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CCNL Vetro e Lampade: tredicesima, quattordicesima e premi di risultato
La tredicesima è garantita dal CCNL Vetro e Lampade per tutti. La quattordicesima non è contrattuale nazionale. I premi di risultato dipendono dagli accordi aziendali. Una guida pratica per sapere cosa aspettarsi in busta paga a fine anno.
Il CCNL Vetro e Lampade garantisce la tredicesima mensilità a dicembre per tutti i lavoratori. La quattordicesima non è prevista dal contratto nazionale per l’industria, ma può essere introdotta dalla contrattazione aziendale. I premi di risultato sono legati alla produttività aziendale e negoziati localmente.
La tredicesima: come si calcola e quando si paga
La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è un istituto contrattuale consolidato: il CCNL Vetro e Lampade la prevede per tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello e dal sotto-settore. Viene erogata entro il 21-24 dicembre di ogni anno. La base di calcolo è la retribuzione globale di fatto, che comprende:
- il minimo tabellare del livello;
- gli scatti biennali di anzianità maturati;
- le indennità continuative e fisse (es. indennità di turno, EDR nel meccanizzato);
- il superminimo individuale non assorbibile (se presente).
Non rientrano nella base di calcolo: le ore di straordinario, le indennità occasionali, i rimborsi spese.
La proporzionalità: chi non lavora tutto l’anno
La tredicesima è proporzionale ai mesi di servizio nell’anno solare (mese intero = almeno 15 giorni di lavoro effettivo). Un lavoratore assunto il 1° luglio matura 6/12 della tredicesima. In caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno (dimissioni o licenziamento), il lavoratore ha diritto alla quota proporzionale ai mesi lavorati: questa viene liquidata nell’ultima busta paga o nel saldo finale.
Tabella riepilogativa
| Voce | Prevista dal CCNL nazionale? | Scadenza / erogazione | Note |
|---|---|---|---|
| Tredicesima | Sì | Entro 21-24 dicembre | 1 mensilità della retribuzione globale di fatto; proporzionale |
| Quattordicesima | No (non prevista dal CCNL nazionale) | Eventuale (giugno/luglio) | Solo se prevista da accordo aziendale o prassi consolidata |
| Premio di risultato (PDR) | Rimandato alla contrattazione aziendale | Di norma annuale (date variabili) | Parametri: produttività, qualità, sicurezza; tassazione al 5% entro i limiti di legge |
| EDR (Elemento Differenziale) | Sì (settore meccanizzato) | Mensile in busta | Circa 10,33 €/mese; voce storica presente nella retribuzione |
La quattordicesima: non è contrattuale, attenzione alle false aspettative
Il CCNL Vetro e Lampade per l’industria non prevede la quattordicesima come istituto contrattuale nazionale. Molti lavoratori la confondono con la tredicesima o la associano a settori (es. commercio, alcuni CCNL del terziario) che la prevedono. Nel settore vetro, la quattordicesima può comparire solo in due casi:
- Accordo aziendale: alcune grandi imprese o gruppi industriali la erogano su base volontaria o per accordo sindacale di secondo livello;
- Prassi consolidata: se il datore ha sempre erogato la quattordicesima, essa può diventare un uso aziendale vincolante (da verificare caso per caso).
Il premio di risultato: come si negozia
Il Premio di Risultato (PDR) è uno strumento di retribuzione variabile agganciato alle performance aziendali. Il CCNL Vetro e Lampade – come la maggior parte dei contratti industriali – non fissa un PDR nazionale, ma invita le parti aziendali a negoziarlo al secondo livello (accordo aziendale o accordo territoriale). Gli elementi tipici di un PDR nel settore vetro sono:
- produttività (output per ora lavorata, scarti, resa del forno);
- qualità del prodotto (reclami clienti, difettosità);
- sicurezza (infortuni zero, near miss gestiti);
- presenza (assenteismo).
Il PDR beneficia di una tassazione agevolata al 5% entro il limite di 3.000 euro annui (per redditi fino a 80.000 euro), se previsto da accordo depositato al Ministero del Lavoro.
Casi pratici
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Vetro e Lampade?
Il CCNL Vetro prevede la quattordicesima?
Come funziona il premio di risultato nel settore vetro?
La tredicesima si calcola anche sulle ore di straordinario?
Se sono stato assunto a luglio, ricevo la tredicesima intera?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per i dettagli su eventuali quattordicesime aziendali o premi di risultato si consulti l’accordo aziendale vigente, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Vetro e Lampade?
La tredicesima mensilità viene erogata entro il 21-24 dicembre di ogni anno. L’importo è pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto (minimo tabellare + scatti di anzianità + indennità continuative), proporzionato ai mesi lavorati nell’anno.
Il CCNL Vetro prevede la quattordicesima?
Il CCNL industria del vetro non prevede la quattordicesima come istituto contrattuale nazionale. Può essere introdotta da contratti aziendali o accordi di secondo livello. I lavoratori che la percepiscono lo devono a una prassi o accordo locale, non al CCNL nazionale.
Come funziona il premio di risultato nel settore vetro?
Il premio di risultato (PDR) non è definito nel CCNL nazionale ma è rimesso alla contrattazione aziendale o territoriale. L’accordo aziendale fissa i parametri (produttività, qualità, sicurezza), gli obiettivi e gli importi. Il premio può beneficiare della tassazione agevolata al 5% (entro i limiti di legge).
La tredicesima si calcola anche sulle ore di straordinario?
No, in linea generale la tredicesima si calcola sulla retribuzione globale di fatto ordinaria, che include minimo tabellare, scatti di anzianità e indennità continuative, ma non le ore di straordinario, che sono per definizione occasionali.
Se sono stato assunto a luglio, ricevo la tredicesima intera?
No, la tredicesima è proporzionale ai mesi di servizio nell’anno solare. Un lavoratore assunto a luglio matura 6 dodicesimi (metà tredicesima). Lo stesso vale per le cessazioni in corso d’anno: si percepisce la quota proporzionale ai mesi lavorati.
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