Testo dell'articoloVigente
Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2025 (ultimi minimi vigenti)
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
| Livello | Minimo mensile lordo |
|---|---|
| AD3 | 3.078,52 € |
| AD2 | 3.020,46 € |
| AD1 | 2.898,82 € |
| AC5 | 2.778,20 € |
| AC4 | 2.597,38 € |
| AC3 / AC2 / AS4 | 2.416,40 € |
| AS3 | 2.326,52 € |
| AC1 / AS2 | 2.234,14 € |
| AE4 / AS1 | 2.162,04 € |
| AE3 | 2.071,80 € |
| AE2 | 1.980,99 € |
| AE1 | 1.753,18 € |
Minimi contrattuali del CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi-Forestali industria (FederlegnoArredo con Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL), aggiornati con l’adeguamento IPCA (+1,1%) dell’accordo del 27 gennaio 2025. La parte economica del contratto è scaduta il 31 dicembre 2025: il 20 novembre 2025 i sindacati hanno presentato la piattaforma per il rinnovo (aumenti in 5 tranche e revisione dell’inquadramento). Fino alla firma restano in vigore i minimi indicati.
Fonte: verbale di accordo 27/1/2025 e tabella ufficiale Feneal-Filca-Fillea (adeguamento IPCA; base 1/1/2024 verificata sul PDF FILLEA-CGIL). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.
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Composizione della retribuzione minima
Nel CCNL Legno e Arredamento la retribuzione minima tabellare è composta da:
- Paga base: voce principale del minimo contrattuale, differenziata per categoria.
- Indennità di contingenza: voce storica cristallizzata a seguito del protocollo del luglio 1993, che ha abolito la scala mobile automatica.
Su queste voci si stratificano: scatti di anzianità, eventuali superminimi individuali non assorbibili, premi di risultato aziendali e indennità specifiche (notturno, macchinari pericolosi, polveri).
Tredicesima mensilità e struttura annuale
Il CCNL Legno prevede la corresponsione della tredicesima mensilità (gratifica natalizia) entro il 15 dicembre di ciascun anno. L’importo è pari alla retribuzione mensile ordinaria lorda (paga base + contingenza + EDR + scatti di anzianità).
Non è prevista la quattordicesima mensilità nel CCNL nazionale; tuttavia, alcuni accordi integrativi territoriali o aziendali – in particolare nei distretti del mobile di Brianza e Pesaro – hanno introdotto una somma annuale aggiuntiva assimilabile a una quattordicesima o a un premio fisso.
Aumenti contrattuali e adeguamento 2026
Il rinnovo del CCNL Legno e Arredamento per il triennio 2023-2026 ha previsto un piano di aumenti scaglionati per recuperare l’inflazione del biennio 2022-2023. Gli incrementi sono stati distribuiti in tre tranche annuali, con l’ultima decorrente dalla seconda metà del 2025 o dal primo semestre 2026 secondo la categoria.
Le parti hanno concordato che gli aumenti non siano soggetti a clausola di assorbimento rispetto ai superminimi individuali non assorbibili già acquisiti.
Differenze retributive tra il CCNL industria e quello artigiano
I lavoratori delle imprese artigiane del legno applicano un CCNL diverso, stipulato tra CNA/Confartigianato e le stesse sigle sindacali. I minimi artigiani sono generalmente inferiori del 5-10% rispetto a quelli industriali, a parità di mansione, per via della diversa capacità contributiva delle imprese artigiane.
Questa differenza va tenuta presente quando si confrontano offerte di lavoro provenienti da aziende di dimensioni diverse nello stesso distretto produttivo.
Stesso CCNL: consulta anche Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento, Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Le tabelle retributive sono il cuore economico del CCNL Legno e Arredamento: traducono in cifre l'inquadramento di ciascun lavoratore. Ma leggerle correttamente richiede di capire la logica che le governa, perché il minimo tabellare è solo una delle componenti della retribuzione e dipende a sua volta dal corretto inquadramento delle mansioni. Per questo, prima ancora dei numeri - che vanno letti sull'edizione vigente del contratto - conviene fissare i principi.
