Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Energia e Petrolio

Preavviso e licenziamento nel CCNL Energia e Petrolio

Il CCNL Energia e Petrolio disciplina i termini di preavviso in modo articolato per livello e anzianità: i periodi sono tra i più lunghi del panorama industriale italiano, a tutela della stabilità dei lavoratori altamente specializzati del settore.

In sintesi

I termini di preavviso variano da 2 settimane (livello 6, anzianità inferiore a 2 anni) a 8 mesi (livelli 1-3 con oltre 15 anni di servizio). Per le dimissioni i termini si dimezzano. Il preavviso decorre dal 15 o dal 30 del mese.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
16 aprile 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Dimissioni
Termini ridotti della metà rispetto al licenziamento

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso per livello e anzianità — CCNL Energia e Petrolio (licenziamento)
Anzianità Livelli 1-3 Livelli 4-5 Livello 6
Fino a 2 anni 4 mesi 3 mesi 2 settimane
Da 2 a 5 anni 4 mesi 3 mesi 1 mese
Da 5 a 10 anni 5 mesi 4 mesi 3 mesi
Da 10 a 15 anni 6 mesi 5 mesi 4 mesi
Oltre 15 anni 8 mesi 6 mesi 5 mesi

Per le dimissioni i termini indicati si riducono della metà. Il preavviso decorre dal giorno 15 o dal giorno 30 (28 o 31) del mese: se la comunicazione arriva in un giorno diverso, si aggiungono i giorni mancanti al primo utile tra il 15 e il 30 successivo.

Come decorre il preavviso

Il CCNL Energia e Petrolio prevede che il preavviso decorra dal 15 o dal 30 del mese (28 o 31 per febbraio e i mesi con 31 giorni). Se la comunicazione di licenziamento o dimissioni viene consegnata il 7 del mese, i giorni mancanti al 15 (8 giorni) si sommano al periodo contrattuale. Il preavviso effettivo risulta quindi leggermente più lungo rispetto a quello nominale contrattuale.

Durante il preavviso:

  • Il rapporto di lavoro prosegue normalmente, con tutte le obbligazioni retributive e previdenziali.
  • Il lavoratore ha diritto a brevi permessi per ricercare nuova occupazione (distribuzione e durata definite dall’azienda).
  • Il datore non può modificare unilateralmente le mansioni o le condizioni economiche durante il preavviso.

Indennità sostitutiva del preavviso

In alternativa al preavviso lavorato, entrambe le parti possono optare per la sua monetizzazione. L’indennità sostitutiva è pari alla retribuzione globale mensile moltiplicata per i mesi (o frazioni) di preavviso non lavorati. Per i lavoratori ad alta anzianità e livello, l’importo può essere considerevole: un quadro di livello 1/5 con 16 anni di servizio che viene licenziato ha diritto a 8 mensilità di RGM come indennità sostitutiva se il datore rinuncia al preavviso lavorato.

Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

Oltre alle regole di preavviso, il licenziamento nel settore energia e petrolio soggiace alle tutele di legge:

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): mancanza grave che non consente nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto. Non richiede preavviso. Esempi: furto, grave violazione delle norme di sicurezza in raffineria, abbandono del posto in impianto critico.
  • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento contrattuale meno grave, con preavviso.
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche, organizzative o produttive, con preavviso e possibile obbligo di repechage (art. 2103 c.c.).

Per le aziende con più di 15 dipendenti si applicano le tutele dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e del D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti), a seconda della data di assunzione.

Dimissioni: procedura e preavviso ridotto

Le dimissioni volontarie devono essere comunicate per iscritto tramite la procedura telematica del Ministero del Lavoro (portale cliclavoro.gov.it), pena l’inefficacia. Il preavviso per le dimissioni è la metà di quello previsto per il licenziamento. Se il lavoratore non lavora il preavviso, è tenuto a corrispondere al datore l’indennità sostitutiva (o il datore può trattenerla dalle competenze di fine rapporto). Le dimissioni per giusta causa (comportamenti gravi del datore) danno diritto al trattamento economico completo, inclusa l’indennità sostitutiva.

