Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Legno e Arredamento

In sintesi

Il CCNL Legno e Arredamento prevede un orario normale di 40 ore settimanali, distribuite su cinque giorni con riposo di norma il sabato (art. 18). La flessibilità consente fino a 112 ore annue in più o in meno, con maggiorazioni dal 14% al 20%. Con l’ipotesi di rinnovo 2026 lo straordinario diurno sale al 30%, il festivo al 50%, il notturno fuori turno al 35% e lo straordinario festivo notturno al 70% (art. 27).

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
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Parti firmatarie
FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Platea
Oltre 190.000 addetti secondo la Fillea-Cgil (industria del legno, sughero, mobile, arredamento, boschivi e forestali)
Fonte
testo CCNL 2010 aggiornato dagli accordi successivi e dall’ipotesi di accordo 2026

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo – CCNL Legno industria (art. 27)
Prestazione Operai Intermedi Impiegati Prima dell’ipotesi 2026 (operai / intermedi / impiegati)
Straordinario diurno feriale 30% 30% 30% 28 / 28 / 28
Lavoro festivo, anche a turni e a ciclo continuo 50% 50% 50% 40 / 40 / 50
Notturno (22-6) non in turni avvicendati 35% 35% 35% 35 / 30 / 30
Notturno (22-6) in turni avvicendati 30% 30% 30% 30 / 30 / 30
Straordinario festivo (oltre le 8 ore) 50% 50% 60% 50 / 50 / 60
Straordinario notturno 50% 50% 50% 50 / 50 / 50
Straordinario festivo notturno 70% 70% 70% 60 / 70 / 70

Fonte: ipotesi di accordo del 3 settembre 2026, art. 27 (pagina 20), e per i valori precedenti il testo CCNL 2010. Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione base (minimo tabellare, contingenza ed eventuale terzo elemento) e non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Ai guardiani notturni non spetta la maggiorazione per il notturno. L’ipotesi non indica nella tabella una data di decorrenza diversa da quella del contratto.

Orario normale e distribuzione settimanale

L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Il CCNL le distribuisce su cinque giorni, con riposo di norma il sabato e possibilità di far scorrere la seconda giornata non lavorata nell’arco della settimana, da concordare in azienda; nelle lavorazioni a ciclo continuo o su più turni le 40 ore vanno rispettate in media su più settimane (art. 18). I nuovi regimi di orario sono oggetto di esame congiunto con la RSU.

Il CCNL consente la flessibilità oraria per esigenze produttive, con superamento dell’orario normale in determinati periodi dell’anno (fase di picco ordini) compensato da riduzioni in altri periodi (recupero). Per l’art. 19 l’azienda può superare l’orario fino a 112 ore l’anno, in quattro fasce con maggiorazione della retribuzione oraria: fino a 45 ore 14%, da 46 a 80 ore 16%, da 81 a 96 ore 18%, da 97 a 112 ore 20%. Le ore sono recuperate con riposi entro 12 mesi dalla fine dell’anno; se non vengono compensate si pagano come straordinario, detraendo la maggiorazione già pagata. Il programma va comunicato prima alla RSU e il lavoratore non può rifiutarlo salvo giustificati motivi. La retribuzione mensile resta quella dell’orario contrattuale.

Lavoro in turni nelle produzioni continue

Gli stabilimenti con linee di produzione continua (produttori di pannelli truciolari, MDF, compensati, oppure grandi mobilifici con montaggio automatizzato) possono articolare l’orario su due o tre turni:

  • Due turni: ad esempio 6-14 e 14-22; gli orari concreti li fissa l’azienda.
  • Tre turni avvicendati: nelle 24 ore spetta una pausa retribuita di almeno 10 minuti; chi lavora su tre turni ha una riduzione d’orario aggiuntiva di 8 ore l’anno (artt. 26 e 28).

Ai lavoratori in turni avvicendati spetta una maggiorazione, comprensiva dell’incidenza sugli istituti indiretti e non cumulabile, del 30% per le ore notturne e del 40% per le ore festive (art. 26); la tabella dell’art. 27 nell’ipotesi 2026 porta al 50% il lavoro festivo anche a turni avvicendati. Restano salvi i trattamenti aziendali più favorevoli.

Straordinario: limiti, procedura e maggiorazioni

Il ricorso allo straordinario è soggetto a:

  • Carattere eccezionale: è ammesso nei casi urgenti, indifferibili od occasionali e in quelli previsti dalla legge, ad esempio ordini con termini di consegna vincolanti, scadenze di legge, fiere e campionari (art. 27).
  • Oltre le 250 ore annue previste dal D.Lgs. 66/2003, senza accordo aziendale, solo dopo aver esaurito le ore di flessibilità (112 nell’ipotesi 2026) e su programmi specifici presentati dall’azienda.
  • Negli altri casi lo straordinario va concordato prima tra Direzione e RSU, che può chiedere informazioni su quello effettuato.

