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Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Legno e Arredamento integra le tutele di legge in materia di maternità e paternità. La lavoratrice in maternità obbligatoria (5 mesi) percepisce dall'INPS l'80% della retribuzione; il CCNL integra fino al 100% per i primi 2 mesi. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni (L. 234/2021). Il congedo parentale è disciplinato dal D.Lgs. 105/2022 con integrazioni contrattuali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Legno e Arredamento

In sintesi

Il CCNL Legno e Arredamento integra le tutele di legge in materia di maternità e paternità. La lavoratrice in maternità obbligatoria (5 mesi) percepisce dall’INPS l’80% della retribuzione; il CCNL integra fino al 100% per i primi 2 mesi. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni (L. 234/2021). Il congedo parentale è disciplinato dal D.Lgs. 105/2022 con integrazioni contrattuali.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2026
Platea
~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

Tabella riepilogativa

Maternità, paternità e congedi — CCNL Legno e Arredamento
Istituto Durata Indennità INPS Integrazione CCNL
Congedo di maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retribuzione Integrazione al 100% per i primi 2 mesi
Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% retribuzione (INPS) Nessuna integrazione aggiuntiva (già 100%)
Congedo parentale (madre o padre) Fino a 6 mesi ciascuno (max 11 mesi complessivi) 80% entro i 3 mesi (D.Lgs. 105/2022) Nessuna integrazione CCNL al congedo parentale
Congedo parentale aggiuntivo (padre) Ulteriori 3 mesi (non trasferibili) 80% (D.Lgs. 105/2022)
Riposi giornalieri (c.d. “ora di allattamento”) 2 ore/giorno fino al 1° anno di vita 100% (INPS)

Maternità obbligatoria: tutele e integrazione contrattuale

Il congedo di maternità obbligatoria ha durata di 5 mesi e può essere distribuito in 2 mesi prima del parto e 3 dopo (modalità ordinaria) oppure in 1 mese prima e 4 dopo, previa attestazione medica di idoneità. Durante questo periodo, il rapporto di lavoro è sospeso ma non interrotto.

L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera, calcolata sulle ultime 4 settimane di contribuzione. Il CCNL Legno e Arredamento prevede un’integrazione a carico del datore di lavoro per portare il trattamento al 100% della retribuzione ordinaria per i primi due mesi del congedo; per i restanti tre mesi rimane l’80% INPS.

Durante la gravidanza e fino a un anno dall’allattamento, la lavoratrice non può essere adibita a mansioni pericolose identificate dal D.Lgs. 151/2001 (es. esposizione a polveri di legno duro, solventi, macchinari con rischio traumatico). Il datore deve spostarla a mansioni equivalenti o, se impossibile, sospenderla con conservazione della retribuzione.

Congedo di paternità obbligatorio

Il padre lavoratore dipendente ha diritto a un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (L. 234/2021, come da ultimo modificata). I giorni si fruiscono nell’arco dei 5 mesi successivi al parto, anche in modo non continuativo. Nelle ipotesi di adozione, affidamento o decesso della madre, il congedo si prolunga fino a ricoprire l’intero periodo di maternità spettante.

Il congedo di paternità è retribuito al 100% dall’INPS: il padre non subisce alcuna riduzione della retribuzione durante i 10 giorni. Non è necessaria l’integrazione del datore in quanto la copertura INPS è già al 100%.

Congedo parentale: la riforma D.Lgs. 105/2022

Il D.Lgs. 105/2022 (attuativo della Direttiva UE 2019/1158) ha profondamente modificato il congedo parentale:

  • Madre: fino a 6 mesi di congedo parentale, dei quali 3 mesi sono retribuiti all’80% e i restanti al 30% (o al 30% con soglia di reddito).
  • Padre: fino a 6 mesi non trasferibili + 3 mesi aggiuntivi se usufruiti in aggiunta a quelli della madre. Dei 6 mesi paterni, 3 sono retribuiti all’80%.
  • Limite complessivo della coppia: 11 mesi totali tra padre e madre.

Il CCNL Legno non prevede, allo stato, integrazioni specifiche al congedo parentale (la retribuzione si ferma alle percentuali INPS). Tuttavia, alcuni contratti integrativi aziendali nei grandi mobilifici hanno introdotto integrazioni volontarie per i primi 3 mesi di congedo parentale.

Tutele contro il licenziamento e rientro dalla maternità

La lavoratrice in stato di gravidanza è protetta dal divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il divieto si applica anche in caso di dimissioni della lavoratrice, che in quel periodo devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro per essere efficaci.

