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La guida

CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Part-time e orario ridotto nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: turni e ore complementari

Per i portieri il part-time è regolato dal CCNL con limiti di ore propri: minimo e massimo settimanali, lavoro supplementare con maggiorazione del 27%, clausole flessibili ed elastiche. Qui trovi i numeri degli artt. 54-58, 64 e 73, accanto alle regole generali della legge.

In sintesi

Nel part-time dei portieri (profili A) l’orario orizzontale va da 20 a 36 ore settimanali con alloggio e da 16 a 32 senza alloggio. Il lavoro supplementare, fino a 180 ore l’anno, è pagato con la paga oraria maggiorata del 27%. Il contratto va fatto per iscritto e il trattamento economico è riproporzionato all’orario.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Istituti trattati
Part-time del portiere · Lavoro supplementare (+27%) · Clausole flessibili ed elastiche · Trasformazione e precedenza
Riferimenti
D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le forme del part-time

Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

Le tre forme di part-time
Forma Come si articola l’orario Esempio
Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015; art. 55 CCNL). Orizzontale, per i portieri (profili A, art. 54): da 20 a 36 ore settimanali con alloggio, da 16 a 32 senza alloggio; per i soli conviventi di un portiere con alloggio il minimo scende a 12 ore; per completare il servizio di una portineria servita da un portiere a tempo pieno bastano 15 ore settimanali e 3 ore giornaliere. Per i profili C la fascia è di norma da 12 a 30 ore (art. 64); per i profili D da 16 a 30 ore (D1) o da 12 a 30 ore (D2 e D3) (art. 73). Lavoro supplementare: paga oraria maggiorata del 27%, entro 180 ore l’anno (art. 57).

Ore supplementari, clausole flessibili ed elastiche

Il part-time del portiere si innesta in un servizio di custodia e sorveglianza con orari fissi: contano la collocazione dell’orario, le ore aggiuntive e le clausole flessibili o elastiche.

La collocazione dell’orario

Il contratto part-time deve indicare per iscritto la durata della prestazione e la sua collocazione (in quali giorni e fasce). È questa indicazione che consente al lavoratore di organizzare la propria vita e al datore di programmare il servizio. Ai part-time non può essere affidata la conduzione dell’impianto di riscaldamento, salvo il part-time verticale con orario giornaliero completo (art. 54, comma 5).

Ore supplementari e clausole elastiche

Il lavoro supplementare (ore oltre il concordato, entro il tempo pieno) è pagato con la paga oraria maggiorata del 27% e può essere richiesto fino a 180 ore l’anno, non in modo costante per oltre sei mesi (altrimenti si consolida); il rifiuto del lavoratore non è giustificato motivo di licenziamento. Per i portieri è ammesso per manutenzioni che non si possono fare nell’orario normale e per altre necessità di custodia e sorveglianza (art. 57). Con la clausola flessibile (variazione della collocazione) il preavviso è di 10 giorni lavorativi e spetta un’indennità del 5% della retribuzione globale di fatto; con la clausola elastica (aumento della durata) il preavviso è di 5 giorni lavorativi e le ore in più sono pagate come supplementare (art. 58).

Il D.Lgs. 81/2015 (art. 6) prevede un preavviso di almeno 2 giorni, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Il lavoratore può denunciare il patto per gravi esigenze familiari, di salute o per un altro lavoro.

Riposi

Anche nel part-time vanno rispettati i riposi giornaliero e settimanale del D.Lgs. 66/2003: la riduzione dell’orario non comprime le tutele sulla distribuzione del lavoro nell’arco della giornata.

Trattamento e principio di non discriminazione

Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

Casi pratici

Tizio — portiere part-time e ore in più per una manutenzione
Tizio è portiere A4 con alloggio, assunto part-time a 30 ore settimanali (il massimo è 36). Per una manutenzione urgente che non si può fare nell’orario normale gli vengono chieste 4 ore in più: sono lavoro supplementare, entro il tempo pieno, pagato con la maggiorazione del 27%. Spostare invece l’orario di lavoro richiede una clausola flessibile, con 10 giorni lavorativi di preavviso e l’indennità del 5%.
Caia — richiesta di part-time per assistere un familiare
Caia, a tempo pieno, chiede la trasformazione in part-time per assistere un familiare con L. 104. La trasformazione richiede l’accordo e la forma scritta; la legge accorda priorità alle richieste legate ad assistenza e salute. Quando le esigenze verranno meno, Caia avrà titolo di precedenza per tornare al tempo pieno.

Domande frequenti

Il contratto part-time deve essere scritto?
Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno: nel CCNL dei portieri è pagato con la paga oraria maggiorata del 27%, entro 180 ore l’anno. Lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno ed è maggiorato del 15% (20% dalla decima ora giornaliera) secondo la disciplina del tempo pieno.
Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
Posso chiedere il part-time per assistere un familiare?
Sì: la trasformazione richiede accordo e forma scritta, ma la legge dà priorità alle richieste legate ad assistenza di familiari e a motivi di salute. Cessate le esigenze, opera il diritto di precedenza per tornare al tempo pieno.

Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

Contenuto divulgativo basato sul testo del CCNL 12 novembre 2012 (artt. 54-58, 64, 73) e sul D.Lgs. 81/2015. Le percentuali del supplementare e delle clausole sono quelle di quel testo; il rinnovo del 30 ottobre 2025, nelle sintesi consultate, non le modifica.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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