Indice
La guida
CCNL Vetro e Lampade: apprendistato professionalizzante
Il settore del vetro ha una tradizione di trasmissione delle competenze artigianali che il contratto disciplina con l’apprendistato professionalizzante. Durata, retribuzione, formazione e sbocchi: una guida completa.
Il CCNL Vetro e Lampade (art. 58) disciplina l’apprendistato professionalizzante con durata da 6 mesi a 3 anni. Il periodo di prova è di 6 mesi, ma non oltre il 40% della durata del contratto. La retribuzione si determina per sottoinquadramento, fino a due livelli sotto quello di destinazione, con passaggio al livello superiore dopo la metà del contratto. La formazione è di 60-80 ore medie annue, comprese quelle sulla sicurezza.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
L’apprendistato professionalizzante nel settore vetro
Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. Nel settore industriale del vetro la forma prevalente è l’apprendistato professionalizzante (art. 44), che consente di assumere lavoratori dai 18 anni (o 17 con qualifica triennale) in vista di una qualificazione al livello contrattuale di destinazione. Il CCNL Vetro e Lampade disciplina le modalità specifiche del settore.
L’apprendistato è particolarmente rilevante nei reparti di lavorazione artigianale del vetro soffiato, dove le competenze si trasmettono prevalentemente attraverso l’affiancamento al maestro vetraio. In questo contesto una durata più lunga, fino al massimo di 3 anni, permette di acquisire progressivamente le tecniche specifiche del mestiere.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Cosa prevede il CCNL |
|---|---|
| Durata | Da un minimo di 6 mesi fino a 3 anni |
| Periodo di prova | 6 mesi, comunque non oltre il 40% della durata del contratto |
| Inquadramento iniziale | Non inferiore di più di due posizioni organizzative/livelli rispetto alla qualifica da acquisire |
| Dopo il 50% del periodo | Passaggio alla posizione/livello immediatamente superiore a quello iniziale |
| Formazione | Tra 60 e 80 ore annue medie, compresa la formazione generale e specifica sulla sicurezza |
| Recesso a fine contratto | Preavviso di 15 giorni dal termine (art. 2118 c.c.); senza recesso il rapporto prosegue a tempo indeterminato |
| Sospensioni oltre 30 giorni | Durata prolungabile di comune accordo, fino a un massimo di 6 mesi |
| Conferma degli apprendisti | Nelle imprese con almeno 50 dipendenti, nuove assunzioni se è stato confermato almeno il 25% degli apprendisti dei 36 mesi precedenti |
Fonte: art. 58 del CCNL 10 febbraio 2023 (testo Assovetro), applicabile ai contratti stipulati dal 1° marzo 2017; il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato sul testo.
La retribuzione dell’apprendista
Durante l’apprendistato il lavoratore non percepisce il minimo del livello di destinazione, ma quello di un livello inferiore: all’assunzione l’inquadramento non può essere inferiore di più di due posizioni organizzative (meccanizzati) o due livelli (seconde lavorazioni, soffio, lampade e display) rispetto alla qualifica da acquisire. Decorso il 50% del periodo, si passa alla posizione o al livello immediatamente superiore a quello iniziale. Il CCNL non fissa percentuali del minimo: la retribuzione è quella tabellare del livello di inquadramento (vedi le tabelle retributive).
La formazione obbligatoria
Il CCNL (art. 58) fissa la formazione in 60-80 ore annue medie, comprese la formazione generale e specifica sulla sicurezza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, modulate secondo la complessità della qualifica indicata nel piano formativo individuale. La formazione può essere:
- interna: svolta all’interno dell’azienda con tutore aziendale qualificato;
- esterna: presso enti di formazione accreditati, istituti tecnici, enti bilaterali del settore.
L’impresa designa un tutor, che può essere il datore di lavoro o un lavoratore con inquadramento pari o superiore a quello di destinazione. Al termine del percorso va redatto un attestato di qualifica e l’apprendista riceve la qualificazione professionale corrispondente al livello contrattuale raggiunto.
Il recesso e la stabilizzazione
Al termine del periodo di apprendistato ciascuna parte può recedere con un preavviso di 15 giorni dalla scadenza (art. 58, art. 2118 c.c.); durante il preavviso si applica il trattamento dell’apprendistato. Se non si recede, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello contrattuale di destinazione, senza necessità di comunicazione. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Vetro e Lampade?
Quanto guadagna un apprendista nel settore vetro?
Quante ore di formazione sono obbligatorie per l’apprendista?
Cosa succede alla fine dell’apprendistato?
L’apprendistato in vetreria può essere usato per formare soffiatori e maestri vetrai?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 10 febbraio 2023; il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato sul testo. Le regole sono quelle dell’art. 58. Per situazioni specifiche si consulti un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.