Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

Dimissioni nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): preavviso, modulo telematico, giusta causa

Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

In sintesi

Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

Se non lavoro il preavviso

Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

Decorrenza

Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

In sintesi

  • Le dimissioni sono recesso unilaterale ex art. 2118 c.c., efficace anche senza il consenso aziendale.
  • La comunicazione e' valida solo se telematica (art. 26 D.Lgs. 151/2015); revoca possibile entro 7 giorni.
  • I termini di preavviso sono stabiliti dalle tabelle del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) vigente, per categoria e anzianita'.
  • Il mancato preavviso comporta l'indennita' sostitutiva (art. 2118 c.c.); la giusta causa (art. 2119) ne libera.
  • La NASpI segue le dimissioni solo nei casi di legge, non per il recesso ordinario.
Indice dei contenuti

L'industria del vetro e delle lampade impiega manodopera a ciclo continuo, con turni e impianti che non tollerano vuoti improvvisi di organico. Per questo le regole sulle dimissioni assumono un rilievo organizzativo concreto: il coordinamento tra recesso codicistico, procedura telematica e preavviso contrattuale serve a garantire una transizione ordinata, evitando contenziosi sulla liquidazione finale.

Natura e perfezionamento delle dimissioni

Le dimissioni costituiscono esercizio del diritto di recesso unilaterale dal rapporto a tempo indeterminato (art. 2118 c.c.). Essendo atto recettizio, producono effetto al momento della conoscenza da parte del datore e non necessitano di accettazione. Nel comparto vetrario, dove la continuita' produttiva dei forni e' un valore, il rispetto delle forme e dei tempi e' la prima tutela contro contestazioni reciproche.

Forma telematica come requisito di validita'

Dal 2016 il recesso del lavoratore deve passare per il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), inoltrato online o tramite soggetto abilitato. Senza questa forma le dimissioni sono inefficaci. Il legislatore ha previsto una revoca entro sette giorni: una valvola di sicurezza contro le dimissioni in bianco o estorte, particolarmente utile in contesti industriali con pressioni organizzative.

Il preavviso nel contratto Assovetro

La durata del preavviso non e' di legge ma e' fissata dalle tabelle del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) vigente, modulata su categoria di inquadramento e anzianita'. Trattandosi di valori soggetti ai rinnovi, vanno sempre letti sull'edizione aggiornata del contratto. Per i lavoratori a turni continui la corretta pianificazione del preavviso agevola la copertura dei cicli e previene addebiti.

Conseguenze del mancato rispetto del termine

Chi cessa senza osservare il preavviso e' tenuto all'indennita' sostitutiva ex art. 2118, co. 2 c.c., commisurata alla retribuzione del periodo non lavorato; l'importo può essere trattenuto dalle spettanze finali. Se invece e' l'azienda a esonerare dalla prestazione, deve comunque corrispondere la retribuzione del periodo. Le voci computabili seguono il CCNL e si verificano sulle tabelle vigenti.

Recesso per giusta causa

L'art. 2119 c.c. permette di dimettersi senza preavviso in presenza di una causa che impedisce la prosecuzione del rapporto: mancata corresponsione della retribuzione, gravi inadempimenti datoriali, violazioni in materia di salute e sicurezza, tema centrale in un settore con esposizione a calore e materiali pericolosi. La giusta causa esonera dall'indennita' e, nei limiti di legge, può aprire l'accesso agli ammortizzatori.

Profili previdenziali e buone prassi

Le dimissioni ordinarie non danno di norma diritto alla NASpI, riservata alla disoccupazione involontaria; restano salve le eccezioni di legge come la giusta causa e la maternita'/paternita'. Conviene quindi conservare la ricevuta telematica, calcolare il preavviso sulle tabelle contrattuali aggiornate e verificare il proprio diritto agli ammortizzatori sulle circolari INPS, evitando sorprese in fase di conguaglio.

Domande frequenti

Le dimissioni Assovetro richiedono il modulo telematico?

Si'. Sono valide solo se trasmesse con il modulo telematico ex art. 26 D.Lgs. 151/2015, online o tramite patronato, sindacato o consulente abilitato.

Come si determina il preavviso?

In base alle tabelle del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) vigente, graduate per categoria e anzianita'. Vanno verificate sull'edizione aggiornata del contratto applicato.

Entro quando posso ripensarci?

Entro sette giorni dalla trasmissione del modulo telematico e' possibile revocare le dimissioni, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015.

Cosa rischio se non do il preavviso?

Il datore puo' trattenere l'indennita' sostitutiva del preavviso (art. 2118 c.c.), pari alla retribuzione del periodo non lavorato, dalle competenze di fine rapporto.

Posso prendere la NASpI dopo le dimissioni?

Solo nei casi previsti dalla legge, come la giusta causa o il periodo tutelato di genitorialita'. Le dimissioni ordinarie non danno diritto. Verificare le circolari INPS aggiornate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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