Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA: diritti e regole 2025-2026

Il CCNL UNEBA riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue e, con il rinnovo 2025, ha incrementato i giorni di ROL da 8 a 9, abolendo il meccanismo progressivo che ne limitava la maturazione nei primi tre anni di servizio.

In sintesi

Il CCNL UNEBA riconosce 26 giorni lavorativi di ferie (164 ore) e 9 giorni di ROL (riduzione orario di lavoro) annui dal rinnovo 2025. Le ferie si maturano per ogni mese di servizio. Dal 1° febbraio 2025 il ROL matura al 100% dall'inizio del rapporto, eliminando il vecchio TEP progressivo.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
Ultimo rinnovo
24 gennaio 2025
Ferie annue
26 giorni lavorativi (164 ore)
ROL (dal 2025)
9 giorni annui (57,66 ore)
Riferimento legge
Art. 36 Cost., d.lgs. 66/2003, art. 2109 c.c.

Tabella riepilogativa

Ferie, ROL e permessi retribuiti nel CCNL UNEBA
Istituto Quantità annua Maturazione Note
Ferie 26 gg lavorativi (164 ore) 1/12 per mese Min. 2 settimane entro l'anno
ROL 9 giorni (57,66 ore) 100% dall'inizio (dal 1/2/2025) Aumento da 8 a 9 con rinnovo 2025
Festività abolite 4 giorni Incluse nel ROL o permessi Ex festivi soppressi per legge
Permessi retribuiti Variabili Al verificarsi dell'evento Lutto, matrimonio, donazione sangue

Le ferie si calcolano su base settimanale di 6 giorni lavorativi (lunedì-sabato). Per i lavoratori a settimana corta (5 giorni), le ferie si proporzionano di conseguenza (indicativamente 22 giorni per chi lavora 5 gg/settimana su 38 ore).

Le ferie: maturazione, godimento e divieto di monetizzazione

La ferie maturano per ogni mese di servizio, proporzionalmente: per 26 giorni annui, si accumulano circa 2 giorni e 1/6 al mese (pari a 13,67 ore al mese). In caso di inizio o fine rapporto nell'anno, si calcola la quota proporzionale ai mesi lavorati (frazioni superiori a 15 giorni si computano come mese intero).

Il d.lgs. 66/2003, norma inderogabile anche dal CCNL, stabilisce che:

  • Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie l'anno (2 delle quali consecutive);
  • Almeno 2 settimane devono essere godute nell'anno di maturazione;
  • Le restanti settimane devono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione;
  • Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto in corso (salvo cessazione del rapporto).

Il ROL (Riduzione Orario di Lavoro) e la fine del TEP

Il ROL è un istituto contrattuale che riconosce ai lavoratori permessi retribuiti aggiuntivi, distinti dalle ferie. Con il rinnovo 2023-2025:

  1. I giorni di ROL sono stati aumentati da 8 a 9 giorni annui (57,66 ore);
  2. È stato abolito il Trattamento Economico Progressivo (TEP): il vecchio sistema prevedeva che nei primi 36 mesi di lavoro il ROL (e altri istituti, come gli scatti e la quattordicesima) maturasse solo parzialmente. Dal 1° febbraio 2025 il ROL matura al 100% dall'inizio del rapporto, anche per i neoassunti.

Il ROL si fruisce a giornata intera o per ore, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio. Generalmente il preavviso per la fruizione è concordato a livello di struttura.

Permessi retribuiti per eventi personali e familiari

Il CCNL UNEBA prevede permessi retribuiti per specifici eventi, in aggiunta alle ferie e al ROL. Tra i più rilevanti:

  • Permesso per lutto: in caso di decesso di un familiare stretto (coniuge, convivente, figli, genitori), il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti secondo le norme contrattuali e di legge.
  • Matrimonio o unione civile: il CCNL generalmente prevede un congedo retribuito di alcuni giorni.
  • Donazione di sangue: la legge 584/1967 garantisce il giorno di donazione come giornata lavorativa retribuita (norma di legge, non migliorabile dal CCNL).
  • Permessi per disabilità (L. 104/1992): 3 giorni al mese retribuiti per assistere un familiare con disabilità grave; 2 ore al giorno per il lavoratore stesso con disabilità grave. Si tratta di un diritto di legge, il CCNL non può ridurlo.
  • Congedo per violenza domestica: il rinnovo 2023-2025 ha introdotto un periodo di aspettativa retribuita di 90 giorni per le lavoratrici che subiscono violenza domestica (ulteriori 90 giorni non retribuiti), in linea con le tutele di genere rafforzate dal rinnovo.

