Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Legno e Arredamento

In sintesi

Il CCNL Legno e Arredamento dell’industria prevede 4 settimane di ferie annue, 64 ore di permessi per riduzione d’orario (ROL) e 32 ore di ex-festività soppresse, che sono un istituto distinto e si sommano. Chi lavora in turni avvicendati ha 8 ore di ROL in più. Il godimento delle ferie deve avvenire entro 18 mesi dalla maturazione. Attenzione: se lavori in un’impresa artigiana i valori sono diversi — vedi la guida al CCNL artigianato.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
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Parti firmatarie
FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Platea
~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

Tabella riepilogativa

Ferie, permessi e ROL – CCNL Legno e Arredamento (riepilogo)
Istituto Quantità Note
Ferie annue 4 settimane In caso di frazionamento 5 giornate valgono una settimana; il godimento continuativo non può superare le 3 settimane
Ex-festività soppresse 32 ore (4 gruppi da 8) Istituto distinto dal ROL: si somma. Non fruite, confluiscono in Banca Ore
ROL (riduzione orario) 64 ore Uguale per operai e impiegati
ROL – turni avvicendati +8 ore (72 in totale) Ulteriori 8 ore per chi presta servizio in turni avvicendati; non fruite, vanno in Banca Ore
Permesso matrimoniale 15 giorni di calendario Retribuito, non detraibile dalle ferie
Permesso lutto 1° grado 3 giorni lavorativi Coniuge, genitori, figli

Ferie annue: maturazione e godimento

Il CCNL Legno e Arredamento garantisce 4 settimane di ferie per anno, maturate in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati. Il contratto precisa due cose che nella pratica contano: il godimento continuativo non può superare le 3 settimane, e in caso di ferie frazionate 5 giornate equivalgono a una settimana — quindi le 4 settimane corrispondono a 20 giornate lavorative su orario distribuito in 5 giorni.

Le ferie non possono essere monetizzate in costanza di rapporto, salvo la quota eventualmente eccedente il minimo legale di quattro settimane (art. 10 D.Lgs. 66/2003). Due settimane vanno godute nell’anno di maturazione; le restanti possono essere fruite entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.

ROL: riduzione orario di lavoro

La riduzione dell’orario di lavoro (ROL) è un istituto che si è consolidato nell’industria manifatturiera a partire dagli anni ’80 come strumento di riduzione complessiva dell’orario annuo. Nel CCNL Legno industria il monte è uguale per tutti, operai e impiegati:

  • 64 ore annue di permessi per riduzione dell’orario;
  • ulteriori 8 ore (per un totale di 72) per i lavoratori che prestano la loro opera in turni avvicendati.

Le ore ROL maturano mensilmente (di norma 1/12 del monte annuo per ogni mese intero di servizio) e possono essere fruite singolarmente, per mezze giornate o accumulate in blocchi. Le ore non fruite entro l’anno confluiscono in Banca Ore.

Ex-festività soppresse

A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54, quattro festività nazionali (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre) furono soppresse come giornate di riposo obbligatorio. Il CCNL Legno ne garantisce il recupero come 4 gruppi di 8 ore, cioè 32 ore di permesso retribuito. Il contratto le misura in ore, non in giornate: è la formulazione che conta quando l’orario non è distribuito su 8 ore al giorno.

Le ex-festività si sommano a ferie e ROL e non possono essere detratte da queste: sono tre istituti distinti. In un anno pieno il totale è quindi di 4 settimane di ferie, 64 ore di ROL e 32 ore di ex-festività. Le ore di ex-festività non fruite confluiscono in Banca Ore.

