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La guida
Apprendistato nel CCNL UNEBA: durata, retribuzione e formazione obbligatoria
Il CCNL UNEBA disciplina l'apprendistato professionalizzante in raccordo con il d.lgs. 81/2015, prevedendo durate differenziate per livello e percentuali retributive progressive. Nel settore socio-sanitario l'istituto è uno strumento di accesso al mercato del lavoro e di qualificazione del personale operativo.
Nel CCNL UNEBA (art. 22) l’apprendistato professionalizzante è ammesso per le qualifiche dal 2° al 6° livello, escluse le professioni sanitarie e sociali come infermiere, educatore, fisioterapista e assistente sociale. Dura 36 mesi per i livelli 2°, 3° super e 3°, 24 mesi per il 4° super e il 4° (18 per l’OSS) e 18 mesi per i livelli dal 5° super al 6°. L’apprendista prende l’85% del minimo del livello finale nella prima metà del periodo e il 90% nella seconda. Il piano formativo individuale può essere consegnato entro 30 giorni dalla firma; per assumere nuovi apprendisti l’ente deve aver confermato almeno il 60% di quelli dei 36 mesi precedenti.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Apprendistato CCNL UNEBA: durata e percentuali per livello
| Livello di destinazione | Durata | Prima metà | Seconda metà |
|---|---|---|---|
| 2°, 3° super, 3° | 36 mesi | mesi 1-18: 85% | mesi 19-36: 90% |
| 4° super, 4° | 24 mesi | mesi 1-12: 85% | mesi 13-24: 90% |
| 4° super OSS (nota a verbale) | 18 mesi | mesi 1-9: 85% | mesi 10-18: 90% |
| 5° super, 5°, 6° super, 6° | 18 mesi | mesi 1-9: 85% | mesi 10-18: 90% |
Le percentuali si applicano al minimo mensile conglobato del livello da conseguire (art. 43); a fine apprendistato inquadramento e retribuzione sono quelli della qualifica conseguita. L'apprendistato è escluso per Quadri e 1° livello e per infermiere, ostetrica, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo, educatore e assistente sociale. Per assumere nuovi apprendisti l'ente deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% di quelli scaduti nei 36 mesi precedenti; il limite numerico è di 3 apprendisti ogni 2 qualificati (100% fino a 9 dipendenti). Fonte: art. 22 del testo ufficiale del CCNL UNEBA 2023-2025.
Il quadro normativo: legge e contratto collettivo
L'apprendistato professionalizzante è disciplinato dalla legge attraverso il d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47), che ne fissa i caratteri essenziali e inderogabili: l'obbligo del piano formativo individuale scritto, la durata massima di 36 mesi, il limite di età (18-29 anni in via generale), il divieto di retribuire a cottimo, i doveri del tutor aziendale. Il CCNL UNEBA interviene su questi elementi di legge per adattarli alle specificità del settore socio-sanitario:
- stabilisce le durate per ciascun livello di inquadramento;
- fissa le percentuali retributive nei distinti periodi del rapporto;
- definisce i contenuti della formazione di mestiere (cura della persona, sicurezza, deontologia professionale);
- fissa la quota di conferma (60% nei 36 mesi precedenti) e il rapporto con i qualificati (3 a 2).
Ciò che il CCNL non può fare è derogare in peius rispetto alla legge: durata massima, età, obbligo di piano formativo individuale e diritto alla qualifica finale sono fissati dal d.lgs. 81/2015 e non modificabili dal contratto collettivo in senso sfavorevole al lavoratore.
Piano formativo individuale e formazione di mestiere
Il piano formativo individuale (PFI) è un documento obbligatorio per legge (art. 42 d.lgs. 81/2015) che fa parte del contratto scritto; il CCNL UNEBA consente di definirlo e consegnarlo entro i trenta giorni successivi alla stipula (art. 22). Nel settore UNEBA il PFI indica:
- le competenze iniziali del lavoratore (eventuali titoli di studio o attestati già conseguiti);
- il percorso formativo previsto anno per anno, con le ore dedicate alla formazione di base trasversale (sicurezza sul lavoro, organizzazione aziendale, diritti e doveri del lavoratore) e alla formazione tecnico-professionale (assistenza alla persona, igiene, movimentazione carichi, gestione emergenze);
- il nome del tutor aziendale (figura obbligatoria per legge);
- l'obiettivo finale: il raggiungimento della qualifica del livello di destinazione.
La formazione di base e trasversale è offerta dalle Regioni, fino a 120 ore nel triennio (art. 44 d.lgs. 81/2015); il monte ore di formazione professionalizzante è indicato nei percorsi per profilo allegati al CCNL (allegato 4) e le ore di formazione sono comprese nell'orario di lavoro. Nel settore socio-sanitario i contenuti tipici includono: normativa sulla tutela della privacy (d.lgs. 196/2003), sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008), tecniche di comunicazione con utenti fragili, prevenzione dell'abuso e rispetto della dignità della persona. La formazione tecnico-professionale riguarda le mansioni specifiche del livello di destinazione.
