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Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato
Quante ore lavorano portieri con e senza alloggio, riposo settimanale, reperibilità e straordinario.
Il CCNL distingue l’orario dei portieri con alloggio (48 ore settimanali su sei giorni) da quello dei portieri senza alloggio (45 ore settimanali). Sono previsti riposo settimanale, fasce di reperibilità per i profili con alloggio e maggiorazioni per il lavoro straordinario, festivo e notturno secondo le tabelle contrattuali.
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Un orario particolare
L’orario di lavoro nel settore dei portieri ha una struttura tipica, diversa dalle 40 ore standard di molti contratti: tiene conto del fatto che il portiere con alloggio è presente nello stabile e deve garantire reperibilità oltre all’orario di lavoro vero e proprio. La distinzione fondamentale è tra portieri con e senza alloggio.
Orario settimanale per profilo
- Portieri con alloggio (A2, A4 e profili equiparati): orario di 48 ore settimanali, distribuite tipicamente su sei giorni, con fasce di reperibilità aggiuntive.
- Portieri senza alloggio (A1, A3 e profili equiparati): orario di 45 ore settimanali.
- Addetti, operai, impiegati (profili B e C): orario secondo le previsioni del CCNL per il profilo, normalmente articolato su base settimanale con riposo.
Tabella riepilogativa
| Profilo | Alloggio | Orario settimanale | Giorni |
|---|---|---|---|
| A1, A3 e simili | No | 45 ore | distribuite su 6 giorni |
| A2, A4 e simili | Sì | 48 ore + reperibilità | 6 giorni |
| Profili B/C | No | secondo CCNL per profilo | con riposo settimanale |
Reperibilità: per i portieri con alloggio, oltre all’orario di lavoro, sono previste fasce di reperibilità durante le quali il lavoratore deve poter rispondere alle esigenze dello stabile (apertura portone, emergenze). La reperibilità non coincide con l’orario di lavoro effettivo.
Riposo settimanale e giornaliero
Spettano il riposo settimanale (di norma la domenica) e il riposo giornaliero secondo il d.lgs. 66/2003. Per i portieri con alloggio l’organizzazione del riposo tiene conto della presenza nello stabile; le ore di mera reperibilità non sono lavoro effettivo, ma l’eventuale intervento durante la reperibilità è retribuito come prestazione.
Straordinario, festivo e notturno
Le ore eccedenti l’orario contrattuale sono lavoro straordinario e danno diritto alle maggiorazioni previste dalle tabelle del CCNL, con percentuali più elevate per il lavoro festivo e notturno. Lo straordinario deve essere richiesto dal datore e contenuto entro i limiti di legge e contrattuali.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante ore lavora un portiere a settimana?
La reperibilità è orario di lavoro?
Come viene pagato lo straordinario?
Il portiere ha diritto al riposo settimanale?
Chi pulisce le scale ha lo stesso orario del portiere?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il portierato e una delle figure piu particolari del lavoro subordinato: il portiere custodisce uno stabile, spesso risiede in un alloggio di servizio e svolge una funzione che intreccia presenza, vigilanza e prestazioni effettive. Questa peculiarita rende delicata la misurazione dell'orario di lavoro e la distinzione tra cio che e tempo di lavoro e cio che non lo e, distinzione da cui dipende il diritto allo straordinario e ai riposi.
La specificita del rapporto di portierato
Il datore di lavoro e tipicamente il condominio, rappresentato dall'amministratore; il portiere puo godere di un alloggio di servizio nello stabile. La coabitazione con il luogo di lavoro non trasforma l'intera giornata in tempo di lavoro: occorre individuare con precisione le fasce di servizio effettivo, distinguendole dai periodi di mera presenza o disponibilita.
Tempo di lavoro e tempo di non lavoro
Ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e tempo di lavoro il periodo in cui il lavoratore e a disposizione del datore nell'esercizio delle sue funzioni. La semplice reperibilita, in cui il portiere e raggiungibile ma libero di gestire il proprio tempo, non costituisce di per se orario di lavoro, salvo diversa previsione contrattuale o salvo che si traduca in un intervento effettivo, che va invece computato e retribuito.
L'orario normale e i limiti di legge
Anche per il portiere valgono i parametri del D.Lgs. 66/2003: orario normale di 40 ore settimanali e durata media massima di 48 ore comprensiva dello straordinario, su un periodo di riferimento. La presenza dell'alloggio non legittima sforamenti: i limiti restano a presidio della salute e vanno calcolati sul lavoro effettivo, non sulla permanenza nello stabile.
Il lavoro straordinario
Lo straordinario e la prestazione effettiva resa oltre l'orario normale e da diritto a una maggiorazione il cui valore e stabilito dalle tabelle del CCNL vigente. Nel portierato la difficolta pratica e documentare l'effettivita della prestazione eccedente: e utile che gli interventi fuori orario siano tracciati, per evitare contestazioni sul loro riconoscimento.
Riposi e pause
Il portiere ha diritto al riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive, al riposo settimanale e alla pausa quando l'orario giornaliero supera le sei ore. Il fatto di abitare nello stabile non puo comprimere questi diritti: il riposo deve essere effettivo, cioe libero da obblighi di servizio. La gestione delle eventuali emergenze va organizzata in modo da non vanificare i riposi.
Cosa verificare
Il portiere ha interesse a che il contratto individuale definisca con chiarezza l'orario di servizio, le modalita di eventuale reperibilita e il trattamento degli interventi straordinari. Le maggiorazioni vanno lette nelle tabelle del CCNL vigente; i riposi minimi del D.Lgs. 66/2003 vanno garantiti anche in presenza di alloggio di servizio.
Domande frequenti
Il portiere con alloggio e sempre in servizio?
No. La residenza nello stabile non trasforma l'intera giornata in tempo di lavoro: e orario solo il periodo in cui il portiere e a disposizione del datore nell'esercizio delle funzioni, secondo il D.Lgs. 66/2003. La mera presenza non si computa come lavoro.
La reperibilita conta come orario di lavoro?
Di per se no: la reperibilita in cui il portiere e raggiungibile ma libero di gestire il proprio tempo non costituisce orario di lavoro, salvo diversa previsione contrattuale. L'eventuale intervento effettivo va invece computato e retribuito.
Come viene retribuito lo straordinario del portiere?
Lo straordinario e la prestazione effettiva resa oltre l'orario normale e da diritto alla maggiorazione fissata dalle tabelle del CCNL vigente. E opportuno tracciare gli interventi fuori orario per documentarne il riconoscimento.
L'alloggio di servizio riduce i riposi minimi?
No. Il riposo giornaliero di 11 ore, il riposo settimanale e la pausa restano garantiti anche al portiere alloggiato nello stabile. Il riposo deve essere effettivo e libero da obblighi di servizio.
Chi e il datore di lavoro del portiere?
Tipicamente il condominio, rappresentato dall'amministratore. E il contratto individuale a dover definire orario di servizio, reperibilita e trattamento dello straordinario, nel rispetto dei limiti del D.Lgs. 66/2003.