Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA: calcolo e date 2025-2026

Il CCNL UNEBA è uno dei pochi contratti del terzo settore a prevedere sia la tredicesima sia la quattordicesima mensilità. Con il rinnovo 2025 entrambe maturano al 100% dall'inizio del rapporto, eliminando il meccanismo progressivo che penalizzava i neoassunti.

In sintesi

Il CCNL UNEBA prevede tredicesima (pagata a dicembre) e quattordicesima (pagata il 1° luglio). Dal 1° febbraio 2025 entrambe maturano al 100% dall'inizio del rapporto, abolendo il vecchio TEP progressivo. Per un OSS a livello 4S dal marzo 2026, ogni mensilità aggiuntiva vale circa 1.542,86 € lordi.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
Ultimo rinnovo
24 gennaio 2025
Tredicesima
Pagata entro il 24 dicembre; base: retribuzione mensile
Quattordicesima
Pagata il 1° luglio; base: retribuzione mensile
Maturazione (dal 1/2/2025)
100% dall'inizio del rapporto — abolito il TEP

Tabella riepilogativa

Mensilità aggiuntive CCNL UNEBA: importi indicativi al marzo 2026
Livello Minimo mensile Tredicesima (lorda) Quattordicesima (lorda)
1.359,20 € 1.359,20 € 1.359,20 €
4S (OSS) 1.542,86 € 1.542,86 € 1.542,86 €
3S (Educatore qual.) 1.689,78 € 1.689,78 € 1.689,78 €
2° (Ass. sociale) 1.824,49 € 1.824,49 € 1.824,49 €
Q (Responsabile) 2.157,15 € (incl. ind.) 2.157,15 € 2.157,15 €

Gli importi sono quelli del minimo tabellare al 1° marzo 2026, senza scatti di anzianità. La quota effettiva di tredicesima/quattordicesima aumenta con gli scatti maturati (28,41 €/scatto per il livello 4S). In caso di rapporto iniziato o terminato nell'anno, si calcola la quota proporzionale (1/12 per mese di lavoro).

Come si calcola la tredicesima nel CCNL UNEBA

La tredicesima è pari a una mensilità intera della retribuzione base. Si calcola dividendo la retribuzione mensile lorda per 12 e moltiplicando per i mesi di lavoro effettivo nell'anno (da gennaio a novembre incluso, con il rateo di dicembre). La formula è:

Tredicesima = (retribuzione mensile lorda ÷ 12) × mesi lavorati nell'anno (da 1 a 12)

La base di calcolo include:

  • Minimo tabellare del livello;
  • Scatti di anzianità maturati;
  • Indennità fisse e continuative (es. indennità di coordinamento);
  • Eventuali superminimi fissi e non assorbibili.

Non sono incluse nella base: maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o straordinario (per loro natura variabili), indennità occasionali e rimborsi spese.

La quattordicesima: una particolarità del CCNL UNEBA

La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva prevista da questo CCNL e da pochi altri contratti del settore. Viene pagata il 1° luglio di ogni anno, e matura nei 12 mesi precedenti (luglio-giugno). Il sistema di calcolo è identico alla tredicesima: 1/12 per ogni mese lavorato nel periodo luglio-giugno.

Prima del rinnovo 2023-2025, la maturazione della quattordicesima era soggetta al Trattamento Economico Progressivo (TEP): nei primi 36 mesi di lavoro, la quattordicesima maturava solo parzialmente (percentuale crescente). Dal 1° febbraio 2025 questa limitazione è stata abolita e tutti i lavoratori — compresi i neoassunti — maturano la quattordicesima al 100% fin dal primo giorno di lavoro.

Abolizione del TEP: impatto concreto per i neoassunti

Prima del rinnovo, un lavoratore assunto con il vecchio TEP riceveva nel primo anno una quota ridotta di quattordicesima e ROL. Ad esempio, un OSS assunto nel luglio 2024 avrebbe ricevuto a luglio 2025 una quattordicesima parziale. Con l'abolizione del TEP dal 1° febbraio 2025, lo stesso lavoratore ha ricevuto la quota piena, con eventuali differenze riconosciute dal datore.

Premi di risultato e contrattazione di secondo livello

Il CCNL UNEBA non prevede a livello nazionale un premio di risultato obbligatorio. Tuttavia, la contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o di struttura) può introdurre:

  • Premi di produttività o partecipazione;
  • Premi di presenza (es. per il contenimento delle assenze per malattia non documentate);
  • Benefit aggiuntivi (buoni pasto, rimborso abbonamenti, ecc.).