Al rientro dalla maternità, la lavoratrice ha diritto di riprendere le stesse mansioni o, in caso di impossibilità organizzativa documentata, mansioni equivalenti allo stesso livello retributivo. Non può essere demansionata come conseguenza della maternità. Qualsiasi modifica organizzativa che incida negativamente sulla lavoratrice madre entro i 12 mesi dal rientro è soggetta a onere della prova a carico del datore.

Casi pratici

Tizio — Padre che usa i 10 giorni di congedo obbligatorio
Tizio è operaio specializzato (OS) con retribuzione di 1.900 € mensili. Alla nascita della figlia, fruisce di 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità. L’INPS gli eroga il 100% della retribuzione per quei 10 giorni: circa 1.900 / 26 × 10 = 730 € lordi. Non ha alcuna perdita retributiva.
Caia — Maternità: calcolo dell’integrazione CCNL
Caia (impiegata A2, 1.850 € mensili) è in maternità per 5 mesi. Primi 2 mesi: INPS 80% = 1.480 €, integrazione datore 20% = 370 €, totale 1.850 €. Mesi 3-5: solo INPS 80% = 1.480 € mensili. Nel complesso, nei 5 mesi Caia percepisce 3.700 + 4.440 = 8.140 € lordi totali.
Sempronio — Congedo parentale per 3 mesi a 80%
Sempronio (impiegato A1, 2.050 € mensili) sceglie di fruire di 3 mesi di congedo parentale obbligatorio (quota non trasferibile del padre). In base al D.Lgs. 105/2022, i 3 mesi paterni non trasferibili sono retribuiti all’80%: 2.050 × 80% = 1.640 € mensili lordi dall’INPS. Sempronio rinuncia a circa 410 € mensili lordi per ciascuno dei 3 mesi.

Domande frequenti

Per quanti mesi il CCNL Legno integra la maternità al 100%?
Il CCNL integra al 100% i primi 2 mesi del congedo obbligatorio di maternità. I restanti 3 mesi rimangono all’80% come da legge (INPS).
Quanti giorni di paternità obbligatoria spettano nel 2026?
10 giorni lavorativi, da fruire entro i 5 mesi successivi alla nascita (o all’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). Sono retribuiti al 100% dall’INPS.
Una operaia addetta a macchine con polveri di legno può continuare a lavorare in gravidanza?
No. Le polveri di legno duro sono agenti cancerogeni (D.Lgs. 81/2008, allegato XLII). La lavoratrice in gravidanza va immediatamente adibita a mansioni prive di esposizione. In mancanza di mansioni alternative, il datore deve richiedere l’anticipazione del congedo di maternità.
Il congedo parentale matura TFR e anzianità?
Il congedo parentale è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (art. 34 D.Lgs. 151/2001). La quota di TFR matura normalmente per i periodi coperti da indennità INPS; i periodi non indennizzati (oltre il limite) non maturano TFR.
Il padre può fruire del congedo parentale anche se la madre non lo usa?
Sì. Con la riforma D.Lgs. 105/2022, al padre spettano autonomamente fino a 6 mesi di congedo parentale (3 non trasferibili), indipendentemente dalle scelte della madre. Anche se la madre non fruisce di nulla, il padre può comunque prendere i 6 mesi a lui spettanti.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Per quanti mesi il CCNL Legno integra la maternità al 100%?

Il CCNL integra al 100% i primi 2 mesi del congedo obbligatorio di maternità. I restanti 3 mesi rimangono all'80% come da legge (INPS).

Quanti giorni di paternità obbligatoria spettano nel 2026?

10 giorni lavorativi, da fruire entro i 5 mesi successivi alla nascita (o all'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). Sono retribuiti al 100% dall'INPS.

Una operaia addetta a macchine con polveri di legno può continuare a lavorare in gravidanza?

No. Le polveri di legno duro sono agenti cancerogeni (D.Lgs. 81/2008, allegato XLII). La lavoratrice in gravidanza va immediatamente adibita a mansioni prive di esposizione. In mancanza di mansioni alternative, il datore deve richiedere l'anticipazione del congedo di maternità.

Il congedo parentale matura TFR e anzianità?

Il congedo parentale è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (art. 34 D.Lgs. 151/2001). La quota di TFR matura normalmente per i periodi coperti da indennità INPS; i periodi non indennizzati (oltre il limite) non maturano TFR.

Il padre può fruire del congedo parentale anche se la madre non lo usa?

Sì. Con la riforma D.Lgs. 105/2022, al padre spettano autonomamente fino a 6 mesi di congedo parentale (3 non trasferibili), indipendentemente dalle scelte della madre. Anche se la madre non fruisce di nulla, il padre può comunque prendere i 6 mesi a lui spettanti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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