Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Legno e Arredamento

In sintesi

Nel CCNL Legno e Arredamento il periodo di comporto per malattia è di 12 mesi nell’arco di 36 mesi per operai, con integrazione della retribuzione fino al 100% nei primi 3 mesi e decrescente poi. L’infortunio sul lavoro (frequente nel settore per rischi di macchinari e polveri) gode di tutele specifiche INAIL e di comporto separato rispetto alla malattia comune.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2026
Platea
~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

Tabella riepilogativa

Comporto e integrazione malattia – CCNL Legno e Arredamento
Periodo di malattia Integrazione contrattuale Totale percepito (INPS + integrazione)
1°-3° mese Integrazione fino al 100% della retribuzione netta 100%
4°-6° mese Integrazione al 75% della retribuzione ~75%
7°-12° mese (comporto) Integrazione al 50% della retribuzione ~50%
Infortunio sul lavoro – qualsiasi durata Integrazione al 100% per tutta la durata (INAIL + integr.) 100%
Malattia professionale riconosciuta INAIL Come infortunio sul lavoro 100%

Il comporto massimo per malattia comune è 12 mesi nel triennio (36 mesi consecutivi). Superato tale limite, il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo con preavviso contrattuale o relativa indennità sostitutiva.

Il periodo di comporto: calcolo e tutele

Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia non può essere licenziato. Nel CCNL Legno e Arredamento, per gli operai, il comporto è fissato in 12 mesi nell’arco di 36 mesi consecutivi (comporto “per sommatoria”). Questo significa che non rileva una singola malattia continuativa, ma il totale delle assenze per malattia negli ultimi tre anni.

Per gli impiegati, il comporto è generalmente più lungo: fino a 18 mesi nell’arco di 36-48 mesi, secondo le disposizioni del CCNL e degli accordi aziendali. Questa differenza riflette la diversa incidenza delle assenze brevi tra le due categorie.

Durante il comporto, il rapporto di lavoro è sospeso ma non risolto: il lavoratore conserva il posto e matura (in misura ridotta) anzianità contrattuale. Al rientro, ha diritto a svolgere le stesse mansioni dell’inquadramento di partenza.

Integrazione della retribuzione durante la malattia

L’INPS eroga la propria indennità di malattia (50% della retribuzione giornaliera media dal 4° al 20° giorno, 66,67% dal 21° giorno in poi, per gli operai). Il CCNL Legno integra questa indennità per garantire al lavoratore una retribuzione più vicina al 100%:

  • Primi 3 mesi: integrazione fino al 100% della retribuzione ordinaria.
  • Dal 4° al 6° mese: integrazione fino al 75%.
  • Dal 7° al 12° mese: integrazione fino al 50%.

L’integrazione è a carico del datore di lavoro, che anticipa le somme e poi compensa con i contributi INPS dovuti. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente lo stato di malattia (entro il giorno dell’assenza o comunque entro il termine previsto dall’accordo aziendale) e presentare il certificato medico telematico.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore legno

Il settore del legno è caratterizzato da rischi specifici che rendono l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale istituti particolarmente rilevanti:

  • Polveri di legno duro: classificate IARC come cancerogene di gruppo 1 (carcinoma naso-sinusale). I lavoratori esposti sono soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria e hanno diritto, in caso di malattia professionale da polveri, a tutela INAIL come infortunio.
  • Macchine utensili e troncatrici: le amputazioni e le ferite da taglio rappresentano la categoria di infortuni più frequente nel comparto.
  • Rumore industriale: ipoacusia da rumore è malattia professionale riconoscibile se l’esposizione è documentata superiore agli 85 dB(A).

In caso di infortunio, l’INAIL eroga l’indennità temporanea (75% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno, 100% durante il ricovero). Il CCNL integra fino al 100% per tutta la durata dell’inabilità temporanea, senza limiti di comporto. Il comporto per infortunio sul lavoro è separato da quello per malattia comune.

