Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

Dimissioni nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: preavviso, modulo telematico, giusta causa

Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

In sintesi

Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
Istituti trattati
Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

Se non lavoro il preavviso

Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

Decorrenza

Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, gratifica estiva e premi e malattia, infortunio e comporto.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

In sintesi

  • Le dimissioni volontarie devono essere rassegnate esclusivamente in via telematica (D.Lgs. 151/2015), salvo le eccezioni di legge, pena l'inefficacia.
  • È prevista la facoltà di revoca delle dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo telematico.
  • Il preavviso è regolato dall'art. 2118 c.c.: la durata concreta è fissata dalle tabelle del CCNL vigente in base a livello e anzianità.
  • In caso di dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) il preavviso non è dovuto.
  • Il lavoratore dimissionario che non rispetta il preavviso è tenuto alla relativa indennità sostitutiva a favore del datore.
Indice dei contenuti

Dare le dimissioni in un'impresa artigiana della chimica-ceramica non si riduce a comunicare la volontà di andarsene: la legge impone una procedura telematica precisa e un preavviso la cui durata è rimessa al contratto collettivo. Conoscere i passaggi evita che una scelta legittima si trasformi in un atto inefficace o in un esborso imprevisto.

La forma telematica obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale devono essere comunicate con il modulo telematico previsto dal D.Lgs. 151/2015, trasmesso tramite la procedura ministeriale direttamente dal lavoratore o per il tramite di un soggetto abilitato. La ratio è impedire le dimissioni 'in bianco' fatte firmare all'atto dell'assunzione: senza la trasmissione telematica le dimissioni sono prive di effetto. Restano fuori dall'obbligo alcune ipotesi tipiche, come il recesso in periodo di prova e le situazioni di convalida presso le sedi protette.

Il diritto di ripensamento entro sette giorni

La stessa disciplina riconosce al lavoratore una finestra di revoca: entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo le dimissioni possono essere ritirate, sempre per via telematica. È una tutela contro le decisioni impulsive; trascorso il termine, il recesso diventa definitivo e produce i suoi effetti alla scadenza del preavviso.

Il preavviso: fonte legale e misura contrattuale

L'obbligo di preavviso discende dall'art. 2118 c.c., che impone alla parte recedente di darne comunicazione all'altra. La durata, però, non è fissata dalla legge: la stabiliscono le tabelle del CCNL vigente, che la graduano in base al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio. Nelle realtà artigiane il preavviso tende a essere contenuto per le qualifiche operaie e più lungo per impiegati e personale qualificato; conviene quindi leggere la tabella applicabile alla propria posizione prima di indicare la data di cessazione.

Quando il preavviso non è dovuto: la giusta causa

L'art. 2119 c.c. consente di recedere senza preavviso quando si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Per il dimissionario si pensa, ad esempio, al mancato pagamento reiterato della retribuzione o a gravi inadempimenti datoriali. In questi casi il lavoratore può cessare immediatamente e, ricorrendone i presupposti, ha titolo all'indennità di mancato preavviso a carico del datore: ma la giusta causa va valutata con rigore, perché un'invocazione infondata espone all'obbligo di indennizzare l'azienda.

Il mancato rispetto del preavviso da parte del lavoratore

Se il dimissionario lascia il lavoro prima della scadenza del preavviso senza una giusta causa, il datore può trattenere o richiedere l'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato. È un meccanismo speculare a quello che tutela il lavoratore in caso di licenziamento: l'azienda può però anche rinunciare al preavviso e liberare anticipatamente il dipendente, senza in tal caso pretendere alcuna indennità.

Effetti sul rapporto e adempimenti finali

Alla cessazione il lavoratore ha diritto a tutte le competenze maturate: TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., ratei di ferie e permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima ove prevista. Vanno consegnati la certificazione unica e i documenti di fine rapporto. Le dimissioni, a differenza del licenziamento, non aprono in via generale l'accesso alla NASpI, salve le ipotesi assimilate come le dimissioni per giusta causa.

Domande frequenti

Posso dare le dimissioni con una semplice lettera?

No. Salvo eccezioni di legge, le dimissioni devono essere rassegnate esclusivamente con il modulo telematico previsto dal D.Lgs. 151/2015: una lettera cartacea da sola è inefficace.

Ho ripensato: posso ritirare le dimissioni?

Sì, entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico è possibile revocarle, sempre per via telematica. Dopo tale termine il recesso è definitivo.

Quanto preavviso devo dare?

Il preavviso è dovuto ai sensi dell'art. 2118 c.c. e la sua durata è fissata dalle tabelle del CCNL vigente in base al livello e all'anzianità di servizio.

Se me ne vado subito senza preavviso cosa rischio?

Senza giusta causa, il datore può trattenere o richiedere l'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato.

Le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI?

Le dimissioni per giusta causa rientrano fra le ipotesi assimilate che possono dare accesso alla NASpI; per i dettagli occorre verificare le circolari INPS aggiornate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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