Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

CCNL Vetro e Lampade: apprendistato professionalizzante

Il settore del vetro ha una tradizione di trasmissione delle competenze artigianali che il contratto disciplina con l’apprendistato professionalizzante. Durata, retribuzione, formazione e sbocchi: una guida completa.

In sintesi

Il CCNL Vetro e Lampade prevede l’apprendistato professionalizzante con durata massima di 24-36 mesi in base al titolo di studio. La retribuzione parte da una percentuale del minimo contrattuale e sale progressivamente. La formazione (anche interna) è obbligatoria per almeno 120 ore nell’arco del contratto.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
9 aprile 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Riferimento legge
D.lgs. 81/2015, Titolo VI (apprendistato); artt. 41-47

L’apprendistato professionalizzante nel settore vetro

Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. Nel settore industriale del vetro la forma prevalente è l’apprendistato professionalizzante (art. 44), che consente di assumere lavoratori dai 18 anni (o 17 con qualifica triennale) in vista di una qualificazione al livello contrattuale di destinazione. Il CCNL Vetro e Lampade disciplina le modalità specifiche del settore.

L’apprendistato è particolarmente rilevante nei reparti di lavorazione artigianale del vetro soffiato, dove le competenze si trasmettono prevalentemente attraverso l’affiancamento al maestro vetraio. In questo contesto la durata più lunga (30-36 mesi) permette di acquisire progressivamente le tecniche specifiche del mestiere.

Tabella riepilogativa

Durata massima dell’apprendistato professionalizzante — CCNL Vetro e Lampade
Titolo di studio Durata massima Durata minima Ambito tipico
Laurea o diploma attinente alla qualifica 24 mesi 6 mesi Tecnici di laboratorio, controllo qualità, manutenzione specializzata
Diploma non allineato alla qualifica 30 mesi 6 mesi Operatori di processo, soffiatori in apprendimento
Nessun titolo o titolo di base 36 mesi 6 mesi Operai di produzione, maestri vetrai in formazione

Le durate indicate si basano sulle previsioni del d.lgs. 81/2015 e sulle prassi del settore. Il CCNL può prevedere durate diverse per specifiche qualifiche. Si raccomanda di verificare il testo contrattuale aggiornato.

La retribuzione dell’apprendista

Durante l’apprendistato il lavoratore non percepisce il minimo tabellare del livello di destinazione finale, ma una retribuzione ridotta calcolata come percentuale del minimo del livello. La logica è che l’apprendista sta acquisendo le competenze e non è ancora pienamente produttivo. La percentuale cresce nel tempo:

  • nella prima metà del periodo di apprendistato la retribuzione è in genere tra il 70% e l’80% del minimo contrattuale del livello di destinazione;
  • nella seconda metà la percentuale sale, avvicinandosi al 90-95% o al 100% nell’ultimo periodo.

Le percentuali esatte sono definite dal CCNL per ciascun livello e sotto-settore. Si raccomanda di verificarle nel testo contrattuale ufficiale.

La formazione obbligatoria

Il d.lgs. 81/2015 prevede che l’apprendistato professionalizzante includa almeno 120 ore di formazione per la durata del contratto (di norma distribuite in 40 ore/anno per un contratto triennale). La formazione può essere:

  • interna: svolta all’interno dell’azienda con tutore aziendale qualificato;
  • esterna: presso enti di formazione accreditati, istituti tecnici, enti bilaterali del settore.

Il datore deve nominare un tutor aziendale responsabile dell’accompagnamento formativo. Al termine del percorso va redatto un attestato di qualifica e l’apprendista riceve la qualificazione professionale corrispondente al livello contrattuale raggiunto.

Il recesso e la stabilizzazione

Al termine del periodo di apprendistato si apre una finestra di 30 giorni entro cui il datore può recedere con preavviso. Se non recede, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello contrattuale di destinazione, senza necessità di comunicazione. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio.

Casi pratici

Tizio — Apprendista nel settore soffiatura, 36 mesi
Tizio, 19 anni, viene assunto come apprendista in una manifattura di vetro soffiato artigianale, con livello di destinazione finale 7° del sotto-settore soffiatura. Non avendo titoli di studio attinenti, la durata massima è di 36 mesi. Nei primi 18 mesi percepisce circa il 75% del minimo del 7° livello; nei secondi 18 mesi la percentuale sale. Al termine, se non riceve disdetta, è confermato al 7° livello a tempo indeterminato.
Caia — Apprendista tecnica con laurea, 24 mesi
Caia ha una laurea triennale in ingegneria dei materiali (attinente). Viene assunta come apprendista tecnica di processo nel settore meccanizzato, livello di destinazione C. Durata massima 24 mesi. Riceve il piano formativo individuale con 80 ore di formazione interna (40 all’anno). Alla fine del secondo anno, senza disdetta, è confermata al livello C a tempo indeterminato.
Sempronio — Apprendista nel settore lampade, mancata stabilizzazione
Sempronio è in apprendistato nel settore lampade per 30 mesi, livello di destinazione D. Al termine l’azienda esercita la facoltà di recesso entro i 30 giorni, con un mese di preavviso. Sempronio riceve il certificato di qualifica professionale. Il rapporto cessa senza obbligo di motivazione specifica (la norma consente il recesso senza causale al termine dell’apprendistato). Sempronio può utilizzare il titolo professionale acquisito per trovare un nuovo impiego nel settore.

