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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il TFR (trattamento di fine rapporto) nel CCNL Legno e Arredamento matura nella misura di una quota annua pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Può essere lasciato in azienda (per imprese sotto 50 dipendenti) o destinato al fondo pensione complementare di settore. Il fondo di riferimento per il comparto è Cometa, il più grande fondo pensione negoziale italiano.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Legno e Arredamento

In sintesi

Il TFR (trattamento di fine rapporto) nel CCNL Legno e Arredamento matura nella misura di una quota annua pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Può essere lasciato in azienda (per imprese sotto 50 dipendenti) o destinato al fondo pensione complementare di settore. Il fondo di riferimento per il comparto è Cometa, il più grande fondo pensione negoziale italiano.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2026
Platea
~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

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Tabella riepilogativa

TFR: quote di accantonamento e rivalutazione — CCNL Legno e Arredamento
Voce Dettaglio
Quota annua accantonata Retribuzione utile annua / 13,5
Rivalutazione annua (in azienda) 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT (indice FOI)
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 17% annuo sulla rivalutazione maturata
Tassazione TFR a liquidazione Tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni)
Anticipo TFR in costanza Fino al 70% dopo 8 anni, per acquisto prima casa o spese sanitarie
Fondo pensione settoriale (Cometa) Contributo minimo lavoratore 1,2% + datore 2,0% + TFR maturando

Come si calcola il TFR nel CCNL Legno

Il TFR si calcola applicando la formula di legge (art. 2120 c.c.): la retribuzione utile annua (paga base + contingenza + EDR + scatti + eventuali indennità continuative, escluse le somme occasionali) viene divisa per il coefficiente 13,5. Questo genera la quota annua accantonata.

Esempio per un operaio qualificato (OQ1) con retribuzione lorda mensile di 1.750 €:

  • Retribuzione utile annua: 1.750 × 12 = 21.000 € (escluse 13ª e voci occasionali)
  • Quota TFR annua: 21.000 / 13,5 = 1.555,56 €

Al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione (17%), il montante TFR cresce ogni anno di circa 1.300-1.500 € per questo livello retributivo.

Rivalutazione e scelta tra azienda e INPS

Il TFR lasciato in azienda viene rivalutato annualmente con la formula: 1,5% fisso + 75% della variazione dell’indice ISTAT FOI. Con l’inflazione 2023-2024, la rivalutazione annua ha superato il 4-5%. Nel 2026, con inflazione stimata in normalizzazione al 2-3%, la rivalutazione si attesta indicativamente intorno al 3-3,75%.

Per le aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR dei lavoratori che non scelgono attivamente la destinazione viene versato automaticamente al Fondo di Tesoreria INPS (non va fisicamente all’azienda). Per le aziende sotto 50 dipendenti, rimane in azienda.

Il fondo pensione Cometa: il riferimento del settore metalmeccanico e affini

Il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori del CCNL Legno e Arredamento è Cometa, istituito dai CCNL dei metalmeccanici (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) e aperto per adesione anche ai lavoratori del legno e affini, con accordo tra le parti.

Le contribuzioni minime al fondo per chi aderisce:

  • Lavoratore: 1,2% della retribuzione utile TFR
  • Datore di lavoro: 2,0% della retribuzione utile TFR (contribuzione aggiuntiva rispetto al TFR)
  • TFR maturando: tutto il TFR futuro confluisce nel fondo

Il contributo del datore al fondo pensione è condizionato all’adesione del lavoratore: chi non aderisce a Cometa non riceve il contributo datoriale e lascia il TFR in azienda o all’INPS.

Anticipo TFR e casi speciali

Il lavoratore può richiedere un anticipo del TFR fino al 70% del montante maturato, dopo almeno 8 anni di anzianità aziendale, per:

  • Acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli.
  • Spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge o i figli (documentate).
  • Ulteriori causali previste da accordi aziendali o dalla contrattazione di secondo livello.

L’anticipo è tassato alla stessa aliquota del TFR finale (tassazione separata). Va in detrazione dal montante finale: riduce la somma percepita alla cessazione del rapporto.

