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Ultimo aggiornamento: 29 Gennaio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato articola l'apprendistato professionalizzante in 3 gruppi per durata: 5 anni (livelli 2°-4°), 4 anni (5°) e 3 anni (6°) nel settore chimica. La retribuzione parte dal 70% del minimo del livello di destinazione nel 1°-2° semestre e sale al 100% nell'ultimo semestre. Dal 1° gennaio 2025 gli scatti di anzianità si applicano anche agli apprendisti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: apprendistato professionalizzante

L’apprendistato professionalizzante è lo strumento principale per l’ingresso dei giovani nelle imprese artigiane chimiche e ceramiche. Il CCNL definisce durata, retribuzione progressiva e obblighi di formazione.

In sintesi

Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro l’apprendistato dura 5 anni per i livelli 2°-4°, 4 anni per il 5° livello e 3 anni per il 6°. La retribuzione inizia al 70% del minimo e sale progressivamente. Dal 1° gennaio 2025 anche gli apprendisti maturano scatti di anzianità (6 € biennali). La formazione professionalizzante minima è di 80 ore medie annuali.

Dati contrattuali

Fonte
D.Lgs. 81/2015 (T.U. contratti) + CCNL Area Tessile-Moda Chimica-Ceramica Artigianato
Durata minima
6 mesi
Durata massima (chimica, Gr. 1)
5 anni (livelli 2°-4°)
Formazione obbligatoria
80 ore medie annuali
Scatti apprendisti
6 € biennali (dal 1° gennaio 2025)
Una tantum apprendisti 2024
77 € (70% dell’una tantum ordinaria)

Tabella riepilogativa

Durata apprendistato per gruppo e livello — CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
Settore Gruppo Livelli di destinazione Durata massima
Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Gruppo 1 2°, 3°, 4° 5 anni
Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Gruppo 2 4 anni
Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Gruppo 3 3 anni
Ceramica / Terracotta / Gres Gruppo 1 2°, 3° 5 anni
Ceramica / Terracotta / Gres Gruppo 2 4°, 5° 4 anni
Ceramica / Terracotta / Gres Gruppo 3 3 anni

Nota: la durata indicata è quella massima. Le parti possono definire durate inferiori in relazione al grado di istruzione o all’esperienza pregressa dell’apprendista. Il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta e indicare il piano formativo individuale (PFI).

Retribuzione progressiva dell’apprendista

La retribuzione dell’apprendista si sviluppa progressivamente nel corso del percorso, avvicinandosi gradualmente al minimo contrattuale del livello di destinazione. Il meccanismo prevede percentuali crescenti semestre per semestre.

Per il Gruppo 1 (5 anni, livelli 2°-4°) la progressione orientativa è:

  • 1° e 2° semestre: 70% del minimo tabellare del livello di destinazione;
  • 3° e 4° semestre: circa 75%;
  • 5° e 6° semestre: circa 80%;
  • 7° e 8° semestre: circa 85-90%;
  • 9° semestre: circa 95%;
  • 10° semestre (ultimo): 100%.

Per i gruppi con durata inferiore (3-4 anni) il percorso è compresso in meno semestri, con progressione analoga.

Le ore di formazione professionalizzante svolte fuori orario ordinario su richiesta del datore sono retribuite al 10% della retribuzione ordinaria spettante all’apprendista in quella fase.

Novità del rinnovo 2024: scatti di anzianità agli apprendisti

Una novità significativa del rinnovo del 16 luglio 2024 riguarda gli apprendisti: dal 1° gennaio 2025, la disciplina degli scatti biennali di anzianità è estesa a tutti gli apprendisti del settore, con un valore di 6 € per ogni scatto biennale maturato durante il periodo di apprendistato. Prima di questa modifica, gli scatti non erano riconosciuti durante l’apprendistato.

Inoltre, l’una tantum corrisposta per il periodo di carenza contrattuale 2023-2024 è stata riconosciuta agli apprendisti nella misura del 70% rispetto ai lavoratori ordinari (77 € invece di 110 €).

Sospensione e proroga del contratto di apprendistato

Per i contratti stipulati dopo il 16 luglio 2024, i periodi di sospensione superiori a 60 giorni (malattia, infortunio, congedo parentale) prolungano automaticamente la durata dell’apprendistato di altrettanti giorni. Questo garantisce che la formazione programmata venga effettivamente svolta.

La sospensione può avvenire anche in caso di ricorso alla FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato): in questo caso il contratto di apprendistato non si interrompe ma si sospende, riprendendo al termine della sospensione.