Casi pratici

Tizio — OSS neoassunto, ferie e ROL nel primo anno
Tizio è stato assunto il 1° marzo 2026 come OSS (livello 4S). A fine anno (31 dicembre 2026) avrà maturato circa 20 giorni di ferie (10 mesi × 2,17 gg) e circa 7,5 giorni di ROL (10/12 × 9). Con il superamento del vecchio TEP matura il 100% già dal primo giorno: se chiede un giorno di ROL a maggio, gli spetta senza limitazioni progressiva.
Caia — Educatrice, ferie non godute a fine anno
Caia ha maturato 26 giorni di ferie nel 2025 ma ha potuto fruirne solo 18 per esigenze organizzative del servizio. I restanti 8 giorni devono essere fruiti entro giugno 2027 (18 mesi dalla fine del 2025). Il datore non può monetizzarli durante il rapporto in corso; deve garantire la programmazione entro il termine di legge. Se il rapporto cessa prima, Caia riceverà l'indennità sostitutiva per i giorni non goduti.
Sempronio — Coordinatore, permesso per lutto familiare
Sempronio perde il padre. Comunica al datore il decesso e richiede i permessi per lutto previsti dal contratto e dalla legge. L'assenza è retribuita per il periodo indicato dal CCNL e non va a decurtare le ferie o il ROL maturati. Il datore provvede all'integrazione della busta paga per i giorni di assenza, senza richiedere documentazione aggiuntiva oltre all'atto di morte.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano con il CCNL UNEBA?
Il CCNL UNEBA riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue (164 ore), su base settimanale di 6 giorni. Le ferie si maturano proporzionalmente per ogni mese di servizio: circa 2 giorni e 1/6 al mese.
Quanti giorni di ROL prevede il CCNL UNEBA?
Dal rinnovo 2023-2025, i giorni di ROL sono passati da 8 a 9 giorni annui (57,66 ore). Dal 1° febbraio 2025 maturano al 100% dall'inizio del rapporto di lavoro.
Le ferie possono essere negate dal datore di lavoro?
Il datore può fissare il periodo di ferie in base alle esigenze organizzative, ma non può negarle in modo arbitrario. La legge impone che almeno 2 settimane siano fruite entro l'anno e le restanti entro i 18 mesi successivi.
Cosa succede alle ferie non godute?
Le ferie non godute non possono essere monetizzate durante il rapporto in corso. Alla cessazione del rapporto, il datore è tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva per le ferie non godute.
Il ROL e le ferie si calcolano allo stesso modo per il part-time?
Sì, ma in proporzione all'orario contrattuale. Un lavoratore part-time al 50% ha diritto a metà delle ore di ferie e ROL di un lavoratore a tempo pieno.

Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Nel comparto socio-sanitario UNEBA ferie e permessi convivono con l'esigenza di garantire la continuita assistenziale agli ospiti delle strutture.
  • La soglia minima legale di ferie e di quattro settimane annue, in parte indisponibili, secondo il D.Lgs. 66/2003.
  • I permessi ROL (riduzione orario di lavoro) e gli ex festivita sono istituti di fonte contrattuale, quantificati dalle tabelle del CCNL vigente.
  • L'organizzazione su turni e l'orario notturno incidono su programmazione e fruizione di ferie e riposi.
  • I riposi giornaliero (11 ore) e settimanale sono soglie inderogabili di tutela della salute.
  • La mancata fruizione delle ferie minime non e di regola monetizzabile, salvo cessazione del rapporto.
Indice dei contenuti

Nelle realta socio-sanitarie e assistenziali aderenti all'area UNEBA il governo di ferie, permessi e riduzioni di orario non e un mero adempimento amministrativo: incide direttamente sulla qualita dell'assistenza prestata a persone fragili, anziane o non autosufficienti. La programmazione delle assenze deve quindi conciliare il diritto al riposo del personale con la continuita di un servizio che non puo interrompersi.

