Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: apprendistato professionalizzante

L’apprendistato professionalizzante è lo strumento principale per l’ingresso dei giovani nelle imprese artigiane chimiche e ceramiche. Il CCNL definisce durata, retribuzione progressiva e obblighi di formazione.

In sintesi

Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro l’apprendistato dura 5 anni per i livelli 2°-4°, 4 anni per il 5° livello e 3 anni per il 6°. La retribuzione inizia al 70% del minimo e sale progressivamente. Dal 1° gennaio 2025 anche gli apprendisti maturano scatti di anzianità (6 € biennali). La formazione professionalizzante minima è di 80 ore medie annuali.

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Dati contrattuali

Fonte
D.Lgs. 81/2015 (T.U. contratti) + CCNL Area Tessile-Moda Chimica-Ceramica Artigianato
Durata minima
6 mesi
Durata massima (chimica, Gr. 1)
5 anni (livelli 2°-4°)
Formazione obbligatoria
80 ore medie annuali
Scatti apprendisti
6 € biennali (dal 1° gennaio 2025)
Una tantum apprendisti 2024
77 € (70% dell’una tantum ordinaria)

Tabella riepilogativa

Durata apprendistato per gruppo e livello – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
Settore Gruppo Livelli di destinazione Durata massima
Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Gruppo 1 2°, 3°, 4° 5 anni
Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Gruppo 2 4 anni
Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Gruppo 3 3 anni
Ceramica / Terracotta / Gres Gruppo 1 2°, 3° 5 anni
Ceramica / Terracotta / Gres Gruppo 2 4°, 5° 4 anni
Ceramica / Terracotta / Gres Gruppo 3 3 anni

Nota: la durata indicata è quella massima. Le parti possono definire durate inferiori in relazione al grado di istruzione o all’esperienza pregressa dell’apprendista. Il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta e indicare il piano formativo individuale (PFI).

Retribuzione progressiva dell’apprendista

La retribuzione dell’apprendista si sviluppa progressivamente nel corso del percorso, avvicinandosi gradualmente al minimo contrattuale del livello di destinazione. Il meccanismo prevede percentuali crescenti semestre per semestre.

Per il Gruppo 1 (5 anni, livelli 2°-4°) la progressione orientativa è:

  • 1° e 2° semestre: 70% del minimo tabellare del livello di destinazione;
  • 3° e 4° semestre: circa 75%;
  • 5° e 6° semestre: circa 80%;
  • 7° e 8° semestre: circa 85-90%;
  • 9° semestre: circa 95%;
  • 10° semestre (ultimo): 100%.

Per i gruppi con durata inferiore (3-4 anni) il percorso è compresso in meno semestri, con progressione analoga.

Le ore di formazione professionalizzante svolte fuori orario ordinario su richiesta del datore sono retribuite al 10% della retribuzione ordinaria spettante all’apprendista in quella fase.

Novità del rinnovo 2024: scatti di anzianità agli apprendisti

Una novità significativa del rinnovo del 16 luglio 2024 riguarda gli apprendisti: dal 1° gennaio 2025, la disciplina degli scatti biennali di anzianità è estesa a tutti gli apprendisti del settore, con un valore di 6 € per ogni scatto biennale maturato durante il periodo di apprendistato. Prima di questa modifica, gli scatti non erano riconosciuti durante l’apprendistato.

Inoltre, l’una tantum corrisposta per il periodo di carenza contrattuale 2023-2024 è stata riconosciuta agli apprendisti nella misura del 70% rispetto ai lavoratori ordinari (77 € invece di 110 €).

Sospensione e proroga del contratto di apprendistato

Per i contratti stipulati dopo il 16 luglio 2024, i periodi di sospensione superiori a 60 giorni (malattia, infortunio, congedo parentale) prolungano automaticamente la durata dell’apprendistato di altrettanti giorni. Questo garantisce che la formazione programmata venga effettivamente svolta.

La sospensione può avvenire anche in caso di ricorso alla FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato): in questo caso il contratto di apprendistato non si interrompe ma si sospende, riprendendo al termine della sospensione.

