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La guida
Maternità e congedi nel CCNL UNEBA: integrazione al 100% e tutele di genere
Il CCNL UNEBA, operante in un settore a forte prevalenza femminile (76% di lavoratrici), ha rafforzato con il rinnovo 2025 le tutele di maternità: integrazione piena della retribuzione durante il congedo obbligatorio e congedo retribuito di 90 giorni lavorativi per le donne vittime di violenza di genere (art. 8 ter).
Il CCNL UNEBA integra l'indennità INPS di maternità al 100% della retribuzione per i 5 mesi obbligatori, dal 1° gennaio 2025. Prevede congedi parentali facoltativi secondo il d.lgs. 151/2001 e, all'art. 8 ter, un congedo di 90 giorni lavorativi al 100% dell'ultima retribuzione per le donne inserite in un percorso di protezione dalla violenza di genere.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Trattamento economico | Fonte |
|---|---|---|---|
| Congedo maternità obbligatorio | 5 mesi | 100% retribuzione (INPS + integrazione datore dal 1/1/2025) | D.lgs. 151/2001 + CCNL |
| Congedo parentale facoltativo (madre o padre) | Fino a 6 mesi ciascuno (max 10 mesi tra i due, 11 se il padre ne fruisce almeno 3), fino ai 14 anni del figlio | 30% della retribuzione (INPS), con 3 mesi all'80% fino ai 6 anni | D.lgs. 151/2001 |
| Congedo paternità obbligatorio | 10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo) | 100% retribuzione (INPS) | Art. 27-bis d.lgs. 151/2001 |
| Congedo per violenza di genere | 90 giorni lavorativi retribuiti + ulteriori 90 giorni non retribuiti | 100% dell'ultima retribuzione (voci fisse e continuative) nei primi 90 giorni | Art. 8 ter CCNL; art. 24 d.lgs. 80/2015 |
| Divieto di licenziamento | Gravidanza fino a 1 anno di vita del figlio | Tutela assoluta | Art. 54 d.lgs. 151/2001 |
Il CCNL UNEBA opera nel rispetto del d.lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità) e lo migliora con l'integrazione al 100% durante il congedo obbligatorio (art. 62, eventi dal 1° gennaio 2025) e con il congedo per le donne vittime di violenza di genere (art. 8 ter). Fonte: testo ufficiale del CCNL UNEBA 2023-2025.
Il congedo obbligatorio di maternità: cinque mesi a retribuzione piena
Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi complessivi. La lavoratrice può scegliere tra due modalità:
- Modalità standard: 2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo;
- Modalità flessibile: 1 mese prima del parto + 4 mesi dopo (previa autorizzazione del medico e dell'INPS, se le condizioni di salute lo consentono).
Per legge (d.lgs. 151/2001, art. 16), l'INPS eroga l'80% della retribuzione durante il congedo obbligatorio. Il CCNL UNEBA prevede, dal 1° gennaio 2025, che il datore integri la quota INPS fino al 100% della retribuzione ordinaria. Questa è una miglioria contrattuale significativa rispetto alla norma di legge, coerente con l'alta presenza femminile nel settore.
Congedo parentale facoltativo
Dopo il congedo obbligatorio, ciascun genitore (madre o padre) ha diritto al congedo parentale facoltativo, disciplinato dal d.lgs. 151/2001 come modificato dal d.lgs. 105/2022. Le principali regole:
- Ciascun genitore può fruire del congedo fino ai 14 anni di vita del figlio (L. 199/2025, dal 1° gennaio 2026);
- La durata massima è di 6 mesi per ciascun genitore, con un massimo complessivo di 10 o 11 mesi (a seconda se il padre ne fruisce almeno 3 mesi);
- L'indennità INPS durante il congedo parentale è pari al 30% della retribuzione con 3 mesi all'80% entro i 6 anni del figlio;
- Il CCNL UNEBA non prevede integrazioni specifiche sul congedo parentale facoltativo, applicandosi la norma di legge.
Congedo per le donne vittime di violenza di genere (art. 8 ter)
L'art. 8 ter del CCNL UNEBA riconosce alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 80/2015, e certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, il diritto a:
- fino a 90 giorni lavorativi di congedo, fruibili a ore o a giorni nell'arco di tre anni, con un'indennità giornaliera del 100% dell'ultima retribuzione (solo voci fisse e continuative), anticipata dal datore e conguagliata con i contributi INPS; il periodo vale per anzianità, ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR;
- ulteriori 90 giorni di congedo non retribuito, su richiesta, nei casi previsti dall'art. 24 d.lgs. 80/2015, senza maturazione di ratei;
- trasformazione del rapporto in part-time, su richiesta, per la durata del congedo, con ritorno al tempo pieno al termine;
- trasferimento presso altro luogo di lavoro, anche in un altro comune: entro 7 giorni dalla domanda l'azienda, verificata la disponibilità di posizioni, si impegna a trasferire la lavoratrice.
La lavoratrice deve dare un preavviso non inferiore a sette giorni (salvo oggettiva impossibilità), indicando inizio e fine del congedo, e presentare la certificazione del percorso di protezione; deve inoltre presentare domanda all'INPS, di regola prima dell'inizio del congedo.
Divieto di licenziamento e tutele in gravidanza
Il d.lgs. 151/2001 (art. 54) prevede il divieto assoluto di licenziamento dalla gravidanza fino al compimento di 1 anno di vita del figlio (e durante il periodo di congedo parentale). Il divieto si applica anche al padre che fruisce del congedo di paternità.
Questo è un diritto di legge inderogabile: il CCNL non può ridurlo. L'eventuale licenziamento in violazione del divieto è nullo e la lavoratrice ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Casi pratici
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Domande frequenti
Il CCNL UNEBA integra al 100% la maternità?
Qual è la durata del congedo di maternità obbligatorio?
Il congedo di maternità si computa nell'anzianità?
Esiste un congedo per violenza di genere nel CCNL UNEBA?
Il padre ha diritto al congedo di paternità nel CCNL UNEBA?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.