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Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato
Termini di preavviso per profilo e anzianità, regole di licenziamento e sorte dell’alloggio di servizio.
Il CCNL fissa i termini di preavviso per il recesso, crescenti con anzianità e livello del profilo. Il licenziamento richiede giusta causa o giustificato motivo; le dimissioni vanno date con preavviso e in forma telematica. Per i portieri con alloggio si pone il tema del rilascio dell’alloggio a fine rapporto.
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Il preavviso
Salvo i casi di recesso in prova o per giusta causa, la cessazione del rapporto richiede un periodo di preavviso, la cui durata cresce con l’anzianità di servizio e con il profilo di inquadramento. Il preavviso vale sia per il licenziamento (dato dal datore) sia per le dimissioni (date dal lavoratore). Chi non rispetta il preavviso deve la relativa indennità sostitutiva.
Tabella riepilogativa
| Profilo | Anzianità | Preavviso (indicativo) |
|---|---|---|
| A/B (portieri, addetti) | fino a 5 anni | termine più breve |
| A/B (portieri, addetti) | oltre 5 / 10 anni | termine crescente |
| C (impiegati, quadri) | secondo anzianità | termini superiori |
Nota: i giorni o i mesi esatti di preavviso sono fissati dall’apposito articolo del CCNL in funzione di profilo e anzianità: vanno verificati sul testo vigente. Il principio è che il preavviso cresce con anzianità e livello.
Licenziamento: giusta causa e giustificato motivo
Il licenziamento deve essere motivato e fondato su:
- Giusta causa: fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (es. furto, grave violazione degli obblighi di custodia); il recesso è immediato, senza preavviso.
- Giustificato motivo soggettivo: notevole inadempimento degli obblighi del lavoratore; con preavviso.
- Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività e all’organizzazione (es. soppressione del servizio di portineria deliberata dal condominio); con preavviso.
La soppressione del posto di portiere deliberata dall’assemblea condominiale è una causa tipica di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel settore.
Dimissioni
Le dimissioni vanno presentate con il preavviso previsto e, per legge, in forma telematica (procedura sul portale del Ministero del Lavoro), salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa. Le dimissioni della lavoratrice madre o nel periodo protetto richiedono la convalida.
Alloggio di servizio a fine rapporto
Per i portieri con alloggio, alla cessazione del rapporto si pone il rilascio dell’alloggio di servizio, che è connesso alla prestazione lavorativa. Il contratto e la prassi prevedono termini per la riconsegna; in caso di contestazioni sul rilascio è opportuno l’intervento di un consulente o del sindacato, anche per coordinare i tempi con il preavviso.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto preavviso devo dare per le dimissioni?
Il condominio può licenziare il portiere se sopprime la portineria?
Cosa succede all’alloggio quando finisce il rapporto?
Le dimissioni vanno fatte per iscritto?
Il licenziamento per giusta causa prevede preavviso?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati - che disciplina portieri, custodi e addetti alla pulizia di stabili - applica al recesso i due cardini del codice civile in materia: l'art. 2118 c.c. sul recesso con preavviso nei rapporti a tempo indeterminato e l'art. 2119 c.c. sul recesso per giusta causa. A questi si aggiunge un elemento tipico della categoria: l'alloggio di servizio, che lega la cessazione del rapporto alla sorte dell'abitazione. La disciplina coniuga cosi le regole generali del licenziamento con la specialita di un lavoro spesso svolto nello stesso edificio in cui si abita.
Il preavviso (art. 2118 c.c.)
Nei rapporti a tempo indeterminato ciascuna parte puo recedere dando il preavviso. La sua durata cresce con l'anzianita di servizio e con il livello del profilo: e una tutela bilaterale che consente al lavoratore di cercare nuova occupazione e al datore di organizzare la sostituzione. I termini precisi sono fissati dalle tabelle del CCNL vigente.
L'indennita sostitutiva
La parte che recede senza rispettare il preavviso e tenuta a corrispondere all'altra un'indennita sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non lavorato. E il meccanismo previsto dall'art. 2118, comma 2, c.c., che monetizza l'omesso preavviso.
Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.)
L'art. 2119 c.c. consente il recesso immediato, senza preavviso, quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Nel lavoro di portierato possono rilevare, ad esempio, gravi violazioni dei doveri di custodia o di fedelta. Restano fermi la procedura disciplinare dell'art. 7 St. lav. e l'onere della prova a carico del datore.
Il giustificato motivo
Accanto alla giusta causa, il licenziamento puo fondarsi su un giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento) o oggettivo (ragioni inerenti all'attivita e all'organizzazione, come la soppressione del posto di portiere). In questi casi il preavviso e dovuto, salvo diversa disciplina.
Le dimissioni telematiche
Le dimissioni del lavoratore vanno rassegnate con preavviso e nella forma telematica prevista dalla legge, a pena di inefficacia: una garanzia contro le dimissioni in bianco. Anche per il lavoratore vale l'obbligo di preavviso o, in difetto, dell'indennita sostitutiva.
L'alloggio di servizio
Per i portieri con alloggio di servizio la fine del rapporto pone il tema del rilascio dell'abitazione. L'alloggio e tipicamente concesso in funzione della prestazione lavorativa: cessato il rapporto, sorge l'obbligo di rilascio secondo i tempi e le modalita previsti dal contratto e dalla legge. E un profilo da gestire con attenzione, perche incide sulla vita del lavoratore e della sua famiglia.
Domande frequenti
Il licenziamento del portiere richiede sempre il preavviso?
Non sempre. Con giusta causa ex art. 2119 c.c. il recesso e immediato e senza preavviso. Con giustificato motivo soggettivo o oggettivo il preavviso e invece dovuto, salvo diversa previsione contrattuale.
Cosa succede se non si rispetta il preavviso?
La parte che recede senza preavviso deve corrispondere all'altra un'indennita sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato, come previsto dall'art. 2118, comma 2, c.c.
Come vanno date le dimissioni del portiere?
Con preavviso e nella forma telematica prevista dalla legge, a pena di inefficacia. La forma telematica e una garanzia contro le dimissioni in bianco; in difetto di preavviso e dovuta l'indennita sostitutiva.
Cosa accade all'alloggio di servizio a fine rapporto?
L'alloggio e concesso in funzione della prestazione lavorativa: cessato il rapporto sorge l'obbligo di rilascio, secondo tempi e modalita previsti dal contratto e dalla legge. E un profilo da gestire con attenzione per la sua incidenza familiare.
Quanto dura il preavviso per i portieri?
Cresce con l'anzianita di servizio e con il livello del profilo. La durata precisa e fissata nelle tabelle del CCNL vigente, che vanno consultate per il caso concreto: la legge ne stabilisce la logica, il contratto i termini.