Casi pratici

Tizio — Quadro con 18 anni di servizio, licenziato per GMO
Tizio è un responsabile di reparto al livello 1/3 con 18 anni di servizio. La raffineria avvia una ristrutturazione e lo licenzia per giustificato motivo oggettivo. Il preavviso contrattuale è di 8 mesi. L’azienda sceglie di corrispondere l’indennità sostitutiva: con una RGM di 3.800 € (TEM + scatti + indennità quadri), riceve 8 × 3.800 = 30.400 € lordi di indennità sostitutiva, oltre al TFR maturato. L’azienda deve anche verificare l’obbligo di repechage prima del licenziamento.
Caia — Dimissioni, livello 3, 7 anni di servizio
Caia decide di cambiare azienda ed è inquadrata al livello 3/4 con 7 anni di servizio. Il preavviso per licenziamento è di 5 mesi; per le dimissioni si dimezza a 2,5 mesi. Caia invia le dimissioni il 3 giugno: il preavviso decorre dal 15 giugno (primo utile) e scade il 31 agosto. Caia lavora il preavviso per intero e il 1° settembre inizia il nuovo lavoro.
Sempronio — Livello 6, 18 mesi di servizio, licenziato
Sempronio è al livello 6 con 18 mesi di anzianità. Viene licenziato per giustificato motivo soggettivo. Il preavviso contrattuale è di 2 settimane (fascia fino a 2 anni per il livello 6). La comunicazione arriva il 20 del mese: i giorni mancanti al 30 (10 giorni) si sommano alle 2 settimane nominali, portando il preavviso effettivo a circa 24 giorni. L’azienda corrisponde l’indennità sostitutiva delle 2 settimane.

Domande frequenti

Quanto preavviso deve dare un quadro nel CCNL Energia e Petrolio?
I quadri (livelli 1-3) con oltre 15 anni di anzianità devono dare o ricevere 8 mesi di preavviso. Con anzianità fino a 2 anni il preavviso è di 4 mesi. Per le dimissioni i termini si dimezzano.
Dal quando decorre il preavviso?
Dal 15 o dal 30 del mese. Se la comunicazione arriva in un giorno intermedio, i giorni mancanti al 15 o al 30 successivo si aggiungono al periodo contrattuale.
Si può evitare il preavviso con un’indennità sostitutiva?
Sì, sia il datore che il lavoratore possono rinunciare al preavviso pagando l’indennità sostitutiva pari alla RGM per i mesi non lavorati.
Il licenziamento per giusta causa azzera il preavviso?
Sì, il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso. Il datore deve dimostrare la gravità della mancanza; in caso di contestazione il giudice può riqualificare il licenziamento.
Durante il preavviso il lavoratore ha permessi per cercare lavoro?
Sì, il CCNL prevede brevi permessi durante il preavviso per la ricerca di nuova occupazione, la cui durata e distribuzione sono stabilite dall’azienda.
Come si presentano le dimissioni nel settore energia e petrolio?
Le dimissioni devono essere trasmesse per via telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it). La procedura è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti, salvo le eccezioni di legge.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il preavviso e' il periodo che intercorre tra comunicazione del recesso e cessazione del rapporto; nel settore energia e petrolio i termini sono tra i più lunghi dell'industria.
  • La durata varia per livello e anzianita'; per le dimissioni i termini sono tipicamente ridotti rispetto al licenziamento.
  • Il licenziamento richiede una giusta causa (art. 2119 c.c.) o un giustificato motivo; senza preavviso solo nelle ipotesi più gravi.
  • La mancata osservanza del preavviso obbliga la parte recedente all'indennita' sostitutiva.
  • Le dimissioni si presentano in forma telematica (D.Lgs. 151/2015), con facolta' di revoca entro 7 giorni.
Indice dei contenuti

Nel settore energia e petrolio la stabilita' del rapporto e' un valore: si lavora con impianti complessi, competenze altamente specializzate e cicli formativi lunghi. Da qui termini di preavviso tra i più estesi del panorama industriale, pensati per garantire ordinata transizione sia all'impresa sia al lavoratore.

