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La guida
Il CCNL Legno e Arredamento integra le tutele di legge in materia di maternità e paternità. Nel congedo di maternità (5 mesi) l’INPS paga l’80% e l’azienda integra fino alla normale retribuzione netta per tutto il periodo (art. 43). Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi pagati al 100%. Nel congedo parentale l’azienda aggiunge un 30% per i primi tre mesi successivi al congedo obbligatorio, fino al 100% complessivo.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Indennità INPS | Integrazione CCNL |
|---|---|---|---|
| Congedo di maternità obbligatoria | 5 mesi (2+3, 1+4 o tutti dopo il parto con certificazione medica) | 80% retribuzione (art. 22 D.Lgs. 151/2001) | Integrazione fino alla normale retribuzione netta per tutto il periodo (art. 43) |
| Congedo di paternità obbligatorio | 10 giorni lavorativi | 100% retribuzione (INPS) | Nessuna integrazione aggiuntiva (già 100%) |
| Congedo parentale (madre o padre) | Fino a 6 mesi ciascuno, 10 mesi per la coppia (11 se il padre ne prende almeno 3), entro i 14 anni del figlio | 30% per 9 mesi complessivi; 3 di questi mesi all’80% fino ai 6 anni, in alternativa tra i genitori (art. 34 D.Lgs. 151/2001) | +30% della retribuzione a carico dell’azienda per i primi tre mesi successivi al congedo obbligatorio, fino al 100% complessivo; contributo Arco al 100% (art. 43) |
| Riposi giornalieri (c.d. “ora di allattamento”) | 2 ore/giorno fino al 1° anno di vita | 100% (INPS) | – |
Maternità obbligatoria: tutele e integrazione contrattuale
Il congedo di maternità obbligatoria ha durata di 5 mesi e può essere distribuito in 2 mesi prima del parto e 3 dopo (modalità ordinaria) oppure in 1 mese prima e 4 dopo, o ancora tutti e 5 dopo il parto, previa attestazione medica (artt. 16 e 20 D.Lgs. 151/2001). Durante questo periodo, il rapporto di lavoro è sospeso ma non interrotto.
L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera, calcolata sulle ultime 4 settimane di contribuzione. Il CCNL Legno prevede che l’azienda integri l’indennità INPS fino alla normale retribuzione netta per tutto il periodo di astensione obbligatoria, non solo per una parte (art. 43). L’assenza non interrompe l’anzianità di servizio a tutti gli effetti: ferie, festività, tredicesima e TFR. Fonte: ipotesi di accordo 2026, art. 43.
Durante la gravidanza e fino a un anno dall’allattamento, la lavoratrice non può essere adibita a mansioni pericolose identificate dal D.Lgs. 151/2001 (es. esposizione a polveri di legno duro, solventi, macchinari con rischio traumatico). Il datore deve spostarla a mansioni equivalenti o, se impossibile, sospenderla con conservazione della retribuzione.
Congedo di paternità obbligatorio
Il padre lavoratore dipendente ha diritto a un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001). I giorni si fruiscono dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi, anche in modo non continuativo; in caso di parto plurimo diventano 20 (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001). Il padre comunica i giorni per iscritto con almeno cinque giorni di anticipo, ove possibile. In caso di morte o grave infermità della madre o di affidamento esclusivo al padre spetta invece il congedo di paternità alternativo dell’art. 28.
Il congedo di paternità è indennizzato al 100% della retribuzione (art. 29 D.Lgs. 151/2001): il padre non subisce alcuna riduzione della retribuzione durante i 10 giorni. Non è necessaria l’integrazione del datore in quanto la copertura INPS è già al 100%.
Congedo parentale: regole di legge e integrazione del CCNL
Le regole di legge sono negli artt. 32 e 34 del D.Lgs. 151/2001, come modificati dal D.Lgs. 105/2022 e, dal 2026, dalla L. 199/2025:
- Durata: fino a 6 mesi per la madre (dopo il congedo di maternità) e fino a 6 per il padre (7 se ne prende almeno 3), con un tetto di 10 mesi per la coppia, 11 se il padre ne prende almeno 3; 11 mesi al genitore solo. Il congedo si può prendere fino ai 14 anni del figlio (art. 32).
- Indennità: ogni genitore ha 3 mesi non trasferibili indennizzati al 30%; altri 3 mesi, in alternativa tra i genitori, sono al 30%. Fino ai 6 anni del bambino, 3 mesi in totale, in alternativa tra i genitori, sono elevati all’80%. I mesi oltre questi sono al 30% solo sotto una soglia di reddito (art. 34).
Il CCNL Legno, dal 1° gennaio 2021, prevede un trattamento aggiuntivo: per i primi tre mesi di calendario di congedo parentale immediatamente successivi al congedo obbligatorio, utilizzabili fino al sesto anno di vita del bambino, l’azienda integra il 30% della retribuzione, senza superare il 100% sommato all’indennità INPS; per lo stesso periodo versa al 100% la contribuzione al fondo Arco. I periodi di congedo parentale e l’integrazione contano per l’anzianità di servizio, anche ai fini del TFR, ma non per ferie e tredicesima (art. 43).
Tutele contro il licenziamento e rientro dalla maternità
La lavoratrice in stato di gravidanza è protetta dal divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il divieto si applica anche in caso di dimissioni della lavoratrice, che in quel periodo devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro per essere efficaci.
Al rientro dalla maternità, la lavoratrice ha diritto di riprendere le stesse mansioni o, in caso di impossibilità organizzativa documentata, mansioni equivalenti allo stesso livello retributivo. Non può essere demansionata come conseguenza della maternità. Qualsiasi modifica organizzativa che incida negativamente sulla lavoratrice madre entro i 12 mesi dal rientro è soggetta a onere della prova a carico del datore.
Casi pratici
Domande frequenti
Per quanti mesi il CCNL Legno integra la maternità al 100%?
Quanti giorni di paternità obbligatoria spettano nel 2026?
Una operaia addetta a macchine con polveri di legno può continuare a lavorare in gravidanza?
Il congedo parentale matura TFR e anzianità?
Il padre può fruire del congedo parentale anche se la madre non lo usa?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.