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CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: apprendistato professionalizzante
L’apprendistato professionalizzante è lo strumento principale per l’ingresso dei giovani nelle imprese artigiane chimiche e ceramiche. Il CCNL definisce durata, retribuzione progressiva e obblighi di formazione.
Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro l’apprendistato dura 5 anni per i livelli 2°-4°, 4 anni per il 5° livello e 3 anni per il 6°. La retribuzione inizia al 70% del minimo e sale progressivamente. Dal 1° gennaio 2025 anche gli apprendisti maturano scatti di anzianità (6 € biennali). La formazione professionalizzante minima è di 80 ore medie annuali.
Tabella riepilogativa
| Settore | Gruppo | Livelli di destinazione | Durata massima |
|---|---|---|---|
| Chimica / Gomma / Plastica / Vetro | Gruppo 1 | 2°, 3°, 4° | 5 anni |
| Chimica / Gomma / Plastica / Vetro | Gruppo 2 | 5° | 4 anni |
| Chimica / Gomma / Plastica / Vetro | Gruppo 3 | 6° | 3 anni |
| Ceramica / Terracotta / Gres | Gruppo 1 | 2°, 3° | 5 anni |
| Ceramica / Terracotta / Gres | Gruppo 2 | 4°, 5° | 4 anni |
| Ceramica / Terracotta / Gres | Gruppo 3 | 6° | 3 anni |
Nota: la durata indicata è quella massima. Le parti possono definire durate inferiori in relazione al grado di istruzione o all’esperienza pregressa dell’apprendista. Il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta e indicare il piano formativo individuale (PFI).
Retribuzione progressiva dell’apprendista
La retribuzione dell’apprendista si sviluppa progressivamente nel corso del percorso, avvicinandosi gradualmente al minimo contrattuale del livello di destinazione. Il meccanismo prevede percentuali crescenti semestre per semestre.
Per il Gruppo 1 (5 anni, livelli 2°-4°) la progressione orientativa è:
- 1° e 2° semestre: 70% del minimo tabellare del livello di destinazione;
- 3° e 4° semestre: circa 75%;
- 5° e 6° semestre: circa 80%;
- 7° e 8° semestre: circa 85-90%;
- 9° semestre: circa 95%;
- 10° semestre (ultimo): 100%.
Per i gruppi con durata inferiore (3-4 anni) il percorso è compresso in meno semestri, con progressione analoga.
Le ore di formazione professionalizzante svolte fuori orario ordinario su richiesta del datore sono retribuite al 10% della retribuzione ordinaria spettante all’apprendista in quella fase.
Novità del rinnovo 2024: scatti di anzianità agli apprendisti
Una novità significativa del rinnovo del 16 luglio 2024 riguarda gli apprendisti: dal 1° gennaio 2025, la disciplina degli scatti biennali di anzianità è estesa a tutti gli apprendisti del settore, con un valore di 6 € per ogni scatto biennale maturato durante il periodo di apprendistato. Prima di questa modifica, gli scatti non erano riconosciuti durante l’apprendistato.
Inoltre, l’una tantum corrisposta per il periodo di carenza contrattuale 2023-2024 è stata riconosciuta agli apprendisti nella misura del 70% rispetto ai lavoratori ordinari (77 € invece di 110 €).
Sospensione e proroga del contratto di apprendistato
Per i contratti stipulati dopo il 16 luglio 2024, i periodi di sospensione superiori a 60 giorni (malattia, infortunio, congedo parentale) prolungano automaticamente la durata dell’apprendistato di altrettanti giorni. Questo garantisce che la formazione programmata venga effettivamente svolta.
La sospensione può avvenire anche in caso di ricorso alla FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato): in questo caso il contratto di apprendistato non si interrompe ma si sospende, riprendendo al termine della sospensione.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
Quanto viene pagato un apprendista?
Quante ore di formazione sono obbligatorie?
Il datore artigiano può assumere molti apprendisti?
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Le percentuali retributive per semestre sono orientative e vanno verificate sul testo contrattuale e sulle tabelle ufficiali. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o Confartigianato/CNA.
Domande frequenti
Quanto dura l'apprendistato nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
La durata varia per gruppo professionale. Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro: Gruppo 1 (livelli 2°-4°) 5 anni; Gruppo 2 (livello 5°) 4 anni; Gruppo 3 (livello 6°) 3 anni. Nel settore ceramica: Gruppo 1 (livelli 2°-3°) 5 anni; Gruppo 2 (livelli 4°-5°) 4 anni; Gruppo 3 (livello 6°) 3 anni. La durata minima è 6 mesi.
Quanto viene pagato un apprendista nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
La retribuzione dell'apprendista parte dal 70% del minimo del livello di destinazione nei primi due semestri e aumenta progressivamente fino al 100% nell'ultimo semestre del percorso. Per le ore di formazione obbligatoria a carico del datore è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella contrattuale.
Quante ore di formazione sono obbligatorie?
Il CCNL prevede almeno 80 ore medie annuali di formazione professionalizzante a carico del datore di lavoro. Questa formazione può essere svolta internamente all'azienda (on the job) o attraverso enti formativi accreditati. Le ore di formazione esterna rientrano nell'orario di lavoro.
Il datore artigiano può assumere apprendisti senza limiti?
No. La legge (D.Lgs. 81/2015) fissa un rapporto massimo tra apprendisti e lavoratori qualificati/specializzati: in generale non più di 3 apprendisti ogni 2 qualificati. Per le imprese artigiane con meno di 10 dipendenti il rapporto è 1:1. Le imprese senza qualificati (fino a 3 lavoratori) possono comunque assumere fino a 3 apprendisti.
Cosa succede al termine dell'apprendistato?
Al termine del percorso, se nessuna delle parti esercita il diritto di recesso (con preavviso), il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello di destinazione. Il periodo di apprendistato si computa nell'anzianità di servizio ai fini di scatti, ferie, comporto e TFR.
Vedi anche