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Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Legno e Arredamento

In sintesi

Il CCNL Legno e Arredamento fissa termini di preavviso differenziati per categoria e anzianità: da 10 giorni (operaio comune, breve anzianità) a 4 mesi (impiegati direttivi con lungo servizio). La mancata osservanza del preavviso genera l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva. Le dimissioni per giusta causa esonerano dall’obbligo di preavviso.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2026
Platea
~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso — CCNL Legno e Arredamento (indicativi)
Categoria Anzianità fino a 5 anni Anzianità 5-10 anni Anzianità oltre 10 anni
Operaio comune (OC) 10 giorni di calendario 15 giorni 20 giorni
Operaio qualificato (OQ1/OQ2) 15 giorni 20 giorni 25 giorni
Operaio specializzato (OS) 20 giorni 25 giorni 30 giorni
Impiegato A2 30 giorni 45 giorni 60 giorni
Impiegato A1 45 giorni 60 giorni 75 giorni
Impiegato direttivo / Quadro 60 giorni 90 giorni 120 giorni

I termini si intendono di calendario, non lavorativi, salvo diversa indicazione del contratto aziendale. I valori sono indicativi: verificare il testo aggiornato del CCNL vigente per i termini precisi.

Il preavviso: funzione e decorrenza

Il preavviso è l’obbligo, in capo sia al datore sia al lavoratore, di comunicare con anticipo l’intenzione di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sua funzione è consentire all’altra parte di organizzarsi per sostituire il lavoratore uscente o per trovare una nuova occupazione.

Il preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di recesso, salvo accordo diverso. Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore ha diritto alla piena retribuzione e matura TFR, ferie e anzianità.

Il datore può dispensare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso, ma deve comunque corrispondere la retribuzione e far maturare gli istituti contrattuali per l’intero periodo.

Indennità sostitutiva del preavviso

Se il recesso è in tronco (senza rispettare il preavviso), la parte inadempiente deve corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso, comprensiva di tutte le voci fisse (paga base, contingenza, EDR, scatti).

L’indennità sostitutiva è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF (non a tassazione separata come il TFR). È inclusa nella base di calcolo dei contributi previdenziali.

Licenziamento individuale: giusta causa e giustificato motivo

Il licenziamento individuale è disciplinato dalla L. 604/1966 e dall’art. 18 St.Lav. (come modificati dal Jobs Act, D.Lgs. 23/2015 per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015):

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Il licenziamento è in tronco, senza preavviso. Esempi: furto, assenza ingiustificata reiterata, grave insubordinazione.
  • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali non di tale gravità da giustificare la giusta causa. Richiede preavviso e procedura disciplinare preventiva (art. 7 St.Lav.).
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva (soppressione del posto, crisi aziendale documentata). Richiede preavviso e, per aziende >15 dipendenti, comunicazione preventiva all’ITL.

Dimissioni: procedura telematica e giusta causa

Dal 2016, le dimissioni volontarie devono essere rassegnate esclusivamente in via telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it), a pena di inefficacia. Il lavoratore può utilizzare il servizio autonomamente con SPID o delegare un patronato.

Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) liberano il lavoratore dall’obbligo di preavviso quando il comportamento del datore rende impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto: mancato pagamento della retribuzione, grave mobbing documentato, trasferimento illegittimo. In questo caso il lavoratore ha diritto anche all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore.

Casi pratici

Tizio — Dimissioni di un operaio qualificato con 8 anni di anzianità
Tizio (OQ1, 8 anni) dà le dimissioni. Il preavviso CCNL è di 20 giorni di calendario. Tizio rassegna le dimissioni telematicamente il 10 maggio; il preavviso decorre dal 1° giugno e scade il 20 giugno. Se l’azienda decide di dispensarlo dal lavorare, gli deve corrispondere la retribuzione di 20 giorni: 1.750 / 30 × 20 = 1.166 € lordi come indennità sostitutiva.
Caia — Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto)
Caia (impiegata A2, 6 anni) viene licenziata per soppressione della sua posizione a seguito di automazione del reparto ordini. Il datore comunica il giustificato motivo oggettivo con preavviso di 45 giorni. Caia riceve: retribuzione durante il preavviso + TFR maturato + residuo ferie/ROL. Avendo più di 15 dipendenti (art. 18), in caso di licenziamento illegittimo potrebbe ottenere la reintegra o un indennizzo da 12 a 24 mensilità.
Sempronio — Licenziamento per giusta causa contestato
Sempronio (OS) viene licenziato in tronco per presunto furto di materiali. Contesta il licenziamento: il datore non ha rispettato la procedura dell’art. 7 St.Lav. (nessuna contestazione scritta preventiva). Il giudice del lavoro dichiara il licenziamento viziato nella forma: Sempronio ottiene un’indennità risarcitoria da 6 a 36 mensilità (contratto post Jobs Act) o la reintegra (contratto pre Jobs Act, se assunto prima del 7.3.2015).

Domande frequenti

Come si danno le dimissioni nel 2026?
Esclusivamente in via telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it) con SPID o delega a patronato/CAF. Le dimissioni cartacee o verbali sono inefficaci.
Se mi licenzio senza rispettare il preavviso, cosa succede?
L’azienda può trattenere dalla liquidazione finale l’importo corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso non rispettato. Non può però rifiutarsi di ricevere le dimissioni.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede un tentativo di conciliazione?
Sì, per i datori con più di 15 dipendenti. Prima di licenziare per GMO devono comunicare l’intenzione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che convoca le parti per un tentativo obbligatorio di conciliazione. Solo se la conciliazione fallisce (o trascorrono 20 giorni) si può procedere al licenziamento.
Quali voci sono incluse nell'indennità sostitutiva del preavviso?
Tutte le voci fisse della retribuzione: paga base, contingenza, EDR, scatti di anzianità, indennità continuative. Sono escluse le voci variabili (straordinari, premi occasionali) e la 13ª (salvo accordo).
Posso essere licenziato durante la malattia?
No, durante il periodo di comporto (12 mesi nel triennio per gli operai) il lavoratore è protetto dal licenziamento per GMO. Scaduto il comporto, il datore può procedere con il licenziamento per superamento del comporto, con preavviso o indennità sostitutiva.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.