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Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA: comporto, trattamento economico e tutele
Il CCNL UNEBA disciplina le assenze per malattia e infortunio con garanzie specifiche per il settore socio-sanitario: periodo di comporto, integrazione dell'indennità INPS da parte del datore e assenza di comporto per infortuni sul lavoro.
Il CCNL UNEBA prevede la conservazione del posto durante la malattia (comporto) e un'integrazione economica che porta il trattamento INPS al 100% della retribuzione per i primi periodi. L'infortunio sul lavoro non ha comporto: il posto è conservato per tutta la durata dell'assenza certificata dall'INAIL.
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Tabella riepilogativa
| Evento | Periodo | Quota INPS/INAIL | Integrazione datoriale |
|---|---|---|---|
| Malattia | 1°-3° giorno (carenza) | 0% (a carico datore) | Integrazione contrattuale |
| Malattia | 4°-20° giorno | 50% retribuzione (INPS) | Integrazione al 100% |
| Malattia | Dal 21° giorno | 66,66% retribuzione (INPS) | Integrazione contrattuale |
| Infortunio | 1°-3° giorno | 0% (a carico datore) | Retribuzione piena |
| Infortunio | Dal 4° giorno | 75% retribuzione (INAIL) | Eventuale integrazione CCNL |
Nota: le percentuali di integrazione datoriale sono quelle tipiche del settore, in linea con altri CCNL del terzo settore. I valori esatti dell'integrazione contrattuale vanno verificati sul testo del CCNL UNEBA vigente, in quanto possono variare in funzione dell'anzianità e della durata dell'assenza.
Il periodo di comporto: cos'è e come si calcola
Il comporto (o periodo di conservazione del posto) è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per il solo fatto della malattia. È disciplinato dall'art. 2110 c.c. (norma di legge) e integrato dal CCNL.
Nel CCNL UNEBA, il comporto varia indicativamente in base all'anzianità di servizio: i lavoratori con maggiore anzianità godono di un periodo di comporto più lungo. La durata esatta (in giorni o mesi) è definita dal testo contrattuale e si consiglia di verificarla sul CCNL vigente.
Per il calcolo del comporto, i giorni di malattia si computano solitamente su un arco temporale mobile di 36 mesi: si sommano tutte le assenze per malattia negli ultimi 36 mesi. Eventuali periodi di assenza per infortunio o per gravidanza non si computano nel comporto.
Trattamento economico durante la malattia
Durante la malattia il lavoratore ha diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS, che è tuttavia inferiore alla retribuzione normale. Il CCNL UNEBA prevede che il datore integri la quota INPS per garantire al lavoratore una retribuzione sostanzialmente intera, almeno per i periodi iniziali di assenza:
- Periodo di carenza (1°-3° giorno): per legge l'INPS non eroga l'indennità nei primi 3 giorni. Il CCNL UNEBA prevede che il datore integri o riconosca la retribuzione per questo periodo, a seconda dell'anzianità e delle condizioni contrattuali.
- Dal 4° al 20° giorno: l'INPS eroga il 50% della retribuzione; il CCNL integra la differenza per portare il trattamento complessivo al 100%.
- Dal 21° giorno in poi: l'INPS eleva l'indennità al 66,66%; il CCNL prevede un'ulteriore integrazione parziale, con percentuali che possono ridursi progressivamente per le assenze di lunga durata.
Ai fini dell'indennità INPS, il lavoratore deve essere inquadrato come dipendente con contribuzione regolare e presentare il certificato medico online (tramite medico di medicina generale o specialista convenzionato) entro il termine di legge.
Infortunio sul lavoro: tutele senza comporto
L'infortunio sul lavoro è regolato dal d.P.R. 1124/1965 (TU infortuni) e gestito dall'INAIL. Per i lavoratori UNEBA è particolarmente rilevante in quanto operano in contesti ad elevato rischio fisico (movimentazione di ospiti non autosufficienti, rischi biologici, scivolamenti).
Le principali differenze rispetto alla malattia ordinaria sono:
- Nessun comporto: il posto è conservato per tutta la durata dell'assenza per infortunio, senza limiti di tempo, fino a guarigione certificata dall'INAIL.
- Indennità INAIL: dal 4° giorno, l'INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni, poi il 75% dal 91° giorno in poi.
- Primo giorno a carico datore: i primi 3 giorni di inabilità sono a carico del datore di lavoro (retribuzione integrale).
- Denuncia INAIL: il datore è obbligato a presentare denuncia di infortunio entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico.
Casi pratici
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Domande frequenti
Per quanti giorni il CCNL UNEBA conserva il posto in caso di malattia?
Il datore integra l'indennità INPS durante la malattia?
Cosa succede se si supera il periodo di comporto?
L'infortunio sul lavoro ha un periodo di comporto?
