Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA: termini, regole e indennità

Il CCNL UNEBA disciplina i termini di preavviso sia per il licenziamento sia per le dimissioni, articolati per livello di inquadramento (art. 73): dai 15 giorni del 6° e del 7° livello ai 3 mesi dei Quadri e del 1° livello. Il termine non dipende dall'anzianità; per i livelli dal 4° al 6° il licenziamento da parte dell'ente ha 15 giorni in più delle dimissioni.

In sintesi

Il CCNL UNEBA (art. 73) fissa il preavviso per livello, senza scaglioni di anzianità: 3 mesi per Quadri e 1° livello, 2 mesi per il 2°, 1 mese per il 3° e 3° S, 25 giorni per 4°-5° (e livelli S), 15 giorni per 6° e 7°. Il termine vale per le dimissioni e per il licenziamento, con 15 giorni in più in caso di licenziamento dal 4° al 6° livello. Decorre dalla fine o dal 16 di ciascun mese. In mancanza di preavviso è dovuta l'indennità sostitutiva, con i ratei di 13ª e 14ª.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
Ultimo rinnovo
24 gennaio 2025
Misurazione
Mesi o giorni secondo il livello, con decorrenza dalla fine o dal 16 di ogni mese (art. 73 CCNL UNEBA)
Riferimento legge
Art. 2118 c.c. (preavviso), art. 2119 c.c. (giusta causa)

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso nel CCNL UNEBA (art. 73)
Livello Dimissioni Licenziamento da parte dell'ente
Quadri e 1° 3 mesi 3 mesi
2° 2 mesi 2 mesi
3° S e 3° 1 mese 1 mese
4° S e 4° 25 giorni 40 giorni (25 + 15)
5° S e 5° 25 giorni 40 giorni (25 + 15)
6° S e 6° 15 giorni 30 giorni (15 + 15)
7° 15 giorni 15 giorni

Fonte: art. 73 del testo coordinato CCNL UNEBA 2023-2025 pubblicato da UNEBA. I termini non cambiano con l'anzianità. L'aumento di 15 giorni nel licenziamento vale per il personale «dal 4° al 6° livello compresi»: il testo non nomina i livelli S, che qui sono riportati con il livello corrispondente. Il testo non precisa se i giorni siano di calendario o lavorativi. Per le dimissioni il preavviso va rispettato anche dal lavoratore a tempo determinato.

Come funziona il preavviso nel CCNL UNEBA

Il preavviso è il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso (licenziamento o dimissioni) e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Nel CCNL UNEBA:

  • I termini sono espressi in mesi o in giorni secondo il livello (tabella qui sopra) e decorrono dalla fine o dal giorno 16 di ciascun mese;
  • Gli stessi termini si applicano al licenziamento (da parte del datore) e alle dimissioni (da parte del lavoratore), salvo i 15 giorni in più per il licenziamento dal 4° al 6° livello;
  • I termini aumentano all'aumentare del livello di inquadramento; l'anzianità di servizio non li modifica;
  • Durante il preavviso il rapporto di lavoro è in piena vigenza: si maturano ferie, TFR, contributi previdenziali.

Indennità sostitutiva del preavviso

Se una delle parti decide di non rispettare il preavviso (cosiddetto «licenziamento in tronco» o «dimissioni immediate»), deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva del preavviso. Per l'art. 73 l'indennità è pari alla retribuzione dell'art. 41 corrispondente al periodo di preavviso non concesso, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità; lo stesso vale per le dimissioni senza preavviso, in cui l'importo è trattenuto al lavoratore (anche a tempo determinato).

L'indennità è soggetta a contribuzione previdenziale e tassazione ordinaria IRPEF (non è assimilata al TFR) e compare nella busta paga di uscita.

Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

Il CCNL UNEBA opera nel quadro delle norme sul licenziamento individuale:

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): fatto grave che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoria. Nessun preavviso è dovuto. Esempi: furto, violenza verso ospiti o colleghi, abbandono del posto in situazioni di rischio.
  • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento non grave ma significativo degli obblighi contrattuali (es. reiterate assenze ingiustificate dopo ammonizioni scritte). Preavviso dovuto.
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche, organizzative o produttive (es. soppressione del posto, superamento del comporto per malattia). Preavviso dovuto; obbligo di repechage.

Le tutele contro il licenziamento illegittimo dipendono dalle dimensioni occupazionali dell'ente e dall'anzianità del lavoratore (art. 18 Statuto dei Lavoratori o tutele crescenti del d.lgs. 23/2015).

Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

Dal 2016, le dimissioni volontarie (tranne quelle durante il periodo di prova e in altri casi tassativi) devono essere presentate tramite il portale del Ministero del Lavoro (modello telematico «dimissioni online»). Il lavoratore utilizza le proprie credenziali SPID o CIE. Il mancato rispetto della forma telematica rende inefficaci le dimissioni.

Casi pratici

Tizio — OSS con 8 anni di anzianità, dimissioni
Tizio, OSS al livello 4S con 8 anni di anzianità, decide di cambiare struttura. Presenta le dimissioni online: per il 4° livello l'art. 73 prevede 25 giorni di preavviso, a prescindere dai suoi 8 anni di anzianità, con decorrenza dalla fine o dal 16 del mese. Durante il preavviso continua a lavorare normalmente. Alla scadenza riceve il TFR, le ultime competenze (rateo tredicesima, quattordicesima, ferie residue) e la busta paga finale.
Caia — Educatrice, licenziamento senza preavviso (indennità sostitutiva)
Caia (livello 3S) viene licenziata per giustificato motivo oggettivo: la sua posizione viene soppressa. Il preavviso del 3° S è di 1 mese (art. 73). L'ente decide di non farglielo lavorare e le corrisponde l'indennità sostitutiva: la retribuzione di un mese comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª, imponibile ordinariamente.
Sempronio — Licenziamento per giusta causa
Sempronio (livello 2) viene sorpreso a sottrarre medicinali destinati agli ospiti della struttura. Il datore procede al licenziamento per giusta causa con effetto immediato, senza preavviso. Sempronio riceve il TFR maturato e le competenze residue (ferie, rateo tredicesima/quattordicesima), ma nessuna indennità sostitutiva del preavviso né la NASpI (per le dimissioni o il licenziamento per giusta causa i requisiti NASpI vanno verificati con l'INPS).

Domande frequenti

Quanto dura il preavviso nel CCNL UNEBA?
Dipende dal livello (art. 73): 3 mesi per Quadri e 1° livello, 2 mesi per il 2°, 1 mese per il 3° S e 3°, 25 giorni per 4°-5° (anche S), 15 giorni per 6° e 7°. L'anzianità non conta. Il testo non dice se i giorni siano di calendario o lavorativi; il preavviso decorre dalla fine o dal 16 di ciascun mese.
Il preavviso di licenziamento e di dimissioni è uguale nel CCNL UNEBA?
Quasi sempre sì. Fa eccezione il licenziamento da parte dell'ente del personale dal 4° al 6° livello, per il quale i termini sono aumentati di 15 giorni (art. 73). Il termine varia per livello, non per anzianità.
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
Il datore deve corrispondere l'indennità sostitutiva (art. 2118 c.c.), pari alla retribuzione del periodo di preavviso non concesso con i ratei di 13ª e 14ª (art. 73).
Posso dimettermi senza preavviso se il datore viola il contratto?
Sì. In caso di grave inadempimento contrattuale da parte del datore (giusta causa), il lavoratore può dimettersi senza preavviso né obbligo di indennità.
Il periodo di preavviso viene pagato regolarmente?
Sì. Durante il preavviso il rapporto è in corso: spetta la retribuzione ordinaria, maturano ferie e TFR, e il datore versa i contributi previdenziali.

Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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