Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Periodo di comporto, trattamento economico e ruolo del Fondo malattia per portieri e custodi.

In sintesi

In caso di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni di calendario per ogni evento, con un massimo di 180 giorni nell’anno civile, e a un’indennità giornaliera a carico del datore. Con il rinnovo del 30 ottobre 2025 l’indennità sale al 65% della retribuzione media globale lorda giornaliera fino al 20° giorno e al 75% dal 21°, per i profili A, C e D. Nel settore opera la Cassa Portieri, che rimborsa al datore l’indennità secondo il proprio regolamento.

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Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
30 ottobre 2025
Vigenza
1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
Ambito
~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

Conservazione del posto: il comporto

Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni di calendario per ogni evento, con il massimo di 180 giorni nell’anno civile (1° gennaio-31 dicembre) (art. 91, comma 7). Superato il limite cessa anche l’indennità e il datore può recedere; entro il limite il licenziamento per malattia è illegittimo. Per i portieri con alloggio la malattia non fa venire meno il godimento dell’alloggio, dell’energia elettrica e del riscaldamento (art. 91, comma 8). Per i lavoratori di nuova assunzione l’indennità spetta dal giorno successivo al terzo mese dall’assunzione (art. 92, comma 5).

Trattamento economico

Per i profili A, C e D il datore corrisponde un’indennità giornaliera (esclusa la giornata di riposo settimanale) calcolata sulla retribuzione media globale lorda giornaliera: dal rinnovo del 2025 il 65% fino al 20° giorno, con un minimo di 28 €, e il 75% dal 21° giorno in poi, con un minimo di 31 €. Prima del rinnovo le percentuali erano il 56% (60% nella sintesi 2020-2022), il 68% dal 21° al 60° giorno e il 73% dal 61°. Per i part-time l’indennità è ridotta in proporzione all’orario medio dei sei mesi precedenti.

Il Fondo malattia di settore

Nel comparto opera la Cassa Portieri, ente bilaterale gestito da Confedilizia e dai sindacati Filcams, Fisascat e Uiltucs. Rimborsa al datore di lavoro l’indennità di malattia, a condizione che il datore sia in regola con il contributo di assistenza contrattuale dell’art. 6, e può rimborsare una parte degli oneri contributivi sull’indennità secondo il proprio regolamento. Il lavoratore non riceve quindi l’indennità direttamente dalla Cassa: la paga il datore in busta.

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio: cosa spetta (artt. 91-92 CCNL e rinnovo 2025)
Aspetto Disciplina
Conservazione del posto 180 giorni di calendario per evento, massimo 180 giorni nell’anno civile
Indennità fino al 20° giorno 65% della retribuzione media globale lorda giornaliera, minimo 28 € (profili A, C, D)
Indennità dal 21° giorno 75% della retribuzione media globale lorda giornaliera, minimo 31 €
Primi tre giorni computati nei 180 giorni; l’indennità decorre dal 4° giorno se la malattia è breve, dal 1° se è più lunga
Infortunio sul lavoro copertura INAIL; il periodo non è malattia comune
Cassa Portieri rimborsa al datore l’indennità secondo il proprio regolamento
Certificazione certificato telematico; comunicazione immediata e, entro due giorni, numero di protocollo al datore

Fonte: artt. 91 e 92 del CCNL 12 novembre 2012 (testo ufficiale Confedilizia, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL); percentuali 2025 dalla sintesi del rinnovo del 30 ottobre 2025 pubblicata da Edotto. La soglia di durata che fa decorrere l’indennità dal primo giorno era di 14 giorni nel testo 2012 ed è stata ridotta a 9 e poi a 8 giorni dal 1° gennaio 2022 (sintesi CCNL 2020-2022): per la soglia vigente dopo il rinnovo 2025 non abbiamo trovato una fonte aperta.

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Obblighi del lavoratore

Il lavoratore deve dare immediata notizia della malattia al datore e, entro due giorni dal rilascio, comunicargli il numero di protocollo del certificato telematico. È tenuto a essere reperibile al domicilio comunicato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, anche nei giorni festivi (art. 91): se non viene trovato perde l’indennità e può essere sanzionato. Per l’infortunio sul lavoro opera la copertura INAIL.

Casi pratici

Tizio – malattia entro il comporto
Tizio, portiere A4 con alloggio, si ammala per cinque settimane. Conserva il posto, l’alloggio, l’energia e il riscaldamento, e dal rinnovo del 2025 riceve dal datore il 65% della retribuzione media globale lorda giornaliera fino al 20° giorno e il 75% dal 21°, con i minimi di 28 € e 31 €.
Caia – infortunio sul lavoro
Caia, addetta alle pulizie, cade dalle scale durante il servizio. Si tratta di infortunio sul lavoro: interviene la copertura INAIL, con le regole del T.U. infortuni (art. 99 CCNL), e il periodo è tutelato ai fini della conservazione del posto.
Sempronio – mancato rispetto delle fasce di reperibilità
Sempronio è in malattia ma si assenta durante la fascia di reperibilità per la visita di controllo, senza giustificato motivo. Rischia la perdita dell’indennità per i giorni contestati: le fasce di reperibilità vanno sempre rispettate.

Domande frequenti

Per quanto tempo conservo il posto in malattia?
Per 180 giorni di calendario per ogni evento di malattia, con il massimo di 180 giorni nell’anno civile (art. 91 CCNL). Entro questo limite il licenziamento per malattia è illegittimo; superato il limite il datore può recedere.
Quanto vengo pagato durante la malattia?
Il datore paga un’indennità giornaliera sulla retribuzione media globale lorda: dal rinnovo del 30 ottobre 2025 il 65% fino al 20° giorno (minimo 28 €) e il 75% dal 21° (minimo 31 €), per i profili A, C e D. La Cassa Portieri rimborsa poi l’indennità al datore.
Cos’è la Cassa portieri / Fondo malattia?
È l’ente bilaterale di settore che rimborsa al datore l’indennità di malattia e gestisce il fondo sanitario e le prestazioni di assistenza integrativa, secondo il proprio regolamento.
Cosa devo fare quando mi ammalo?
Devi comunicare tempestivamente l’assenza al datore e far inviare dal medico il certificato telematico all’INPS, rispettando poi le fasce di reperibilità per le visite di controllo.
L’infortunio sul lavoro è trattato come la malattia?
No: l’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL, con le regole del D.P.R. 1124/1965 a cui rinvia l’art. 99 del CCNL, e il periodo è tutelato ai fini della conservazione del posto. La disciplina è distinta da quella della malattia comune.

Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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