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La guida

CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

CCNL Vetro e Lampade: periodo di prova — durata, forma scritta e recesso

Il periodo di prova nel CCNL Vetro e Lampade varia da 2 a 6 mesi secondo il livello. La forma scritta è obbligatoria; la malattia sospende il computo. Ecco tutto ciò che serve sapere, sia dal lato del lavoratore sia del datore.

In sintesi

Nel CCNL Vetro e Lampade (art. 10) il periodo di prova va da 2 mesi (operai e livelli base) a 6 mesi (cat. A e B dei meccanizzati, livelli 7°-8° della trasformazione, 8°-9° del soffio, quadri e impiegati B-C delle lampade). La forma scritta è obbligatoria; malattia e infortunio sospendono il computo.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
9 aprile 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Riferimento legge
Art. 2096 c.c.; art. 10 d.lgs. 104/2022 (limite massimo 6 mesi)

Tabella riepilogativa

Durata del periodo di prova per sotto-settore e livello — CCNL Vetro e Lampade, art. 10
Sotto-settore Livelli/Categorie Durata prova Gruppo
Meccanizzati Cat. A e B 6 mesi —
Meccanizzati Cat. C2 5 mesi —
Meccanizzati Cat. C1 e D2 4 mesi gruppi 1 e 2
Meccanizzati Cat. D1, D2 (gruppo 3), D3, E, F 2 mesi —
Trasformazione Livelli 8 e 7 6 mesi —
Trasformazione Livello 6A 5 mesi —
Trasformazione Livelli 5 e 6 4 mesi gruppi 1 e 2
Trasformazione Livello 5 (gruppo 3), livelli 4, 3, 2 e 1 2 mesi —
Soffio, a mano e semiautomatici Livelli 9 e 8 6 mesi gruppo 1
Soffio, a mano e semiautomatici Livello 6 4 mesi gruppo 1
Soffio, a mano e semiautomatici Livelli 8a, 7 e 6 (gruppo 3), 5, 4, 3, 2 e 1 2 mesi —
Lampade e display Livello A (quadri); B e C (impiegati) 6 mesi gruppo 1
Lampade e display Livelli D, E, F, G, H e I (impiegati); D, E ed F (intermedi) 3 mesi gruppi 1 e 2
Lampade e display Livelli E, F, G, H, I e L (operai) 2 mesi gruppo 3

Come si legge: gruppo 1 = impiegati e quadri, gruppo 2 = intermedi, gruppo 3 = operai. Per amministrativi e tecnici con almeno un biennio di servizio in altre aziende la prova si riduce da 6 a 4 mesi e mezzo, da 5 a 3 mesi e mezzo, da 4 a 3 mesi. Fonte: art. 10 del CCNL 10 febbraio 2023 (testo Assovetro). Il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato sul testo, che non risulta pubblicato in forma aperta.

La forma scritta: obbligatoria e vincolante

Il periodo di prova è valido solo se risulta da atto scritto inserito nel contratto di assunzione o in una lettera allegata. L’accordo verbale non è sufficiente. Il documento scritto deve indicare:

  • la durata esatta del periodo (in mesi), coerente con il livello di inquadramento;
  • il livello di inquadramento e le mansioni da svolgere;
  • la data di decorrenza del rapporto di lavoro.

In assenza di forma scritta, per costante orientamento della giurisprudenza, il rapporto si considera a tempo indeterminato dal primo giorno, senza periodo di prova, con piena applicazione delle tutele in materia di licenziamento.

Sospensione del periodo di prova

Il CCNL e la giurisprudenza concordano che alcune vicende sospendono il decorso del periodo di prova, impedendo al datore di verificare effettivamente la prestazione:

  • Malattia e infortunio: il periodo si sospende e riprende alla guarigione del lavoratore;
  • Ferie: se godute durante la prova (anche se poco frequente), sospendono il computo;
  • Congedi obbligatori (maternità, paternità): la prova è sospesa per tutta la durata del congedo.

