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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Energia e Petrolio garantisce la conservazione del posto per malattia da 7 mesi (anzianità fino a 5 anni) a 18 mesi (oltre 10 anni). Il trattamento economico integra l'INPS fino al 100% della retribuzione per i primi mesi. Il rinnovo 2025 esclude dal comporto le assenze per patologie oncologiche e malattie degenerative.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Energia e Petrolio

Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Energia e Petrolio

Nel settore energia e petrolio i rischi per la salute dei lavoratori sono superiori alla media industriale. Il CCNL prevede tutele rafforzate in caso di malattia e infortunio: un lungo periodo di comporto, l’integrazione al 100% della retribuzione per i primi mesi e, dal rinnovo 2025, l’esclusione delle patologie oncologiche e degenerative dal computo del comporto.

In sintesi

Il CCNL Energia e Petrolio garantisce la conservazione del posto per malattia da 7 mesi (anzianità fino a 5 anni) a 18 mesi (oltre 10 anni). Il trattamento economico integra l’INPS fino al 100% della retribuzione per i primi mesi. Dal rinnovo 2025 le assenze per patologie oncologiche e malattie degenerative sono escluse dal comporto ordinario.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
16 aprile 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Novità 2025
Esclusione patologie oncologiche e degenerative dal comporto

Tabella riepilogativa

Comporto e trattamento economico per malattia — CCNL Energia e Petrolio
Anzianità Comporto continuativo Comporto non continuativo Integrazione al 100% Integrazione al 50%
Fino a 5 anni 7 mesi 9 mesi nell’arco di 1 anno Primi 4 mesi Mesi 5-7
Da 5 a 10 anni 10 mesi 12 mesi in 18 mesi Primi 6 mesi Mesi 7-10
Oltre 10 anni 12 mesi 18 mesi in 27 mesi Primi 8 mesi Mesi 9-12

Il trattamento economico indicato è quello complessivo (INPS + integrazione contrattuale). L’integrazione contrattuale colma la differenza tra l’indennità INPS e la retribuzione globale mensile netta. Per i lavoratori con anzianità da 5 a 10 anni in comporto non continuativo, il limite è di 12 mesi nell’arco di 18 mesi.

Novità 2025: patologie oncologiche e malattie degenerative

Il rinnovo del 16 aprile 2025 ha introdotto una tutela significativa: le assenze per patologie oncologiche e malattie degenerative non vengono computate nel periodo di comporto ordinario. Questa disposizione, già presente in alcuni contratti di settore, riconosce la natura lunga e discontinua di tali percorsi di cura e impedisce che il lavoratore esaurisca il comporto per colpa di terapie che si prolungano inevitabilmente nel tempo (es. chemioterapia, dialisi, sclerosi multipla). La norma si aggiunge alle tutele di legge esistenti e può interagire con i piani sanitari FASIE per la gestione delle spese mediche.

Integrazione contrattuale durante la malattia: come funziona

La legge (D.Lgs. 151/2001 per la maternità; artt. 2110 c.c. e normativa INPS per la malattia comune) garantisce un’indennità di malattia pari al 50% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e al 66,67% dal 21° giorno in poi (per i lavoratori con determinati requisiti contributivi). Il CCNL Energia e Petrolio integra questa indennità fino al 100% della retribuzione globale mensile per i primi mesi di malattia (4, 6 o 8 mesi a seconda dell’anzianità). Nella fase successiva l’integrazione scende al 50% della differenza. L’onere dell’integrazione è a carico del datore di lavoro.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall’INAIL con indennità specifiche (75% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno). Il periodo di assenza per infortunio professionale non rientra nel comporto ordinario per malattia comune: il lavoratore infortunato sul lavoro conserva il diritto al posto per tutta la durata della prognosi, salvo cessazione definitiva dell’attività aziendale. Il CCNL può prevedere integrazioni rispetto all’indennità INAIL, da verificare negli accordi aziendali. Nei settori a rischio elevato (raffinerie, impianti chimici, E&P) gli accordi aziendali spesso prevedono coperture aggiuntive attraverso il fondo FASIE.

