Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Legno e Arredamento

In sintesi

Nel CCNL Legno e Arredamento industria il TFR matura ogni anno in una quota pari alla retribuzione annua, tredicesima compresa, divisa per 13,5. Si può lasciare in azienda o destinare al fondo pensione di settore, che è Arco (art. 57 CCNL): con l’adesione il lavoratore versa l’1,30% e l’azienda il 2,30%, che sale al 2,40% dal 2027.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
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Parti firmatarie
FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Platea
~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

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Tabella riepilogativa

TFR e previdenza complementare – CCNL Legno e Arredamento industria
Voce Regola
Quota annua di TFR Retribuzione annua utile / 13,5 (art. 2120 c.c.), tredicesima compresa
Rivalutazione del TFR in azienda 1,5% fisso + 75% dell’aumento dell’indice ISTAT FOI
Imposta sulla rivalutazione 17%, trattenuta ogni anno
Anticipo del TFR in azienda Fino al 70%, dopo 8 anni di servizio, una sola volta
Fondo pensione di settore Arco (art. 57 CCNL): lavoratore 1,30%, azienda 2,30% (2,40% dal 2027, 2,60% dal 2028)
Chi non sceglie entro 6 mesi Il TFR futuro va ad Arco (silenzio-assenso)

Come si calcola il TFR nel CCNL Legno

Il TFR matura ogni anno in una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5 (art. 2120 c.c.). Nella retribuzione annua entrano tutte le somme pagate in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale: paga base, contingenza, EDR, scatti di anzianità, superminimi e anche la tredicesima. Restano fuori i rimborsi spese e le somme occasionali, oltre a quelle che il contratto collettivo esclude espressamente.

Esempio sul minimo del livello AE4/AS1, che dal 1° settembre 2026 è di 2.257,04 €:

  • Retribuzione annua su 13 mensilità: 2.257,04 × 13 = 29.341,52 €
  • Quota TFR dell’anno: 29.341,52 / 13,5 = 2.173,45 € lordi

Dalla quota il datore sottrae il contributo dello 0,50% della retribuzione imponibile che versa all’INPS (legge 297/1982): l’accantonamento effettivo è quindi un po’ più basso.

Rivalutazione e Fondo di Tesoreria INPS

Il TFR che resta in azienda viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con un tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI) rispetto al dicembre precedente. Sulla rivalutazione si paga ogni anno un’imposta sostitutiva del 17%.

Nelle aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR che il lavoratore sceglie di non destinare alla previdenza complementare non resta in azienda: il datore lo versa al Fondo di Tesoreria dell’INPS, che lo paga alla cessazione con le stesse regole. Per il lavoratore non cambia nulla.

Il fondo pensione Arco

L’art. 57 del CCNL indica Arco come fondo di previdenza complementare di riferimento per le aziende e i lavoratori del settore. Chi aderisce versa:

  • Lavoratore: 1,30% della retribuzione utile per il TFR;
  • Azienda: 2,30% della stessa base, che sale al 2,40% dal 1° gennaio 2027 e al 2,60% dal 1° gennaio 2028 (rinnovo del 3 settembre 2026);
  • TFR: le quote che maturano dopo l’adesione.

Il contributo dell’azienda spetta solo a chi aderisce e versa anche la propria quota. Chi non aderisce lo perde: non viene pagato in busta paga al suo posto.

Il neoassunto ha 6 mesi per scegliere dove destinare il TFR futuro. Se non sceglie nulla, scatta il silenzio-assenso: il TFR va ad Arco, il fondo previsto dal contratto, senza contributo del lavoratore e quindi senza quello dell’azienda finché il lavoratore non lo attiva (art. 8 D.Lgs. 252/2005).