Le maggiorazioni si calcolano sulla quota oraria ordinaria, ottenuta dividendo la retribuzione base mensile per 174, il divisore che il CCNL usa per operai, intermedi e impiegati (artt. 65, 96 e 112).

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Banca ore e convertibilità dello straordinario

Il CCNL Legno prevede una banca ore (art. 25) in cui confluiscono, tra l’altro, le riduzioni d’orario non godute (art. 20: 64 ore l’anno di permessi, in gruppi di 8 ore). Le ore accantonate possono essere usate anche in forma collettiva per evitare o ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali, informando prima la RSU (art. 19).

Le regole puntuali su accantonamento, fruizione e liquidazione delle ore sono nell’art. 25 del contratto e negli eventuali accordi aziendali.

Casi pratici

Tizio – Straordinario feriale nel periodo pre-Salone del Mobile
Tizio è operaio di livello AS1 con un minimo di 2.257,04 € (da settembre 2026): la quota oraria è 2.257,04 / 174 = 12,97 €. A marzo lavora 20 ore di straordinario feriale diurno per completare le commesse in scadenza. Con la maggiorazione del 30% prevista dall’ipotesi 2026 gli spettano 20 × 12,97 × 1,30 = 337,22 € lordi in più; con il vecchio 28% sarebbero stati 332,03 €.
Caia – Turno notturno continuativo
Caia è operaia di livello AE3 con un minimo di 2.161,48 €: la quota oraria è 2.161,48 / 174 = 12,42 €. Effettua il turno notturno (22-6) in turni avvicendati per 10 notti al mese. La maggiorazione per le ore notturne in turno è del 30% (artt. 26 e 27): 8 × 12,42 × 0,30 = 29,81 € a notte, cioè 298,10 € in un mese con 10 notti.
Sempronio – Straordinario notturno festivo rifiutato
Sempronio è impiegato di livello AE4 con un minimo di 2.257,04 € (quota oraria 12,97 €). Il responsabile gli chiede di lavorare in straordinario la notte del 2 giugno (festività nazionale): la maggiorazione per lo straordinario festivo notturno è del 70% (art. 27), cioè 8 × 12,97 × 0,70 = 72,63 € oltre alla paga oraria delle ore lavorate. Il CCNL non prevede un diritto di rifiuto specifico: lo straordinario deve avere carattere eccezionale e, fuori dai casi dell’art. 27, va concordato con la RSU.
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Domande frequenti

Quante ore di straordinario posso fare nel CCNL Legno?
Il riferimento è il limite di 250 ore annue del D.Lgs. 66/2003: oltre, senza accordo aziendale, solo dopo aver esaurito le ore di flessibilità (112) e su programmi specifici (art. 27). La media di 48 ore settimanali si calcola sull’anno solare (art. 27), e in azienda si possono concordare periodi diversi entro 12 mesi.
Come si calcola la quota oraria nel CCNL Legno?
Si divide la retribuzione mensile per 174 (artt. 65, 96 e 112 CCNL). Le maggiorazioni di straordinario, notturno e festivo si calcolano sulla retribuzione base: minimo tabellare, contingenza ed eventuale terzo elemento. Esempio: 2.161,48 € / 174 = 12,42 €/h.
L'indennità di turno notturno si somma alla maggiorazione straordinaria?
No. Le maggiorazioni non sono cumulabili. Se un lavoratore in turno notturno effettua ore straordinarie in orario notturno, si applica la maggiorazione maggiore (straordinario notturno 50%, straordinario festivo notturno 70% con l’ipotesi 2026), non la somma di turno e straordinario.
I mobilifici possono fare quattro giorni lavorativi?
Il CCNL nazionale distribuisce le 40 ore su cinque giorni (art. 18); regimi diversi sono possibili solo con accordo aziendale, previo esame congiunto con la RSU, nel rispetto delle 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore del D.Lgs. 66/2003.
Cosa succede se si superano le 250 ore di straordinario?
Le ore lavorate vanno comunque pagate con le maggiorazioni. Senza un accordo aziendale l’azienda può superare le 250 ore solo dopo aver esaurito le ore di flessibilità e con programmi specifici (art. 27); altrimenti rischia le sanzioni del D.Lgs. 66/2003.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento e Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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