I giorni di malattia si azzerano dopo un certo periodo?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel settore socio-sanitario-assistenziale, dove la relazione di cura e' il cuore del servizio, la disciplina di malattia e infortunio assume un peso particolare: assenze prolungate incidono sull'organizzazione dei turni e sulla continuita' assistenziale, ma il lavoratore va tutelato nella conservazione del posto e nel trattamento economico. Il CCNL UNEBA articola queste tutele sul telaio dell'art. 2110 c.c., che e' la norma cardine in materia.
Il comporto: cosa protegge e fino a quando
Il comporto e' il periodo entro il quale l'assenza per malattia non legittima il licenziamento: il rapporto resta sospeso, il posto e' conservato e matura, nei limiti contrattuali, parte del trattamento. L'art. 2110 c.c. rimette al contratto la determinazione della durata, che il CCNL UNEBA fissa con criteri legati ad anzianita' e qualifica. La durata esatta va sempre verificata nel testo vigente: e' uno dei dati che cambiano con i rinnovi e che non vanno ricordati a memoria.
Comporto secco e comporto per sommatoria
Una distinzione operativa decisiva e' tra comporto secco, riferito a un unico episodio morboso continuativo, e comporto per sommatoria, che cumula più assenze entro un arco temporale di riferimento. Nelle patologie ricorrenti tipiche dei carichi di lavoro assistenziali, e' la modalita' per sommatoria a determinare più spesso il superamento della soglia. Il conteggio dei giorni e la corretta imputazione degli episodi sono percio' il vero terreno di contenzioso.
L'integrazione economica e il rapporto con l'INPS
Durante la malattia l'INPS eroga, per le categorie tutelate, l'indennita' nei termini di legge; il CCNL prevede un'integrazione a carico del datore che, per i periodi iniziali, porta il trattamento complessivo verso la retribuzione piena. Le percentuali e i periodi sono regolati dal contratto e vanno coordinati con le circolari INPS aggiornate. Per il personale del comparto e' frequente l'anticipo dell'indennita' in busta da parte del datore, con successivo conguaglio.
L'infortunio sul lavoro: una tutela rafforzata
L'infortunio e la malattia professionale seguono un binario diverso: la copertura e' INAIL e, soprattutto, l'assenza per infortunio sul lavoro non consuma il comporto di malattia. Il posto e' conservato per tutta la durata dell'inabilita' certificata. E' una distinzione che protegge in modo particolare gli operatori esposti a rischi tipici del settore, dalla movimentazione dei pazienti agli agenti biologici.
Adempimenti: certificato telematico e reperibilita'
Il lavoratore deve far trasmettere telematicamente il certificato medico e comunicare tempestivamente l'assenza secondo le modalita' previste. Restano dovuti il rispetto delle fasce orarie di reperibilita' per le visite di controllo e la presenza al domicilio comunicato. L'assenza ingiustificata alla visita può incidere sul trattamento economico e, nei casi più gravi, avere rilievo disciplinare.
Cosa accade al superamento del comporto
Esaurito il comporto, il datore può recedere per superamento del periodo di conservazione del posto: non e' un licenziamento disciplinare, ma richiede comunque il rispetto delle forme. Prima di arrivarvi, e' buona prassi verificare se il contratto consente la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita per prolungare la conservazione del posto. Il lavoratore con patologie gravi dovrebbe attivarsi per tempo, perché la soglia, una volta superata, legittima il recesso.
Domande frequenti
Che cos'e' il periodo di comporto nel CCNL UNEBA?
E' il periodo, fissato dal contratto ai sensi dell'art. 2110 c.c., entro cui l'assenza per malattia non legittima il licenziamento: il posto e' conservato e matura parte del trattamento. La durata va letta nel CCNL UNEBA vigente.
L'infortunio sul lavoro fa scattare il comporto?
No. L'assenza per infortunio sul lavoro non consuma il comporto di malattia: il posto e' conservato per tutta la durata dell'inabilita' certificata dall'INAIL.
Come funziona l'integrazione economica durante la malattia?
All'indennita' INPS, per le categorie tutelate, si aggiunge un'integrazione a carico del datore che per i primi periodi tende a portare il trattamento alla retribuzione piena. Percentuali e periodi sono nel CCNL e vanno coordinati con le circolari INPS aggiornate.
Cosa succede se supero il periodo di comporto?
Superato il comporto il datore puo' recedere per superamento del periodo di conservazione del posto. E' opportuno verificare se il contratto consente di chiedere un'aspettativa non retribuita per prolungare la tutela del posto.
Devo rispettare le fasce di reperibilita' anche nel socio-sanitario?
Si. Il certificato va trasmesso telematicamente e occorre essere presenti al domicilio nelle fasce orarie di reperibilita' per le visite di controllo. L'assenza ingiustificata puo' incidere sul trattamento economico.