I premi di risultato concordati a livello aziendale possono beneficiare del regime fiscale agevolato (tassazione sostitutiva al 10%, entro i limiti di legge), a condizione che siano legati a obiettivi misurabili di produttività, qualità o efficienza.

Casi pratici

Tizio — OSS assunto a luglio 2025, quattordicesima a luglio 2026
Tizio è stato assunto il 1° luglio 2025 come OSS (livello 4S). A luglio 2026 matura la sua prima quattordicesima: avendo lavorato 12 mesi interi (luglio 2025 – giugno 2026), riceve l'intera quattordicesima di 1.522,86 € (minimo dal luglio 2025) o 1.542,86 € (se maturato anche l'ultimo aumento di marzo 2026 proporzionalmente). Con il vecchio TEP avrebbe ricevuto una quota ridotta.
Caia — Educatrice a tempo parziale, calcolo proporzionale
Caia lavora part-time al 50% come educatrice (livello 3S). La sua retribuzione mensile lorda è 1.689,78 € × 50% = 844,89 €. A dicembre riceve una tredicesima di 844,89 € e a luglio una quattordicesima uguale. Le mensilità aggiuntive si calcolano sempre proporzionalmente all'orario contrattuale part-time.
Sempronio — Cessazione a marzo 2026, calcolo quote proporzionali
Sempronio si dimette il 31 marzo 2026. Nel suo TFR e nelle ultime competenze deve ricevere: il rateo di tredicesima per i mesi da gennaio a marzo 2026 (3/12 della retribuzione mensile) e il rateo di quattordicesima per lo stesso periodo (luglio 2025 – marzo 2026 = 9/12). Il datore calcola entrambi i ratei e li liquida con il saldo finale.

Quanta tredicesima ti spetta?

Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.

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Domande frequenti

Quando si paga la quattordicesima nel CCNL UNEBA?
La quattordicesima nel CCNL UNEBA è pagata il 1° luglio di ogni anno. Per i lavoratori in forza a quella data, viene corrisposta la quota maturata nei 12 mesi precedenti (luglio-giugno).
Dal 2025 la quattordicesima matura subito al 100%?
Sì. Con il rinnovo 2023-2025, dal 1° febbraio 2025 la quattordicesima (e il ROL) maturano al 100% dall'inizio del rapporto, per tutti i lavoratori. Il vecchio TEP progressivo è stato abolito.
Come si calcola la tredicesima nel CCNL UNEBA?
La tredicesima è pari a una mensilità di retribuzione lorda (minimo tabellare + scatti + indennità fisse). Si calcola come 1/12 della retribuzione mensile per ogni mese lavorato nell'anno. Si paga entro il 24 dicembre.
Il CCNL UNEBA prevede premi di produzione?
Il CCNL UNEBA non prevede a livello nazionale un premio di risultato obbligatorio. Eventuali premi sono disciplinati dalla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o di struttura).
La tredicesima si calcola anche sulla quattordicesima?
No. Le mensilità aggiuntive non rientrano nella propria base di calcolo. La base è la retribuzione mensile ordinaria (minimo tabellare, scatti, indennità fisse ricorrenti).

Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La tredicesima mensilità è una retribuzione aggiuntiva a maturazione annuale, corrisposta di norma a dicembre; matura per ratei mensili.
  • L'eventuale quattordicesima, se prevista dal CCNL UNEBA, segue una logica analoga con erogazione tipicamente estiva.
  • In caso di cessazione o assunzione in corso d'anno, le mensilità aggiuntive spettano pro quota in base ai ratei maturati.
  • I premi (di risultato, presenza o produttività) hanno natura e regole proprie, fissate dal contratto e da eventuali accordi aziendali.
  • Gli importi non sono riportati: vanno letti nelle tabelle del CCNL vigente; restano fermi i riferimenti normativi generali sulla retribuzione.
Indice dei contenuti

Nel comparto socio-sanitario-assistenziale UNEBA, fatto di case di riposo, RSA e strutture educative, la continuità del servizio si regge sul personale assistenziale ed educativo. Le mensilità aggiuntive e i premi rappresentano una parte significativa della retribuzione complessiva di questi lavoratori e meritano una lettura attenta, perché la loro maturazione segue logiche precise e la loro determinazione concreta è affidata alle tabelle del CCNL vigente.