Il mancato rispetto dell'obbligo formativo da parte del datore comporta la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro ordinario a tempo indeterminato, con retribuzione piena corrispondente al livello di destinazione, a decorrere dalla data di inizio del rapporto.
Retribuzione dell'apprendista e voci accessorie
La retribuzione dell'apprendista durante il periodo contrattuale è calcolata come percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione vigente al momento della maturazione. Questo significa che:
- se il minimo del livello 4S è 1.542,86 € (dal 1° marzo 2026), un apprendista OSS (4S, durata 18 mesi) percepisce l'85% di tale importo nei primi 9 mesi, cioè 1.311,43 € lordi mensili, e il 90% (1.388,57 €) dal 10° al 18° mese;
- eventuali aumenti tabellari si ripercuotono automaticamente sulla retribuzione dell'apprendista nella stessa percentuale del periodo in corso;
- gli scatti di anzianità non maturano durante il periodo di apprendistato (l'anzianità per gli scatti decorre dalla trasformazione a tempo indeterminato);
- l'apprendista ha diritto alla tredicesima (dicembre) e alla quattordicesima (luglio), calcolate sulla retribuzione percentuale vigente nel periodo di maturazione;
- le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e straordinario si applicano sulla retribuzione oraria percentuale.
Il tutor aziendale e gli obblighi del datore
Il tutor aziendale è una figura obbligatoria per legge. Deve essere un dipendente con esperienza adeguata nel ruolo e livello di destinazione dell'apprendista. Nel settore socio-sanitario il tutor svolge un ruolo di affiancamento pratico e di valutazione progressiva delle competenze acquisite. Gli obblighi del datore di lavoro includono:
- Redigere e allegare al contratto il piano formativo individuale;
- Assicurare la formazione prevista nel PFI (anche attraverso enti di formazione accreditati o il sistema bilaterale di settore);
- Nominare il tutor aziendale;
- Non adibire l'apprendista a mansioni non coerenti con il percorso formativo;
- Rilasciare, al termine del rapporto, un attestato delle competenze acquisite, anche qualora decida di recedere.
Il mancato rispetto anche di uno solo di questi obblighi espone il datore alle sanzioni previste dall'art. 47 d.lgs. 81/2015 (recupero delle agevolazioni contributive godute) e alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato con retribuzione piena.
Agevolazioni contributive e limiti di assunzione
L'apprendistato professionalizzante gode di un regime contributivo agevolato previsto dalla legge, non dal CCNL. In base alla normativa vigente:
- per i datori con meno di 10 dipendenti, l'aliquota contributiva dovuta per gli apprendisti è ridotta rispetto a quella ordinaria (si rimanda alla normativa INPS vigente per le aliquote aggiornate);
- per i datori con 10 o più dipendenti si applicano le aliquote ridotte previste dalla legge per i soli periodi di apprendistato;
- le agevolazioni non si applicano se il datore non ha rispettato gli obblighi formativi del piano formativo individuale.
Il CCNL UNEBA può prevedere, attraverso la bilateralità di settore, l'accesso a contributi formativi per finanziare in parte i costi della formazione obbligatoria. Per informazioni aggiornate sulle agevolazioni contributive è opportuno consultare la circolare INPS in vigore al momento dell'assunzione.
Recesso al termine dell'apprendistato
La disciplina del recesso a conclusione del periodo di apprendistato è fissata dall'art. 42 d.lgs. 81/2015: nessuna delle parti è obbligata a proseguire il rapporto. Ciascuna parte può recedere con il preavviso dell'art. 2118 c.c., che decorre dal termine dell'apprendistato; la durata è quella del CCNL per il livello (art. 73: per esempio 25 giorni per il 4° super e il 4°, aumentati di 15 giorni se recede l'ente). Se non recede, il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato senza bisogno di ulteriori atti. I termini per tutti i livelli sono nella voce dedicata al preavviso e licenziamento.
L'apprendista può a sua volta recedere, con il preavviso di dimissioni previsto per il suo livello. Le dimissioni durante il periodo di apprendistato non danno diritto a indennità di disoccupazione (NASpI), salvo che ricorrano le condizioni di giusta causa.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura l'apprendistato professionalizzante nel CCNL UNEBA?
Quanto guadagna un apprendista OSS nel CCNL UNEBA?
L'apprendista ha diritto alla tredicesima e quattordicesima nel CCNL UNEBA?
Quante ore di formazione sono obbligatorie per l'apprendista nel settore UNEBA?
Il datore può recedere al termine dell'apprendistato CCNL UNEBA?
L'apprendistato vale per un OSS già titolato?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. La disciplina dell'apprendistato è fissata dalla legge (d.lgs. 81/2015) e dal contratto collettivo: per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.