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La guida

CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Termini di preavviso per profilo e anzianità, regole di licenziamento e sorte dell’alloggio di servizio.

In sintesi

Il CCNL fissa il preavviso per profilo: 3 mesi per i portieri con alloggio, 45 giorni di calendario per quelli senza alloggio, 20 giorni per gli operai B1-B4 (2 settimane per B5), da 20 a 90 giorni per gli impiegati C a seconda del livello e dell’anzianità. Il licenziamento richiede giusta causa o giustificato motivo; le dimissioni vanno date con preavviso e in forma telematica. Per i portieri con alloggio l’alloggio va riconsegnato alla scadenza del preavviso.

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Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
30 ottobre 2025
Vigenza
1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
Ambito
~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

Il preavviso

Salvo i casi di recesso in prova o per giusta causa, la cessazione del rapporto richiede un periodo di preavviso, da comunicare per iscritto, la cui durata dipende dal profilo di inquadramento e, solo per gli impiegati C, anche dall’anzianità di servizio. Il preavviso vale sia per il licenziamento (dato dal datore) sia per le dimissioni (date dal lavoratore). Per i profili A e D il datore non può sostituirlo con l’indennità sostitutiva se il lavoratore non è d’accordo, ma può esonerarlo dal servizio pagando l’intera retribuzione; per i profili B e C l’indennità è calcolata secondo l’art. 2121 c.c. Il preavviso può decorrere dal 1° o dal 16° giorno del mese.

Tabella riepilogativa

Preavviso per profilo (artt. 118-125 CCNL)
Profilo Anzianità Preavviso
A, portieri con alloggio (A2, A4, A7, A9) qualsiasi 3 mesi
A, portieri senza alloggio (A1, A3, A5, A6, A8) qualsiasi 45 giorni di calendario
B1-B4 qualsiasi 20 giorni di calendario
B5 qualsiasi 2 settimane
C1 fino a 5 anni / oltre 5 anni 60 / 90 giorni
C2 fino a 5 anni / oltre 5 anni 45 / 60 giorni
C3 fino a 5 anni / oltre 5 anni 30 / 45 giorni
C4 fino a 5 anni / oltre 5 anni 20 / 30 giorni
D qualsiasi 45 giorni di calendario
A1-A9, soppressione del servizio di portineria qualsiasi 12 mesi (art. 119)

Fonte: artt. 118, 119, 121, 123 e 125 del CCNL 12 novembre 2012 (testo ufficiale Confedilizia, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL). Il preavviso cresce con l’anzianità solo per i profili C; per A, B e D è fisso. La sintesi del CCNL 2020-2022 riporta gli stessi termini; il rinnovo del 30 ottobre 2025, nelle fonti consultate, non li modifica.

Licenziamento: giusta causa e giustificato motivo

Il licenziamento deve essere motivato e fondato su:

  • Giusta causa: fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (es. furto, grave violazione degli obblighi di custodia); il recesso è immediato, senza preavviso.
  • Giustificato motivo soggettivo: notevole inadempimento degli obblighi del lavoratore; con preavviso.
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività e all’organizzazione (es. soppressione del servizio di portineria deliberata dal condominio); con preavviso.

La soppressione del posto di portiere deliberata dall’assemblea condominiale è una causa tipica di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel settore.

Dimissioni

Le dimissioni vanno presentate con il preavviso previsto e, per legge, in forma telematica (procedura sul portale del Ministero del Lavoro), salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa. Le dimissioni della lavoratrice madre o nel periodo protetto richiedono la convalida.

Alloggio di servizio a fine rapporto

Per i portieri con alloggio (A2, A4, A7, A9) l’alloggio va riconsegnato al datore allo scadere del termine di preavviso, salvo il caso di grave malattia accertata (art. 118, comma 4). Se il servizio di portineria viene soppresso il preavviso è di 12 mesi e anche in questo caso l’alloggio si riconsegna alla scadenza (art. 119). In caso di contestazioni sul rilascio è opportuno rivolgersi al sindacato.

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Casi pratici

Tizio – soppressione del servizio di portineria
L’assemblea del condominio dove lavora Tizio (portiere A4) delibera di sopprimere il servizio di portineria. Il licenziamento è per giustificato motivo oggettivo: a Tizio spetta un preavviso di 12 mesi (art. 119), da scontare lavorando o con l’intera retribuzione se il datore lo esonera dal servizio, oltre al TFR; l’alloggio va riconsegnato alla scadenza del preavviso.
Caia – dimissioni con preavviso
Caia, addetta alle pulizie di androne e scale (profilo B5), trova un altro impiego e si dimette: deve dare due settimane di preavviso e presentare le dimissioni in forma telematica. Se non le rispetta, dovrà al datore l’indennità sostitutiva.
Sempronio – licenziamento per giusta causa
Sempronio viola gravemente gli obblighi di custodia consentendo accessi non autorizzati. Il datore può procedere al licenziamento per giusta causa, immediato e senza preavviso, nel rispetto della procedura disciplinare (contestazione e difesa).

Domande frequenti

Quanto preavviso devo dare per le dimissioni?
Dipende dal profilo: 3 mesi per il portiere con alloggio, 45 giorni per il portiere senza alloggio, 20 giorni per gli operai B1-B4 (2 settimane per B5), da 20 a 90 giorni per gli impiegati C secondo livello e anzianità. Se non rispetti il preavviso, devi al datore la relativa indennità sostitutiva.
Il condominio può licenziare il portiere se sopprime la portineria?
Sì: la soppressione del servizio di portineria deliberata dall’assemblea è una causa tipica di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Al portiere spettano preavviso (o indennità sostitutiva), TFR e va regolato il rilascio dell’alloggio.
Cosa succede all’alloggio quando finisce il rapporto?
L’alloggio di servizio è legato alla prestazione lavorativa: alla cessazione del rapporto va riconsegnato nei termini previsti dal contratto e dalla prassi. In caso di contestazioni conviene farsi assistere da un consulente o dal sindacato.
Le dimissioni vanno fatte per iscritto?
Sì, per legge vanno presentate in forma telematica tramite la procedura del Ministero del Lavoro, salvo le dimissioni per giusta causa. Le dimissioni della lavoratrice madre o nel periodo protetto richiedono la convalida.
Il licenziamento per giusta causa prevede preavviso?
No: la giusta causa è un fatto così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto, e il licenziamento è immediato senza preavviso. Resta obbligatoria la procedura disciplinare con contestazione e diritto di difesa.

Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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