Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Energia e Petrolio

Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Energia e Petrolio

Nel settore energia e petrolio i rischi per la salute dei lavoratori sono superiori alla media industriale. Il CCNL prevede tutele rafforzate in caso di malattia e infortunio: un lungo periodo di comporto, l’integrazione al 100% della retribuzione per i primi mesi e, dal rinnovo 2025, l’esclusione delle patologie oncologiche e degenerative dal computo del comporto.

In sintesi

Il CCNL Energia e Petrolio garantisce la conservazione del posto per malattia da 7 mesi (anzianità fino a 5 anni) a 18 mesi (oltre 10 anni). Il trattamento economico integra l’INPS fino al 100% della retribuzione per i primi mesi. Dal rinnovo 2025 le assenze per patologie oncologiche e malattie degenerative sono escluse dal comporto ordinario.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
16 aprile 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Novità 2025
Esclusione patologie oncologiche e degenerative dal comporto

Tabella riepilogativa

Comporto e trattamento economico per malattia — CCNL Energia e Petrolio
Anzianità Comporto continuativo Comporto non continuativo Integrazione al 100% Integrazione al 50%
Fino a 5 anni 7 mesi 9 mesi nell’arco di 1 anno Primi 4 mesi Mesi 5-7
Da 5 a 10 anni 10 mesi 12 mesi in 18 mesi Primi 6 mesi Mesi 7-10
Oltre 10 anni 12 mesi 18 mesi in 27 mesi Primi 8 mesi Mesi 9-12

Il trattamento economico indicato è quello complessivo (INPS + integrazione contrattuale). L’integrazione contrattuale colma la differenza tra l’indennità INPS e la retribuzione globale mensile netta. Per i lavoratori con anzianità da 5 a 10 anni in comporto non continuativo, il limite è di 12 mesi nell’arco di 18 mesi.

Novità 2025: patologie oncologiche e malattie degenerative

Il rinnovo del 16 aprile 2025 ha introdotto una tutela significativa: le assenze per patologie oncologiche e malattie degenerative non vengono computate nel periodo di comporto ordinario. Questa disposizione, già presente in alcuni contratti di settore, riconosce la natura lunga e discontinua di tali percorsi di cura e impedisce che il lavoratore esaurisca il comporto per colpa di terapie che si prolungano inevitabilmente nel tempo (es. chemioterapia, dialisi, sclerosi multipla). La norma si aggiunge alle tutele di legge esistenti e può interagire con i piani sanitari FASIE per la gestione delle spese mediche.

Integrazione contrattuale durante la malattia: come funziona

La legge (D.Lgs. 151/2001 per la maternità; artt. 2110 c.c. e normativa INPS per la malattia comune) garantisce un’indennità di malattia pari al 50% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e al 66,67% dal 21° giorno in poi (per i lavoratori con determinati requisiti contributivi). Il CCNL Energia e Petrolio integra questa indennità fino al 100% della retribuzione globale mensile per i primi mesi di malattia (4, 6 o 8 mesi a seconda dell’anzianità). Nella fase successiva l’integrazione scende al 50% della differenza. L’onere dell’integrazione è a carico del datore di lavoro.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall’INAIL con indennità specifiche (75% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno). Il periodo di assenza per infortunio professionale non rientra nel comporto ordinario per malattia comune: il lavoratore infortunato sul lavoro conserva il diritto al posto per tutta la durata della prognosi, salvo cessazione definitiva dell’attività aziendale. Il CCNL può prevedere integrazioni rispetto all’indennità INAIL, da verificare negli accordi aziendali. Nei settori a rischio elevato (raffinerie, impianti chimici, E&P) gli accordi aziendali spesso prevedono coperture aggiuntive attraverso il fondo FASIE.

Obblighi di certificazione e reperibilità

Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di:

  • Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro, di norma prima dell’inizio del turno o del normale orario di lavoro.
  • Trasmettere il certificato medico telematico all’INPS entro i termini di legge; il numero di protocollo va comunicato al datore su richiesta.
  • Essere reperibile nelle fasce orarie di visita fiscale stabilite dall’INPS (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali) durante i periodi di malattia a carico INPS.

Per i lavoratori su turni notturni, le fasce di reperibilità possono essere adattate; in caso di dubbio è opportuno rivolgersi al proprio sindacato di categoria.

