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Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato prevede la tredicesima mensilità (pari a una mensilità, corrisposta a dicembre) e, nel settore ceramica, una gratifica estiva pari a 50 ore di retribuzione (corrisposta a giugno-luglio). Entrambe maturano pro quota. Non è prevista una quattordicesima generalizzata; i premi di risultato sono definiti dalla contrattazione di secondo livello.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: tredicesima, gratifica estiva e premi

Tredicesima a dicembre e gratifica estiva nel settore ceramica sono le mensilità aggiuntive garantite dal contratto artigiano. Ecco come si calcolano, quando si pagano e cosa cambia in caso di rapporto inferiore all’anno.

In sintesi

Il CCNL prevede la tredicesima mensilità (1 mensilità intera, entro il 20 dicembre) per tutti i settori. Il settore ceramica-terracotta-gres prevede anche una gratifica estiva pari a 50 ore di retribuzione, corrisposta a giugno-luglio. Non esiste una quattordicesima generalizzata nel settore chimica. Entrambe le voci maturano pro quota e concorrono al calcolo del TFR.

Dati contrattuali

Tredicesima
1 mensilità intera — entro il 20 dicembre
Gratifica estiva (ceramica)
50 ore di retribuzione — giugno/luglio
Quattordicesima (chimica)
Non prevista dal CCNL nazionale
Premi di risultato
Definiti dalla contrattazione di secondo livello
Maturazione pro quota
1/12 per ogni mese intero di servizio

Tabella riepilogativa

Mensilità aggiuntive e gratifiche — CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
Voce Importo Scadenza pagamento Settore
Tredicesima mensilità 1 mensilità di retribuzione globale di fatto Entro il 20 dicembre Tutti (chimica e ceramica)
Gratifica estiva 50 ore di retribuzione tabellare Giugno o luglio (in uso) Ceramica / Terracotta / Gres
Premio di risultato Variabile (definito da accordi territoriali/aziendali) Secondo accordo Dove previsto dalla contrattazione decentrata

Nota: la «retribuzione globale di fatto» per la tredicesima include il minimo tabellare, gli scatti di anzianità e il superminimo individuale non assorbito, ma esclude le voci variabili (straordinari, indennità saltuarie). La gratifica estiva del settore ceramica si calcola sulla retribuzione oraria tabellare × 50 ore.

La tredicesima mensilità: calcolo e scadenza

La tredicesima è la gratifica natalizia prevista dal CCNL per tutti i lavoratori del settore chimica-ceramica artigianato. Deve essere corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno ed è pari a una mensilità intera della retribuzione globale di fatto.

La base di calcolo comprende:

  • Minimo tabellare contrattuale;
  • Scatti di anzianità maturati;
  • Superminimo individuale non assorbibile;
  • Eventuali indennità continuative e fisse.

Sono escluse dalla base di calcolo: le ore di straordinario, le indennità variabili, i rimborsi spese e le prestazioni occasionali.

Per i lavoratori che hanno prestato servizio per un’intera annata (1° gennaio – 31 dicembre) spetta la tredicesima intera. Per chi ha lavorato meno di 12 mesi, la tredicesima matura pro quota: 1/12 per ogni mese intero di servizio nell’anno solare, con l’arrotondamento al mese intero per le frazioni superiori a 15 giorni.

La gratifica estiva nel settore ceramica

Per le imprese artigiane del settore ceramica-terracotta-gres il CCNL prevede una gratifica estiva pari a 50 ore di retribuzione, corrisposta in concomitanza con le ferie estive (generalmente a giugno o luglio, secondo la prassi aziendale). Si calcola moltiplicando la retribuzione oraria tabellare (minimo + scatti) per 50.

Anche la gratifica estiva matura pro quota in base ai mesi di servizio nell’anno di maturazione. In caso di cessazione del rapporto prima del pagamento, la quota maturata va corrisposta nel cedolino dell’ultimo mese.

Premi di risultato e contrattazione di secondo livello

Il CCNL nazionale non prevede un premio di risultato standardizzato. La possibilità di introdurre premi collegati alla produttività, agli utili o alla qualità è demandata alla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o accordi territoriali di categoria). Nei settori artigiani i premi di risultato sono meno diffusi rispetto all’industria, ma alcune realtà maggiori o associazioni territoriali li hanno definiti.

I premi di risultato eventualmente concordati beneficiano della detassazione IRPEF al 10% (entro il limite di 3.000 € annui, con soglia di reddito fino a 80.000 €) ai sensi della L. 208/2015 e successive proroghe, se previsti da accordo di secondo livello depositato.

