanità integrativa. Le caratteristiche principali:

  • Copertura automatica: tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Energia e Petrolio sono iscritti a FASIE per effetto del contratto, senza necessità di adesione esplicita individuale. L’iscrizione decorre dalla data di assunzione.
  • Contributo datoriale obbligatorio: il datore versa mensilmente il contributo fissato dal CCNL per ogni lavoratore iscritto, indipendentemente dall’utilizzo delle prestazioni da parte del dipendente.
  • Prestazioni coperte (indicative, soggette al regolamento del fondo): visite specialistiche, accertamenti diagnostici (esami di laboratorio, TAC, risonanze magnetiche, ecografie), ricoveri ospedalieri in strutture convenzionate, interventi chirurgici, prestazioni di odontoiatria entro massimali, oculistica.
  • Rete convenzionata: FASIE dispone di una rete di strutture sanitarie convenzionate su tutto il territorio nazionale; il lavoratore può anche scegliere strutture non convenzionate, con rimborso parziale secondo le tabelle del fondo.
  • Estensione ai familiari: il CCNL e il regolamento FASIE possono consentire l’estensione della copertura sanitaria al coniuge/convivente e ai figli a carico, di norma con un contributo aggiuntivo a carico del lavoratore.

Per il dettaglio completo delle coperture, dei massimali e delle procedure di rimborso, si rimanda al regolamento e al sito ufficiale di FASIE.

Fondenergia: la previdenza complementare del settore

Fondenergia è il fondo pensione complementare dei lavoratori dell’energia e del petrolio, istituito nel 1996 e iscritto all’Albo COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) con il numero 2. È un fondo a contribuzione definita e capitalizzazione individuale: la prestazione finale dipende dai contributi versati e dai rendimenti degli investimenti, non da una formula predeterminata.

Il lavoratore può scegliere tra diversi comparti di investimento, tipicamente: garantito (basso rischio, rendimento atteso contenuto), obbligazionario, bilanciato e azionario (rischio più elevato, maggiore potenziale di rendimento nel lungo periodo). La scelta del comparto può essere modificata nel tempo, con le modalità previste dal regolamento del fondo.

In caso di adesione a Fondenergia, il lavoratore beneficia di tre flussi contributivi:

  1. TFR: il TFR futuro maturato dopo l’adesione confluisce in Fondenergia invece di rimanere in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS. Il TFR pregresso resta in azienda o al Fondo INPS fino alla cessazione del rapporto.
  2. Contributo del lavoratore: il lavoratore può versare una quota aggiuntiva della propria retribuzione, deducibile fiscalmente fino al limite di legge (5.164,57 euro annui ex D.Lgs. 252/2005).
  3. Contributo del datore di lavoro: se il lavoratore aderisce, il datore versa obbligatoriamente il contributo aggiuntivo stabilito dal CCNL (in percentuale sulla retribuzione o in importo fisso, secondo le tabelle contrattuali). Questo contributo costituisce un’incremento retributivo indiretto che si perde se il lavoratore non aderisce.

Silenzio-assenso e finestra di adesione

Ai sensi del D.Lgs. 252/2005, entro 6 mesi dall’assunzione (o dall’entrata in vigore di un fondo di settore) il lavoratore può decidere se:

  • aderire esplicitamente a Fondenergia, indicando il comparto prescelto;
  • scegliere un fondo pensione diverso (aperto o PIP);
  • non aderire a nessun fondo complementare, mantenendo il TFR in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS.

Se entro i 6 mesi il lavoratore non esprime alcuna scelta (silenzio-assenso), il TFR viene automaticamente destinato a Fondenergia nel comparto di default previsto dal fondo (di norma il comparto garantito o bilanciato, secondo il regolamento vigente). Questa regola, introdotta dalla riforma della previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005), ha come obiettivo l’incremento dell’adesione ai fondi di settore. È consigliabile scegliere in modo consapevole entro la finestra temporale disponibile.

Welfare aziendale: terzo livello facoltativo

Oltre ai due pilastri contrattuali obbligatori (FASIE e Fondenergia), le aziende del settore energia e petrolio possono, attraverso accordi di secondo livello, prevedere ulteriori benefit di welfare aziendale:

  • contribuzione aggiuntiva a FASIE per l’estensione della copertura o per piani sanitari integrativi superiori (es. «FASIE Plus» con massimali più elevati);
  • contribuzione aggiuntiva a Fondenergia oltre la quota contrattuale base;
  • voucher per servizi (asili nido, scuola, trasporto, cultura, sport);
  • rimborsi per spese di istruzione dei figli;
  • polizze vita o infortuni extraprofessionali in aggiunta alla copertura INAIL obbligatoria.

