Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Contratto a tempo determinato nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: causali e durata

Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

In sintesi

Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Istituti trattati
Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
Riferimenti
D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

I limiti in sintesi

La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

Durata, causali e limiti

La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

Durata e causali

La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

Proroghe e rinnovi

Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

Conversione e precedenza

Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

Diritto di precedenza e conversione

Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

Casi pratici

Tizio — quinta proroga
Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

Domande frequenti

Il contratto a termine deve indicare una causale?
Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
Quante proroghe sono ammesse?
Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

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In sintesi

  • Nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato il contratto a tempo determinato segue i limiti del D.Lgs. 81/2015: durata massima 24 mesi e causale obbligatoria oltre i 12.
  • Il rapporto può essere prorogato al massimo 4 volte nei 24 mesi e richiede il rispetto degli intervalli di stop&go tra contratti successivi.
  • La peculiarità del settore è il legame con lo stabile: il portiere è spesso assunto per esigenze del condominio o del proprietario, con eventuale alloggio di servizio.
  • Il superamento dei limiti di durata, proroghe o causale comporta la conversione a tempo indeterminato.
  • Le causali ulteriori e il contingentamento sono integrati dal CCNL di settore; matura il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili successive.
Indice dei contenuti

Il rapporto di portierato ha una fisionomia particolare: il datore è il condominio o il proprietario dello stabile, la prestazione è legata a un immobile determinato e spesso comprende l'uso di un alloggio di servizio. Quando questo rapporto viene instaurato a tempo determinato, la disciplina applicabile resta quella generale del D.Lgs. 81/2015 come riformata dal Decreto Dignità, ma va calata nelle specificità del settore portieri e proprietari di fabbricato.

Perché si ricorre al termine nel portierato

Il contratto a termine nel portierato serve tipicamente a coprire esigenze temporanee: la sostituzione del portiere assente, una fase transitoria nella gestione dello stabile, o un'esigenza legata a lavori e cantieri sul fabbricato. Proprio perché l'esigenza è circoscritta, il rispetto dei limiti di durata e causale è cruciale: un uso improprio del termine espone il condominio alla conversione del rapporto.

Durata massima e soglia della causale

La durata complessiva del rapporto a termine tra le stesse parti, per mansioni equivalenti, non può superare i 24 mesi. Entro i primi 12 mesi il contratto può essere acausale; oltre tale soglia, per stipula, proroga o rinnovo, è necessaria una causale tra quelle legali o individuate dal CCNL. Per il condominio significa che un portiere a termine può restare acausale solo entro il primo anno.

La sostituzione: la causale tipica del settore

La causale di sostituzione di lavoratori assenti (per malattia, maternità, aspettativa o ferie) è quella più ricorrente nel portierato, dove il servizio deve essere garantito con continuità. È una causale solida, ma va indicata con precisione, individuando il lavoratore sostituito e l'esigenza concreta, per reggere a un'eventuale contestazione.

Proroghe, rinnovi e intervalli

Valgono i limiti generali: massimo 4 proroghe nei 24 mesi, causale obbligatoria oltre i 12 mesi, intervalli di stop&go tra un contratto e il successivo. La gestione amministrativa di un condominio non sempre presidia questi termini con la dovuta attenzione: è proprio qui che si annidano gli errori che portano alla conversione.

L'alloggio di servizio e la fine del rapporto

Quando il portiere fruisce di un alloggio di servizio, la cessazione del rapporto a termine comporta anche il rilascio dell'alloggio, salvo diverse pattuizioni. Il legame tra prestazione e immobile rende il portierato un caso in cui la fine del contratto produce effetti ulteriori rispetto a un rapporto ordinario: occorre coordinare scadenza del termine e restituzione dell'alloggio secondo le clausole del CCNL e dell'accordo individuale.

Conversione e diritto di precedenza

La violazione dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze gestionali per il condominio. Al portiere assunto a termine matura inoltre il diritto di precedenza nelle successive assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni, da esercitare nei termini di legge.

Domande frequenti

Chi è il datore di lavoro del portiere a termine?

Di norma il condominio, rappresentato dall'amministratore, o il singolo proprietario del fabbricato. La disciplina del contratto a termine resta quella generale del D.Lgs. 81/2015, calata nelle specificità del settore portieri.

Quanto dura al massimo un contratto a termine per il portiere?

Fino a 24 mesi complessivi tra le stesse parti per mansioni equivalenti. Entro 12 mesi può essere senza causale; oltre tale soglia serve una causale di legge o individuata dal CCNL.

Qual è la causale più usata nel portierato?

La sostituzione di lavoratori assenti (malattia, maternità, aspettativa, ferie), perché il servizio di portineria deve essere garantito con continuità. Va indicata con precisione, individuando il sostituito e l'esigenza.

Cosa accade all'alloggio di servizio alla fine del contratto?

Alla cessazione del rapporto a termine segue di norma il rilascio dell'alloggio di servizio, salvo diverse pattuizioni. Scadenza del contratto e restituzione dell'alloggio vanno coordinate secondo CCNL e accordo individuale.

Cosa comporta sforare i limiti del contratto a termine?

La conversione del rapporto a tempo indeterminato. Al portiere matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili successive per le stesse mansioni, da esercitare nei termini di legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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