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La guida
Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA: comporto, trattamento economico e tutele
Il CCNL UNEBA disciplina le assenze per malattia e infortunio all'art. 69: comporto di 365 giorni nel triennio, integrazione dell'indennità INPS da parte dell'istituzione e conservazione del posto fino alla guarigione clinica per gli infortuni sul lavoro.
Il CCNL UNEBA (art. 69) conserva il posto per 365 giorni di malattia nell'ultimo triennio e integra l'indennità INPS fino al 90% della retribuzione nei giorni dal 1° al 17° e al 100% dal 18°. Per l'infortunio sul lavoro il trattamento della malattia vale fino al 180° giorno e il posto è conservato fino alla guarigione clinica.
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Tabella riepilogativa
| Evento | Periodo | Indennità a carico dell'ente di previdenza | Trattamento complessivo (con integrazione dell'istituzione) |
|---|---|---|---|
| Malattia | 1°-3° giorno (carenza) | Nessuna (l'INPS non eroga) | L'art. 69 fissa il 90% per i giorni dal 1° al 17°, ma esclude l'integrazione se l'INPS non paga la sua quota: per i 3 giorni di carenza va verificata l'applicazione |
| Malattia | 4°-17° giorno | 50% della retribuzione (INPS) | 90% della normale retribuzione |
| Malattia | 18°-20° giorno | 50% della retribuzione (INPS) | 100% della normale retribuzione |
| Malattia | Dal 21° giorno | 2/3 della retribuzione (INPS) | 100% della normale retribuzione |
| Infortunio | 1°-3° giorno | Nessuna (a carico del datore di lavoro) | Trattamento della malattia fino al 180° giorno |
| Infortunio | Dal 4° al 90° giorno | 60% della retribuzione (INAIL) | Trattamento della malattia fino al 180° giorno; l'istituzione anticipa l'indennità INAIL e la conguaglia |
| Infortunio | Dal 91° giorno | 75% della retribuzione (INAIL) | Trattamento della malattia fino al 180° giorno; l'istituzione anticipa l'indennità INAIL e la conguaglia |
Fonte: art. 69 del testo ufficiale del CCNL UNEBA 2023-2025. L'integrazione a carico dell'istituzione non è dovuta se l'INPS non corrisponde l'indennità per qualsiasi motivo; se la corrisponde in misura ridotta, l'istituzione non integra la parte mancante. Le percentuali INPS (50% dal 4° al 20° giorno, 2/3 dal 21°) sono richiamate dal CCNL; quelle dell'INAIL (60% fino al 90° giorno, 75% dal 91°) sono di legge.
Il periodo di comporto: cos'è e come si calcola
Il comporto (o periodo di conservazione del posto) è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per il solo fatto della malattia. È disciplinato dall'art. 2110 c.c. (norma di legge) e integrato dal CCNL.
Nel CCNL UNEBA (art. 69) il comporto non dipende dall'anzianità: il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 365 giorni di calendario, continuativi o frazionati, nell'arco dell'ultimo triennio a partire dall'evento in corso e compreso lo stesso. Superato il limite l'istituzione può licenziare con indennità di anzianità e di preavviso. I lavoratori con patologie gravi documentate che richiedono terapie salvavita e altre assimilabili non sono soggetti al computo del comporto.
Per il calcolo del comporto si sommano tutte le assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, anche in più riprese, negli ultimi 36 mesi. Il periodo di malattia o infortunio è utile ai fini di TFR, ferie, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima.
Trattamento economico durante la malattia
Durante la malattia il lavoratore ha diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS, che è tuttavia inferiore alla retribuzione normale. Il CCNL UNEBA (art. 69) prevede che l'istituzione integri la quota INPS fino al 90% della normale retribuzione nei giorni dal 1° al 17° e al 100% dal 18° giorno in poi:
- Periodo di carenza (1°-3° giorno): per legge l'INPS non eroga l'indennità nei primi 3 giorni. L'art. 69 indica il 90% complessivo per i giorni dal 1° al 17°, ma esclude l'integrazione se l'INPS non paga la propria quota: per i giorni di carenza conviene chiedere conferma all'ente o al sindacato.
- Dal 4° al 20° giorno: l'INPS eroga il 50% della retribuzione; il CCNL integra la differenza per portare il trattamento complessivo al 90% fino al 17° giorno e al 100% dal 18°.
- Dal 21° giorno in poi: l'INPS eleva l'indennità a 2/3 (66,66%) della retribuzione; il CCNL integra la differenza per arrivare al 100% della normale retribuzione.
Ai fini dell'indennità INPS, il lavoratore deve essere inquadrato come dipendente con contribuzione regolare e presentare il certificato medico online (tramite medico di medicina generale o specialista convenzionato) entro il termine di legge.
Infortunio sul lavoro: tutele senza comporto
L'infortunio sul lavoro è regolato dal d.P.R. 1124/1965 (TU infortuni) e gestito dall'INAIL. Per i lavoratori UNEBA è particolarmente rilevante in quanto operano in contesti ad elevato rischio fisico (movimentazione di ospiti non autosufficienti, rischi biologici, scivolamenti).
Le principali differenze rispetto alla malattia ordinaria sono:
- Nessun comporto: il posto è conservato fino alla guarigione clinica dai postumi dell'infortunio regolarmente denunciato all'INAIL (art. 69); il trattamento economico della malattia spetta fino al 180° giorno.
- Indennità INAIL: dal 4° giorno, l'INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni, poi il 75% dal 91° giorno in poi; l'istituzione anticipa l'indennità alle normali scadenze della retribuzione («nella misura dell'80%», art. 69) e la conguaglia quando l'INAIL liquida.
- Primi giorni a carico datore: i primi 3 giorni di inabilità non sono indennizzati dall'INAIL e restano a carico del datore di lavoro.
- Denuncia INAIL: il datore è obbligato a presentare denuncia di infortunio entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico.
Casi pratici
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Domande frequenti
Per quanti giorni il CCNL UNEBA conserva il posto in caso di malattia?
Il datore integra l'indennità INPS durante la malattia?
Cosa succede se si supera il periodo di comporto?
L'infortunio sul lavoro ha un periodo di comporto?
I giorni di malattia si azzerano dopo un certo periodo?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.