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La guida
CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: orario di lavoro e straordinari
Quaranta ore settimanali su cinque giorni, con maggiorazioni aggiornate dal 2024: questa è la cornice oraria del CCNL che copre le imprese artigiane dei settori chimica, gomma, plastica, vetro e ceramica.
L’orario normale è di 40 ore settimanali su 5 giorni (8 ore al giorno). Le ore oltre le 40 sono straordinario: +25% di giorno e +65% di notte nel settore chimica-gomma-plastica-vetro, +24% di giorno e +45% di notte nella ceramica. Il 12% introdotto dal 1° agosto 2024 (prima 10%) riguarda invece le ore in regime di flessibilità (art. 41), non lo straordinario. Il tetto medio è di 48 ore settimanali, calcolate su 6 mesi (art. 40).
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Tipo di prestazione | Chimica, gomma, plastica, vetro | Ceramica, terracotta, gres |
|---|---|---|
| Straordinario diurno (oltre 40 ore settimanali) | +25% | +24% |
| Straordinario notturno (22-6) | +65% | +45% |
| Straordinario festivo o domenicale | +60% | +45% (oltre le 8 ore) |
| Straordinario festivo notturno | +70% | – |
| Lavoro notturno ordinario (non in turni avvicendati) | +30% | +30% |
| Lavoro nei giorni festivi | +40% | +35% |
| Domenica festiva con riposo compensativo | +20% | – |
| Turni a ciclo continuo notturni | +40% | – |
| Turni diurni avvicendati | +3% | – |
| Turni notturni avvicendati | – | +10% |
Fonte: art. 43 del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato (testo 14 dicembre 2017; il rinnovo del 16 luglio 2024 modifica l’art. 41, non l’art. 43). Le percentuali non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Nella ceramica lo straordinario non può superare 280 ore annue. Le percentuali si applicano sulla retribuzione oraria individuale (più l’utile di cottimo per i cottimisti) o sulla retribuzione oraria di fatto per i lavoratori ad economia.
L’orario normale di lavoro
Il CCNL fissa in 40 ore settimanali l’orario normale, distribuite su 5 giorni lavorativi (lunedì-venerdì) con 8 ore giornaliere. Questo istituto è regolato tanto dal CCNL quanto dalla legge (D.Lgs. 66/2003 di recepimento della direttiva UE 93/104/CE).
L’orario è di norma distribuito sui primi 5 giorni della settimana; schemi diversi (distribuzione su più settimane, orario multiperiodale fino a 12 mesi) si definiscono con la contrattazione regionale o territoriale (art. 38). L’azienda artigiana deve rispettare il riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive (art. 7 D.Lgs. 66/2003) e il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di norma la domenica. Per i turnisti chimica-gomma-plastica-vetro, se la prestazione supera le sei ore consecutive, spetta mezz’ora di intervallo retribuito.
Il lavoro straordinario: limiti e retribuzione
Sono straordinario tutte le ore oltre le 40 settimanali. Il tetto di 48 ore settimanali medie è calcolato su un periodo di 6 mesi, estendibile a 12 con la contrattazione regionale (art. 40). Il ricorso allo straordinario deve avere carattere eccezionale e temporaneo; l’azienda lo comunica prima ai lavoratori o alle RSA e nessuno può rifiutarsi senza giustificato motivo.
Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha portato dal 10% al 12%, dal 1° agosto 2024, la maggiorazione per le ore prestate oltre l’orario contrattuale nel regime di flessibilità (art. 41), non quella dello straordinario ordinario, che resta quella dell’art. 43.
Il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) è maggiorato del 30% se è ordinario, del 65% (chimica, gomma, plastica, vetro) o del 45% (ceramica) se è straordinario.
Flessibilità oraria e accordi aziendali
Per far fronte a variazioni di intensità dell’attività l’azienda può superare l’orario contrattuale fino a 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell’anno (art. 41), recuperando di norma entro 6 mesi con riposi compensativi. Nei periodi di superamento e di riduzione la retribuzione resta quella dell’orario contrattuale, e per le ore oltre l’orario contrattuale è dovuta, dal 1° agosto 2024, la maggiorazione del 12%. La flessibilità esclude le prestazioni domenicali; modalità diverse si concordano a livello regionale. In alternativa la banca ore individuale (art. 45) consente di recuperare entro 18 mesi lo straordinario e le relative maggiorazioni, con il 5% di permessi in più.
Le modalità applicative (retribuzione delle ore nel periodo di recupero, uso delle riduzioni) sono definite per iscritto tra azienda e lavoratori; l’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali per comprovati impedimenti.
Lavoro agile (smart working)
Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha introdotto una disciplina completa del lavoro agile anche per le imprese artigiane. I punti salienti:
- Adesione su base volontaria con accordo individuale scritto;
- Assenza di orario fisso, con valutazione per obiettivi;
- Diritto alla disconnessione con fascia oraria protetta definita nell’accordo individuale;
- Parità di trattamento economico e normativo rispetto ai colleghi in sede;
- Istituzione di un Osservatorio nazionale sul lavoro agile nell’artigianato.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
Qual è la maggiorazione per lo straordinario?
Il datore di lavoro artigiano può imporre gli straordinari?
Cosa si intende per flessibilità oraria?
Esiste il diritto alla pausa?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.