Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Quante ore lavorano portieri con e senza alloggio, riposo settimanale, reperibilità e straordinario.

In sintesi

Il CCNL distingue l’orario dei portieri con alloggio (48 ore settimanali su sei giorni) da quello dei portieri senza alloggio (45 ore settimanali). Sono previsti riposo settimanale, fasce di reperibilità per i profili con alloggio e maggiorazioni per il lavoro straordinario, festivo e notturno secondo le tabelle contrattuali.

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Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
30 ottobre 2025
Vigenza
1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
Ambito
~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

Un orario particolare

L’orario di lavoro nel settore dei portieri ha una struttura tipica, diversa dalle 40 ore standard di molti contratti: tiene conto del fatto che il portiere con alloggio è presente nello stabile e deve garantire reperibilità oltre all’orario di lavoro vero e proprio. La distinzione fondamentale è tra portieri con e senza alloggio.

Orario settimanale per profilo

  • Portieri con alloggio (A2, A4 e profili equiparati): orario di 48 ore settimanali, distribuite tipicamente su sei giorni, con fasce di reperibilità aggiuntive.
  • Portieri senza alloggio (A1, A3 e profili equiparati): orario di 45 ore settimanali.
  • Addetti, operai, impiegati (profili B e C): orario secondo le previsioni del CCNL per il profilo, normalmente articolato su base settimanale con riposo.

Tabella riepilogativa

Orario settimanale per tipologia di portiere
Profilo Alloggio Orario settimanale Giorni
A1, A3 e simili No 45 ore distribuite su 6 giorni
A2, A4 e simili 48 ore + reperibilità 6 giorni
Profili B/C No secondo CCNL per profilo con riposo settimanale

Reperibilità: per i portieri con alloggio, oltre all’orario di lavoro, sono previste fasce di reperibilità durante le quali il lavoratore deve poter rispondere alle esigenze dello stabile (apertura portone, emergenze). La reperibilità non coincide con l’orario di lavoro effettivo.

Riposo settimanale e giornaliero

Spettano il riposo settimanale (di norma la domenica) e il riposo giornaliero secondo il d.lgs. 66/2003. Per i portieri con alloggio l’organizzazione del riposo tiene conto della presenza nello stabile; le ore di mera reperibilità non sono lavoro effettivo, ma l’eventuale intervento durante la reperibilità è retribuito come prestazione.

Straordinario, festivo e notturno

Le ore eccedenti l’orario contrattuale sono lavoro straordinario e danno diritto alle maggiorazioni previste dalle tabelle del CCNL, con percentuali più elevate per il lavoro festivo e notturno. Lo straordinario deve essere richiesto dal datore e contenuto entro i limiti di legge e contrattuali.

Casi pratici

Tizio – portiere con alloggio (48 ore)
Tizio è portiere A4 con alloggio: il suo orario di lavoro è di 48 ore settimanali su sei giorni, oltre alle fasce di reperibilità serali per le emergenze del condominio. Se interviene durante la reperibilità (ad esempio per un guasto notturno), quelle ore vanno retribuite come prestazione effettiva.
Caia – portiera senza alloggio (45 ore)
Caia è portiera A3 senza alloggio: lavora 45 ore settimanali. Una settimana l’amministratore le chiede 4 ore in più per una pulizia straordinaria: quelle ore sono straordinario e vanno pagate con la maggiorazione prevista dal CCNL.
Sempronio – lavoro in un giorno festivo
Sempronio presta servizio in un giorno festivo per un’esigenza dello stabile. Le ore festive sono retribuite con la maggiorazione per lavoro festivo prevista dalle tabelle del contratto, superiore a quella dello straordinario ordinario.

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Domande frequenti

Quante ore lavora un portiere a settimana?
Dipende dalla presenza dell’alloggio: 48 ore settimanali su sei giorni per i portieri con alloggio (A2, A4 e simili), 45 ore per i portieri senza alloggio (A1, A3 e simili). Per i portieri con alloggio si aggiungono le fasce di reperibilità.
La reperibilità è orario di lavoro?
No, la mera reperibilità non è lavoro effettivo: è il tempo in cui il portiere con alloggio deve poter rispondere alle esigenze dello stabile. L’eventuale intervento concreto durante la reperibilità va invece retribuito come prestazione.
Come viene pagato lo straordinario?
Le ore eccedenti l’orario contrattuale sono straordinario e danno diritto alle maggiorazioni previste dalle tabelle del CCNL, più alte per il lavoro festivo e notturno. Lo straordinario deve essere richiesto dal datore.
Il portiere ha diritto al riposo settimanale?
Sì, spetta il riposo settimanale (di norma la domenica) e il riposo giornaliero secondo il d.lgs. 66/2003, anche per i portieri con alloggio, la cui organizzazione tiene conto della presenza nello stabile.
Chi pulisce le scale ha lo stesso orario del portiere?
No. Gli addetti alle pulizie e gli altri profili B/C seguono l’orario previsto dal CCNL per il loro profilo, distinto dalle 45/48 ore dei portieri, sempre con riposo settimanale e diritto allo straordinario.

Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il rapporto di portierato presenta tratti peculiari: spesso prevede l'alloggio di servizio e una disponibilita legata alla custodia dello stabile, che incide sull'orario.
  • L'orario di lavoro resta soggetto al D.Lgs. 66/2003: durata normale di 40 ore settimanali e durata massima media di 48 ore comprensiva di straordinario.
  • Va distinto il lavoro effettivo dalla mera reperibilita o presenza in alloggio: solo il primo conta ai fini dell'orario e dello straordinario.
  • Lo straordinario eccede l'orario normale e da diritto alla maggiorazione prevista dalle tabelle del CCNL vigente.
  • Riposo giornaliero, riposo settimanale e pausa restano garantiti anche per il portiere con alloggio nello stabile.
Indice dei contenuti

Il portierato e una delle figure piu particolari del lavoro subordinato: il portiere custodisce uno stabile, spesso risiede in un alloggio di servizio e svolge una funzione che intreccia presenza, vigilanza e prestazioni effettive. Questa peculiarita rende delicata la misurazione dell'orario di lavoro e la distinzione tra cio che e tempo di lavoro e cio che non lo e, distinzione da cui dipende il diritto allo straordinario e ai riposi.

La specificita del rapporto di portierato

Il datore di lavoro e tipicamente il condominio, rappresentato dall'amministratore; il portiere puo godere di un alloggio di servizio nello stabile. La coabitazione con il luogo di lavoro non trasforma l'intera giornata in tempo di lavoro: occorre individuare con precisione le fasce di servizio effettivo, distinguendole dai periodi di mera presenza o disponibilita.

Tempo di lavoro e tempo di non lavoro

Ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e tempo di lavoro il periodo in cui il lavoratore e a disposizione del datore nell'esercizio delle sue funzioni. La semplice reperibilita, in cui il portiere e raggiungibile ma libero di gestire il proprio tempo, non costituisce di per se orario di lavoro, salvo diversa previsione contrattuale o salvo che si traduca in un intervento effettivo, che va invece computato e retribuito.

L'orario normale e i limiti di legge

Anche per il portiere valgono i parametri del D.Lgs. 66/2003: orario normale di 40 ore settimanali e durata media massima di 48 ore comprensiva dello straordinario, su un periodo di riferimento. La presenza dell'alloggio non legittima sforamenti: i limiti restano a presidio della salute e vanno calcolati sul lavoro effettivo, non sulla permanenza nello stabile.

Il lavoro straordinario

Lo straordinario e la prestazione effettiva resa oltre l'orario normale e da diritto a una maggiorazione il cui valore e stabilito dalle tabelle del CCNL vigente. Nel portierato la difficolta pratica e documentare l'effettivita della prestazione eccedente: e utile che gli interventi fuori orario siano tracciati, per evitare contestazioni sul loro riconoscimento.

Riposi e pause

Il portiere ha diritto al riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive, al riposo settimanale e alla pausa quando l'orario giornaliero supera le sei ore. Il fatto di abitare nello stabile non puo comprimere questi diritti: il riposo deve essere effettivo, cioe libero da obblighi di servizio. La gestione delle eventuali emergenze va organizzata in modo da non vanificare i riposi.

Cosa verificare

Il portiere ha interesse a che il contratto individuale definisca con chiarezza l'orario di servizio, le modalita di eventuale reperibilita e il trattamento degli interventi straordinari. Le maggiorazioni vanno lette nelle tabelle del CCNL vigente; i riposi minimi del D.Lgs. 66/2003 vanno garantiti anche in presenza di alloggio di servizio.

Domande frequenti

Il portiere con alloggio e sempre in servizio?

No. La residenza nello stabile non trasforma l'intera giornata in tempo di lavoro: e orario solo il periodo in cui il portiere e a disposizione del datore nell'esercizio delle funzioni, secondo il D.Lgs. 66/2003. La mera presenza non si computa come lavoro.

La reperibilita conta come orario di lavoro?

Di per se no: la reperibilita in cui il portiere e raggiungibile ma libero di gestire il proprio tempo non costituisce orario di lavoro, salvo diversa previsione contrattuale. L'eventuale intervento effettivo va invece computato e retribuito.

Come viene retribuito lo straordinario del portiere?

Lo straordinario e la prestazione effettiva resa oltre l'orario normale e da diritto alla maggiorazione fissata dalle tabelle del CCNL vigente. E opportuno tracciare gli interventi fuori orario per documentarne il riconoscimento.

L'alloggio di servizio riduce i riposi minimi?

No. Il riposo giornaliero di 11 ore, il riposo settimanale e la pausa restano garantiti anche al portiere alloggiato nello stabile. Il riposo deve essere effettivo e libero da obblighi di servizio.

Chi e il datore di lavoro del portiere?

Tipicamente il condominio, rappresentato dall'amministratore. E il contratto individuale a dover definire orario di servizio, reperibilita e trattamento dello straordinario, nel rispetto dei limiti del D.Lgs. 66/2003.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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