Casi pratici

Tizio — Calcolo TFR dopo 10 anni come operaio qualificato
Tizio (OQ1, 1.750 € mensili) lavora 10 anni in azienda. Quota TFR annua: 1.750 × 12 / 13,5 = 1.555 €. Con rivalutazione media del 3% annuo, il montante cumulato dopo 10 anni è indicativamente 16.500-17.000 € lordi (al netto dell’imposta sulla rivalutazione). Tassazione separata alla cessazione: aliquota IRPEF media degli ultimi 5 anni.
Caia — Adesione a Cometa
Caia (impiegata A2, 1.850 € mensili) aderisce a Cometa. Contributo suo: 1,2% = 22,20 €/mese. Contributo datore: 2,0% = 37,00 €/mese. TFR maturando: 1.850 × 12 / 13,5 = 1.644 €/anno = 137 €/mese. Montante mensile che confluisce a Cometa: circa 196 €/mese tra contributi e TFR. In 30 anni di carriera, a un rendimento medio del 3,5% reale, il montante pensionistico complementare supera i 100.000 €.
Sempronio — Anticipo TFR per prima casa
Sempronio (OS, 1.900 € mensili) ha 12 anni di anzianità. Montante TFR accumulato: ~23.000 € lordi. Chiede anticipazione del 70%: 16.100 € per acquisto della prima casa. L’importo è tassato con aliquota media degli ultimi 5 anni (es. 27%). Netto percepito: circa 11.750 €. Il montante residuo è 6.900 €, su cui continua la rivalutazione fino alla cessazione.

Domande frequenti

Il fondo pensione del CCNL Legno è Cometa?
Sì, per i lavoratori dell’industria del legno e affini il fondo pensione negoziale di riferimento è Cometa, il più grande fondo pensione chiuso italiano per numero di iscritti. L’adesione è volontaria ma conviene per il contributo aggiuntivo del datore.
Cosa succede al TFR se l'azienda fallisce?
Il TFR è garantito dal Fondo di Garanzia INPS (art. 2 L. 297/1982). In caso di insolvenza del datore, l’INPS eroga direttamente il TFR maturato fino alla data del fallimento, fino ai limiti di legge. Per i lavoratori aderenti a Cometa, il TFR è nel fondo e non è aggredibile dai creditori dell’azienda.
Il TFR si calcola sulla tredicesima?
No. La tredicesima è esclusa dalla retribuzione utile TFR (art. 2120 c.c. esclude le somme corrisposte a titolo non continuativo). Il calcolo si basa sulla retribuzione ordinaria mensile moltiplicata per 12.
Conviene lasciare il TFR in azienda o destinarlo a Cometa?
Per la quasi totalità dei lavoratori con orizzonte temporale lungo (>10 anni alla pensione), Cometa è conveniente: si ottiene il contributo aggiuntivo del datore (2%), la deduzione fiscale dei propri contributi e rendimenti storicamente superiori alla rivalutazione legale TFR nel lungo periodo.
Posso richiedere l'anticipo TFR anche se aderisco a Cometa?
Sì, ma l’anticipo dal fondo pensione ha regole diverse: dopo 8 anni di iscrizione al fondo, si può richiedere il 75% per spese sanitarie gravi e il 75% per acquisto prima casa (aliquota fiscale agevolata del 15%, scalabile fino al 9% dopo 15 anni di iscrizione).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Il fondo pensione del CCNL Legno è Cometa?

Sì, per i lavoratori dell'industria del legno e affini il fondo pensione negoziale di riferimento è Cometa, il più grande fondo pensione chiuso italiano per numero di iscritti. L'adesione è volontaria ma conviene per il contributo aggiuntivo del datore.

Cosa succede al TFR se l'azienda fallisce?

Il TFR è garantito dal Fondo di Garanzia INPS (art. 2 L. 297/1982). In caso di insolvenza del datore, l'INPS eroga direttamente il TFR maturato fino alla data del fallimento, fino ai limiti di legge. Per i lavoratori aderenti a Cometa, il TFR è nel fondo e non è aggredibile dai creditori dell'azienda.

Il TFR si calcola sulla tredicesima?

No. La tredicesima è esclusa dalla retribuzione utile TFR (art. 2120 c.c. esclude le somme corrisposte a titolo non continuativo). Il calcolo si basa sulla retribuzione ordinaria mensile moltiplicata per 12.

Conviene lasciare il TFR in azienda o destinarlo a Cometa?

Per la quasi totalità dei lavoratori con orizzonte temporale lungo (>10 anni alla pensione), Cometa è conveniente: si ottiene il contributo aggiuntivo del datore (2%), la deduzione fiscale dei propri contributi e rendimenti storicamente superiori alla rivalutazione legale TFR nel lungo periodo.

Posso richiedere l'anticipo TFR anche se aderisco a Cometa?

Sì, ma l'anticipo dal fondo pensione ha regole diverse: dopo 8 anni di iscrizione al fondo, si può richiedere il 75% per spese sanitarie gravi e il 75% per acquisto prima casa (aliquota fiscale agevolata del 15%, scalabile fino al 9% dopo 15 anni di iscrizione).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.