Sorveglianza sanitaria e visite periodiche

Il D.Lgs. 81/2008 impone la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi specifici. Nel settore legno sono obbligatorie le visite periodiche per:

  • Lavoratori esposti a polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere): visita annuale con rinoscopia e spirometria.
  • Lavoratori esposti a rumore oltre 80 dB(A): audiometria periodica.
  • Addetti a verniciatura con solventi organici: valutazione della funzionalità epatica e neurologica.

Il tempo impiegato per le visite di sorveglianza sanitaria obbligatorie è retribuito come orario di lavoro e non si detrae da ferie o ROL.

Casi pratici

Tizio – Malattia di 4 mesi: calcolo dell’integrazione
Tizio (OQ1, 1.750 € mensili lordi) si ammala per 4 mesi. Primi 3 mesi: percepisce il 100% (INPS + integrazione datore). 4° mese: integrazione scende al 75%. Nel 4° mese, retribuzione effettiva = 1.750 × 75% = 1.312 € lordi. Rispetto alla normale retribuzione perde circa 438 € lordi mensili nel quarto mese di assenza.
Caia – Infortunio da troncatrice
Caia riporta una ferita alla mano da troncatrice. L’infortunio viene denunciato dal datore a INAIL entro 2 giorni. INAIL eroga l’indennità temporanea (75% dal 4° giorno). Il CCNL integra fino al 100% per tutta la durata: Caia non subisce riduzioni retributive durante la convalescenza, e il periodo di assenza non si conteggia nel comporto per malattia comune.
Sempronio – Malattia professionale da polveri di legno
Sempronio lavora da 15 anni come ebanista su legni duri. Gli viene diagnosticato un carcinoma naso-sinusale. L’INAIL riconosce la malattia professionale con rendita in capitalizzazione proporzionale al grado di menomazione. Il CCNL garantisce l’integrazione retributiva durante la malattia come per gli infortuni, e Sempronio mantiene il posto di lavoro fino al termine della terapia.

Domande frequenti

Qual è il comporto nel CCNL Legno per un operaio?
12 mesi di assenze per malattia nell’arco di 36 mesi consecutivi (comporto per sommatoria). Superato questo limite, il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo con preavviso.
La malattia professionale da polveri di legno è riconosciuta dall'INAIL?
Sì. Le polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere) sono riconosciute come cancerogene e la malattia professionale da esposizione cronica è indennizzabile da INAIL con rendita. Il lavoratore deve presentare denuncia di malattia professionale corredata dalla documentazione sanitaria e lavorativa.
I giorni di malattia del periodo di prova interrompono il periodo di prova?
Sì. La malattia sospende il decorso del periodo di prova, che riprende al rientro del lavoratore. La durata totale del periodo di prova non si allunga automaticamente, ma si conteggia il solo tempo di effettivo lavoro.
Come si certifica la malattia?
Il medico curante trasmette il certificato telematicamente all’INPS. Il lavoratore deve comunicare l’assenza al datore entro i termini stabiliti dall’accordo aziendale (di norma entro l’inizio del turno del giorno di assenza). Il numero di protocollo del certificato va comunicato al datore.
Il comporto per infortunio si somma a quello per malattia comune?
No. Il comporto per infortunio sul lavoro o malattia professionale riconosciuta INAIL è separato da quello per malattia comune. Anche se il lavoratore ha già esaurito il comporto per malattia, in caso di infortunio successivo matura un comporto autonomo e distinto.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • In caso di malattia o infortunio il lavoratore del CCNL Legno ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto ex art. 2110 c.c.
  • La durata del comporto e fissata dalle tabelle del CCNL vigente, di norma in relazione all'anzianita di servizio.
  • Sussistono obblighi di tempestiva comunicazione dell'assenza e di invio del certificato medico telematico.
  • Durante la malattia spetta un trattamento economico integrato tra indennita INPS e integrazione a carico del datore, secondo il contratto.
  • Il superamento del comporto puo legittimare il licenziamento, ma solo dopo l'effettivo esaurimento del periodo.
  • L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale seguono la tutela INAIL, distinta dalla malattia comune.
Indice dei contenuti

Nel settore del legno e dell'arredamento, dove le lavorazioni comportano esposizione a polveri, rumore e rischi meccanici, malattia e infortunio sono eventi da gestire con rigore. La tutela cardine e la sospensione del rapporto con conservazione del posto per un periodo determinato, il cosiddetto comporto, fondata sull'art. 2110 c.c. Il CCNL Legno ne definisce durata e trattamento economico, integrando la disciplina legale e le prestazioni degli enti previdenziali.

