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Ultimo aggiornamento: 29 Gennaio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Vetro e Lampade prevede l'apprendistato professionalizzante: durata 24-36 mesi in base al titolo di studio, retribuzione crescente dal 70% al 100% del minimo, formazione obbligatoria di almeno 120 ore. Al termine (senza recesso) il rapporto diventa a tempo indeterminato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

CCNL Vetro e Lampade: apprendistato professionalizzante

Il settore del vetro ha una tradizione di trasmissione delle competenze artigianali che il contratto disciplina con l’apprendistato professionalizzante. Durata, retribuzione, formazione e sbocchi: una guida completa.

In sintesi

Il CCNL Vetro e Lampade prevede l’apprendistato professionalizzante con durata massima di 24-36 mesi in base al titolo di studio. La retribuzione parte da una percentuale del minimo contrattuale e sale progressivamente. La formazione (anche interna) è obbligatoria per almeno 120 ore nell’arco del contratto.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
9 aprile 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Riferimento legge
D.lgs. 81/2015, Titolo VI (apprendistato); artt. 41-47

L’apprendistato professionalizzante nel settore vetro

Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. Nel settore industriale del vetro la forma prevalente è l’apprendistato professionalizzante (art. 44), che consente di assumere lavoratori dai 18 anni (o 17 con qualifica triennale) in vista di una qualificazione al livello contrattuale di destinazione. Il CCNL Vetro e Lampade disciplina le modalità specifiche del settore.

L’apprendistato è particolarmente rilevante nei reparti di lavorazione artigianale del vetro soffiato, dove le competenze si trasmettono prevalentemente attraverso l’affiancamento al maestro vetraio. In questo contesto la durata più lunga (30-36 mesi) permette di acquisire progressivamente le tecniche specifiche del mestiere.

Tabella riepilogativa

Durata massima dell’apprendistato professionalizzante — CCNL Vetro e Lampade
Titolo di studio Durata massima Durata minima Ambito tipico
Laurea o diploma attinente alla qualifica 24 mesi 6 mesi Tecnici di laboratorio, controllo qualità, manutenzione specializzata
Diploma non allineato alla qualifica 30 mesi 6 mesi Operatori di processo, soffiatori in apprendimento
Nessun titolo o titolo di base 36 mesi 6 mesi Operai di produzione, maestri vetrai in formazione

Le durate indicate si basano sulle previsioni del d.lgs. 81/2015 e sulle prassi del settore. Il CCNL può prevedere durate diverse per specifiche qualifiche. Si raccomanda di verificare il testo contrattuale aggiornato.

La retribuzione dell’apprendista

Durante l’apprendistato il lavoratore non percepisce il minimo tabellare del livello di destinazione finale, ma una retribuzione ridotta calcolata come percentuale del minimo del livello. La logica è che l’apprendista sta acquisendo le competenze e non è ancora pienamente produttivo. La percentuale cresce nel tempo:

  • nella prima metà del periodo di apprendistato la retribuzione è in genere tra il 70% e l’80% del minimo contrattuale del livello di destinazione;
  • nella seconda metà la percentuale sale, avvicinandosi al 90-95% o al 100% nell’ultimo periodo.

Le percentuali esatte sono definite dal CCNL per ciascun livello e sotto-settore. Si raccomanda di verificarle nel testo contrattuale ufficiale.

La formazione obbligatoria

Il d.lgs. 81/2015 prevede che l’apprendistato professionalizzante includa almeno 120 ore di formazione per la durata del contratto (di norma distribuite in 40 ore/anno per un contratto triennale). La formazione può essere:

  • interna: svolta all’interno dell’azienda con tutore aziendale qualificato;
  • esterna: presso enti di formazione accreditati, istituti tecnici, enti bilaterali del settore.

Il datore deve nominare un tutor aziendale responsabile dell’accompagnamento formativo. Al termine del percorso va redatto un attestato di qualifica e l’apprendista riceve la qualificazione professionale corrispondente al livello contrattuale raggiunto.

Il recesso e la stabilizzazione

Al termine del periodo di apprendistato si apre una finestra di 30 giorni entro cui il datore può recedere con preavviso. Se non recede, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello contrattuale di destinazione, senza necessità di comunicazione. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio.

