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Il CCNL Legno e Arredamento prevede un minimo di 26 giorni lavorativi di ferie annue (28 giorni per anzianità superiore a 5 anni in alcune categorie). Ai lavoratori spettano inoltre permessi retribuiti per eventi specifici, ex-festività soppresse (4 giornate) e ore di riduzione dell’orario di lavoro (ROL). Il godimento delle ferie deve avvenire entro 18 mesi dalla maturazione.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Quantità | Note |
|---|---|---|
| Ferie annue (fino a 5 anni anzianità) | 26 giorni lavorativi | Maturazione proporzionale nei primi anni |
| Ferie annue (oltre 5 anni anzianità) | 26-28 giorni lavorativi | Incremento previsto da alcuni accordi integrativi |
| Ex-festività soppresse | 4 giornate | Da fruire entro l’anno o monetizzabili su accordo |
| ROL – operai (annui) | 40-56 ore | Differenziato per categoria e accordo aziendale |
| ROL – impiegati (annui) | 56-72 ore | Differenziato per categoria |
| Permesso matrimoniale | 15 giorni di calendario | Retribuito, non detraibile dalle ferie |
| Permesso lutto 1° grado | 3 giorni lavorativi | Coniuge, genitori, figli |
Ferie annue: maturazione e godimento
Il CCNL Legno e Arredamento garantisce un periodo minimo di ferie pari a 26 giorni lavorativi per anno, maturati in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel corso dell’anno. Per i lavoratori con anzianità aziendale superiore ai 5 anni, alcuni accordi integrativi territoriali (es. distretto bresciano, brianzolo) prevedono un incremento fino a 28 giorni.
Le ferie non possono essere monetizzate in costanza di rapporto di lavoro, salvo la quota eccedente i 26 giorni garantiti dalla legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003). Il periodo minimo di godimento continuativo è fissato in due settimane consecutive, da concedere nel corso dell’anno di maturazione; le restanti settimane possono essere fruite entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.
ROL: riduzione orario di lavoro
La riduzione dell’orario di lavoro (ROL) è un istituto che si è consolidato nell’industria manifatturiera a partire dagli anni ’80 come strumento di riduzione complessiva dell’orario annuo. Nel CCNL Legno, il monte ROL è differenziato per categoria:
- Operai comuni e qualificati: da 40 a 48 ore annue, secondo l’anzianità e l’accordo aziendale.
- Operai specializzati: da 48 a 56 ore annue.
- Impiegati: da 56 a 72 ore annue.
Le ore ROL maturano mensilmente (di norma 1/12 del monte annuo per ogni mese intero di servizio). Possono essere fruite singolarmente, per mezze giornate, o accumulate in blocchi. Quelle non godute entro l’anno possono essere monetizzate o accantonate in banca ore su accordo aziendale.
Ex-festività soppresse
A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54, quattro festività nazionali (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre) furono soppresse come giornate di riposo obbligatorio. I CCNL dell’industria, incluso il CCNL Legno, ne garantiscono il recupero sotto forma di 4 giornate di permesso retribuito da fruire nell’anno.
Le ex-festività si aggiungono al monte ferie e ROL, e non possono essere detratte da queste. In caso di coincidenza con una giornata non lavorativa (domenica o giorno non compreso nella settimana contrattuale), il permesso va recuperato in altra data concordata.
Permessi per eventi e causali speciali
Il CCNL riconosce permessi retribuiti per i seguenti eventi:
- Matrimonio: 15 giorni di calendario (anche unione civile, per effetto della L. 76/2016), non detraibili dalle ferie.
- Lutto per parenti di 1° grado (coniuge/parte civile, genitori, figli): 3 giorni lavorativi.
- Lutto per parenti di 2° grado (fratelli, suoceri, nonni): 1 giorno lavorativo.
- Donazione sangue: giornata intera retribuita (L. 584/1967).
- Visite mediche specialistiche: il CCNL o gli accordi aziendali possono prevedere permessi brevi per visite documentate; in assenza, il lavoratore può utilizzare ore ROL.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Legno?
Cosa sono le ex-festività nel CCNL Legno?
Si possono monetizzare le ferie?
Come si matura il ROL durante la malattia?
