Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Legno e Arredamento

In sintesi

Nel CCNL Legno e Arredamento il posto è conservato per 13 mesi (395 giorni) nell’arco di 30 mesi consecutivi, per operai, intermedi e impiegati (artt. 76, 95 e 111), con 45 giorni in più per disabilità o patologie gravi con terapie salvavita (ipotesi 2026). L’operaio ha l’integrazione dell’indennità INPS fino al 100% dal 4° al 180° giorno; intermedi e impiegati hanno l’intera retribuzione per sei mesi e la metà dopo. In caso di infortunio sul lavoro il posto è conservato fino a guarigione e l’azienda integra l’INAIL fino al 100% per 12 mesi (art. 75).

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
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Parti firmatarie
FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Platea
Oltre 190.000 addetti secondo la Fillea-Cgil (industria del legno, sughero, mobile, arredamento, boschivi e forestali)
Fonte
testo CCNL 2010 aggiornato dagli accordi successivi e dall’ipotesi di accordo 2026

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio – CCNL Legno industria
Caso Trattamento economico a carico dell’azienda Conservazione del posto
Malattia, operai (art. 76) Giorni 1-3 (carenza): 50% della normale retribuzione, 100% se la malattia supera 9 giorni o se nell’anno precedente le assenze sono state al massimo 3; giorni 4-180: integrazione dell’indennità INPS fino al 100%; oltre il 180° giorno, cessata l’indennità INPS: 50% fino alla fine del comporto 13 mesi (395 giorni) in 30 mesi consecutivi
Malattia, intermedi e impiegati (artt. 95 e 111) Intera normale retribuzione per i primi 6 mesi, metà per i mesi successivi 13 mesi (395 giorni) in 30 mesi consecutivi
Disabilità certificata o patologie gravi con terapie salvavita Come sopra 45 giorni in più dopo il comporto, se la condizione è certificata prima della scadenza (ipotesi 2026)
Infortunio sul lavoro e malattia professionale (artt. 75, 94, 110) Dal giorno dopo l’infortunio, per massimo 12 mesi, integrazione dell’indennità INAIL fino al 100% della normale retribuzione Infortunio: fino a guarigione clinica certificata dall’INAIL; malattia professionale: per il periodo di indennità temporanea INAIL

Fonte: ipotesi di accordo del 3 settembre 2026, artt. 75, 76, 94, 110 e 111, e testo CCNL 2010, art. 95. Le assenze di più malattie nei 30 mesi si sommano. Superato il comporto, il datore può risolvere il rapporto pagando le indennità previste per il licenziamento, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso; l’operaio in preavviso conserva il trattamento fino alla scadenza.

Il periodo di comporto: calcolo e tutele

Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia non può essere licenziato. Nel CCNL Legno industria il comporto è di 13 mesi (395 giorni di calendario) nell’arco di 30 mesi consecutivi (910 giorni) (comporto «per sommatoria»): non rileva solo una singola malattia continuativa, ma il totale delle assenze per malattia nei 30 mesi.

Per intermedi e impiegati il periodo è lo stesso: 13 mesi in 30 mesi consecutivi (artt. 95 e 111). Con l’ipotesi di rinnovo 2026, a chi ha una disabilità certificata (L. 68/1999, L. 104/1992, D.Lgs. 62/2024) o una patologia grave con terapie salvavita (tumorali, leucemiche, da deficienza immunitaria conclamata, trapianti di organi primari) spettano altri 45 giorni di conservazione del posto, se lo certifica al datore entro la scadenza del comporto ordinario.

Durante il comporto, il rapporto di lavoro è sospeso ma non risolto: il lavoratore conserva il posto e l’assenza, nei limiti del comporto, non interrompe l’anzianità di servizio. Al rientro, ha diritto a svolgere le stesse mansioni dell’inquadramento di partenza.

Integrazione della retribuzione durante la malattia

L’INPS eroga la propria indennità di malattia (50% della retribuzione giornaliera media dal 4° al 20° giorno, 66,67% dal 21° giorno in poi, per gli operai). Il CCNL Legno integra questa indennità così:

  • Operai, giorni 1-3: 50% della normale retribuzione per i giorni di carenza lavorativi; 100% se la malattia supera 9 giorni o se nell’anno solare precedente l’operaio è stato assente al massimo 3 volte (art. 76).
  • Operai, dal 4° al 180° giorno: integrazione dell’indennità INPS fino al 100% della normale retribuzione.
  • Operai, oltre il 180° giorno: cessata l’indennità INPS, il 50% della normale retribuzione fino al termine della conservazione del posto.
  • Intermedi e impiegati: intera normale retribuzione per i primi sei mesi e metà per i mesi successivi (artt. 95 e 111).

L’integrazione è a carico del datore di lavoro, che anticipa le somme e poi compensa con i contributi INPS dovuti. Il lavoratore deve comunicare l’assenza alla Direzione entro l’inizio dell’orario di lavoro (testo dell’ipotesi 2026; prima erano 4 ore), salvo giustificato impedimento, e trasmettere entro il giorno lavorativo successivo il numero di protocollo del certificato telematico (artt. 76 e 111).

Infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore legno

Il settore del legno è caratterizzato da rischi specifici che rendono l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale istituti particolarmente rilevanti:

  • Polveri di legno duro: classificate IARC come cancerogene di gruppo 1 (carcinoma naso-sinusale). I lavoratori esposti sono soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria e hanno diritto, in caso di malattia professionale da polveri, a tutela INAIL come infortunio.
  • Macchine utensili e troncatrici: le amputazioni e le ferite da taglio rappresentano la categoria di infortuni più frequente nel comparto.
  • Rumore industriale: ipoacusia da rumore è malattia professionale riconoscibile se l’esposizione è documentata superiore agli 85 dB(A).

In caso di infortunio, l’INAIL eroga l’indennità per inabilità temporanea dal quarto giorno: 60% della retribuzione giornaliera fino al 90° giorno, 75% dal 91° (art. 68 DPR 1124/1965). Il CCNL fa integrare dall’azienda fino al 100% della normale retribuzione dal giorno successivo all’infortunio e per un massimo di 12 mesi; il posto è conservato fino alla guarigione clinica certificata dall’INAIL, distintamente dal comporto per malattia comune (art. 75, esteso a intermedi e impiegati dagli artt. 94 e 110).

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Sorveglianza sanitaria e visite periodiche

Il D.Lgs. 81/2008 impone la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi specifici. Nel settore legno sono obbligatorie le visite periodiche per:

  • Lavoratori esposti a polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere): visita annuale con rinoscopia e spirometria.
  • Lavoratori esposti a rumore oltre 80 dB(A): audiometria periodica.
  • Addetti a verniciatura con solventi organici: valutazione della funzionalità epatica e neurologica.

Il tempo impiegato per le visite di sorveglianza sanitaria obbligatorie è retribuito come orario di lavoro e non si detrae da ferie o permessi.

Casi pratici

Tizio – Malattia di 4 mesi: calcolo dell’integrazione
Tizio, operaio AE3, si ammala per 4 mesi di fila. Poiché la malattia supera 9 giorni, ha il 100% anche per i primi tre giorni; dal 4° giorno l’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della normale retribuzione, fino al 180° giorno (art. 76). Per tutti e quattro i mesi non perde retribuzione; i 4 mesi si sommano alle altre assenze dei 30 mesi ai fini del comporto di 13 mesi.
Caia – Infortunio da troncatrice
Caia riporta una ferita alla mano da troncatrice. L’infortunio viene denunciato dal datore a INAIL entro 2 giorni. INAIL eroga l’indennità temporanea dal 4° giorno (60% fino al 90° giorno, 75% dopo). L’azienda integra fino al 100% della normale retribuzione dal giorno successivo all’infortunio, per un massimo di 12 mesi (art. 75): Caia non subisce riduzioni durante la convalescenza e il posto le è conservato fino alla guarigione, senza incidere sul comporto per malattia comune.
Sempronio – Malattia professionale da polveri di legno
Sempronio lavora da 15 anni come ebanista su legni duri. Gli viene diagnosticato un carcinoma naso-sinusale. L’INAIL riconosce la malattia professionale con rendita in capitalizzazione proporzionale al grado di menomazione. Per il CCNL l’integrazione dell’azienda fino al 100% vale anche per la malattia professionale, per un massimo di 12 mesi, e il posto è conservato per il periodo in cui Sempronio riceve l’indennità temporanea INAIL (art. 75).
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Domande frequenti

Qual è il comporto nel CCNL Legno per un operaio?
13 mesi (395 giorni di calendario) di assenze per malattia nell’arco di 30 mesi consecutivi, sommando più episodi (art. 76); 45 giorni in più per disabilità o patologie gravi con terapie salvavita certificate in tempo (ipotesi 2026). Superato il limite, il datore può risolvere il rapporto pagando le indennità del licenziamento.
La malattia professionale da polveri di legno è riconosciuta dall'INAIL?
Sì. Le polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere) sono riconosciute come cancerogene e la malattia professionale da esposizione cronica è indennizzabile da INAIL con rendita. Il lavoratore deve presentare denuncia di malattia professionale corredata dalla documentazione sanitaria e lavorativa.
I giorni di malattia del periodo di prova interrompono il periodo di prova?
La prova si conta in settimane o mesi di effettiva prestazione. Se è interrotta da malattia o infortunio, l’operaio può completarla se riprende il servizio entro 15 giorni dall’inizio dell’assenza (art. 64), l’intermedio entro 25 giorni (art. 84). Il trattamento economico di malattia spetta ai lavoratori non in prova.
Come si certifica la malattia?
Il medico curante trasmette il certificato telematicamente all’INPS. Il lavoratore deve comunicare l’assenza alla Direzione entro l’inizio dell’orario di lavoro previsto, secondo le prassi aziendali, e trasmettere il numero di protocollo del certificato via e-mail, sms o fax entro il giorno lavorativo successivo (artt. 76 e 111).
Il comporto per infortunio si somma a quello per malattia comune?
No. Il comporto per infortunio sul lavoro o malattia professionale riconosciuta INAIL è separato da quello per malattia comune. Per l’infortunio sul lavoro il CCNL conserva il posto fino alla guarigione clinica certificata dall’INAIL e, per la malattia professionale, per il periodo di indennità temporanea (art. 75).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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