Casi pratici

Tizio — Apprendista al 3° livello, calcolo della retribuzione
Tizio inizia un apprendistato per il 3° livello in un’azienda artigiana di vernici (Gruppo 1, durata 5 anni). Il minimo tabellare del 3° livello è 1.649,46 €. Al 1° semestre Tizio percepisce il 70%: 1.649,46 € × 70% = 1.154,62 € lordi mensili. Al 10° semestre (ultimo anno) percepirà il 100%: 1.649,46 €, pari al minimo contrattuale pieno. Dal 2025 matura anche uno scatto da 6 € ogni 2 anni.
Caia — Apprendista ceramista, sospensione per maternità
Caia è in apprendistato per il 4° livello in una ceramica artigiana (Gruppo 2, durata 4 anni), con contratto stipulato il 1° settembre 2024. Al 2° anno si assenta per maternità (5 mesi obbligatori). Il contratto di apprendistato viene sospeso per 150 giorni e prorogato di altrettanti giorni. Il piano formativo individuale (PFI) viene aggiornato di conseguenza, garantendo il completamento del percorso formativo.
Sempronio — Fine apprendistato, conferma o recesso
Sempronio termina il suo percorso di apprendistato per il 6° livello in una piccola azienda di gomma-plastica (Gruppo 3, 3 anni). Il datore non esercita il recesso: il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato al 6° livello con il minimo pieno di 2.048,42 €. L’intera durata dell’apprendistato (3 anni) viene computata nell’anzianità di servizio ai fini di scatti, ferie, TFR e comporto.

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro: 5 anni per i livelli 2°-4°, 4 anni per il 5° livello, 3 anni per il 6°. Nel settore ceramica: 5 anni per i livelli 2°-3°, 4 anni per i livelli 4°-5°, 3 anni per il 6°. La durata minima è 6 mesi.
Quanto viene pagato un apprendista?
La retribuzione parte dal 70% del minimo del livello di destinazione nei primi semestri e aumenta progressivamente fino al 100% nell’ultimo semestre. Dal 1° gennaio 2025 si maturano anche scatti biennali di 6 €.
Quante ore di formazione sono obbligatorie?
Almeno 80 ore medie annuali di formazione professionalizzante, che possono essere svolte in azienda (on the job) o presso enti formativi accreditati. Le ore di formazione esterna rientrano nell’orario di lavoro.
Il datore artigiano può assumere molti apprendisti?
Esistono limiti legali: in generale non più di 3 apprendisti ogni 2 qualificati. Per imprese artigiane con meno di 10 dipendenti il rapporto è 1:1. Imprese senza qualificati (fino a 3 dipendenti) possono assumere fino a 3 apprendisti.
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Se nessuna parte recede, il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato al livello di destinazione. Il periodo di apprendistato si computa integralmente nell’anzianità di servizio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Le percentuali retributive per semestre sono orientative e vanno verificate sul testo contrattuale e sulle tabelle ufficiali. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o Confartigianato/CNA.

Domande frequenti

Quanto dura l'apprendistato nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?

La durata varia per gruppo professionale. Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro: Gruppo 1 (livelli 2°-4°) 5 anni; Gruppo 2 (livello 5°) 4 anni; Gruppo 3 (livello 6°) 3 anni. Nel settore ceramica: Gruppo 1 (livelli 2°-3°) 5 anni; Gruppo 2 (livelli 4°-5°) 4 anni; Gruppo 3 (livello 6°) 3 anni. La durata minima è 6 mesi.

Quanto viene pagato un apprendista nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?

La retribuzione dell'apprendista parte dal 70% del minimo del livello di destinazione nei primi due semestri e aumenta progressivamente fino al 100% nell'ultimo semestre del percorso. Per le ore di formazione obbligatoria a carico del datore è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella contrattuale.

Quante ore di formazione sono obbligatorie?

Il CCNL prevede almeno 80 ore medie annuali di formazione professionalizzante a carico del datore di lavoro. Questa formazione può essere svolta internamente all'azienda (on the job) o attraverso enti formativi accreditati. Le ore di formazione esterna rientrano nell'orario di lavoro.

Il datore artigiano può assumere apprendisti senza limiti?

No. La legge (D.Lgs. 81/2015) fissa un rapporto massimo tra apprendisti e lavoratori qualificati/specializzati: in generale non più di 3 apprendisti ogni 2 qualificati. Per le imprese artigiane con meno di 10 dipendenti il rapporto è 1:1. Le imprese senza qualificati (fino a 3 lavoratori) possono comunque assumere fino a 3 apprendisti.

Cosa succede al termine dell'apprendistato?

Al termine del percorso, se nessuna delle parti esercita il diritto di recesso (con preavviso), il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello di destinazione. Il periodo di apprendistato si computa nell'anzianità di servizio ai fini di scatti, ferie, comporto e TFR.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.