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Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA: calcolo e date 2025-2026
Il CCNL UNEBA è uno dei pochi contratti del terzo settore a prevedere sia la tredicesima sia la quattordicesima mensilità. Con il rinnovo 2025 entrambe maturano al 100% dall'inizio del rapporto, eliminando il meccanismo progressivo che penalizzava i neoassunti.
Il CCNL UNEBA prevede tredicesima (pagata a dicembre) e quattordicesima (pagata il 1° luglio). Dal 1° febbraio 2025 entrambe maturano al 100% dall'inizio del rapporto, abolendo il vecchio TEP progressivo. Per un OSS a livello 4S dal marzo 2026, ogni mensilità aggiuntiva vale circa 1.542,86 € lordi.
Tabella riepilogativa
| Livello | Minimo mensile | Tredicesima (lorda) | Quattordicesima (lorda) |
|---|---|---|---|
| 6° | 1.359,20 € | 1.359,20 € | 1.359,20 € |
| 4S (OSS) | 1.542,86 € | 1.542,86 € | 1.542,86 € |
| 3S (Educatore qual.) | 1.689,78 € | 1.689,78 € | 1.689,78 € |
| 2° (Ass. sociale) | 1.824,49 € | 1.824,49 € | 1.824,49 € |
| Q (Responsabile) | 2.157,15 € (incl. ind.) | 2.157,15 € | 2.157,15 € |
Gli importi sono quelli del minimo tabellare al 1° marzo 2026, senza scatti di anzianità. La quota effettiva di tredicesima/quattordicesima aumenta con gli scatti maturati (28,41 €/scatto per il livello 4S). In caso di rapporto iniziato o terminato nell'anno, si calcola la quota proporzionale (1/12 per mese di lavoro).
Come si calcola la tredicesima nel CCNL UNEBA
La tredicesima è pari a una mensilità intera della retribuzione base. Si calcola dividendo la retribuzione mensile lorda per 12 e moltiplicando per i mesi di lavoro effettivo nell'anno (da gennaio a novembre incluso, con il rateo di dicembre). La formula è:
Tredicesima = (retribuzione mensile lorda ÷ 12) × mesi lavorati nell'anno (da 1 a 12)
La base di calcolo include:
- Minimo tabellare del livello;
- Scatti di anzianità maturati;
- Indennità fisse e continuative (es. indennità di coordinamento);
- Eventuali superminimi fissi e non assorbibili.
Non sono incluse nella base: maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o straordinario (per loro natura variabili), indennità occasionali e rimborsi spese.
La quattordicesima: una particolarità del CCNL UNEBA
La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva prevista da questo CCNL e da pochi altri contratti del settore. Viene pagata il 1° luglio di ogni anno, e matura nei 12 mesi precedenti (luglio-giugno). Il sistema di calcolo è identico alla tredicesima: 1/12 per ogni mese lavorato nel periodo luglio-giugno.
Prima del rinnovo 2023-2025, la maturazione della quattordicesima era soggetta al Trattamento Economico Progressivo (TEP): nei primi 36 mesi di lavoro, la quattordicesima maturava solo parzialmente (percentuale crescente). Dal 1° febbraio 2025 questa limitazione è stata abolita e tutti i lavoratori — compresi i neoassunti — maturano la quattordicesima al 100% fin dal primo giorno di lavoro.
Abolizione del TEP: impatto concreto per i neoassunti
Prima del rinnovo, un lavoratore assunto con il vecchio TEP riceveva nel primo anno una quota ridotta di quattordicesima e ROL. Ad esempio, un OSS assunto nel luglio 2024 avrebbe ricevuto a luglio 2025 una quattordicesima parziale. Con l'abolizione del TEP dal 1° febbraio 2025, lo stesso lavoratore ha ricevuto la quota piena, con eventuali differenze riconosciute dal datore.
Premi di risultato e contrattazione di secondo livello
Il CCNL UNEBA non prevede a livello nazionale un premio di risultato obbligatorio. Tuttavia, la contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o di struttura) può introdurre:
- Premi di produttività o partecipazione;
- Premi di presenza (es. per il contenimento delle assenze per malattia non documentate);
- Benefit aggiuntivi (buoni pasto, rimborso abbonamenti, ecc.).
I premi di risultato concordati a livello aziendale possono beneficiare del regime fiscale agevolato (tassazione sostitutiva al 10%, entro i limiti di legge), a condizione che siano legati a obiettivi misurabili di produttività, qualità o efficienza.
Casi pratici
Domande frequenti
Quando si paga la quattordicesima nel CCNL UNEBA?
Dal 2025 la quattordicesima matura subito al 100%?
Come si calcola la tredicesima nel CCNL UNEBA?
Il CCNL UNEBA prevede premi di produzione?
La tredicesima si calcola anche sulla quattordicesima?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quando si paga la quattordicesima nel CCNL UNEBA?
La quattordicesima nel CCNL UNEBA è pagata il 1° luglio di ogni anno. Per i lavoratori in forza a quella data, viene corrisposta la quota maturata nei 12 mesi precedenti (luglio-giugno). In caso di rapporto iniziato nell'anno, si calcola la quota proporzionale ai mesi lavorati.
Dal 2025 la quattordicesima matura subito al 100%?
Sì. Con il rinnovo 2023-2025, dal 1° febbraio 2025 la quattordicesima (e il ROL) maturano al 100% dall'inizio del rapporto, per tutti i lavoratori. Il vecchio Trattamento Economico Progressivo (TEP) che prevedeva una maturazione graduata nei primi 36 mesi è stato abolito.
Come si calcola la tredicesima nel CCNL UNEBA?
La tredicesima è pari a una mensilità di retribuzione lorda (minimo tabellare + scatti di anzianità + eventuali indennità fisse). Si calcola come 1/12 della retribuzione mensile per ogni mese lavorato nell'anno. Si paga normalmente entro il 24 dicembre.
Il CCNL UNEBA prevede premi di produzione o risultato?
Il CCNL UNEBA non prevede a livello nazionale un premio di risultato obbligatorio. Eventuali premi di produttività, partecipazione agli utili o incentivi sono disciplinati dalla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o di struttura), che può integrare il CCNL con istituti aggiuntivi.
La tredicesima e la quattordicesima si calcolano anche sulla quattordicesima stessa?
No. Le mensilità aggiuntive non sono incluse nella propria base di calcolo. La base è la retribuzione mensile ordinaria (minimo tabellare, scatti, indennità fisse ricorrenti), non la quattordicesima o tredicesima precedente.