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Anticipi: TFR in azienda e fondo pensione

TFR in azienda (art. 2120 c.c.): dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore si può chiedere, una sola volta, un anticipo fino al 70% del TFR maturato, per spese sanitarie straordinarie, per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, o durante i congedi parentali e formativi. Ogni anno il datore deve accogliere le richieste entro il 10% degli aventi diritto e comunque del 4% dei dipendenti.

Fondo pensione (art. 11 D.Lgs. 252/2005), con regole diverse:

  • in qualsiasi momento, fino al 75% per spese sanitarie straordinarie, tassato dal 15% fino al 9% secondo gli anni di adesione;
  • dopo 8 anni di adesione, fino al 75% per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, tassato al 23%;
  • dopo 8 anni di adesione, fino al 30% per altre esigenze, tassato al 23%.

Casi pratici

Tizio – La quota di TFR dell’anno
Tizio è inquadrato in AE4/AS1 e da settembre 2026 percepisce il minimo di 2.257,04 €. Su un anno intero a quel minimo la sua retribuzione annua è di 29.341,52 € e la quota di TFR di 2.173,45 € lordi, prima dello 0,50% che il datore trattiene per l’INPS. Se nel frattempo matura uno scatto di anzianità, anche quello entra nel calcolo.
Caia – Quanto entra in Arco
Caia, in AC1/AS2 (2.333,39 € dal 1° settembre 2026), aderisce ad Arco versando la quota minima. Su un anno a quel minimo la retribuzione utile è di 30.334,07 €: Caia versa l’1,30% (394,34 €), l’azienda il 2,30% (697,68 €) e nel fondo confluisce anche il TFR dell’anno (2.246,97 € lordi). Dal 2027 l’aliquota dell’azienda sale al 2,40%. I versamenti di Caia sono deducibili dal suo reddito.
Sempronio – Prima casa
Sempronio lavora da 10 anni nella stessa azienda e ha lasciato il TFR in azienda. Per comprare la prima casa può chiedere un anticipo fino al 70% del TFR maturato, una sola volta nel rapporto. L’anticipo viene tassato come il TFR, con l’aliquota media dei redditi degli ultimi cinque anni, e alla cessazione riceverà solo la parte rimasta.
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Domande frequenti

Qual è il fondo pensione del CCNL Legno industria?
È Arco, indicato dall’art. 57 del CCNL come fondo di previdenza complementare di riferimento per le aziende e i lavoratori del settore. L’adesione è volontaria: chi aderisce versa l’1,30% e riceve il contributo aziendale del 2,30% (2,40% dal 2027, 2,60% dal 2028).
Cosa succede al TFR se l'azienda fallisce?
Il TFR rimasto in azienda è garantito dal Fondo di garanzia dell’INPS (art. 2 legge 297/1982), che lo paga al posto del datore insolvente. Il TFR già versato ad Arco è nel fondo e non entra nel fallimento; il Fondo di garanzia copre anche i contributi al fondo pensione che l’azienda insolvente non ha versato.
Il TFR si calcola anche sulla tredicesima?
Sì. L’art. 2120 c.c. esclude solo le somme corrisposte a titolo occasionale e i rimborsi spese: la tredicesima è una mensilità ricorrente e rientra nella retribuzione annua che si divide per 13,5.
Se non scelgo nulla, dove va il mio TFR?
Trascorsi 6 mesi dall’assunzione senza una scelta scritta, il TFR futuro va al fondo pensione previsto dal contratto, cioè Arco (art. 8 D.Lgs. 252/2005). Se invece dichiari per iscritto di volerlo lasciare in azienda, resta lì; nelle aziende con almeno 50 dipendenti viene versato al Fondo di Tesoreria dell’INPS.
Posso chiedere un anticipo se il TFR è nel fondo pensione?
Sì, con le regole del fondo (art. 11 D.Lgs. 252/2005): fino al 75% in qualsiasi momento per spese sanitarie straordinarie, fino al 75% per la prima casa e fino al 30% per altre esigenze, queste ultime due dopo 8 anni di adesione.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento e Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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