Obblighi di certificazione e reperibilità

Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di:

  • Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro, di norma prima dell’inizio del turno o del normale orario di lavoro.
  • Trasmettere il certificato medico telematico all’INPS entro i termini di legge; il numero di protocollo va comunicato al datore su richiesta.
  • Essere reperibile nelle fasce orarie di visita fiscale stabilite dall’INPS (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali) durante i periodi di malattia a carico INPS.

Per i lavoratori su turni notturni, le fasce di reperibilità possono essere adattate; in caso di dubbio è opportuno rivolgersi al proprio sindacato di categoria.

Casi pratici

Tizio — Malattia lunga con 8 anni di anzianità
Tizio, inquadrato al livello 4/4 con 8 anni di servizio, si ammala e si assenta per 10 mesi consecutivi. Il suo comporto contrattuale è di 10 mesi (fascia 5-10 anni). Nei primi 6 mesi riceve il 100% della RGM (integrazione contrattuale). Nei mesi 7-10 riceve il 50%. Al 10° mese il datore può avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto, con le garanzie procedurali previste dalla legge e dal CCNL. Se la malattia fosse stata oncologica, i 10 mesi non sarebbero computati nel comporto ordinario.
Caia — Infortunio sul lavoro in raffineria
Caia subisce un infortunio sul lavoro durante un’operazione di manutenzione in raffineria. L’INAIL riconosce l’infortunio e corrisponde l’indennità di inabilità temporanea assoluta dal 4° giorno. Il periodo di assenza non si computa nel comporto ordinario per malattia. L’azienda applica l’eventuale integrazione prevista dall’accordo aziendale. Caia beneficia anche delle prestazioni FASIE per le spese mediche e riabilitative sostenute.
Sempronio — Assenze ricorrenti nei 3 anni
Sempronio (livello 5/4, 3 anni di anzianità) ha totalizzato nei 12 mesi precedenti 8,5 mesi di assenze non continuative per varie malattie. Il comporto non continuativo per la sua fascia è di 9 mesi in 1 anno. Sempronio è ancora nei limiti contrattuali, ma deve prestare attenzione: se raggiunge i 9 mesi, il datore potrebbe avviare la procedura di licenziamento. Si rivolge a Femca-Cisl per verificare se alcune assenze siano riconducibili a patologie che, ex rinnovo 2025, potrebbero essere escluse dal computo.

Domande frequenti

Per quanti mesi si conserva il posto in caso di malattia?
Il comporto varia per anzianità: 7 mesi continuativi (9 mesi in 1 anno) fino a 5 anni; 10 mesi continuativi (12 mesi in 18 mesi) tra 5 e 10 anni; 12 mesi continuativi (18 mesi in 27 mesi) oltre 10 anni.
Come è integrata la retribuzione durante la malattia?
Il CCNL integra l’indennità INPS al 100% della RGM per i primi 4, 6 o 8 mesi (a seconda dell’anzianità). Nella fase successiva l’integrazione scende al 50%.
Le patologie oncologiche rientrano nel comporto?
No, dal rinnovo 2025 le assenze per patologie oncologiche e malattie degenerative sono escluse dal comporto ordinario.
L’infortunio sul lavoro rientra nel comporto ordinario?
No, l’infortunio professionale e la malattia professionale non rientrano nel comporto per malattia comune. Il lavoratore conserva il posto per tutta la prognosi.
Il datore può licenziare durante la malattia?
No, durante il periodo di comporto contrattuale il licenziamento per superamento del comporto non è consentito. Il diritto sorge solo quando le assenze superano i limiti contrattuali.
Come si comunica la malattia nel settore energia e petrolio?
Il lavoratore deve comunicare l’assenza prima dell’inizio del turno (o dell’orario ordinario) e trasmettere telematicamente il certificato medico all’INPS. Deve essere reperibile nelle fasce fiscali INPS (10-12 e 17-19 nei feriali).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025. Per il dettaglio del trattamento economico per fascia di anzianità fare riferimento al testo contrattuale. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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