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Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL fissa i termini di preavviso per il recesso, crescenti con anzianità e livello del profilo. Il licenziamento richiede giusta causa o giustificato motivo; le dimissioni vanno date con preavviso e in forma telematica. Per i portieri con alloggio si pone il tema del rilascio dell’alloggio a fine rapporto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Termini di preavviso per profilo e anzianità, regole di licenziamento e sorte dell’alloggio di servizio.

In sintesi

Il CCNL fissa i termini di preavviso per il recesso, crescenti con anzianità e livello del profilo. Il licenziamento richiede giusta causa o giustificato motivo; le dimissioni vanno date con preavviso e in forma telematica. Per i portieri con alloggio si pone il tema del rilascio dell’alloggio a fine rapporto.

Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
30 ottobre 2025
Vigenza
1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
Ambito
~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

Il preavviso

Salvo i casi di recesso in prova o per giusta causa, la cessazione del rapporto richiede un periodo di preavviso, la cui durata cresce con l’anzianità di servizio e con il profilo di inquadramento. Il preavviso vale sia per il licenziamento (dato dal datore) sia per le dimissioni (date dal lavoratore). Chi non rispetta il preavviso deve la relativa indennità sostitutiva.

Tabella riepilogativa

Preavviso: criteri (durate indicative crescenti)
Profilo Anzianità Preavviso (indicativo)
A/B (portieri, addetti) fino a 5 anni termine più breve
A/B (portieri, addetti) oltre 5 / 10 anni termine crescente
C (impiegati, quadri) secondo anzianità termini superiori

Nota: i giorni o i mesi esatti di preavviso sono fissati dall’apposito articolo del CCNL in funzione di profilo e anzianità: vanno verificati sul testo vigente. Il principio è che il preavviso cresce con anzianità e livello.

Licenziamento: giusta causa e giustificato motivo

Il licenziamento deve essere motivato e fondato su:

  • Giusta causa: fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (es. furto, grave violazione degli obblighi di custodia); il recesso è immediato, senza preavviso.
  • Giustificato motivo soggettivo: notevole inadempimento degli obblighi del lavoratore; con preavviso.
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività e all’organizzazione (es. soppressione del servizio di portineria deliberata dal condominio); con preavviso.

La soppressione del posto di portiere deliberata dall’assemblea condominiale è una causa tipica di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel settore.

Dimissioni

Le dimissioni vanno presentate con il preavviso previsto e, per legge, in forma telematica (procedura sul portale del Ministero del Lavoro), salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa. Le dimissioni della lavoratrice madre o nel periodo protetto richiedono la convalida.

Alloggio di servizio a fine rapporto

Per i portieri con alloggio, alla cessazione del rapporto si pone il rilascio dell’alloggio di servizio, che è connesso alla prestazione lavorativa. Il contratto e la prassi prevedono termini per la riconsegna; in caso di contestazioni sul rilascio è opportuno l’intervento di un consulente o del sindacato, anche per coordinare i tempi con il preavviso.

Casi pratici

Tizio – soppressione del servizio di portineria
L’assemblea del condominio dove lavora Tizio (portiere A4) delibera di sopprimere il servizio di portineria. Il licenziamento è per giustificato motivo oggettivo: a Tizio spettano il preavviso (o l’indennità sostitutiva), il TFR e va concordato il rilascio dell’alloggio di servizio.
Caia – dimissioni con preavviso
Caia, addetta alle pulizie, trova un altro impiego e si dimette: deve dare il preavviso previsto dal suo profilo e presentare le dimissioni in forma telematica. Se non rispetta il preavviso, dovrà al datore l’indennità sostitutiva.
Sempronio – licenziamento per giusta causa
Sempronio viola gravemente gli obblighi di custodia consentendo accessi non autorizzati. Il datore può procedere al licenziamento per giusta causa, immediato e senza preavviso, nel rispetto della procedura disciplinare (contestazione e difesa).

Domande frequenti

Quanto preavviso devo dare per le dimissioni?
Dipende dal tuo profilo e dall’anzianità di servizio: il preavviso cresce con entrambi. I termini esatti sono fissati dall’articolo del CCNL. Se non rispetti il preavviso, devi al datore la relativa indennità sostitutiva.
Il condominio può licenziare il portiere se sopprime la portineria?
Sì: la soppressione del servizio di portineria deliberata dall’assemblea è una causa tipica di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Al portiere spettano preavviso (o indennità sostitutiva), TFR e va regolato il rilascio dell’alloggio.
Cosa succede all’alloggio quando finisce il rapporto?
L’alloggio di servizio è legato alla prestazione lavorativa: alla cessazione del rapporto va riconsegnato nei termini previsti dal contratto e dalla prassi. In caso di contestazioni conviene farsi assistere da un consulente o dal sindacato.
Le dimissioni vanno fatte per iscritto?
Sì, per legge vanno presentate in forma telematica tramite la procedura del Ministero del Lavoro, salvo le dimissioni per giusta causa. Le dimissioni della lavoratrice madre o nel periodo protetto richiedono la convalida.
Il licenziamento per giusta causa prevede preavviso?
No: la giusta causa è un fatto così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto, e il licenziamento è immediato senza preavviso. Resta obbligatoria la procedura disciplinare con contestazione e diritto di difesa.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto preavviso devo dare per le dimissioni?

Dipende dal tuo profilo e dall’anzianità di servizio: il preavviso cresce con entrambi. I termini esatti sono fissati dall’articolo del CCNL. Se non rispetti il preavviso, devi al datore la relativa indennità sostitutiva.

Il condominio può licenziare il portiere se sopprime la portineria?

Sì: la soppressione del servizio di portineria deliberata dall’assemblea è una causa tipica di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Al portiere spettano preavviso (o indennità sostitutiva), TFR e va regolato il rilascio dell’alloggio.

Cosa succede all’alloggio quando finisce il rapporto?

L’alloggio di servizio è legato alla prestazione lavorativa: alla cessazione del rapporto va riconsegnato nei termini previsti dal contratto e dalla prassi. In caso di contestazioni conviene farsi assistere da un consulente o dal sindacato.

Le dimissioni vanno fatte per iscritto?

Sì, per legge vanno presentate in forma telematica tramite la procedura del Ministero del Lavoro, salvo le dimissioni per giusta causa. Le dimissioni della lavoratrice madre o nel periodo protetto richiedono la convalida.

Il licenziamento per giusta causa prevede preavviso?

No: la giusta causa è un fatto così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto, e il licenziamento è immediato senza preavviso. Resta obbligatoria la procedura disciplinare con contestazione e diritto di difesa.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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