Il permesso matrimoniale spetta anche per la convivenza di fatto?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ferie, permessi, ex-festività e ROL sono gli istituti che governano il tempo non lavorato retribuito nel CCNL Legno e Arredamento dell'industria. Ognuno ha una logica propria: le ferie tutelano il recupero psicofisico, gli ex-festivi compensano festività soppresse, i ROL traducono in tempo libero la riduzione contrattuale dell'orario. Conoscerne la natura aiuta a non confonderli e a fruirli correttamente.
Le ferie: diritto costituzionale e minimo inderogabile
Il diritto alle ferie ha rango costituzionale (art. 36 Cost.) ed è disciplinato dall'art. 10 D.Lgs. 66/2003, che fissa un minimo di quattro settimane annue. Il CCNL può prevedere giorni aggiuntivi, spesso crescenti con l'anzianità di servizio. Il minimo legale è irrinunciabile e non monetizzabile in costanza di rapporto: serve a garantire il recupero, non a essere convertito in denaro.
Maturazione e termini di godimento
Le ferie maturano in proporzione ai mesi lavorati. La legge impone che almeno due settimane siano godute nell'anno di maturazione e le restanti entro un termine successivo definito dalla contrattazione. Il datore organizza il piano ferie contemperando le esigenze aziendali e quelle del lavoratore; il rifiuto sistematico o l'accumulo indefinito non sono ammessi.
Le ex-festività soppresse
Alcune festività civili abolite nel tempo sono state compensate con giornate aggiuntive di permesso, le cosiddette ex-festività. Nel settore legno sono di norma quattro giornate, da fruire entro l'anno o, in mancanza, monetizzate secondo le regole contrattuali. Non vanno confuse con le ferie: hanno disciplina e finalità diverse.
I ROL: la riduzione dell'orario in ore
I permessi per riduzione dell'orario di lavoro (ROL) nascono dalla contrattazione che, anziché abbassare l'orario settimanale, riconosce un monte ore annuo di permesso. La quantità è differenziata per categoria - di norma diversa tra operai e impiegati - e per eventuali accordi aziendali. I ROL si fruiscono come permessi e, se non goduti, seguono le regole contrattuali su riporto o liquidazione.
I permessi retribuiti per eventi
Oltre a ferie, ex-festivi e ROL, il contratto prevede permessi retribuiti per eventi specifici: matrimonio, lutto, e altre causali. Si aggiungono ai permessi di legge (ad esempio quelli per donazione o per cariche pubbliche) e hanno durata e condizioni stabilite dal CCNL.
Controllo del residuo e tutela
Il lavoratore ha interesse a monitorare il proprio residuo di ferie, ex-festivi e ROL, perché ciascun istituto ha regole proprie di scadenza e di eventuale monetizzazione. Le quantità precise - giorni di ferie per anzianità, ore di ROL per categoria, numero di ex-festivi - vanno lette sul testo del rinnovo vigente e sugli integrativi aziendali, evitando di assumere i dati come fissi.
Domande frequenti
Quante ferie spettano nel CCNL Legno industria?
Almeno il minimo legale di quattro settimane annue (art. 10 D.Lgs. 66/2003), con eventuali giorni aggiuntivi previsti dal contratto, spesso crescenti con l'anzianità. Le quantità precise vanno lette sul testo del rinnovo vigente.
Le ferie minime si possono monetizzare?
No, non in costanza di rapporto. Il minimo legale di quattro settimane è irrinunciabile e finalizzato al recupero psicofisico; la monetizzazione è ammessa solo per la parte eccedente o alla cessazione del rapporto.
Che differenza c'è tra ex-festività e ferie?
Le ex-festività compensano festività civili soppresse e sono giornate aggiuntive con disciplina propria (di norma quattro, da fruire entro l'anno o monetizzare). Le ferie tutelano il riposo annuale e hanno fondamento costituzionale: non vanno confuse.
Cosa sono i ROL?
Sono permessi per riduzione dell'orario di lavoro: un monte ore annuo riconosciuto dalla contrattazione in luogo dell'abbassamento dell'orario settimanale. La quantità è differenziata per categoria e per eventuali accordi aziendali.
Entro quando vanno godute le ferie?
Almeno due settimane nell'anno di maturazione e le restanti entro il termine successivo fissato dalla contrattazione. L'accumulo indefinito non è ammesso: il datore deve favorire un piano ferie effettivo.