Casi pratici

Tizio — Apprendista nel settore soffiatura, 36 mesi
Tizio, 19 anni, viene assunto come apprendista in una manifattura di vetro soffiato artigianale, con livello di destinazione finale 7° del sotto-settore soffiatura. Non avendo titoli di studio attinenti, la durata massima è di 36 mesi. Nei primi 18 mesi percepisce circa il 75% del minimo del 7° livello; nei secondi 18 mesi la percentuale sale. Al termine, se non riceve disdetta, è confermato al 7° livello a tempo indeterminato.
Caia — Apprendista tecnica con laurea, 24 mesi
Caia ha una laurea triennale in ingegneria dei materiali (attinente). Viene assunta come apprendista tecnica di processo nel settore meccanizzato, livello di destinazione C. Durata massima 24 mesi. Riceve il piano formativo individuale con 80 ore di formazione interna (40 all’anno). Alla fine del secondo anno, senza disdetta, è confermata al livello C a tempo indeterminato.
Sempronio — Apprendista nel settore lampade, mancata stabilizzazione
Sempronio è in apprendistato nel settore lampade per 30 mesi, livello di destinazione D. Al termine l’azienda esercita la facoltà di recesso entro i 30 giorni, con un mese di preavviso. Sempronio riceve il certificato di qualifica professionale. Il rapporto cessa senza obbligo di motivazione specifica (la norma consente il recesso senza causale al termine dell’apprendistato). Sempronio può utilizzare il titolo professionale acquisito per trovare un nuovo impiego nel settore.

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Vetro e Lampade?
La durata massima varia in base al titolo di studio: 24 mesi con laurea o diploma attinente, 30 mesi con diploma non allineato, 36 mesi negli altri casi. La durata minima è di 6 mesi.
Quanto guadagna un apprendista nel settore vetro?
La retribuzione parte da una percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione (di norma 70-80% nella prima metà) e cresce progressivamente. Le percentuali esatte sono nel testo contrattuale.
Quante ore di formazione sono obbligatorie per l’apprendista?
Almeno 120 ore nell’arco del contratto, distribuibili su base annua. La formazione può essere svolta anche interamente in azienda con tutore aziendale.
Cosa succede alla fine dell’apprendistato?
Se il datore non recede entro 30 giorni, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello di destinazione. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità.
L’apprendistato in vetreria può essere usato per formare soffiatori e maestri vetrai?
Sì, è lo strumento privilegiato per le competenze artigianali. Vista la complessità del percorso, il CCNL prevede le durate più lunghe (30-36 mesi) per i profili specializzati del vetro soffiato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per le percentuali retributive precise e le durate per ogni livello si consulti il testo integrale del CCNL, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Vetro e Lampade?

La durata massima varia in base al titolo di studio: 24 mesi per chi ha una laurea o diploma attinente alla mansione; 30 mesi per diploma non allineato; 36 mesi negli altri casi. La durata minima è di 6 mesi.

Quanto guadagna un apprendista nel settore vetro?

La retribuzione dell’apprendista parte da una percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione finale (di norma il 70-80% nella prima metà del contratto), che sale progressivamente verso il 100% al termine. Le percentuali esatte sono nel testo contrattuale.

Quante ore di formazione sono obbligatorie per l’apprendista?

Il d.lgs. 81/2015 prevede almeno 120 ore di formazione per l’apprendistato professionalizzante, che può essere svolta anche interamente in azienda (formazione interna). Il CCNL può prevedere ore aggiuntive o forme specifiche di formazione settoriale.

Cosa succede alla fine dell’apprendistato?

Al termine dell’apprendistato, se il datore non recede (con un mese di preavviso), il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello contrattuale di destinazione. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio.

L’apprendistato in vetreria può essere usato per formare soffiatori e maestri vetrai?

Sì, l’apprendistato professionalizzante è lo strumento privilegiato per trasmettere le competenze artigianali nel settore soffiatura. Vista la durata del percorso formativo, il CCNL prevede le durate più lunghe (30-36 mesi) per i profili specializzati.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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