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Apprendistato nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato
Come funziona l’apprendistato professionalizzante nel settore: durata, inquadramento, retribuzione e formazione.
L’apprendistato professionalizzante consente di assumere giovani 18-29 anni con formazione sul lavoro. Nel CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati l’apprendista è inquadrato con retribuzione ridotta rispetto al profilo di destinazione e periodo di prova di 60 giorni. La disciplina di base è il d.lgs. 81/2015.
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Cos’è l’apprendistato
L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo, disciplinato dal d.lgs. 81/2015. La tipologia più usata nel settore è l’apprendistato professionalizzante, rivolto ai giovani tra 18 e 29 anni, che unisce lavoro retribuito e formazione finalizzata a una qualificazione professionale. Al termine, se nessuna parte recede, il rapporto prosegue come ordinario.
Inquadramento e retribuzione
Durante l’apprendistato il lavoratore è retribuito in misura ridotta rispetto al profilo di destinazione. Il metodo tipico è il sotto-inquadramento (fino a due livelli sotto la qualifica finale) oppure una percentuale crescente della retribuzione del profilo di arrivo, che aumenta con il progredire del periodo. Il periodo di prova per gli apprendisti è fissato dal CCNL in 60 giorni di calendario.
Tabella riepilogativa
| Elemento | Disciplina |
|---|---|
| Età | 18-29 anni (17 con qualifica) |
| Durata | fino a 3 anni (di norma) secondo il profilo |
| Retribuzione | ridotta: sotto-inquadramento o percentuale crescente |
| Periodo di prova | 60 giorni di calendario |
| Formazione | obbligatoria, con tutor aziendale e piano formativo |
| Conferma | al termine prosegue come rapporto ordinario, salvo recesso |
Nota: le percentuali retributive e la durata massima precise sono fissate dal CCNL in funzione del profilo di destinazione e vanno verificate sul testo vigente; i 60 giorni di prova sono il dato certo da contratto.
La formazione
L’apprendistato comporta un obbligo formativo: l’impresa (o il condominio datore di lavoro) deve garantire la formazione professionalizzante prevista dal piano formativo individuale, affiancando all’apprendista un tutor. La formazione è condizione di legittimità del contratto: la sua mancata erogazione può comportare la riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall’inizio, con i relativi oneri.
Vantaggi e limiti per il datore
Per il datore l’apprendistato offre agevolazioni contributive e una retribuzione ridotta a fronte dell’impegno formativo. Va però considerato che molti datori di lavoro del settore sono singoli condomini o piccoli proprietari: l’adempimento degli obblighi formativi e amministrativi richiede attenzione, ed è consigliabile l’assistenza di un consulente del lavoro nella stesura del piano formativo.
Casi pratici
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Domande frequenti
Chi può essere assunto con apprendistato?
Quanto guadagna un apprendista portiere?
Quanto dura la prova per l’apprendista?
La formazione è obbligatoria?
Cosa succede alla fine dell’apprendistato?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il portiere è una figura particolare nel diritto del lavoro: lavora dentro lo stabile che custodisce, spesso vi abita, e il suo datore può essere un singolo proprietario o un condominio rappresentato dall'amministratore. Innestare l'apprendistato in questo contesto significa formare un professionista della custodia, capace di gestire pulizie, piccola manutenzione, recapiti e rapporti con i condomini. La cornice resta il D.Lgs. 81/2015, ma con accorgimenti dettati dalla specificità del rapporto.
Chi è il datore e cosa cambia
Nel portierato il datore può essere il proprietario dell'immobile o il condominio. Quando è il condominio, l'amministratore agisce in rappresentanza: è lui a stipulare il contratto di apprendistato, a definire il piano formativo e a vigilare. Questa pluralità di "controparti" rende importante chiarire chi impartisce le direttive e chi cura la formazione, perché l'obbligo formativo resta condizione di legittimità del contratto.
Apprendistato professionalizzante nel portierato
La forma prevalente è quella professionalizzante del D.Lgs. 81/2015: il giovane apprende sul campo le competenze del portiere - sorveglianza dello stabile, gestione degli accessi, pulizia delle parti comuni, piccola manutenzione, relazione con i condomini e i fornitori. Il piano formativo individuale traduce queste mansioni in obiettivi misurabili e individua il tutor che segue l'apprendista.
L'alloggio di servizio e i suoi riflessi
Tratto distintivo del settore è l'eventuale alloggio di servizio. Esso non trasforma il rapporto in una disponibilità continua: l'orario di lavoro resta delimitato e l'abitare nello stabile non equivale a essere sempre in servizio. L'alloggio incide però su retribuzione (come componente in natura) e organizzazione; quando vi è reperibilità per emergenze, va distinta dal lavoro effettivo e compensata secondo le regole del contratto.
Inquadramento e retribuzione crescente
L'apprendista è inquadrato con sotto-livello o percentuale crescente rispetto al portiere qualificato, secondo le tabelle del CCNL vigente. La progressione retributiva accompagna l'acquisizione di autonomia nella custodia dello stabile. Importi e percentuali non vanno stimati ma letti sul contratto applicato e aggiornati ai rinnovi.
Formazione, tutor e rischio riqualificazione
La formazione è l'anima dell'apprendistato. Se il datore - proprietario o condominio - non eroga la formazione prevista dal piano, il rapporto può essere riqualificato come ordinario, con perdita delle agevolazioni. Il tutor verifica l'avanzamento e certifica le competenze; nel condominio è spesso il portiere senior o un referente individuato dall'amministratore.
Recesso al termine del periodo formativo
Durante l'apprendistato il rapporto è a tempo indeterminato e il licenziamento richiede giusta causa o giustificato motivo (art. 2118-2119 c.c.). Al termine del periodo formativo opera il recesso speciale: ciascuna parte può recedere con preavviso; in mancanza, il rapporto prosegue come ordinario, con il portiere stabilmente inserito nella gestione dello stabile.
Domande frequenti
Un condominio può assumere un portiere in apprendistato?
Sì. Il condominio, tramite l'amministratore, può stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante secondo il D.Lgs. 81/2015, con piano formativo individuale e tutor.
L'alloggio di servizio significa essere sempre in servizio?
No. L'alloggio non trasforma il rapporto in disponibilità continua: l'orario di lavoro resta delimitato. L'alloggio rileva come componente in natura della retribuzione; l'eventuale reperibilità è distinta e compensata secondo il CCNL.
Come è retribuito l'apprendista portiere?
Con sotto-inquadramento o percentuale crescente rispetto al portiere qualificato, secondo le tabelle del CCNL vigente. La retribuzione cresce con l'avanzare della formazione.
Chi cura la formazione se il datore è il condominio?
Il piano formativo è gestito sotto la responsabilità del datore-condominio tramite l'amministratore, che individua un tutor (spesso un portiere senior). Il mancato adempimento può riqualificare il rapporto.
Cosa accade alla fine dell'apprendistato?
Si applica il recesso speciale: ciascuna parte può recedere con preavviso; in mancanza il rapporto prosegue a tempo indeterminato ordinario, con inquadramento pieno di portiere.