Casi pratici

Tizio — Malattia lunga con 8 anni di anzianità
Tizio, inquadrato al livello 4/4 con 8 anni di servizio, si ammala e si assenta per 10 mesi consecutivi. Il suo comporto contrattuale è di 10 mesi (fascia 5-10 anni). Nei primi 6 mesi riceve il 100% della RGM (integrazione contrattuale). Nei mesi 7-10 riceve il 50%. Al 10° mese il datore può avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto, con le garanzie procedurali previste dalla legge e dal CCNL. Se la malattia fosse stata oncologica, i 10 mesi non sarebbero computati nel comporto ordinario.
Caia — Infortunio sul lavoro in raffineria
Caia subisce un infortunio sul lavoro durante un’operazione di manutenzione in raffineria. L’INAIL riconosce l’infortunio e corrisponde l’indennità di inabilità temporanea assoluta dal 4° giorno. Il periodo di assenza non si computa nel comporto ordinario per malattia. L’azienda applica l’eventuale integrazione prevista dall’accordo aziendale. Caia beneficia anche delle prestazioni FASIE per le spese mediche e riabilitative sostenute.
Sempronio — Assenze ricorrenti nei 3 anni
Sempronio (livello 5/4, 3 anni di anzianità) ha totalizzato nei 12 mesi precedenti 8,5 mesi di assenze non continuative per varie malattie. Il comporto non continuativo per la sua fascia è di 9 mesi in 1 anno. Sempronio è ancora nei limiti contrattuali, ma deve prestare attenzione: se raggiunge i 9 mesi, il datore potrebbe avviare la procedura di licenziamento. Si rivolge a Femca-Cisl per verificare se alcune assenze siano riconducibili a patologie che, ex rinnovo 2025, potrebbero essere escluse dal computo.

Domande frequenti

Per quanti mesi si conserva il posto in caso di malattia?
Il comporto varia per anzianità: 7 mesi continuativi (9 mesi in 1 anno) fino a 5 anni; 10 mesi continuativi (12 mesi in 18 mesi) tra 5 e 10 anni; 12 mesi continuativi (18 mesi in 27 mesi) oltre 10 anni.
Come è integrata la retribuzione durante la malattia?
Il CCNL integra l’indennità INPS al 100% della RGM per i primi 4, 6 o 8 mesi (a seconda dell’anzianità). Nella fase successiva l’integrazione scende al 50%.
Le patologie oncologiche rientrano nel comporto?
No, dal rinnovo 2025 le assenze per patologie oncologiche e malattie degenerative sono escluse dal comporto ordinario.
L’infortunio sul lavoro rientra nel comporto ordinario?
No, l’infortunio professionale e la malattia professionale non rientrano nel comporto per malattia comune. Il lavoratore conserva il posto per tutta la prognosi.
Il datore può licenziare durante la malattia?
No, durante il periodo di comporto contrattuale il licenziamento per superamento del comporto non è consentito. Il diritto sorge solo quando le assenze superano i limiti contrattuali.
Come si comunica la malattia nel settore energia e petrolio?
Il lavoratore deve comunicare l’assenza prima dell’inizio del turno (o dell’orario ordinario) e trasmettere telematicamente il certificato medico all’INPS. Deve essere reperibile nelle fasce fiscali INPS (10-12 e 17-19 nei feriali).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025. Per il dettaglio del trattamento economico per fascia di anzianità fare riferimento al testo contrattuale. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Nel settore energia e petrolio le tutele per malattia e infortunio sono rafforzate per via dei rischi superiori alla media industriale.
  • Il comporto è graduato sull’anzianità di servizio: cresce con gli anni di rapporto, secondo gli scaglioni del CCNL.
  • Il trattamento economico integra l’indennità INPS fino alla retribuzione piena nei primi mesi di assenza.
  • Dal rinnovo recente le patologie oncologiche e degenerative sono escluse dal computo del comporto ordinario.
  • L’infortunio è coperto dall’INAIL con integrazione contrattuale; la sicurezza sul lavoro ha un peso centrale.
  • Durate e percentuali vanno lette nel CCNL vigente e nelle circolari INPS aggiornate.
Indice dei contenuti

Il settore energia e petrolio — raffinerie, depositi, impianti estrattivi — comporta un’esposizione a rischi per la salute superiore alla media industriale. Non sorprende che il relativo CCNL costruisca attorno a malattia e infortunio un sistema di tutele rafforzato: comporto lungo e graduato, integrazione economica spinta e, dai rinnovi più recenti, una particolare attenzione alle patologie gravi. L’istituto si fonda sull’art. 2110 c.c., che impone la conservazione del posto per il periodo stabilito dalla contrattazione, e si arricchisce di clausole pensate per un comparto a rischio.