Casi pratici

Tizio — Operaio chimico, calcolo tredicesima intera
Tizio è al 3° livello con minimo tabellare di 1.649,46 € e 2 scatti di anzianità (2 × 12,91 € = 25,82 €). La sua retribuzione mensile di base è 1.675,28 €. La tredicesima di dicembre sarà pari a 1.675,28 €, corrisposta in cedolino separato o con il cedolino di dicembre. Anche il TFR di dicembre matura su questa base ampliata.
Caia — Ceramista, calcolo gratifica estiva pro quota (assunzione a marzo)
Caia è assunta il 1° marzo 2026 in una manifattura ceramica artigiana al 4° livello (minimo 1.747,55 €). L’anno di maturazione della gratifica estiva decorre da marzo. A luglio 2026 avrà maturato 5 mesi (marzo-luglio). La retribuzione oraria è 1.747,55 ÷ 173 ore = circa 10,10 €/ora. La gratifica piena sarebbe 50 × 10,10 € = 505 €. Pro quota per 5/12: 505 € × 5/12 ≈ 210,42 €.
Sempronio — Impiegato che cessa il rapporto a settembre
Sempronio si dimette a settembre 2026 dopo 9 mesi di servizio nell’anno. Al momento dell’uscita ha diritto alla tredicesima maturata pro quota: 9/12 di una mensilità. Se il suo minimo mensile è 2.048,42 €, la quota tredicesima è 2.048,42 € × 9/12 = 1.536,32 € lordi, da corrispondere nel cedolino finale insieme al saldo delle ferie non godute e al TFR.

Domande frequenti

Quando si paga la tredicesima nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
La tredicesima mensilità deve essere corrisposta entro il 20 dicembre. È pari a una mensilità di retribuzione globale di fatto. Per chi ha lavorato meno di 12 mesi matura pro quota (1/12 per ogni mese intero).
Il settore ceramica prevede anche la gratifica estiva?
Sì. Per il settore ceramica-terracotta-gres il CCNL prevede una gratifica estiva di 50 ore di retribuzione, corrisposta a giugno-luglio. Matura pro quota in caso di rapporto inferiore all’anno.
Come si calcola la tredicesima se ho lavorato solo 6 mesi?
Si calcola pro-quota: 6 mesi interi danno diritto a 6/12 della tredicesima, pari a mezza mensilità. Le frazioni superiori a 15 giorni si arrotondano al mese intero.
Esiste una quattordicesima nel settore chimica artigianato?
No, il CCNL nazionale non prevede una quattordicesima generalizzata per il settore chimica-gomma-plastica-vetro. Nel settore ceramica la gratifica estiva (50 ore) ha funzione analoga ma non costituisce formalmente una mensilità intera.
La tredicesima concorre al calcolo del TFR?
Sì. Ai sensi dell’art. 2120 c.c. la tredicesima è inclusa nella retribuzione annua utile ai fini del TFR, in quanto emolumento continuativo. Questo significa che il TFR annuo si calcola dividendo per 13,5 (non 12) la retribuzione lorda annua comprensiva della tredicesima.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o le associazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani).

Domande frequenti

Quando si paga la tredicesima nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?

La tredicesima mensilità deve essere corrisposta entro il 20 dicembre di ciascun anno. È pari a una mensilità di retribuzione globale di fatto (minimo tabellare + scatti di anzianità + superminimo continuativo). Per chi ha lavorato meno di 12 mesi nell'anno si calcola pro quota (1/12 per ogni mese intero o frazione superiore a 15 giorni).

Il settore ceramica artigiano prevede anche la gratifica estiva?

Sì. Per il settore ceramica-terracotta-gres il CCNL prevede una gratifica estiva pari a 50 ore di retribuzione (calcolata sul minimo tabellare e sugli scatti), corrisposta in occasione delle ferie estive, di norma a giugno-luglio. Matura pro quota in caso di rapporto inferiore all'anno.

Come si calcola la tredicesima se ho lavorato solo 6 mesi?

Si calcola pro-quota: se hai lavorato 6 mesi interi, hai diritto a 6/12 della tredicesima, pari a mezza mensilità. La regola è: 1/12 per ogni mese intero di servizio nel corso dell'anno, con arrotondamento al mese intero per le frazioni superiori a 15 giorni.

Esiste una quattordicesima generalizzata nel CCNL chimica-ceramica artigianato?

No. Il CCNL nazionale non prevede una quattordicesima generalizzata per il settore chimica. Nel settore ceramica la gratifica estiva da 50 ore ha funzione analoga ma non costituisce formalmente una mensilità intera. I premi di risultato possono essere definiti dalla contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale.

La tredicesima entra nel calcolo del TFR?

Sì. Ai sensi dell'art. 2120 c.c., la tredicesima è inclusa nella retribuzione utile ai fini del TFR in quanto mensilità aggiuntiva continuativa. Si calcola dividendo per 13,5 (non per 12) la retribuzione annua lorda comprensiva della tredicesima.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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