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Nel CCNL Legno e Arredamento il periodo di comporto per malattia è di 12 mesi nell’arco di 36 mesi per operai, con integrazione della retribuzione fino al 100% nei primi 3 mesi e decrescente poi. L’infortunio sul lavoro (frequente nel settore per rischi di macchinari e polveri) gode di tutele specifiche INAIL e di comporto separato rispetto alla malattia comune.
Tabella riepilogativa
| Periodo di malattia | Integrazione contrattuale | Totale percepito (INPS + integrazione) |
|---|---|---|
| 1°–3° mese | Integrazione fino al 100% della retribuzione netta | 100% |
| 4°–6° mese | Integrazione al 75% della retribuzione | ~75% |
| 7°–12° mese (comporto) | Integrazione al 50% della retribuzione | ~50% |
| Infortunio sul lavoro — qualsiasi durata | Integrazione al 100% per tutta la durata (INAIL + integr.) | 100% |
| Malattia professionale riconosciuta INAIL | Come infortunio sul lavoro | 100% |
Il comporto massimo per malattia comune è 12 mesi nel triennio (36 mesi consecutivi). Superato tale limite, il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo con preavviso contrattuale o relativa indennità sostitutiva.
Il periodo di comporto: calcolo e tutele
Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia non può essere licenziato. Nel CCNL Legno e Arredamento, per gli operai, il comporto è fissato in 12 mesi nell’arco di 36 mesi consecutivi (comporto “per sommatoria”). Questo significa che non rileva una singola malattia continuativa, ma il totale delle assenze per malattia negli ultimi tre anni.
Per gli impiegati, il comporto è generalmente più lungo: fino a 18 mesi nell’arco di 36-48 mesi, secondo le disposizioni del CCNL e degli accordi aziendali. Questa differenza riflette la diversa incidenza delle assenze brevi tra le due categorie.
Durante il comporto, il rapporto di lavoro è sospeso ma non risolto: il lavoratore conserva il posto e matura (in misura ridotta) anzianità contrattuale. Al rientro, ha diritto a svolgere le stesse mansioni dell’inquadramento di partenza.
Integrazione della retribuzione durante la malattia
L’INPS eroga la propria indennità di malattia (50% della retribuzione giornaliera media dal 4° al 20° giorno, 66,67% dal 21° giorno in poi, per gli operai). Il CCNL Legno integra questa indennità per garantire al lavoratore una retribuzione più vicina al 100%:
- Primi 3 mesi: integrazione fino al 100% della retribuzione ordinaria.
- Dal 4° al 6° mese: integrazione fino al 75%.
- Dal 7° al 12° mese: integrazione fino al 50%.
L’integrazione è a carico del datore di lavoro, che anticipa le somme e poi compensa con i contributi INPS dovuti. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente lo stato di malattia (entro il giorno dell’assenza o comunque entro il termine previsto dall’accordo aziendale) e presentare il certificato medico telematico.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore legno
Il settore del legno è caratterizzato da rischi specifici che rendono l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale istituti particolarmente rilevanti:
- Polveri di legno duro: classificate IARC come cancerogene di gruppo 1 (carcinoma naso-sinusale). I lavoratori esposti sono soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria e hanno diritto, in caso di malattia professionale da polveri, a tutela INAIL come infortunio.
- Macchine utensili e troncatrici: le amputazioni e le ferite da taglio rappresentano la categoria di infortuni più frequente nel comparto.
- Rumore industriale: ipoacusia da rumore è malattia professionale riconoscibile se l’esposizione è documentata superiore agli 85 dB(A).
In caso di infortunio, l’INAIL eroga l’indennità temporanea (75% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno, 100% durante il ricovero). Il CCNL integra fino al 100% per tutta la durata dell’inabilità temporanea, senza limiti di comporto. Il comporto per infortunio sul lavoro è separato da quello per malattia comune.
Sorveglianza sanitaria e visite periodiche
Il D.Lgs. 81/2008 impone la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi specifici. Nel settore legno sono obbligatorie le visite periodiche per:
- Lavoratori esposti a polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere): visita annuale con rinoscopia e spirometria.
- Lavoratori esposti a rumore oltre 80 dB(A): audiometria periodica.
- Addetti a verniciatura con solventi organici: valutazione della funzionalità epatica e neurologica.
Il tempo impiegato per le visite di sorveglianza sanitaria obbligatorie è retribuito come orario di lavoro e non si detrae da ferie o ROL.
Casi pratici
Domande frequenti
Qual è il comporto nel CCNL Legno per un operaio?
La malattia professionale da polveri di legno è riconosciuta dall'INAIL?
I giorni di malattia del periodo di prova interrompono il periodo di prova?
Come si certifica la malattia?
Il comporto per infortunio si somma a quello per malattia comune?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Qual è il comporto nel CCNL Legno per un operaio?
12 mesi di assenze per malattia nell'arco di 36 mesi consecutivi (comporto per sommatoria). Superato questo limite, il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo con preavviso.
La malattia professionale da polveri di legno è riconosciuta dall'INAIL?
Sì. Le polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere) sono riconosciute come cancerogene e la malattia professionale da esposizione cronica è indennizzabile da INAIL con rendita. Il lavoratore deve presentare denuncia di malattia professionale corredata dalla documentazione sanitaria e lavorativa.
I giorni di malattia del periodo di prova interrompono il periodo di prova?
Sì. La malattia sospende il decorso del periodo di prova, che riprende al rientro del lavoratore. La durata totale del periodo di prova non si allunga automaticamente, ma si conteggia il solo tempo di effettivo lavoro.
Come si certifica la malattia?
Il medico curante trasmette il certificato telematicamente all'INPS. Il lavoratore deve comunicare l'assenza al datore entro i termini stabiliti dall'accordo aziendale (di norma entro l'inizio del turno del giorno di assenza). Il numero di protocollo del certificato va comunicato al datore.
Il comporto per infortunio si somma a quello per malattia comune?
No. Il comporto per infortunio sul lavoro o malattia professionale riconosciuta INAIL è separato da quello per malattia comune. Anche se il lavoratore ha già esaurito il comporto per malattia, in caso di infortunio successivo matura un comporto autonomo e distinto.
Vedi anche