La logica è semplice: il periodo di prova mira a verificare la prestazione del lavoratore e le sue capacità; ciò non è possibile in assenza del lavoratore dal luogo di lavoro.

Il recesso durante la prova

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione, senza preavviso e senza indennità sostitutiva. Il rapporto cessa alla comunicazione del recesso. Tuttavia esistono limiti invalicabili:

  • Il recesso del datore non può essere discriminatorio (es. per sesso, età, opinioni politiche, attività sindacale) né ritorsivo (es. per aver segnalato irregolarità): in questi casi è nullo e impugnabile;
  • Se il lavoratore non ha potuto svolgere la prova (es. è rimasto in malattia per tutto il periodo), il recesso al termine della prova può configurare abuso del diritto;
  • Le lavoratrici in stato di gravidanza non possono essere licenziate durante la prova per tale motivo (art. 54 d.lgs. 151/2001).
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Conferma e computo dell’anzianità

Al termine del periodo di prova, se nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato senza alcuna comunicazione. Il periodo di prova viene computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti: scatti biennali, comporto per malattia, TFR, ferie maturate.

Casi pratici

Tizio — Prima assunzione, operaio cat. D settore meccanizzato
Tizio viene assunto come operaio di processo categoria D3 in una grande vetreria di vetro piano. Il contratto indica un periodo di prova di 2 mesi (cat. D, operaio) a decorrere dal 1° febbraio 2026. A metà febbraio Tizio si ammala per 10 giorni con regolare certificato medico. Il periodo di prova si sospende per 10 giorni: la scadenza si posticipa al 10 aprile 2026 invece del 31 marzo. Il 10 aprile, senza comunicazione di recesso, il rapporto è confermato.
Caia — Tecnica di laboratorio categoria B
Caia viene assunta come tecnica di laboratorio, inquadrata al livello 7, in un’azienda di seconda lavorazione del vetro. Il periodo di prova contrattuale è di 6 mesi. Al quarto mese il responsabile decide di non confermarla, comunicandolo per iscritto. Caia non ha diritto a preavviso o indennità sostitutiva, ma verifica che la comunicazione non sia discriminatoria. Riceve la retribuzione per i giorni lavorati e la liquidazione del TFR maturato.
Sempronio — Maestro soffiatore livello 8°A, prova assente
Sempronio viene assunto verbalmente senza alcun riferimento scritto al periodo di prova. Dopo tre mesi l’azienda tenta di recedere sostenendo che «la prova è finita male». Sempronio si rivolge a Filctem-Cgil: in assenza di accordo scritto non esiste periodo di prova. Il rapporto è a tempo indeterminato dal primo giorno e il licenziamento deve seguire le regole ordinarie (giusta causa o giustificato motivo, con preavviso).
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Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel settore meccanizzato del vetro?
Nel settore meccanizzato la durata è di 2 mesi per le categorie D1, D3, E ed F e per gli operai D2; di 4 mesi per C1 e D2 (gruppi 1 e 2); di 5 mesi per C2; di 6 mesi per A e B (art. 10).
Il periodo di prova deve essere scritto nel contratto?
Sì, deve risultare obbligatoriamente da atto scritto nel contratto di assunzione. In assenza, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza periodo di prova, con piena tutela del lavoratore.
La malattia interrompe il periodo di prova nel CCNL Vetro?
Sì, malattia, infortunio e ogni sospensione della prestazione sospendono il decorso del periodo di prova. Il computo riprende alla ripresa del lavoro e la scadenza si posticipa di altrettanti giorni.
Durante la prova si può essere licenziati senza motivo?
Sì, durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Tuttavia il recesso non può essere discriminatorio o ritorsivo, pena la nullità.
Cosa succede se la prova termina senza comunicazioni?
Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti ha comunicato recesso, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 10 febbraio 2023; il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato sul testo. Le durate sono quelle dell’art. 10. Per situazioni specifiche si consulti un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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