Permessi per eventi e causali speciali

Il CCNL riconosce permessi retribuiti per i seguenti eventi:

  • Matrimonio: 15 giorni di calendario (anche unione civile, per effetto della L. 76/2016), non detraibili dalle ferie.
  • Lutto per parenti di 1° grado (coniuge/parte civile, genitori, figli): 3 giorni lavorativi.
  • Lutto per parenti di 2° grado (fratelli, suoceri, nonni): 1 giorno lavorativo.
  • Donazione sangue: giornata intera retribuita (L. 584/1967).
  • Visite mediche specialistiche: il CCNL o gli accordi aziendali possono prevedere permessi brevi per visite documentate; in assenza, il lavoratore può utilizzare ore ROL.
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Casi pratici

Tizio – Calcolo ferie residue alla fine dell’anno
Tizio ha maturato 4 settimane di ferie nel 2025 — 20 giornate su orario in 5 giorni — e ne ha godute 14. Le 6 giornate residue devono essere fruite entro il 30 giugno 2027 (18 mesi dalla maturazione). Se non li fruisce entro tale termine e il mancato godimento è imputabile al datore, Tizio ha diritto alla monetizzazione. Se imputabile al lavoratore, l’azienda non è obbligata a pagare, salvo accordo.
Caia – ROL non goduto a fine anno
Caia (impiegata A1) ha un monte ROL annuo di 64 ore. Ne ha godute 40. Alla fine dell’anno, le 24 ore residue possono, per accordo aziendale, essere monetizzate o trasferite in banca ore per l’anno successivo. La monetizzazione avviene alla quota oraria ordinaria senza maggiorazioni: 24 × (2.050/173) = 24 × 11,85 = 284,40 € lordi.
Sempronio – Permesso matrimoniale e ferie consecutive
Sempronio si sposa a giugno. Il CCNL gli garantisce 15 giorni di calendario di permesso matrimoniale. Sempronio decide di aggiungere 5 giorni di ferie ordinarie: il totale è 20 giorni di assenza retribuita. Il datore non può computare i 15 giorni di permesso matrimoniale nel monte ferie annuo: sono istituti separati e distinti.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Legno?
Quattro settimane. Il contratto precisa che, in caso di ferie frazionate, 5 giornate equivalgono a una settimana: su un orario distribuito in 5 giorni si tratta quindi di 20 giornate lavorative. Il godimento continuativo non può superare le 3 settimane. Non esiste un incremento a 26 o 28 giorni per anzianità.
Cosa sono le ex-festività nel CCNL Legno?
Sono 32 ore di permesso retribuito — 4 gruppi da 8 ore — che recuperano le festività soppresse dalla legge del 1977 (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre). Si sommano a ferie e ROL: sono un istituto a sé.
Si possono monetizzare le ferie?
No, non in costanza di rapporto. La monetizzazione è ammessa solo per la quota eventualmente eccedente le quattro settimane garantite per legge, oppure alla cessazione del rapporto di lavoro (liquidazione del residuo ferie).
Come si matura il ROL durante la malattia?
Durante la malattia il lavoratore è in aspettativa retribuita: il ROL continua a maturare come se lavorasse, a meno che la malattia non determini la sospensione del rapporto oltre i limiti del comporto. La maturazione delle ferie durante la malattia è garantita dall’art. 10 D.Lgs. 66/2003.
Il permesso matrimoniale spetta anche per la convivenza di fatto?
Il permesso matrimoniale stricto sensu (15 giorni) è riservato al matrimonio e all’unione civile. Le convivenze di fatto (L. 76/2016) non danno diritto allo stesso permesso, salvo estensione esplicita da accordo aziendale o integrativo.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento, Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.

Fonte. Ferie, ROL ed ex-festività di questa pagina sono quelli della scheda CNEL F051 del CCNL Legno e Arredamento — industria (FederlegnoArredo), aggiornata all’ipotesi di accordo del 20 giugno 2023. Pagina corretta il 12 settembre 2026 dopo la segnalazione di un lettore: la versione precedente indicava 26-28 giorni di ferie e un ROL variabile fra 40 e 72 ore, valori che il contratto non prevede.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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