Come è strutturata la retribuzione
La retribuzione del settore legno e arredamento non coincide con il solo minimo tabellare. Si compone, secondo la struttura del CCNL, del minimo per livello, degli eventuali scatti di anzianità, di indennità legate a particolari condizioni di lavoro e delle mensilità aggiuntive. Il minimo tabellare rappresenta la base oraria o mensile garantita per il livello di appartenenza; gli altri elementi si aggiungono secondo le regole contrattuali. Le cifre esatte sono nelle tabelle dell'edizione vigente del contratto.
Il legame tra inquadramento e minimo
Il minimo applicabile dipende dal livello, e il livello dipende dalle mansioni effettivamente svolte. L'art. 2103 c.c. impone che il lavoratore sia adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello di inquadramento: se le mansioni effettive sono superiori a quelle riconosciute, può maturare il diritto al livello e al minimo superiore. È un controllo da fare a monte: un inquadramento errato si riflette su tutta la retribuzione e sugli istituti che da essa derivano.
Scatti di anzianità e dinamica retributiva
La permanenza nel rapporto produce, secondo il CCNL, scatti di anzianità che incrementano la retribuzione a intervalli prefissati e fino a un numero massimo. Si tratta di una componente che premia la fedeltà e l'esperienza, distinta dagli aumenti dei minimi disposti dai rinnovi contrattuali. Numero, cadenza e importo degli scatti sono definiti dalle tabelle del contratto vigente.
Tredicesima, quattordicesima e mensilità aggiuntive
Il CCNL Legno e Arredamento prevede mensilità aggiuntive che integrano la retribuzione annua. La loro misura e le modalità di erogazione (in unica soluzione o ripartite) sono fissate dal contratto. Maturano in proporzione al servizio prestato e rientrano nella retribuzione utile per il calcolo di diversi istituti.
L'incidenza sul TFR
La retribuzione tabellare e i suoi accessori incidono sul trattamento di fine rapporto. L'art. 2120 c.c. stabilisce che la quota annua di TFR è pari alla retribuzione utile dovuta per l'anno divisa per 13,5; il fondo accantonato si rivaluta annualmente con un tasso fisso dell'1,5% più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Un inquadramento o una retribuzione errati si ripercuotono quindi anche sul TFR.
Come leggere e verificare le tabelle
Per usare correttamente le tabelle occorre identificare il proprio livello, individuare il minimo corrispondente nell'edizione vigente del contratto e confrontarlo con quanto percepito in busta paga, considerando anche scatti e mensilità aggiuntive. In caso di scostamento, il primo passo è verificare la coerenza tra mansioni svolte e livello attribuito. Gli importi non vanno mai dati per scontati: ogni rinnovo aggiorna i minimi, e solo la tabella vigente fa fede.
Domande frequenti
Dove trovo i minimi retributivi aggiornati del CCNL Legno e Arredamento?
I minimi sono fissati per livello di inquadramento nelle tabelle retributive dell'edizione vigente del contratto. Vanno sempre verificati sull'ultimo rinnovo applicato in azienda, perché ogni rinnovo può modificare gli importi.
Il minimo tabellare è tutta la mia retribuzione?
No. Il minimo tabellare è la base garantita per il livello. Alla retribuzione complessiva si aggiungono, secondo il CCNL, scatti di anzianità, eventuali indennità e mensilità aggiuntive come tredicesima ed eventuale quattordicesima.
Cosa succede se svolgo mansioni superiori al mio livello?
L'art. 2103 c.c. tutela la corrispondenza tra mansioni e inquadramento. Lo svolgimento stabile di mansioni superiori può far maturare il diritto al livello e al minimo retributivo superiore, secondo le condizioni di legge e di contratto.
Come incide la retribuzione sul TFR?
L'art. 2120 c.c. stabilisce che la quota annua di TFR è pari alla retribuzione utile divisa per 13,5, con rivalutazione del fondo all'1,5% fisso più il 75% dell'indice ISTAT. Una retribuzione più alta produce un TFR più alto.
Gli scatti di anzianità sono automatici?
Gli scatti maturano con la permanenza nel rapporto secondo cadenze e numero massimo fissati dal CCNL. Sono distinti dagli aumenti dei minimi disposti dai rinnovi contrattuali; importi e tempistiche sono nelle tabelle del contratto vigente.