Casi pratici

Tizio – Apprendista al 3° livello, calcolo della retribuzione
Tizio inizia un apprendistato per il 3° livello in un’azienda artigiana di vernici (Gruppo 1, durata 5 anni). Il minimo tabellare del 3° livello è 1.649,46 €. Al 1° semestre Tizio percepisce il 70%: 1.649,46 € × 70% = 1.154,62 € lordi mensili. Al 10° semestre (ultimo anno) percepirà il 100%: 1.649,46 €, pari al minimo contrattuale pieno. Dal 2025 matura anche uno scatto da 6 € ogni 2 anni.
Caia – Apprendista ceramista, sospensione per maternità
Caia è in apprendistato per il 4° livello in una ceramica artigiana (Gruppo 2, durata 4 anni), con contratto stipulato il 1° settembre 2024. Al 2° anno si assenta per maternità (5 mesi obbligatori). Il contratto di apprendistato viene sospeso per 150 giorni e prorogato di altrettanti giorni. Il piano formativo individuale (PFI) viene aggiornato di conseguenza, garantendo il completamento del percorso formativo.
Sempronio – Fine apprendistato, conferma o recesso
Sempronio termina il suo percorso di apprendistato per il 6° livello in una piccola azienda di gomma-plastica (Gruppo 3, 3 anni). Il datore non esercita il recesso: il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato al 6° livello con il minimo pieno di 2.048,42 €. L’intera durata dell’apprendistato (3 anni) viene computata nell’anzianità di servizio ai fini di scatti, ferie, TFR e comporto.

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro: 5 anni per i livelli 2°-4°, 4 anni per il 5° livello, 3 anni per il 6°. Nel settore ceramica: 5 anni per i livelli 2°-3°, 4 anni per i livelli 4°-5°, 3 anni per il 6°. La durata minima è 6 mesi.
Quanto viene pagato un apprendista?
La retribuzione parte dal 70% del minimo del livello di destinazione nei primi semestri e aumenta progressivamente fino al 100% nell’ultimo semestre. Dal 1° gennaio 2025 si maturano anche scatti biennali di 6 €.
Quante ore di formazione sono obbligatorie?
Almeno 80 ore medie annuali di formazione professionalizzante, che possono essere svolte in azienda (on the job) o presso enti formativi accreditati. Le ore di formazione esterna rientrano nell’orario di lavoro.
Il datore artigiano può assumere molti apprendisti?
Esistono limiti legali: in generale non più di 3 apprendisti ogni 2 qualificati. Per imprese artigiane con meno di 10 dipendenti il rapporto è 1:1. Imprese senza qualificati (fino a 3 dipendenti) possono assumere fino a 3 apprendisti.
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Se nessuna parte recede, il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato al livello di destinazione. Il periodo di apprendistato si computa integralmente nell’anzianità di servizio.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Le percentuali retributive per semestre sono orientative e vanno verificate sul testo contrattuale e sulle tabelle ufficiali. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o Confartigianato/CNA.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'apprendistato professionalizzante nell'artigianato chimico-ceramico è il contratto a causa mista finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale (D.Lgs. 81/2015, Capo V).
  • La durata massima è fissata dalla legge e modulata dal CCNL vigente in base al livello di qualificazione da conseguire; il piano formativo individuale è elemento essenziale.
  • L'inquadramento può essere sotto-inquadrato fino a due livelli rispetto alla qualifica finale, oppure con retribuzione percentualizzata, secondo le tabelle del CCNL vigente.
  • La formazione professionalizzante interna si integra con quella trasversale di base; il tutor aziendale presidia il percorso.
  • Al termine, in assenza di recesso nel periodo di preavviso, il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato; il recesso segue regole specifiche (art. 2118 c.c. al termine).
Indice dei contenuti

L'artigianato chimico-ceramico custodisce saperi che si trasmettono in bottega: la formulazione di smalti, la conduzione dei forni, il controllo delle paste ceramiche sono competenze che si imparano facendo, accanto a chi le padroneggia. L'apprendistato professionalizzante è lo strumento che il legislatore mette a disposizione per dare veste giuridica a questa trasmissione del mestiere, coniugando lavoro e formazione in un contratto a causa mista. Conoscerne le regole è decisivo per evitare che un'opportunità formativa si trasformi in un contenzioso.

