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Ultimo aggiornamento: 29 Gennaio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
L’apprendistato professionalizzante consente di assumere giovani 18-29 anni con formazione sul lavoro. Nel CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati l’apprendista è inquadrato con retribuzione ridotta rispetto al profilo di destinazione e periodo di prova di 60 giorni. La disciplina di base è il d.lgs. 81/2015.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Apprendistato nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Come funziona l’apprendistato professionalizzante nel settore: durata, inquadramento, retribuzione e formazione.

In sintesi

L’apprendistato professionalizzante consente di assumere giovani 18-29 anni con formazione sul lavoro. Nel CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati l’apprendista è inquadrato con retribuzione ridotta rispetto al profilo di destinazione e periodo di prova di 60 giorni. La disciplina di base è il d.lgs. 81/2015.

Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
30 ottobre 2025
Vigenza
1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
Ambito
~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

Cos’è l’apprendistato

L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo, disciplinato dal d.lgs. 81/2015. La tipologia più usata nel settore è l’apprendistato professionalizzante, rivolto ai giovani tra 18 e 29 anni, che unisce lavoro retribuito e formazione finalizzata a una qualificazione professionale. Al termine, se nessuna parte recede, il rapporto prosegue come ordinario.

Inquadramento e retribuzione

Durante l’apprendistato il lavoratore è retribuito in misura ridotta rispetto al profilo di destinazione. Il metodo tipico è il sotto-inquadramento (fino a due livelli sotto la qualifica finale) oppure una percentuale crescente della retribuzione del profilo di arrivo, che aumenta con il progredire del periodo. Il periodo di prova per gli apprendisti è fissato dal CCNL in 60 giorni di calendario.

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante: elementi chiave
Elemento Disciplina
Età 18-29 anni (17 con qualifica)
Durata fino a 3 anni (di norma) secondo il profilo
Retribuzione ridotta: sotto-inquadramento o percentuale crescente
Periodo di prova 60 giorni di calendario
Formazione obbligatoria, con tutor aziendale e piano formativo
Conferma al termine prosegue come rapporto ordinario, salvo recesso

Nota: le percentuali retributive e la durata massima precise sono fissate dal CCNL in funzione del profilo di destinazione e vanno verificate sul testo vigente; i 60 giorni di prova sono il dato certo da contratto.

La formazione

L’apprendistato comporta un obbligo formativo: l’impresa (o il condominio datore di lavoro) deve garantire la formazione professionalizzante prevista dal piano formativo individuale, affiancando all’apprendista un tutor. La formazione è condizione di legittimità del contratto: la sua mancata erogazione può comportare la riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall’inizio, con i relativi oneri.

Vantaggi e limiti per il datore

Per il datore l’apprendistato offre agevolazioni contributive e una retribuzione ridotta a fronte dell’impegno formativo. Va però considerato che molti datori di lavoro del settore sono singoli condomini o piccoli proprietari: l’adempimento degli obblighi formativi e amministrativi richiede attenzione, ed è consigliabile l’assistenza di un consulente del lavoro nella stesura del piano formativo.

Casi pratici

Tizio – apprendista portiere
Tizio, 24 anni, è assunto con apprendistato professionalizzante per diventare portiere. È inquadrato con retribuzione ridotta rispetto al profilo di destinazione, con periodo di prova di 60 giorni; al termine del percorso formativo, se confermato, passa alla retribuzione piena del profilo.
Caia – formazione non erogata
Caia è apprendista ma il datore non eroga la formazione prevista dal piano. La mancanza dell’elemento formativo può portare alla riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall’inizio, con diritto alla retribuzione piena del profilo per il periodo trascorso.
Sempronio – passaggio a tempo indeterminato
Sempronio completa il periodo di apprendistato senza che alcuna parte receda: il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato, con piena retribuzione del profilo e l’anzianità maturata durante l’apprendistato.

Domande frequenti

Chi può essere assunto con apprendistato?
L’apprendistato professionalizzante è rivolto ai giovani tra 18 e 29 anni (17 se già in possesso di una qualifica). È un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo, disciplinato dal d.lgs. 81/2015.
Quanto guadagna un apprendista portiere?
Meno del profilo di destinazione: la retribuzione è ridotta tramite sotto-inquadramento (fino a due livelli sotto) o una percentuale crescente della paga del profilo finale, che aumenta con il progredire del periodo. Le percentuali esatte sono nel CCNL.
Quanto dura la prova per l’apprendista?
Il CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati fissa il periodo di prova degli apprendisti in 60 giorni di calendario.
La formazione è obbligatoria?
Sì. L’apprendistato comporta un obbligo formativo con tutor e piano formativo individuale: la formazione è condizione di legittimità del contratto e la sua mancata erogazione può comportare la riqualificazione del rapporto come ordinario.
Cosa succede alla fine dell’apprendistato?
Se nessuna delle parti recede al termine del periodo formativo, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato, con retribuzione piena del profilo e conservazione dell’anzianità maturata.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Chi può essere assunto con apprendistato?

L’apprendistato professionalizzante è rivolto ai giovani tra 18 e 29 anni (17 se già in possesso di una qualifica). È un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo, disciplinato dal d.lgs. 81/2015.

Quanto guadagna un apprendista portiere?

Meno del profilo di destinazione: la retribuzione è ridotta tramite sotto-inquadramento (fino a due livelli sotto) o una percentuale crescente della paga del profilo finale, che aumenta con il progredire del periodo. Le percentuali esatte sono nel CCNL.

Quanto dura la prova per l’apprendista?

Il CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati fissa il periodo di prova degli apprendisti in 60 giorni di calendario.

La formazione è obbligatoria?

Sì. L’apprendistato comporta un obbligo formativo con tutor e piano formativo individuale: la formazione è condizione di legittimità del contratto e la sua mancata erogazione può comportare la riqualificazione del rapporto come ordinario.

Cosa succede alla fine dell’apprendistato?

Se nessuna delle parti recede al termine del periodo formativo, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato, con retribuzione piena del profilo e conservazione dell’anzianità maturata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.