I benefit di welfare aziendale godono, entro le soglie fissate dall’art. 51 TUIR, di un trattamento fiscale agevolato (esenzione da IRPEF e contributi previdenziali), con vantaggio sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro rispetto al corrispondente aumento di retribuzione in denaro.

Confronto tra mantenere il TFR e aderire a Fondenergia

La scelta tra destinare il TFR a Fondenergia e mantenerlo in azienda (o al Fondo INPS) è una decisione finanziaria significativa. Alcuni elementi di valutazione:

  • Rivalutazione legale del TFR (se si non aderisce): 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT FOI. Negli anni di alta inflazione può essere conveniente; negli anni di bassa inflazione la rivalutazione è modesta.
  • Rendimenti di Fondenergia (se si aderisce): dipendono dal comparto scelto e dalle condizioni di mercato. Storicamente, il comparto bilanciato di Fondenergia ha mostrato rendimenti medi superiori alla rivalutazione legale del TFR nel lungo periodo, ma con variabilità.
  • Contributo datoriale: questo elemento è spesso determinante. Se il lavoratore non aderisce, perde il contributo del datore, che costituisce una quota di retribuzione aggiuntiva che non può essere percepita in altro modo.
  • Fiscalità: le prestazioni di Fondenergia godono di una tassazione agevolata (aliquota massima 15%, ridotta fino al 9% per chi ha partecipato per più di 15 anni). La rivalutazione annua del TFR in azienda è soggetta a un’imposta sostitutiva dell’11%.

La valutazione complessiva è personalizzata. Per decisioni concrete è consigliabile rivolgersi a un consulente previdenziale o al CAF/patronato dei sindacati di categoria.

Casi pratici

Tizio — Adesione a Fondenergia con contributo datoriale
Tizio viene assunto a 28 anni come operatore di impianto (livello 4/4) con RGM di 2.600 €/mese. Entro i 6 mesi di assunzione sceglie di aderire a Fondenergia nel comparto bilanciato. Destina così il TFR futuro al fondo e attiva il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL. Contribuisce a Fondenergia anche con una quota mensile volontaria di 50 € (deducibile ai fini IRPEF). Dopo 30 anni di accumulo, potrà contare su una rendita pensionistica complementare aggiuntiva all’assegno INPS, la cui entità dipenderà dai rendimenti del comparto nel lungo periodo.
Caia — FASIE: ricovero ospedaliero e rimborso
Caia, ingegnera di processo al livello 2/4, deve sottoporsi a un intervento chirurgico programmato. Sceglie una struttura ospedaliera privata convenzionata con FASIE. Presenta la documentazione al fondo tramite il portale dedicato. FASIE rimborsa la quota prevista dal piano di copertura (degenza, sala operatoria, anestesista), con i massimali indicati nel regolamento. La quota eventualmente non rimborsata rimane a carico di Caia. Se avesse scelto una struttura non convenzionata, il rimborso sarebbe stato parziale secondo le tariffe FASIE per le spese in libera professione.
Sempronio — Silenzio-assenso e comparto di default
Sempronio viene assunto a 35 anni e nei 6 mesi successivi non esprime alcuna preferenza sul TFR. Il meccanismo di silenzio-assenso destina automaticamente il suo TFR futuro a Fondenergia nel comparto garantito (comparto di default indicato dal fondo). Sempronio, che non aveva valutato la questione, si ritrova iscritto a Fondenergia con il contributo datoriale attivo. Può in qualsiasi momento chiedere il cambio di comparto (da garantito a bilanciato o azionario) secondo le modalità del regolamento, senza perdere la posizione accumulata.

