Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: come darle, preavviso e telematiche

Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

In sintesi

Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Istituti trattati
Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso e la sua durata

Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: per gli importi e i giorni precisi si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

Mancato preavviso

Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

Quando decorre

Spesso il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — revoca delle dimissioni
Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
Caia — dimissioni per giusta causa
A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Le dimissioni del portiere si comunicano esclusivamente per via telematica (art. 26 D.Lgs. 151/2015), a pena di inefficacia.
  • Il modulo e revocabile entro 7 giorni dalla trasmissione, in autonomia con SPID/CIE o tramite patronato e sindacato.
  • Il preavviso, la cui durata e fissata dal CCNL, decorre di regola dal 1 o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta l'indennita sostitutiva.
  • Le dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c. non richiedono preavviso e danno diritto alla NASpI.
  • La peculiarita del settore e l'eventuale alloggio di servizio, che incide sui tempi di rilascio.
Indice dei contenuti

Le dimissioni del portiere presentano una particolarita che le distingue dagli altri rapporti: spesso al lavoro si accompagna l'uso di un alloggio di servizio nello stabile. Cio rende la fase di uscita piu delicata, perche al rispetto della procedura telematica e del preavviso si aggiunge il tema del rilascio dell'immobile. Conoscere bene le regole evita sia la perdita dell'indennita di mancato preavviso, sia contenziosi sul godimento dell'alloggio.

Il recesso del lavoratore e la sua disciplina

Le dimissioni sono l'atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso e libero ma richiede il preavviso ex art. 2118 c.c.; quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono darsi per giusta causa senza preavviso ex art. 2119 c.c. Trattandosi di un atto del dipendente, la legge lo circonda di garanzie per evitare dimissioni in bianco o estorte.

La procedura telematica obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una lettera o un'e-mail non bastano. Il modulo si compila sul portale Servizi Lavoro con identita digitale, oppure tramite patronato, sindacato, consulente del lavoro o ente bilaterale. La data di decorrenza va indicata in coerenza con il preavviso dovuto.

La revoca entro sette giorni

Entro 7 giorni dalla trasmissione il lavoratore puo revocare le dimissioni con la stessa procedura telematica. E una finestra di ripensamento pensata per proteggere chi abbia agito d'impulso o sotto pressione. Trascorso il termine, le dimissioni diventano definitive e producono pienamente i loro effetti.

Il preavviso e l'alloggio di servizio

La durata del preavviso e fissata dal CCNL in base a categoria e anzianita e decorre di regola dal 1 o dal 16 del mese. Per il portiere si pone il tema del rilascio dell'alloggio di servizio: il godimento dell'immobile e accessorio al rapporto e deve cessare con esso, di norma entro i termini collegati alla fine del preavviso. Conviene sempre verificare quanto previsto dal contratto e dal regolamento di condominio.

L'indennita di mancato preavviso

Se il lavoratore non lavora il preavviso, deve al datore un'indennita pari alla retribuzione del periodo non lavorato; specularmente, se e il datore a rinunciare al preavviso lavorato, deve corrisponderla. Per il portiere il calcolo tiene conto anche delle componenti in natura, come l'alloggio, secondo i criteri del CCNL.

La giusta causa e la NASpI

Le dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c., motivate da fatti gravi imputabili al datore, non richiedono preavviso e danno diritto alla NASpI. Anche in questo caso la comunicazione passa per il modulo telematico, ma con l'indicazione della giusta causa che ne fonda l'efficacia immediata e il diritto all'indennita di disoccupazione.

Domande frequenti

Come deve dimettersi un portiere?

Esclusivamente per via telematica, compilando il modulo sul portale Servizi Lavoro con SPID/CIE o tramite patronato, sindacato o consulente del lavoro. Una lettera o un'e-mail non sono valide (art. 26 D.Lgs. 151/2015).

Entro quando si possono revocare le dimissioni?

Entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo telematico, utilizzando la stessa procedura. Dopo tale termine le dimissioni diventano definitive.

Cosa succede all'alloggio di servizio dopo le dimissioni?

Il godimento dell'alloggio e accessorio al rapporto e cessa con esso, di norma entro i termini collegati alla fine del preavviso. Le condizioni precise vanno verificate sul CCNL e sul regolamento condominiale.

Quanto dura il preavviso di dimissioni?

La durata e fissata dal CCNL in base alla categoria e all'anzianita e decorre di regola dal 1 o dal 16 del mese. Per gli importi e i tempi esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

Con le dimissioni per giusta causa spetta la NASpI?

Si. Le dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c. non richiedono preavviso e danno diritto alla NASpI, fermo restando l'obbligo di comunicarle con il modulo telematico indicando la giusta causa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.