Cos'e' il preavviso e a cosa serve

Il preavviso e' l'intervallo tra la comunicazione del recesso e l'effettiva cessazione del rapporto. Tutela entrambe le parti: consente all'azienda di organizzare la sostituzione e al lavoratore di cercare una nuova collocazione. Nel rapporto a tempo indeterminato (art. 2118 c.c.) ciascuna parte può recedere dando il preavviso previsto dal contratto collettivo.

La graduazione per livello e anzianita'

Il CCNL energia e petrolio modula i termini in funzione del livello di inquadramento e dell'anzianita' di servizio: più alto e' l'inquadramento e maggiore l'anzianita', più lungo e' il preavviso. La ratio e' chiara: sostituire una figura specializzata con lunga esperienza richiede tempo. Per le dimissioni i termini sono di norma ridotti, perché l'interesse organizzativo dell'impresa e' meno pressante. Le durate puntuali sono nelle tabelle del CCNL vigente.

Licenziamento con e senza preavviso

Il licenziamento deve fondarsi su un giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) o su una giusta causa. Solo la giusta causa ex art. 2119 c.c. - un fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto - legittima il recesso in tronco, senza preavviso. Negli altri casi il preavviso e' dovuto.

L'indennita' sostitutiva del preavviso

Se la parte che recede non rispetta il preavviso, deve all'altra un'indennita' pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo. Vale per il datore che licenzia con effetto immediato senza giusta causa, ma anche per il lavoratore che si dimette senza dare preavviso: in tal caso l'azienda può trattenere l'importo corrispondente. Il calcolo segue le voci retributive indicate dal CCNL vigente.

Le dimissioni telematiche

Dal D.Lgs. 151/2015 le dimissioni del lavoratore devono essere rassegnate con procedura telematica, per evitare le dimissioni in bianco. Il lavoratore può revocarle entro 7 giorni dalla trasmissione. La forma telematica non sostituisce il preavviso, che resta dovuto secondo le tabelle contrattuali, ma e' condizione di validita' dell'atto.

Decorrenza e durante il preavviso

Il preavviso decorre da una data convenzionale fissata dal contratto (tipicamente dal 1 o dal 15 del mese). Durante il preavviso il rapporto prosegue a tutti gli effetti: spettano retribuzione, ferie maturande e contribuzione. Le parti possono concordare l'esonero dal servizio, ferma restando la spettanza dell'indennita' fino al termine.

Domande frequenti

Quanto dura il preavviso nel settore energia e petrolio?

La durata varia in funzione del livello di inquadramento e dell'anzianita': nel settore i termini sono tra i piu' lunghi dell'industria. I valori puntuali sono nelle tabelle del CCNL vigente; per le dimissioni sono di norma ridotti.

Quando il datore puo' licenziare senza preavviso?

Solo in presenza di una giusta causa ex art. 2119 c.c., cioe' un fatto cosi' grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Negli altri casi, anche con giustificato motivo, il preavviso e' dovuto.

Cosa succede se non rispetto il preavviso dandomi dimissioni?

La parte che non rispetta il preavviso deve un'indennita' sostitutiva pari alla retribuzione del periodo. Se e' il lavoratore a dimettersi senza preavviso, il datore puo' trattenere l'importo corrispondente dalle competenze finali.

Come si presentano le dimissioni?

Le dimissioni vanno rassegnate con procedura telematica ai sensi del D.Lgs. 151/2015, a tutela contro le dimissioni in bianco. Il lavoratore puo' revocarle entro 7 giorni dalla trasmissione. Il preavviso resta comunque dovuto.

Durante il preavviso conservo tutti i diritti?

Si'. Il rapporto prosegue a tutti gli effetti: spettano retribuzione, ferie maturande e contribuzione. Le parti possono concordare l'esonero dal servizio, ma l'indennita' e' dovuta fino al termine del preavviso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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