La causa mista e il piano formativo

L'apprendistato professionalizzante, disciplinato dal Capo V del D.Lgs. 81/2015, è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in cui alla prestazione si affianca un obbligo formativo del datore. L'elemento che lo qualifica è il piano formativo individuale, che definisce le competenze da acquisire e il percorso per conseguirle. La sua assenza o genericità è un vizio grave: senza formazione effettiva, viene meno la stessa giustificazione del trattamento differenziato dell'apprendista.

Durata e tetti

La durata dell'apprendistato professionalizzante non può superare il limite massimo fissato dalla legge, modulato dal CCNL vigente in funzione del livello di qualificazione da raggiungere. Le tabelle del contratto stabiliscono durate differenziate per profilo professionale: un conduttore di forno e un addetto al controllo qualità possono avere percorsi di lunghezza diversa. La durata va sempre verificata nell'edizione aggiornata del CCNL, perché incide sulla legittimità stessa del contratto.

L'inquadramento e la retribuzione

Il vantaggio per l'impresa sta nel regime retributivo agevolato: il D.Lgs. 81/2015 consente, in alternativa, il sotto-inquadramento fino a due livelli rispetto alla qualifica di destinazione, oppure una retribuzione determinata in percentuale crescente. La scelta e le percentuali sono fissate dal CCNL vigente. È un trattamento di favore che ha un contrappeso: deve corrispondergli una formazione reale, pena la riconduzione del rapporto a ordinario fin dall'origine.

Formazione professionalizzante e trasversale

Il percorso formativo combina due componenti: la formazione professionalizzante, erogata internamente e legata alle competenze tecniche del mestiere chimico-ceramico, e la formazione trasversale di base, spesso disciplinata dalla regolamentazione regionale. Il tutor aziendale è la figura chiave: affianca l'apprendista, ne segue la crescita e attesta l'effettività del percorso. La tracciabilità della formazione è anche la migliore difesa dell'impresa in caso di verifica.

Tutele, sicurezza e salute

L'apprendista è un lavoratore a tutti gli effetti per quanto riguarda ferie, permessi, malattia, sicurezza sul lavoro e tutela della salute. Nel comparto chimico-ceramico, dove si maneggiano sostanze e si opera ad alte temperature, la formazione su salute e sicurezza assume un rilievo particolare e si integra con quella professionalizzante. Le tutele dell'art. 2087 c.c. e della normativa prevenzionistica si applicano senza attenuazioni legate alla natura formativa del rapporto.

Conferma o recesso al termine

Al termine del periodo di apprendistato, se nessuna delle parti recede nel rispetto del preavviso ex art. 2118 c.c., il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato, conservando l'anzianità maturata. Durante il periodo, il recesso è ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo. La possibilità di recedere al termine è uno snodo delicato: va esercitata nei tempi e nelle forme previste, perché il superamento del termine senza disdetta consolida definitivamente il rapporto.

Domande frequenti

Cos'e il piano formativo individuale?

E il documento che definisce le competenze da acquisire e il percorso formativo dell'apprendista. E elemento essenziale del contratto (D.Lgs. 81/2015): la sua assenza o genericita puo far venir meno la giustificazione del regime agevolato.

Quanto puo durare l'apprendistato professionalizzante?

Fino al limite massimo di legge, modulato dal CCNL vigente in base al livello di qualificazione da conseguire. La durata esatta per ciascun profilo va letta nelle tabelle del contratto aggiornato.

Come viene retribuito l'apprendista?

Con sotto-inquadramento fino a due livelli rispetto alla qualifica finale, oppure con retribuzione percentualizzata crescente, secondo la scelta e le percentuali del CCNL vigente. Al regime agevolato deve corrispondere formazione effettiva.

L'apprendista ha le stesse tutele degli altri lavoratori?

Si per ferie, permessi, malattia, salute e sicurezza (art. 2087 c.c.). Nel comparto chimico-ceramico la formazione su salute e sicurezza ha rilievo accentuato e si integra con quella professionalizzante.

Cosa succede al termine dell'apprendistato?

Se nessuna parte recede col preavviso ex art. 2118 c.c., il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato, con conservazione dell'anzianita. Il recesso al termine va esercitato nei tempi e nelle forme previste.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.