La sospensione del rapporto e il comporto

L'art. 2110 c.c. stabilisce che, in caso di malattia o infortunio, il rapporto resta sospeso e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il tempo stabilito dalla legge, dagli usi o dall'equita, demandando ai contratti collettivi la determinazione concreta. Il comporto e dunque l'arco temporale entro il quale l'assenza per malattia non legittima il recesso. La sua durata e fissata dalle tabelle del CCNL vigente, di regola crescente con l'anzianita di servizio.

Comporto secco e per sommatoria

Il contratto distingue di norma tra comporto secco, riferito a un unico evento morboso continuativo, e comporto per sommatoria, che cumula piu episodi di malattia entro un arco di riferimento. La distinzione e cruciale: per il lavoratore che alterna periodi di assenza, il superamento del limite va calcolato sommando le giornate nei termini contrattuali. Un computo errato e la causa piu frequente di licenziamenti illegittimi per asserito superamento del comporto.

Obblighi di comunicazione e certificazione

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'assenza al datore e assicurare l'invio del certificato medico, oggi trasmesso telematicamente dal medico all'INPS, che lo rende disponibile al datore. Il rispetto dei termini e delle modalita di comunicazione e essenziale: ritardi o omissioni ingiustificate possono avere rilievo disciplinare. Restano fermi gli obblighi relativi alla reperibilita nelle fasce orarie per le visite di controllo.

Il trattamento economico

Durante la malattia il lavoratore percepisce un trattamento composto dall'indennita a carico dell'INPS, nei limiti e nelle misure di legge, e da un'integrazione a carico del datore prevista dal CCNL, in modo da avvicinare il netto alla retribuzione ordinaria. Le percentuali e i massimali sono indicati nelle tabelle del contratto vigente e nelle circolari INPS aggiornate, cui occorre rinviare per la quantificazione puntuale.

Infortunio e malattia professionale

L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale, particolarmente rilevanti in un comparto con macchinari e agenti nocivi, seguono la tutela INAIL, distinta dalla malattia comune. In questi casi operano specifici obblighi di denuncia e la copertura assicurativa dell'istituto. Anche durante l'inabilita da infortunio il rapporto e sospeso con conservazione del posto, secondo i criteri propri di tale tutela.

Superamento del comporto e recesso

Solo l'effettivo esaurimento del periodo di comporto legittima il licenziamento, che deve intervenire dopo il superamento e non prima. Il recesso anticipato o fondato su un computo erroneo e illegittimo. La giurisprudenza richiede inoltre attenzione alle assenze riconducibili a condizioni di disabilita o a obblighi di adattamento, dove possono operare tutele rafforzate. Per il datore e prudente verificare con esattezza il superamento prima di procedere.

Domande frequenti

Cos'e il periodo di comporto nel CCNL Legno?

E il periodo durante il quale la malattia o l'infortunio non legittimano il licenziamento e il posto e conservato ex art. 2110 c.c.; la durata e fissata dalle tabelle del CCNL vigente.

Come si calcola il comporto in caso di assenze ripetute?

Oltre al comporto secco per un unico evento, opera il comporto per sommatoria, che cumula piu episodi di malattia entro l'arco di riferimento stabilito dal contratto.

Come va comunicata l'assenza per malattia?

Va comunicata tempestivamente al datore; il certificato e trasmesso telematicamente dal medico all'INPS, che lo rende disponibile al datore, ferme le fasce di reperibilita.

Quanto spetta economicamente durante la malattia?

Un trattamento composto da indennita INPS e integrazione a carico del datore secondo il CCNL; misure e massimali sono nelle tabelle del contratto e nelle circolari INPS aggiornate.

Quando il datore puo licenziare per superamento del comporto?

Solo dopo l'effettivo esaurimento del periodo di comporto, calcolato correttamente; il recesso anticipato o basato su un computo erroneo e illegittimo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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