Indice
La guida
Il CCNL Legno e Arredamento prevede un orario normale di 40 ore settimanali, distribuite su cinque giorni con riposo di norma il sabato (art. 18). La flessibilità consente fino a 112 ore annue in più o in meno, con maggiorazioni dal 14% al 20%. Con l’ipotesi di rinnovo 2026 lo straordinario diurno sale al 30%, il festivo al 50%, il notturno fuori turno al 35% e lo straordinario festivo notturno al 70% (art. 27).
Tabella riepilogativa
| Prestazione | Operai | Intermedi | Impiegati | Prima dell’ipotesi 2026 (operai / intermedi / impiegati) |
|---|---|---|---|---|
| Straordinario diurno feriale | 30% | 30% | 30% | 28 / 28 / 28 |
| Lavoro festivo, anche a turni e a ciclo continuo | 50% | 50% | 50% | 40 / 40 / 50 |
| Notturno (22-6) non in turni avvicendati | 35% | 35% | 35% | 35 / 30 / 30 |
| Notturno (22-6) in turni avvicendati | 30% | 30% | 30% | 30 / 30 / 30 |
| Straordinario festivo (oltre le 8 ore) | 50% | 50% | 60% | 50 / 50 / 60 |
| Straordinario notturno | 50% | 50% | 50% | 50 / 50 / 50 |
| Straordinario festivo notturno | 70% | 70% | 70% | 60 / 70 / 70 |
Fonte: ipotesi di accordo del 3 settembre 2026, art. 27 (pagina 20), e per i valori precedenti il testo CCNL 2010. Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione base (minimo tabellare, contingenza ed eventuale terzo elemento) e non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Ai guardiani notturni non spetta la maggiorazione per il notturno. L’ipotesi non indica nella tabella una data di decorrenza diversa da quella del contratto.
Orario normale e distribuzione settimanale
L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Il CCNL le distribuisce su cinque giorni, con riposo di norma il sabato e possibilità di far scorrere la seconda giornata non lavorata nell’arco della settimana, da concordare in azienda; nelle lavorazioni a ciclo continuo o su più turni le 40 ore vanno rispettate in media su più settimane (art. 18). I nuovi regimi di orario sono oggetto di esame congiunto con la RSU.
Il CCNL consente la flessibilità oraria per esigenze produttive, con superamento dell’orario normale in determinati periodi dell’anno (fase di picco ordini) compensato da riduzioni in altri periodi (recupero). Per l’art. 19 l’azienda può superare l’orario fino a 112 ore l’anno, in quattro fasce con maggiorazione della retribuzione oraria: fino a 45 ore 14%, da 46 a 80 ore 16%, da 81 a 96 ore 18%, da 97 a 112 ore 20%. Le ore sono recuperate con riposi entro 12 mesi dalla fine dell’anno; se non vengono compensate si pagano come straordinario, detraendo la maggiorazione già pagata. Il programma va comunicato prima alla RSU e il lavoratore non può rifiutarlo salvo giustificati motivi. La retribuzione mensile resta quella dell’orario contrattuale.
Lavoro in turni nelle produzioni continue
Gli stabilimenti con linee di produzione continua (produttori di pannelli truciolari, MDF, compensati, oppure grandi mobilifici con montaggio automatizzato) possono articolare l’orario su due o tre turni:
- Due turni: ad esempio 6-14 e 14-22; gli orari concreti li fissa l’azienda.
- Tre turni avvicendati: nelle 24 ore spetta una pausa retribuita di almeno 10 minuti; chi lavora su tre turni ha una riduzione d’orario aggiuntiva di 8 ore l’anno (artt. 26 e 28).
Ai lavoratori in turni avvicendati spetta una maggiorazione, comprensiva dell’incidenza sugli istituti indiretti e non cumulabile, del 30% per le ore notturne e del 40% per le ore festive (art. 26); la tabella dell’art. 27 nell’ipotesi 2026 porta al 50% il lavoro festivo anche a turni avvicendati. Restano salvi i trattamenti aziendali più favorevoli.
Straordinario: limiti, procedura e maggiorazioni
Il ricorso allo straordinario è soggetto a:
- Carattere eccezionale: è ammesso nei casi urgenti, indifferibili od occasionali e in quelli previsti dalla legge, ad esempio ordini con termini di consegna vincolanti, scadenze di legge, fiere e campionari (art. 27).
- Oltre le 250 ore annue previste dal D.Lgs. 66/2003, senza accordo aziendale, solo dopo aver esaurito le ore di flessibilità (112 nell’ipotesi 2026) e su programmi specifici presentati dall’azienda.
- Negli altri casi lo straordinario va concordato prima tra Direzione e RSU, che può chiedere informazioni su quello effettuato.
Le maggiorazioni si calcolano sulla quota oraria ordinaria, ottenuta dividendo la retribuzione base mensile per 174, il divisore che il CCNL usa per operai, intermedi e impiegati (artt. 65, 96 e 112).
Banca ore e convertibilità dello straordinario
Il CCNL Legno prevede una banca ore (art. 25) in cui confluiscono, tra l’altro, le riduzioni d’orario non godute (art. 20: 64 ore l’anno di permessi, in gruppi di 8 ore). Le ore accantonate possono essere usate anche in forma collettiva per evitare o ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali, informando prima la RSU (art. 19).
Le regole puntuali su accantonamento, fruizione e liquidazione delle ore sono nell’art. 25 del contratto e negli eventuali accordi aziendali.
Casi pratici
Domande frequenti
Quante ore di straordinario posso fare nel CCNL Legno?
Come si calcola la quota oraria nel CCNL Legno?
L'indennità di turno notturno si somma alla maggiorazione straordinaria?
I mobilifici possono fare quattro giorni lavorativi?
Cosa succede se si superano le 250 ore di straordinario?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.