Indice
La guida
Il CCNL Legno e Arredamento fissa il periodo di prova in settimane o mesi di effettiva prestazione: 4 settimane per gli operai AE1, 8 per gli altri operai, 2 mesi per gli intermedi, 3 o 6 mesi per gli impiegati. L’apprendista è inquadrato due livelli sotto la destinazione nel primo periodo e un livello sotto nel secondo e nel terzo, per 24 o 36 mesi. Il tempo determinato segue i limiti del D.Lgs. 81/2015.
Tabella riepilogativa
| Categoria | Durata massima periodo di prova |
|---|---|
| Operai AE1 | 4 settimane di effettiva prestazione (art. 64) |
| Operai AE2, AE3, AS1, AS2, AS3 | 8 settimane di effettiva prestazione (art. 64) |
| Intermedi (AC1, AC2) | Non oltre 2 mesi di effettiva prestazione (art. 84) |
| Quadri e impiegati delle ex categorie VII e VI | 6 mesi di effettiva prestazione; 3 mesi per chi ha già un biennio nelle stesse mansioni (art. 101) |
| Altri impiegati | 3 mesi di effettiva prestazione; 2 mesi per chi ha già un biennio nelle stesse mansioni (art. 101) |
Fonte: CCNL Legno industria, testo 2010, artt. 64, 84 e 101; gli accordi successivi (2013, 2016, 2020, 2023 e l’ipotesi 2026) non modificano queste durate per i contratti a tempo indeterminato. Le categorie «VII e VI» sono quelle del vecchio inquadramento, che dal 2007 corrispondono ai livelli AD2-AD3 (ex VII) e AC5 (ex VI); per l’AD1, livello nuovo, il testo non lo dice. La riduzione per chi ha un biennio di esperienza vale per gli amministrativi con analoghe mansioni in altre aziende e per i tecnici con analoghe mansioni in aziende dello stesso settore.
Il periodo di prova: forma e tutele
Il periodo di prova deve essere concordato per iscritto nella lettera di assunzione; in mancanza, si presume che il rapporto sia stato instaurato a tempo indeterminato senza prova. La durata non può superare i limiti fissati dal CCNL, a pena di nullità della clausola eccedente.
Durante la prova, entrambe le parti possono recedere liberamente e senza preavviso né indennità sostitutiva. Se la prova è interrotta da malattia o infortunio, l’operaio può completarla se riprende il servizio entro 15 giorni dall’inizio dell’assenza (art. 64), l’intermedio entro 25 giorni (art. 84). Per gli impiegati la prova non può essere prorogata né rinnovata (art. 101).
Al superamento della prova, il rapporto si stabilizza automaticamente e l’anzianità decorre dal primo giorno di lavoro (artt. 64, 84 e 101).
Assunzione: forma, comunicazioni e tipologie contrattuali
La lettera di assunzione deve indicare: data di inizio, categoria di inquadramento, retribuzione, CCNL applicato, sede di lavoro, orario contrattuale. Va consegnata al lavoratore prima dell’inizio del rapporto (D.Lgs. 104/2022 – Decreto Trasparenza).
L’assunzione a tempo determinato è regolata dal D.Lgs. 81/2015 (come modificato dal D.L. 87/2018 e successive proroghe): durata massima 12 mesi (prorogabili fino a 24 con causale). Nel CCNL Legno, i contratti integrativi aziendali spesso disciplinano causali specifiche per la stagionalità degli ordini (es. commesse per il Salone del Mobile).
Il part-time è consentito in tutte le forme (orizzontale, verticale, misto) con accordo scritto. Il CCNL prevede il diritto di precedenza del part-time involontario nella copertura di posizioni a tempo pieno.
Apprendistato professionalizzante nel settore legno
L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47) è lo strumento principale di inserimento qualificato nel comparto, fortemente incentivato nelle PMI dei distretti del mobile. Il CCNL Legno disciplina:
- Durata: 36 mesi (tre periodi di 12) per tutti i livelli da AE3 in su; 24 mesi (10 + 10 + 4) per la destinazione AE2. Non si può assumere un apprendista con destinazione AE1. Chi ha un diploma inerente alla professionalità ha 10 mesi in meno; chi ha una laurea inerente fa 24 mesi.
- Inquadramento e retribuzione: nel primo periodo due livelli sotto quello di destinazione; nel secondo un livello sotto; nel terzo un livello sotto, con retribuzione pari al valore intermedio tra la categoria di appartenenza e quella di destinazione. Chi è destinato all’AE2 è inquadrato AE2 dall’inizio del secondo periodo. Non si usano percentuali del minimo.
- Formazione: 120 ore medie annue retribuite, di cui 40 trasversali e 80 specifiche; 80 ore per chi ha un titolo di studio post-obbligo idoneo.
- Conferme: per assumere nuovi apprendisti l’azienda deve aver confermato, nei 36 mesi precedenti, almeno il 50% degli apprendisti (30% sotto i 10 dipendenti). La mancata trasformazione va comunicata per iscritto con il preavviso della categoria.
Fonte: regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante per gli assunti dal 26 aprile 2012, nel testo dell’accordo di rinnovo 2016 pubblicato dalla Fillea-Cgil; i minimi per livello sono nella scheda sulle tabelle retributive del CCNL Legno. Restano fermi i limiti di legge: durata minima 6 mesi e massima 3 anni per l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015).
La somministrazione di lavoro nel comparto legno
Le aziende del comparto legno ricorrono significativamente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato (lavoro in affitto tramite Agenzie per il Lavoro) per gestire i picchi di produzione, in particolare nei mesi precedenti le grandi fiere del mobile (aprile per Eurocucina/Salone del Mobile, settembre per Cersaie).
I lavoratori somministrati hanno diritto al trattamento economico e normativo equivalente a quello dei dipendenti diretti di pari categoria e mansione (principio di parità di trattamento, D.Lgs. 81/2015 art. 35). Il CCNL applicato è quello dell’utilizzatore (in questo caso, il CCNL Legno industria), non quello delle Agenzie per il Lavoro.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova per un falegname industriale?
L'apprendistato nel settore legno conviene economicamente all'azienda?
Un contratto a tempo determinato può diventare a tempo indeterminato automaticamente?
La lettera di assunzione è obbligatoria nel CCNL Legno?
I lavoratori somministrati maturano TFR?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.