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La guida
Part-time e orario ridotto nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: turni e ore complementari
Per i portieri il part-time è regolato dal CCNL con limiti di ore propri: minimo e massimo settimanali, lavoro supplementare con maggiorazione del 27%, clausole flessibili ed elastiche. Qui trovi i numeri degli artt. 54-58, 64 e 73, accanto alle regole generali della legge.
Nel part-time dei portieri (profili A) l’orario orizzontale va da 20 a 36 ore settimanali con alloggio e da 16 a 32 senza alloggio. Il lavoro supplementare, fino a 180 ore l’anno, è pagato con la paga oraria maggiorata del 27%. Il contratto va fatto per iscritto e il trattamento economico è riproporzionato all’orario.
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Le forme del part-time
Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.
| Forma | Come si articola l’orario | Esempio |
|---|---|---|
| Orizzontale | Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi | 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì |
| Verticale | Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi | Tre giornate intere a settimana |
| Misto | Combinazione di orizzontale e verticale | Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto |
Ore supplementari, clausole flessibili ed elastiche
Il part-time del portiere si innesta in un servizio di custodia e sorveglianza con orari fissi: contano la collocazione dell’orario, le ore aggiuntive e le clausole flessibili o elastiche.
La collocazione dell’orario
Il contratto part-time deve indicare per iscritto la durata della prestazione e la sua collocazione (in quali giorni e fasce). È questa indicazione che consente al lavoratore di organizzare la propria vita e al datore di programmare il servizio. Ai part-time non può essere affidata la conduzione dell’impianto di riscaldamento, salvo il part-time verticale con orario giornaliero completo (art. 54, comma 5).
Ore supplementari e clausole elastiche
Il lavoro supplementare (ore oltre il concordato, entro il tempo pieno) è pagato con la paga oraria maggiorata del 27% e può essere richiesto fino a 180 ore l’anno, non in modo costante per oltre sei mesi (altrimenti si consolida); il rifiuto del lavoratore non è giustificato motivo di licenziamento. Per i portieri è ammesso per manutenzioni che non si possono fare nell’orario normale e per altre necessità di custodia e sorveglianza (art. 57). Con la clausola flessibile (variazione della collocazione) il preavviso è di 10 giorni lavorativi e spetta un’indennità del 5% della retribuzione globale di fatto; con la clausola elastica (aumento della durata) il preavviso è di 5 giorni lavorativi e le ore in più sono pagate come supplementare (art. 58).
Il D.Lgs. 81/2015 (art. 6) prevede un preavviso di almeno 2 giorni, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Il lavoratore può denunciare il patto per gravi esigenze familiari, di salute o per un altro lavoro.
Riposi
Anche nel part-time vanno rispettati i riposi giornaliero e settimanale del D.Lgs. 66/2003: la riduzione dell’orario non comprime le tutele sulla distribuzione del lavoro nell’arco della giornata.
Trattamento e principio di non discriminazione
Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.
Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza
Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.
Casi pratici
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Domande frequenti
Il contratto part-time deve essere scritto?
Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
Posso chiedere il part-time per assistere un familiare?
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Contenuto divulgativo basato sul testo del CCNL 12 novembre 2012 (artt. 54-58, 64, 73) e sul D.Lgs. 81/2015. Le percentuali del supplementare e delle clausole sono quelle di quel testo; il rinnovo del 30 ottobre 2025, nelle sintesi consultate, non le modifica.