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Vetro e Lampade?
La durata massima varia in base al titolo di studio: 24 mesi con laurea o diploma attinente, 30 mesi con diploma non allineato, 36 mesi negli altri casi. La durata minima è di 6 mesi.
Quanto guadagna un apprendista nel settore vetro?
La retribuzione parte da una percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione (di norma 70-80% nella prima metà) e cresce progressivamente. Le percentuali esatte sono nel testo contrattuale.
Quante ore di formazione sono obbligatorie per l’apprendista?
Almeno 120 ore nell’arco del contratto, distribuibili su base annua. La formazione può essere svolta anche interamente in azienda con tutore aziendale.
Cosa succede alla fine dell’apprendistato?
Se il datore non recede entro 30 giorni, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello di destinazione. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità.
L’apprendistato in vetreria può essere usato per formare soffiatori e maestri vetrai?
Sì, è lo strumento privilegiato per le competenze artigianali. Vista la complessità del percorso, il CCNL prevede le durate più lunghe (30-36 mesi) per i profili specializzati del vetro soffiato.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per le percentuali retributive precise e le durate per ogni livello si consulti il testo integrale del CCNL, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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In sintesi

  • L'apprendistato professionalizzante e regolato dal D.Lgs. 81/2015 (Testo Unico) ed e un contratto a contenuto formativo a tempo indeterminato.
  • La durata varia in funzione della qualifica da conseguire, entro il limite massimo fissato dalla legge e dal CCNL.
  • La retribuzione e definita per sottoinquadramento o percentuale del minimo contrattuale, crescente nel tempo.
  • La formazione - anche interna e on the job - e obbligatoria e finalizzata all'acquisizione della qualifica professionale.
  • Durata, monte ore formativo e percentuali retributive vanno letti sul CCNL Vetro vigente, non stimati.
Indice dei contenuti

Il settore del vetro custodisce una tradizione di trasmissione delle competenze, dalla lavorazione manuale alle tecnologie di processo. L'apprendistato professionalizzante e lo strumento con cui il contratto formalizza questo passaggio di sapere: un contratto di lavoro a contenuto formativo, che unisce prestazione e apprendimento e si chiude con l'acquisizione di una qualifica. Capirne struttura, durata e tutele e essenziale sia per il giovane sia per l'impresa.

La natura del contratto: il D.Lgs. 81/2015

L'apprendistato professionalizzante e disciplinato dal Testo Unico dell'apprendistato (D.Lgs. 81/2015). E un contratto di lavoro a tempo indeterminato a causa mista: alla prestazione lavorativa si affianca l'obbligo del datore di garantire la formazione necessaria a conseguire la qualifica. Al termine del periodo formativo, in assenza di disdetta, il rapporto prosegue come ordinario.

La durata e i limiti

La durata del periodo formativo dipende dalla qualifica da raggiungere e dal livello di partenza, entro il tetto massimo fissato dalla legge e specificato dal CCNL. Per le qualifiche professionali piu complesse il percorso e piu lungo; per profili che richiedono particolare maestria artigianale il contratto puo prevedere durate estese nei limiti consentiti.

La retribuzione dell'apprendista

La retribuzione e ridotta rispetto al lavoratore qualificato e cresce progressivamente con l'avanzare del percorso. Il CCNL puo determinarla mediante sottoinquadramento (l'apprendista e inquadrato in un livello inferiore a quello di destinazione) oppure in percentuale del minimo contrattuale. Le percentuali e gli scaglioni temporali sono dati contrattuali da verificare sul testo vigente.

L'obbligo di formazione

La formazione e l'elemento qualificante: e obbligatoria, puo svolgersi anche internamente e on the job, ed e finalizzata all'acquisizione delle competenze della qualifica. Il piano formativo individuale definisce contenuti e tempi. L'inadempimento dell'obbligo formativo da parte del datore comporta conseguenze, fino alla riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall'origine.

Tutele e stabilizzazione

All'apprendista si applicano le tutele del rapporto di lavoro subordinato, salvo le specificita del contratto formativo. Al termine, il datore puo recedere con preavviso (art. 2118 c.c.); se non recede, il rapporto continua a tempo pieno con l'inquadramento di destinazione. La normativa puo legare benefici contributivi al rispetto di percentuali di stabilizzazione degli apprendisti.

Verificare il contratto di settore

Per conoscere durata massima, monte ore di formazione e dinamica retributiva il riferimento e il CCNL Vetro aggiornato. La cornice di legge - natura del contratto, obbligo formativo, qualifica finale - resta quella del D.Lgs. 81/2015, mentre i parametri numerici dipendono dalla contrattazione di settore.

Domande frequenti

Quanto dura l'apprendistato professionalizzante nel settore vetro?

La durata dipende dalla qualifica da conseguire, entro il tetto massimo del D.Lgs. 81/2015 e quanto specificato dal CCNL Vetro. Profili artigianali complessi possono avere percorsi piu lunghi nei limiti di legge.

Come e retribuito l'apprendista?

Con una retribuzione ridotta e crescente, definita dal CCNL per sottoinquadramento o in percentuale del minimo contrattuale. Le percentuali e gli scaglioni temporali si leggono sul contratto vigente.

La formazione e davvero obbligatoria?

Si, e l'elemento essenziale del contratto. Puo svolgersi anche internamente e on the job, secondo il piano formativo individuale. L'inadempimento del datore puo comportare la riqualificazione del rapporto come ordinario.

Cosa succede al termine del periodo formativo?

Il datore puo recedere con preavviso ex art. 2118 c.c.; se non lo fa, il rapporto prosegue a tempo indeterminato con l'inquadramento di destinazione, come ordinario.

Quale legge regola l'apprendistato?

Il D.Lgs. 81/2015, Testo Unico dell'apprendistato, che ne definisce natura, durata massima, obbligo formativo e qualifica finale. Il CCNL ne specifica i parametri di settore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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