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Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato
Termini di preavviso per profilo e anzianità, regole di licenziamento e sorte dell’alloggio di servizio.
Il CCNL fissa i termini di preavviso per il recesso, crescenti con anzianità e livello del profilo. Il licenziamento richiede giusta causa o giustificato motivo; le dimissioni vanno date con preavviso e in forma telematica. Per i portieri con alloggio si pone il tema del rilascio dell’alloggio a fine rapporto.
Il preavviso
Salvo i casi di recesso in prova o per giusta causa, la cessazione del rapporto richiede un periodo di preavviso, la cui durata cresce con l’anzianità di servizio e con il profilo di inquadramento. Il preavviso vale sia per il licenziamento (dato dal datore) sia per le dimissioni (date dal lavoratore). Chi non rispetta il preavviso deve la relativa indennità sostitutiva.
Tabella riepilogativa
| Profilo | Anzianità | Preavviso (indicativo) |
|---|---|---|
| A/B (portieri, addetti) | fino a 5 anni | termine più breve |
| A/B (portieri, addetti) | oltre 5 / 10 anni | termine crescente |
| C (impiegati, quadri) | secondo anzianità | termini superiori |
Nota: i giorni o i mesi esatti di preavviso sono fissati dall’apposito articolo del CCNL in funzione di profilo e anzianità: vanno verificati sul testo vigente. Il principio è che il preavviso cresce con anzianità e livello.
Licenziamento: giusta causa e giustificato motivo
Il licenziamento deve essere motivato e fondato su:
- Giusta causa: fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (es. furto, grave violazione degli obblighi di custodia); il recesso è immediato, senza preavviso.
- Giustificato motivo soggettivo: notevole inadempimento degli obblighi del lavoratore; con preavviso.
- Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività e all’organizzazione (es. soppressione del servizio di portineria deliberata dal condominio); con preavviso.
La soppressione del posto di portiere deliberata dall’assemblea condominiale è una causa tipica di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel settore.
Dimissioni
Le dimissioni vanno presentate con il preavviso previsto e, per legge, in forma telematica (procedura sul portale del Ministero del Lavoro), salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa. Le dimissioni della lavoratrice madre o nel periodo protetto richiedono la convalida.
Alloggio di servizio a fine rapporto
Per i portieri con alloggio, alla cessazione del rapporto si pone il rilascio dell’alloggio di servizio, che è connesso alla prestazione lavorativa. Il contratto e la prassi prevedono termini per la riconsegna; in caso di contestazioni sul rilascio è opportuno l’intervento di un consulente o del sindacato, anche per coordinare i tempi con il preavviso.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto preavviso devo dare per le dimissioni?
Il condominio può licenziare il portiere se sopprime la portineria?
Cosa succede all’alloggio quando finisce il rapporto?
Le dimissioni vanno fatte per iscritto?
Il licenziamento per giusta causa prevede preavviso?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto preavviso devo dare per le dimissioni?
Dipende dal tuo profilo e dall’anzianità di servizio: il preavviso cresce con entrambi. I termini esatti sono fissati dall’articolo del CCNL. Se non rispetti il preavviso, devi al datore la relativa indennità sostitutiva.
Il condominio può licenziare il portiere se sopprime la portineria?
Sì: la soppressione del servizio di portineria deliberata dall’assemblea è una causa tipica di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Al portiere spettano preavviso (o indennità sostitutiva), TFR e va regolato il rilascio dell’alloggio.
Cosa succede all’alloggio quando finisce il rapporto?
L’alloggio di servizio è legato alla prestazione lavorativa: alla cessazione del rapporto va riconsegnato nei termini previsti dal contratto e dalla prassi. In caso di contestazioni conviene farsi assistere da un consulente o dal sindacato.
Le dimissioni vanno fatte per iscritto?
Sì, per legge vanno presentate in forma telematica tramite la procedura del Ministero del Lavoro, salvo le dimissioni per giusta causa. Le dimissioni della lavoratrice madre o nel periodo protetto richiedono la convalida.
Il licenziamento per giusta causa prevede preavviso?
No: la giusta causa è un fatto così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto, e il licenziamento è immediato senza preavviso. Resta obbligatoria la procedura disciplinare con contestazione e diritto di difesa.