Domande frequenti

Cos’è FASIE e a chi si applica nel CCNL Energia e Petrolio?
FASIE è il fondo sanitario integrativo contrattuale. Si applica automaticamente a tutti i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Energia e Petrolio. Il datore versa il contributo obbligatorio; la copertura parte dall’assunzione senza atti formali da parte del lavoratore.
Cos’è Fondenergia e come funziona?
Fondenergia è il fondo pensione complementare del settore, iscritto all’Albo COVIP n. 2. Opera a capitalizzazione individuale: il lavoratore sceglie il comparto di investimento e accumula una posizione individuale. In caso di adesione, il TFR futuro confluisce nel fondo e si attiva il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL.
Il datore di lavoro è obbligato a versare a FASIE e Fondenergia?
Per FASIE il contributo datoriale è obbligatorio per tutte le aziende CCNL. Per Fondenergia il contributo datoriale aggiuntivo scatta solo se il lavoratore aderisce; in mancanza di adesione, il TFR resta in azienda o al Fondo INPS.
Si può aumentare il contributo a Fondenergia?
Sì, con versamenti volontari aggiuntivi. Sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro/anno (D.Lgs. 252/2005). Il versamento aggiuntivo è facoltativo e modificabile nel tempo.
Cosa succede a FASIE e Fondenergia in caso di cessazione del rapporto?
La copertura FASIE cessa con il rapporto (salvo prosecuzione volontaria). La posizione Fondenergia rimane aperta: può essere trasferita a un altro fondo, riscattata parzialmente/totalmente o lasciata in accumulo fino alla pensione, secondo le condizioni del D.Lgs. 252/2005.
Conviene aderire a Fondenergia o mantenere il TFR in azienda?
La scelta dipende dall’età, dall’orizzonte temporale e dalla propensione al rischio. Il fattore più rilevante è spesso il contributo datoriale aggiuntivo: non aderendo, si rinuncia a una quota di retribuzione indiretta che non può essere percepita in altro modo. Per una valutazione personalizzata consultare il patronato dei sindacati di categoria o un consulente previdenziale.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025. Per il dettaglio dei contributi, delle coperture FASIE e delle opzioni di investimento di Fondenergia fare riferimento ai regolamenti ufficiali dei fondi e alle tabelle allegate al CCNL. Per decisioni su TFR e previdenza complementare è consigliabile consultare il patronato o il CAF di Filctem-Cgil, Femca-Cisl o Uiltec-Uil, oppure un consulente previdenziale o del lavoro abilitato.

Domande frequenti

Cos’è FASIE e a chi si applica nel CCNL Energia e Petrolio?

FASIE (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Energia, dei Servizi pubblici e delle PMI) è il fondo sanitario integrativo del settore energia e petrolio. Si applica a tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Energia e Petrolio, a partire dall’assunzione. Il datore di lavoro versa il contributo contrattuale obbligatorio; il lavoratore non è tenuto a versamenti aggiuntivi per la copertura base.

Cos’è Fondenergia e come funziona?

Fondenergia è il fondo pensione complementare del settore energia e petrolio, iscritto all’Albo COVIP con il n. 2. Opera a capitalizzazione individuale con sistema a contribuzione definita. Il lavoratore sceglie se aderire e a quale comparto di investimento (garantito, obbligazionario, bilanciato, azionario). In caso di adesione, può destinare il TFR futuro al fondo e beneficiare del contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL.

Il datore di lavoro è obbligato a versare a FASIE e Fondenergia?

Per FASIE sì: il contributo datoriale è obbligatorio per tutte le aziende che applicano il CCNL, indipendentemente dall’adesione individuale del lavoratore. Per Fondenergia il contributo datoriale aggiuntivo scatta solo se il lavoratore aderisce al fondo; in caso di mancata adesione il TFR rimane in azienda o confluisce al Fondo di Tesoreria INPS (per aziende con più di 50 dipendenti).

Quali prestazioni copre FASIE?

FASIE copre, in linea generale, spese medico-specialistiche, accertamenti diagnostici (esami del sangue, TAC, risonanze), ricoveri ospedalieri in convenzione, interventi chirurgici, odontoiatria (con massimali), oculistica e altre prestazioni ambulatoriali. Le coperture esatte e i massimali variano in base al piano di assistenza applicato e alle eventuali integrazioni aziendali; per il dettaglio fare riferimento al regolamento FASIE disponibile sul sito ufficiale del fondo.

Si può aumentare il contributo a Fondenergia?

Sì, il lavoratore può versare contributi volontari aggiuntivi a Fondenergia oltre alla quota contrattuale. I contributi versati a fondi pensione complementari sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro annui (limite di legge ex D.Lgs. 252/2005). Il versamento aggiuntivo è facoltativo e può essere modificato o sospeso in qualsiasi momento.

Cosa succede a FASIE e Fondenergia in caso di cessazione del rapporto?

Per FASIE la copertura sanitaria cessa al termine del rapporto di lavoro (o entro il periodo di copertura residua contrattuale); possono esistere opzioni di prosecuzione volontaria a carico del lavoratore, da verificare con il fondo. Per Fondenergia la posizione individuale rimane aperta: il lavoratore può trasferire la posizione a un altro fondo complementare, riscattarla parzialmente o totalmente secondo le condizioni di legge (D.Lgs. 252/2005), o lasciarla in accumulo fino alla pensione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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