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Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato
Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.
L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).
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Le forme del servizio pasto a confronto
Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.
| Forma | In che cosa consiste | Regime fiscale |
|---|---|---|
| Mensa aziendale / convenzioni | Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi | Non concorre al reddito (esente, senza limite) |
| Buono pasto cartaceo | Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata | Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Buono pasto elettronico | Ticket su card/app | Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Indennità sostitutiva di mensa | Somma in denaro al posto del servizio | Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione |
Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto
Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.
Il regime fiscale
L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).
La differenza con il buono pasto
È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.
Un diritto contrattuale
Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.
Un diritto contrattuale, non di legge
È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Casi pratici
Domande frequenti
Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Per i portieri e i lavoratori dei fabbricati il trattamento di mensa assume tratti peculiari: spesso il dipendente risiede nello stabile in alloggio di servizio e la pausa pasto si colloca nell'arco della presenza in portineria. Buoni pasto e indennità sostitutiva rispondono a una finalità assistenziale e non a una logica retributiva.
Natura dei buoni pasto
Il buono pasto è un titolo che dà diritto a una prestazione sostitutiva del servizio mensa. Non costituisce retribuzione differita né base di calcolo per TFR e istituti indiretti, salvo diversa previsione contrattuale. La sua erogazione è collegata all'effettiva prestazione lavorativa nella giornata.
Il limite di esenzione dell'art. 51 TUIR
L'art. 51 TUIR esclude dal reddito i buoni pasto entro una soglia giornaliera, più elevata per i buoni in formato elettronico rispetto a quelli cartacei. La quota eccedente concorre a formare reddito imponibile e base contributiva. È una soglia di legge: il commento richiama il meccanismo senza indicare cifre soggette ad aggiornamento.
Indennità sostitutiva di mensa
Quando non sono erogati buoni né è disponibile la mensa, il CCNL può prevedere un'indennità sostitutiva in denaro. A differenza del buono, l'indennità ha un regime fiscale meno favorevole e, salvo specifiche ipotesi, concorre a formare reddito; la sua incidenza sugli istituti indiretti dipende dalle previsioni contrattuali.
La specificità dell'alloggio di servizio
Il portiere alloggiato nello stabile riceve, come parte del trattamento, l'uso dell'abitazione di servizio, che costituisce compenso in natura valutato secondo le regole fiscali. La presenza dell'alloggio e la possibilità di consumare il pasto in loco incidono sulle scelte aziendali in tema di mensa o buono.
Condizioni di spettanza
La spettanza del buono o dell'indennità è di regola legata alla presenza e all'effettiva articolazione dell'orario che comporti la pausa pasto. Nelle giornate di assenza (ferie, malattia, permessi) il buono di norma non matura, salvo diversa pattuizione del CCNL.
Profili pratici di gestione
Datore e lavoratore devono verificare nel CCNL vigente la modalità prescelta (mensa, buono cartaceo, buono elettronico, indennità), gli importi e le condizioni di maturazione. La corretta qualificazione evita contestazioni fiscali sulla quota eccedente la soglia di esenzione e sull'imputabilità a reddito dell'indennità.
Domande frequenti
I buoni pasto fanno parte dello stipendio?
No: rispondono a una finalità assistenziale e, di regola, non costituiscono retribuzione né base per TFR e istituti indiretti, salvo diversa previsione del CCNL.
Entro quale limite i buoni pasto sono esentasse?
Entro la soglia giornaliera dell'art. 51 TUIR, più alta per i buoni elettronici rispetto ai cartacei. La quota eccedente concorre a reddito e contribuzione. Il commento non indica importi soggetti ad aggiornamento.
L'indennità sostitutiva di mensa è tassata come i buoni?
No: ha un regime meno favorevole e, salvo casi specifici, concorre a formare reddito. La sua incidenza sugli istituti indiretti dipende dal CCNL.
Il portiere con alloggio ha diritto ai buoni pasto?
Dipende dal CCNL e dall'organizzazione: l'alloggio di servizio è compenso in natura a sé; la spettanza del buono segue le condizioni contrattuali e l'effettiva articolazione dell'orario.
Spetta il buono nei giorni di ferie o malattia?
Di regola no: il buono matura con la presenza e l'orario che comporta la pausa pasto; nelle assenze non matura, salvo diversa previsione del CCNL.