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La guida

CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Sanzioni disciplinari nel CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): contestazione e difesa

Una mancanza commessa durante la missione presso l’utilizzatore — un errore con il cliente, alla cassa, sull’orario — può dare luogo a un provvedimento disciplinare, che adotta l’Agenzia. Prima di multa o sospensione, però, il datore deve rispettare una procedura precisa: contestazione scritta, tempo per difendersi, proporzionalità. Conoscerla è il modo migliore per far valere i propri diritti.

In sintesi

Nessuna sanzione disciplinare è valida senza la procedura dell’art. 7 Statuto: contestazione scritta e tempestiva, almeno 5 giorni per le giustificazioni, possibile assistenza sindacale. La scala va da rimprovero verbale e scritto a multa (max 4 ore) e sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento. La sanzione deve essere proporzionata e si impugna entro 20 giorni. Per chi è in missione valgono mancanze e sanzioni del CCNL dell’utilizzatore (art. 34-bis del CCNL delle agenzie).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Istituti trattati
Codice disciplinare · Contestazione e difesa · Scala delle sanzioni · Impugnazione
Riferimenti
Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Artt. 34, 34-bis e 46 CCNL 21/7/2025
Fonte
Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), artt. 34, 34-bis e 46; miniguida NIdiL-CGIL

Da dove nasce il potere disciplinare

Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

La scala delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
Per il lavoratore in missione le mancanze e le sanzioni sono quelle del CCNL dell’utilizzatore, sia per il fatto contestato sia per la sanzione (art. 34-bis, comma 2, del CCNL delle agenzie). Per il lavoratore a tempo indeterminato che è in disponibilità tra una missione e l’altra vale invece l’art. 34 del CCNL delle agenzie, riassunto qui sotto.

Il lavoratore in disponibilità: le sanzioni dell’art. 34

Per l’inosservanza degli obblighi del contratto (assiduità, diligenza, rispetto dell’orario di disponibilità, riservatezza) l’art. 34, comma 5, prevede quattro provvedimenti, in relazione all’entità della mancanza:

  • ammonizione verbale;
  • ammonizione scritta;
  • multa non superiore all’importo di 4 ore di indennità di disponibilità;
  • sospensione dalla disponibilità e dalla relativa indennità per un periodo non superiore a 5 giorni.

Il comma 9 elenca alcuni esempi: il rifiuto non giustificato di una convocazione in filiale o di un colloquio, anche per irreperibilità, è passibile di ammonizione scritta, sospensione dell’indennità fino a 3 giorni alla seconda comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di ulteriore reiterazione; il rifiuto non giustificato del percorso formativo comporta la sospensione dell’indennità fino a 3 giorni e, se reiterato, la risoluzione; il rifiuto reiterato di diverse proposte di missione congrue, il diverbio litigioso seguito da vie di fatto, il danneggiamento volontario o l’appropriazione di beni dell’Agenzia o di terzi comportano la risoluzione del rapporto.

La procedura disciplinare passo per passo

Anche per una contestazione su cassa, clienti o orario il datore deve rispettare l’art. 7 dello Statuto: è la procedura che rende valida la sanzione.

1. Il codice disciplinare conoscibile

Le mancanze sanzionabili e le relative sanzioni devono risultare da un codice disciplinare reso conoscibile ai lavoratori (di norma affisso). Per il lavoratore in missione è quello del CCNL dell’utilizzatore; l’Agenzia mette a disposizione, anche in formato elettronico, copia del proprio CCNL (art. 34, comma 2).

2. La contestazione scritta e tempestiva

Il datore deve contestare l’addebito per iscritto, in modo specifico e tempestivo rispetto al fatto: una contestazione tardiva o generica è viziata e la sanzione cade.

3. I 5 giorni per difendersi

Il lavoratore ha almeno 5 giorni per replicare e portare le proprie ragioni, con facoltà di farsi assistere dal sindacato. Solo dopo, e valutate le giustificazioni, il datore può decidere la sanzione. Nella somministrazione (art. 34-bis) l’Agenzia contesta l’addebito non appena riceve dall’utilizzatore gli elementi necessari; le giustificazioni scritte si presentano entro 5 giorni (o nel termine più lungo del CCNL dell’utilizzatore) e il provvedimento si comunica per iscritto entro 5 giorni dalla scadenza di quel termine. Se il rapporto cessa per scadenza del termine durante la procedura, ammonizione e multa possono comunque essere adottate; per addebiti di particolare gravità l’Agenzia può disporre la sospensione cautelare non disciplinare con effetto immediato.

4. Proporzionalità e oblio

La sanzione va commisurata alla gravità effettiva del comportamento; le sanzioni anteriori a 2 anni non possono più essere richiamate per aggravare quelle successive.

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Come si impugna una sanzione

Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

Casi pratici

Tizio — contestazione tardiva sull’ammanco di cassa
A Tizio, in missione presso un negozio, l’Agenzia contesta un ammanco di cassa avvenuto due mesi prima. Poiché la contestazione non è tempestiva rispetto al fatto, il provvedimento disciplinare risulta viziato sul piano procedurale e può essere annullato, a prescindere dal merito.
Caia — difesa con assistenza sindacale
Caia, addetta alla vendita, riceve la contestazione di un comportamento scorretto verso un cliente. Entro 5 giorni chiede di essere sentita con l’assistenza del rappresentante sindacale e fornisce la sua versione; il datore, valutate le giustificazioni, si limita a un rimprovero scritto.

Domande frequenti

Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
La sanzione è valida se non mi hanno contestato nulla per iscritto?
No. Salvo il semplice rimprovero verbale, ogni sanzione richiede una contestazione scritta, specifica e tempestiva e il rispetto dei 5 giorni per la difesa. Senza questi passaggi la sanzione è illegittima, a prescindere dal merito del fatto.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Mancanze e sanzioni sono quelle del CCNL dell’utilizzatore per chi è in missione (art. 34-bis del CCNL delle agenzie del 21 luglio 2025) e quelle dell’art. 34 per chi è in disponibilità.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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