Ferie: la soglia legale e la sua funzione

Il diritto alle ferie ha radice costituzionale e trova disciplina nel D.Lgs. 66/2003, che fissa in quattro settimane il periodo minimo annuo. Di queste, almeno due vanno godute nell'anno di maturazione e le restanti entro i diciotto mesi successivi. Nel comparto assistenziale la regola dell'irrinunciabilita assume rilievo particolare, perche il rischio di accumulo e elevato in strutture sotto pressione organizzativa. Eventuali quote aggiuntive di ferie rispetto al minimo legale sono fissate dalle tabelle del CCNL vigente.

Permessi ROL ed ex festivita

I permessi per riduzione dell'orario di lavoro e quelli a titolo di ex festivita non derivano dalla legge ma dalla contrattazione collettiva: rappresentano monte ore aggiuntivo che il lavoratore puo fruire secondo modalita e quantita stabilite dal CCNL vigente. Nelle strutture residenziali la loro fruizione va coordinata con la copertura dei turni, evitando che la concentrazione di richieste comprometta la presenza di personale qualificato nelle fasce orarie critiche.

Turni, lavoro notturno e riposi

L'assistenza continuativa impone l'articolazione su turni, anche notturni. Restano fermi i limiti inderogabili del D.Lgs. 66/2003: il riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive ogni ventiquattro e il riposo settimanale. Questi presidi tutelano la salute degli operatori e, indirettamente, la sicurezza degli assistiti. La programmazione dei turni deve garantirne il rispetto anche quando si gestiscono cambi e sostituzioni d'urgenza.

Programmazione e diniego delle assenze

Il datore organizza il periodo di ferie tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. In ambito assistenziale e legittimo predisporre piani ferie che evitino lo svuotamento dei reparti, ma il diniego non puo tradursi in una compressione sistematica del diritto. Una pianificazione anticipata e trasparente riduce i conflitti e assicura il bilanciamento tra riposo e continuita del servizio.

Monetizzazione e cessazione del rapporto

Le ferie minime di legge non sono di norma sostituibili con un'indennita finche il rapporto e in corso, proprio per garantirne l'effettiva fruizione. Alla cessazione, invece, le ferie maturate e non godute e le quote di permessi spettanti secondo il CCNL vengono liquidate. La corretta tenuta dei conteggi del residuo evita contestazioni al momento della chiusura del rapporto.

Buone pratiche nelle strutture residenziali

Un sistema ordinato di rilevazione delle presenze, piani ferie condivisi e monitoraggio del residuo permette di prevenire l'accumulo e di rispettare i limiti di riposo. Comunicare per tempo le finestre disponibili e distribuire equamente i periodi di maggiore richiesta tutela tanto il benessere degli operatori quanto la qualita dell'assistenza erogata.

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano come minimo?

La legge (D.Lgs. 66/2003) garantisce almeno quattro settimane annue, di cui due da godere nell'anno e le altre entro diciotto mesi. Quote ulteriori dipendono dal CCNL vigente.

I permessi ROL sono previsti dalla legge?

No. ROL ed ex festivita sono istituti di fonte contrattuale: monte ore e modalita di fruizione sono fissati dalle tabelle del CCNL vigente, non dal codice civile.

Si possono negare le ferie per esigenze della struttura?

Il datore programma le ferie tenendo conto delle esigenze organizzative, ma non puo comprimere in modo sistematico il diritto. In ambito assistenziale e legittimo pianificare per garantire la continuita del servizio.

Quanto deve durare il riposo tra un turno e l'altro?

Almeno undici ore consecutive ogni ventiquattro, oltre al riposo settimanale: sono soglie inderogabili del D.Lgs. 66/2003 a tutela della salute.

Le ferie non godute si possono monetizzare?

Le quattro settimane minime di regola non sono monetizzabili durante il rapporto. Alla cessazione, ferie e permessi maturati e non goduti vengono liquidati secondo il CCNL vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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