La natura della tredicesima mensilità

La tredicesima è una retribuzione aggiuntiva che si è consolidata come istituto generale del rapporto di lavoro subordinato. Non è una liberalità, ma una vera e propria quota di retribuzione differita che matura progressivamente nel corso dell'anno e viene corrisposta, di norma, in prossimità delle festività natalizie. La sua misura è in genere pari a una mensilità della retribuzione, secondo i parametri definiti dal contratto applicato alla struttura.

La maturazione per ratei e il pro quota

Il principio cardine è la maturazione per ratei: ogni mese di lavoro fa maturare una frazione della mensilità aggiuntiva. Ne discende che chi viene assunto o cessa il rapporto nel corso dell'anno ha diritto non all'intera mensilità, ma alla quota corrispondente ai mesi effettivamente lavorati. Lo stesso criterio governa l'incidenza di alcuni periodi di assenza, che secondo le regole contrattuali possono ridurre i ratei. Conoscere il meccanismo del pro quota è essenziale per verificare la correttezza di quanto erogato in busta paga e in sede di cessazione.

L'eventuale quattordicesima nel comparto

Accanto alla tredicesima, molti contratti del settore prevedono una quattordicesima mensilità, erogata tipicamente nel periodo estivo. Quando contemplata dal CCNL UNEBA, segue una logica analoga a quella della tredicesima: maturazione per ratei, misura definita dal contratto, spettanza pro quota in caso di rapporto non coincidente con l'intero anno. La sua presenza e i criteri di calcolo dipendono dalle previsioni del contratto vigente, da verificare per il singolo rapporto.

I premi: risultato, presenza e produttività

I premi costituiscono una categoria distinta dalle mensilità aggiuntive. Possono assumere forme diverse: premio di risultato collegato al raggiungimento di obiettivi della struttura, premio di presenza che valorizza la continuità del servizio, premio di produttività definito da accordi di secondo livello. La loro natura incide sul trattamento: alcuni premi, al ricorrere delle condizioni di legge, possono beneficiare di regimi fiscali e contributivi agevolati. Condizioni, parametri e importi sono fissati dal CCNL e dagli eventuali accordi aziendali, non da valori standard.

Incidenza sugli altri istituti

Un aspetto spesso trascurato è l'effetto delle mensilità aggiuntive e di alcuni premi sul calcolo di altri istituti retributivi e di fine rapporto. La retribuzione utile a determinare il trattamento di fine rapporto, ad esempio, è ancorata ai criteri dell'art. 2120 c.c. e comprende, secondo le regole, anche le mensilità aggiuntive. Allo stesso modo, le voci a carattere continuativo possono incidere sul calcolo di ferie e permessi. La corretta qualificazione di ciascun emolumento è dunque rilevante ben oltre il mese di erogazione.

Verifica in busta paga e tutela del lavoratore

Per il lavoratore del comparto socio-sanitario la verifica passa dalla lettura del cedolino: individuare le voci di tredicesima, quattordicesima e premi, controllarne la maturazione per ratei e confrontarle con le tabelle del CCNL vigente consente di accertare la correttezza del trattamento. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, il calcolo pro quota va verificato con cura, perché è lì che si annidano gli errori più frequenti.

Domande frequenti

Quanto vale la tredicesima nel CCNL UNEBA?

È in genere pari a una mensilità della retribuzione, secondo i parametri del CCNL vigente. L'importo esatto va letto nelle tabelle contrattuali, perché soggetto ai rinnovi.

Se vengo assunto a metà anno ho diritto all'intera tredicesima?

No: la tredicesima matura per ratei mensili, quindi spetta pro quota in base ai mesi effettivamente lavorati nell'anno di riferimento.

Il CCNL UNEBA prevede la quattordicesima?

Dipende dalle previsioni del contratto vigente. Dove prevista, segue la stessa logica della tredicesima - maturazione per ratei e spettanza pro quota - con erogazione tipicamente estiva.

I premi sono uguali alla tredicesima?

No: i premi (di risultato, presenza o produttività) hanno natura e regole proprie, fissate dal CCNL e da eventuali accordi aziendali, e possono godere di regimi fiscali agevolati al ricorrere delle condizioni di legge.

La tredicesima incide sul TFR?

Sì: il trattamento di fine rapporto è calcolato secondo l'art. 2120 c.c. e la retribuzione utile comprende, secondo le regole, anche le mensilità aggiuntive come la tredicesima.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.