Il comporto graduato per anzianità

Il tratto distintivo è la graduazione del comporto in funzione dell’anzianità di servizio: più lungo è il rapporto, più ampio è il periodo di conservazione del posto in caso di malattia. La logica premia la fedeltà e riconosce che il lavoratore esposto da più anni ai rischi del settore merita una protezione maggiore. Il CCNL distingue spesso tra comporto continuativo — un unico evento prolungato — e comporto per sommatoria di più episodi nell’arco di un periodo di riferimento. Le soglie esatte si leggono negli scaglioni del contratto vigente.

Integrazione economica fino al 100%

Durante la malattia il lavoratore percepisce l’indennità INPS, che il CCNL integra in modo da garantire la retribuzione piena nei primi mesi di assenza. È una tutela economica elevata, coerente con la gravosità del comparto. Con il prolungarsi dell’assenza l’integrazione può ridursi secondo gli scaglioni contrattuali. L’importo effettivamente percepito dipende dalla combinazione tra indennità pubblica e quota integrativa: per i valori si rinvia al CCNL e alle circolari INPS aggiornate.

L’esclusione delle patologie gravi dal comporto

Una novità significativa dei rinnovi recenti è l’esclusione dal computo del comporto ordinario delle assenze dovute a patologie oncologiche e malattie degenerative. La ratio è evitare che il lavoratore colpito da una malattia grave, già provato sul piano personale, rischi il posto per il superamento del comporto durante terapie spesso lunghe. Queste assenze, in tutto o nei limiti previsti dal CCNL, non erodono il periodo di conservazione del posto: una clausola di forte valore sociale, sempre più diffusa nei contratti.

Infortunio sul lavoro e copertura INAIL

L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale seguono un binario distinto, quello dell’INAIL, con integrazione contrattuale. In un settore dove gli eventi possono essere gravi, la sicurezza sul lavoro — sorveglianza sanitaria, dispositivi, procedure — ha un ruolo centrale anche come prevenzione del contenzioso. L’infortunio, a differenza della malattia comune, è tendenzialmente escluso dal comporto: l’assenza per infortunio sul lavoro non consuma il periodo previsto per la malattia, salvo diverse e specifiche previsioni contrattuali.

Obblighi di comunicazione e certificazione

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’assenza e inviare la certificazione medica, rendendosi reperibile per i controlli. In un settore con impianti a ciclo continuo, la tempestività della comunicazione è anche un’esigenza organizzativa, per consentire la sostituzione nei turni critici. Il rispetto di questi obblighi è condizione per fruire pienamente delle tutele economiche e della conservazione del posto, evitando contestazioni disciplinari per assenza ingiustificata.

Superamento del comporto e tutele residue

Solo il superamento del comporto ordinario consente al datore di recedere, e comunque con il rispetto delle regole formali sul licenziamento. Prima di tale soglia il posto è intangibile per la sola assenza. Le clausole di esclusione delle patologie gravi spostano in avanti, talvolta di molto, il momento in cui il comporto può dirsi superato. Per il lavoratore è quindi essenziale verificare con attenzione quali assenze siano effettivamente computate, distinguendo malattia comune, infortunio e patologie escluse dal calcolo.

Domande frequenti

Da cosa dipende la durata del comporto nel settore energia?

Dall’anzianità di servizio: il CCNL la gradua per scaglioni, allungando il periodo di conservazione del posto al crescere degli anni di rapporto. Le soglie esatte sono nel contratto vigente.

Le malattie gravi contano nel comporto?

Dai rinnovi recenti, le assenze per patologie oncologiche e malattie degenerative sono escluse, in tutto o nei limiti previsti, dal computo del comporto ordinario, per non far perdere il posto durante terapie lunghe.

Quanto percepisco durante la malattia?

L’indennità INPS integrata dal CCNL fino alla retribuzione piena nei primi mesi, con possibile riduzione poi. Gli importi vanno verificati nel CCNL e nelle circolari INPS aggiornate.

L’infortunio sul lavoro consuma il comporto malattia?

Di regola no: l’assenza per infortunio sul lavoro è coperta dall’INAIL e tendenzialmente esclusa dal comporto malattia, salvo specifiche previsioni del CCNL.

Cosa succede se supero il comporto?

Il datore può recedere, ma solo dopo l’effettivo superamento e nel rispetto delle regole formali sul licenziamento. Le esclusioni per patologie gravi possono spostare in avanti tale soglia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.