Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Congedo di maternità e paternità, congedo parentale e le tutele introdotte dal rinnovo 2025.

In sintesi

La maternità e i congedi parentali sono regolati dal d.lgs. 151/2001: congedo obbligatorio di maternità di cinque mesi, congedo di paternità e congedo parentale facoltativo. Il rinnovo 2025 ha rafforzato le norme su genitorialità e contrasto a violenza e molestie. Il CCNL può aggiungere integrazioni economiche.

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Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
30 ottobre 2025
Vigenza
1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
Ambito
~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

La base è di legge

Le tutele di maternità, paternità e congedi parentali derivano dal Testo unico maternità e paternità (d.lgs. 151/2001) e si applicano a tutti i lavoratori, comprese le lavoratrici e i lavoratori del settore portierato. Il CCNL non sostituisce la legge: può soltanto migliorarla, ad esempio con integrazioni economiche o permessi aggiuntivi.

Congedo di maternità

Il congedo obbligatorio di maternità dura complessivamente cinque mesi (di norma due prima e tre dopo il parto, con possibilità di flessibilità), durante i quali spetta un’indennità INPS pari all’80% della retribuzione, che il CCNL può integrare. Durante il congedo vige il divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di età del bambino.

Paternità e congedo parentale

  • Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni (istituto di legge), fruibili intorno alla nascita.
  • Congedo parentale: facoltativo, fino a complessivi 10-11 mesi tra i genitori, con indennità INPS secondo le percentuali e i mesi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.
  • Riposi giornalieri per allattamento nel primo anno di vita del bambino.

Tabella riepilogativa

Maternità e congedi: quadro di sintesi
Istituto Durata Trattamento Fonte
Maternità obbligatoria 5 mesi 80% INPS, integrabile dal CCNL d.lgs. 151/2001
Paternità obbligatoria 10 giorni 100% indennità legge
Congedo parentale fino a 10-11 mesi tra i genitori indennità INPS secondo legge d.lgs. 151/2001
Riposi per allattamento 1° anno del bambino retribuiti legge
Tutele violenza/molestie rafforzate dal rinnovo 2025 CCNL

Nota: le percentuali e i mesi del congedo parentale sono aggiornati periodicamente dalla legge di bilancio; verificare la disciplina INPS vigente al momento della fruizione.

Le novità del rinnovo 2025

Il rinnovo del 30 ottobre 2025 ha introdotto norme rafforzate sulla genitorialità e misure di contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro, in linea con gli orientamenti più recenti. È stata inoltre estesa l’assistenza sanitaria integrativa ai familiari fiscalmente a carico (vedi voce welfare), a beneficio anche dei nuclei con figli.

Casi pratici

Tizia – portiera in maternità
Tizia, portiera con alloggio, entra in congedo di maternità obbligatorio: per cinque mesi è tutelata dal divieto di licenziamento, percepisce l’indennità INfPS all’80% (eventualmente integrata dal CCNL) e conserva l’alloggio di servizio.
Caio – congedo di paternità
Caio, addetto manutenzione, alla nascita del figlio fruisce dei 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio retribuiti, previsti dalla legge, comunicandoli al datore con il dovuto preavviso.
Sempronia – congedo parentale frazionato
Sempronia, dopo la maternità obbligatoria, utilizza alcuni mesi di congedo parentale frazionato per seguire il bambino, percependo l’indennità INPS prevista dalla legge per i mesi indennizzabili.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi Legge 104: requisiti, domanda e casi →

Domande frequenti

Quanto dura la maternità obbligatoria?
Cinque mesi complessivi (di norma due prima e tre dopo il parto, con possibilità di flessibilità), con indennità INPS all’80% della retribuzione, che il CCNL può integrare. È un istituto del d.lgs. 151/2001.
Posso essere licenziata durante la maternità?
No. Vige il divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge (es. cessazione dell’attività, giusta causa).
Quanti giorni di congedo di paternità spettano?
Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni, retribuiti, da fruire intorno alla nascita. È un istituto di legge che si applica anche nel settore del portierato.
Il congedo parentale è pagato?
Sì, nei limiti previsti dal d.lgs. 151/2001: una parte dei mesi è indennizzata dall’INPS secondo le percentuali aggiornate dalla legge. La durata complessiva arriva a circa 10-11 mesi tra i due genitori.
Cosa ha cambiato il rinnovo 2025 sulla genitorialità?
Il rinnovo del 30 ottobre 2025 ha rafforzato le norme su genitorialità e contrasto a violenza e molestie e ha esteso l’assistenza sanitaria integrativa ai familiari fiscalmente a carico, a beneficio dei nuclei con figli.

Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Maternità, paternità e congedi parentali sono regolati dal D.Lgs. 151/2001 e si applicano a tutti i lavoratori, portieri e custodi compresi.
  • Il congedo di maternità obbligatorio dura cinque mesi (di regola due mesi prima e tre dopo il parto, con flessibilità); è coperto da indennità INPS.
  • Il congedo di paternità obbligatorio spetta al padre lavoratore nei giorni previsti dalla legge, fruibili attorno alla nascita.
  • Il congedo parentale è facoltativo, ripartibile tra i genitori entro i limiti di età del figlio e di durata complessiva fissati dalla legge.
  • Il rinnovo 2025 del CCNL ha rafforzato le tutele su genitorialità e contrasto a violenza e molestie; le integrazioni economiche dipendono dal contratto.
Indice dei contenuti

Il rapporto di portierato ha caratteristiche peculiari: spesso comporta l'alloggio nello stabile, un legame stretto con il condominio datore di lavoro e mansioni di custodia continuativa. Eppure, sul terreno della genitorialità, il portiere e il custode godono delle stesse tutele di qualunque altro lavoratore: la base è di legge, fissata dal Testo unico maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001), e il CCNL Proprietari di Fabbricato può aggiungervi integrazioni, come quelle introdotte con il rinnovo del 30 ottobre 2025.

Il congedo di maternità: cinque mesi inderogabili

Il congedo di maternità obbligatorio dura cinque mesi, articolati di regola in due mesi prima della data presunta del parto e tre dopo, con la possibilità della flessibilità che consente di posticipare l'astensione e prolungarla dopo la nascita, previa idoneità medica. Durante il congedo opera il divieto di adibire la lavoratrice al lavoro e spetta l'indennità INPS, secondo le misure delle circolari aggiornate. È una tutela che protegge salute della madre e del nascituro.

Il congedo di paternità

Il padre lavoratore ha diritto al congedo di paternità obbligatorio, da fruire nei giorni previsti dalla legge attorno alla nascita, indennizzato dall'INPS. Si tratta di un diritto autonomo, che non sottrae nulla alle tutele della madre, e che il rinnovo 2025 si inserisce a valorizzare nel quadro del rafforzamento della genitorialità condivisa. Nel portierato, dove l'organizzazione del lavoro è spesso individuale, la pianificazione della sostituzione durante il congedo richiede attenzione.

Il congedo parentale facoltativo

Esaurito il congedo obbligatorio, i genitori possono fruire del congedo parentale: facoltativo, ripartibile tra madre e padre entro i limiti complessivi di durata e di età del figlio fissati dal D.Lgs. 151/2001, con un'indennità di regola in misura ridotta secondo le previsioni di legge. La legge prevede inoltre periodi maggiormente indennizzati per incentivare la condivisione: le percentuali e i mesi vanno verificati sulle disposizioni e circolari INPS aggiornate.

Le tutele del rinnovo 2025

Il rinnovo del 30 ottobre 2025, con vigenza dal novembre 2025, ha rafforzato le previsioni in materia di genitorialità e ha introdotto o consolidato misure di contrasto a violenza e molestie nei luoghi di lavoro, in linea con l'evoluzione normativa e con la Convenzione OIL sul tema. Sono previsioni che ampliano la tutela oltre il minimo legale: per il dettaglio delle integrazioni economiche e dei permessi aggiuntivi si rinvia al testo contrattuale vigente.

Divieto di licenziamento e conservazione del posto

Dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino opera il divieto di licenziamento della lavoratrice madre, salvo cause tassative (giusta causa, cessazione dell'attività, esito negativo della prova). Analoga tutela protegge il padre che fruisce del congedo. Il rapporto resta vivo e l'anzianità continua a maturare ai fini del TFR (art. 2120 c.c.) e degli altri istituti, secondo le regole applicabili.

Rientro e diritto alle stesse mansioni

Al termine del congedo la lavoratrice o il lavoratore ha diritto a rientrare nella stessa unità e a mansioni equivalenti a quelle svolte prima (art. 2103 c.c. e D.Lgs. 151/2001), conservando il trattamento maturato. Nel portierato il rientro va organizzato tenendo conto della specificità della mansione e, ove presente, dell'alloggio di servizio. Eventuali permessi per l'allattamento e i riposi giornalieri nel primo anno restano garantiti dalla legge.

Domande frequenti

Il portiere ha diritto al congedo di maternità e paternità?

Sì. Le tutele di maternità, paternità e congedi parentali derivano dal D.Lgs. 151/2001 e si applicano a tutti i lavoratori, portieri e custodi compresi. Il CCNL Proprietari di Fabbricato può aggiungere integrazioni economiche.

Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?

Cinque mesi, di regola due mesi prima e tre dopo il parto, con possibilità di flessibilità previa idoneità medica. Durante il congedo opera il divieto di adibire la lavoratrice al lavoro e spetta l'indennità INPS.

Cosa ha cambiato il rinnovo 2025 del CCNL Portieri?

Il rinnovo del 30 ottobre 2025 ha rafforzato le previsioni su genitorialità e introdotto o consolidato misure di contrasto a violenza e molestie sul lavoro. Per le integrazioni economiche e i permessi aggiuntivi si rinvia al testo vigente.

Il datore può licenziare una portiera in gravidanza?

No. Dall'inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino opera il divieto di licenziamento, salvo cause tassative come giusta causa, cessazione dell'attività o esito negativo della prova (D.Lgs. 151/2001).

Al rientro dal congedo si torna alle stesse mansioni?

Sì. Al termine del congedo si ha diritto a rientrare nella stessa unità e a mansioni equivalenti a quelle precedenti (art. 2103 c.c. e D.Lgs. 151/2001), conservando il trattamento maturato. Restano i riposi per allattamento nel primo anno.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.