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La guida

CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Apprendistato nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Come funziona l’apprendistato professionalizzante nel settore: durata, inquadramento, retribuzione e formazione.

In sintesi

L’apprendistato professionalizzante consente di assumere giovani 18-29 anni con formazione sul lavoro. Nel CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati è ammesso solo per i profili B1, B2, B4, C3, C4, D1 e D3 (non per i portieri A), dura da 24 a 36 mesi e la retribuzione è l’80%, l’85% e il 90% del salario conglobato del qualificato nei tre terzi del periodo. La disciplina di base è il d.lgs. 81/2015.

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Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
30 ottobre 2025
Vigenza
1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
Ambito
~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

Cos’è l’apprendistato

L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo, disciplinato dal d.lgs. 81/2015. La tipologia più usata nel settore è l’apprendistato professionalizzante, rivolto ai giovani tra 18 e 29 anni, che unisce lavoro retribuito e formazione finalizzata a una qualificazione professionale. Al termine, se nessuna parte recede, il rapporto prosegue come ordinario.

Inquadramento e retribuzione

Il CCNL (art. 36) determina la retribuzione in percentuale del salario conglobato previsto per il lavoratore qualificato: 80% nel primo terzo della durata, 85% nel secondo, 90% nel terzo. Non è previsto il sotto-inquadramento. La durata massima è di 24 mesi per i profili B2, B4, C4, D1 e D3 e di 36 mesi per B1 e C3. Il periodo di prova è deciso dalle parti nel contratto, nei limiti dell’art. 33 per il profilo di destinazione (art. 35, comma 2).

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante: elementi chiave (artt. 35-36 CCNL)
Elemento Disciplina
Età 18-29 anni (17 con qualifica professionale)
Profili ammessi B1, B2, B4, C3, C4, D1, D3 (non i profili A dei portieri)
Durata massima 24 mesi (B2, B4, C4, D1, D3); 36 mesi (B1, C3)
Retribuzione 80% / 85% / 90% del salario conglobato del qualificato, un terzo della durata ciascuna
Part-time ammesso, con orario non inferiore a 24 ore settimanali
Periodo di prova deciso dalle parti entro i limiti dell’art. 33 per il profilo
Formazione obbligatoria, dentro l’orario di lavoro, con tutor e piano formativo individuale
Conferma al termine prosegue come rapporto ordinario, salvo recesso (art. 2118 c.c.)

Fonte: artt. 35 e 36 del CCNL 12 novembre 2012 (testo ufficiale Confedilizia, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL). Il contratto cita ancora il d.lgs. 167/2011, oggi sostituito dal d.lgs. 81/2015. Il periodo di apprendistato conta per l’anzianità di servizio, ma per gli operai B non conta ai fini degli scatti (art. 112).

La formazione

L’apprendistato comporta un obbligo formativo: l’impresa (o il condominio datore di lavoro) deve garantire la formazione professionalizzante prevista dal piano formativo individuale, affiancando all’apprendista un tutor. La formazione è condizione di legittimità del contratto: la sua mancata erogazione può comportare la riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall’inizio, con i relativi oneri.

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Vantaggi e limiti per il datore

Per il datore l’apprendistato offre agevolazioni contributive e una retribuzione ridotta a fronte dell’impegno formativo. Va però considerato che molti datori di lavoro del settore sono singoli condomini o piccoli proprietari: l’adempimento degli obblighi formativi e amministrativi richiede attenzione, ed è consigliabile l’assistenza di un consulente del lavoro nella stesura del piano formativo.

Casi pratici

Tizio – apprendista operaio B2
Tizio, 24 anni, è assunto con apprendistato professionalizzante come operaio B2 (manutenzione di immobili e impianti), con durata di 24 mesi. Prende l’80% del salario conglobato B2 nei primi otto mesi, l’85% nei successivi otto e il 90% negli ultimi otto; al termine del percorso formativo, se confermato, passa alla retribuzione piena del profilo.
Caia – formazione non erogata
Caia è apprendista ma il datore non eroga la formazione prevista dal piano. La mancanza dell’elemento formativo può portare alla riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall’inizio, con diritto alla retribuzione piena del profilo per il periodo trascorso.
Sempronio – passaggio a tempo indeterminato
Sempronio completa il periodo di apprendistato senza che alcuna parte receda: il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato, con piena retribuzione del profilo e l’anzianità maturata durante l’apprendistato.

Domande frequenti

Chi può essere assunto con apprendistato?
L’apprendistato professionalizzante è rivolto ai giovani tra 18 e 29 anni (17 se già in possesso di una qualifica). È un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo, disciplinato dal d.lgs. 81/2015.
Quanto guadagna un apprendista?
Meno del profilo di destinazione: l’80% del salario conglobato del qualificato nel primo terzo della durata, l’85% nel secondo terzo, il 90% nel terzo (art. 36 CCNL). Non è previsto il sotto-inquadramento. Gli apprendisti non sono assumibili come portieri: il contratto ammette l’apprendistato solo per i profili B1, B2, B4, C3, C4, D1 e D3.
Quanto dura la prova per l’apprendista?
Il CCNL non fissa un numero unico: la durata la decidono le parti nel contratto, entro i limiti dell’art. 33 per il profilo di destinazione (per esempio 20 giorni di effettivo lavoro per B2, 60 per C3).
La formazione è obbligatoria?
Sì. L’apprendistato comporta un obbligo formativo con tutor e piano formativo individuale: la formazione è condizione di legittimità del contratto e la sua mancata erogazione può comportare la riqualificazione del rapporto come ordinario.
Cosa succede alla fine dell’apprendistato?
Se nessuna delle parti recede al termine del periodo formativo, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato, con retribuzione piena del profilo e conservazione dell’anzianità maturata.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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