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Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato
Congedo di maternità e paternità, congedo parentale e le tutele introdotte dal rinnovo 2025.
La maternità e i congedi parentali sono regolati dal d.lgs. 151/2001: congedo obbligatorio di maternità di cinque mesi, congedo di paternità e congedo parentale facoltativo. Il rinnovo 2025 ha rafforzato le norme su genitorialità e contrasto a violenza e molestie. Il CCNL può aggiungere integrazioni economiche.
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La base è di legge
Le tutele di maternità, paternità e congedi parentali derivano dal Testo unico maternità e paternità (d.lgs. 151/2001) e si applicano a tutti i lavoratori, comprese le lavoratrici e i lavoratori del settore portierato. Il CCNL non sostituisce la legge: può soltanto migliorarla, ad esempio con integrazioni economiche o permessi aggiuntivi.
Congedo di maternità
Il congedo obbligatorio di maternità dura complessivamente cinque mesi (di norma due prima e tre dopo il parto, con possibilità di flessibilità), durante i quali spetta un’indennità INPS pari all’80% della retribuzione, che il CCNL può integrare. Durante il congedo vige il divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di età del bambino.
Paternità e congedo parentale
- Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni (istituto di legge), fruibili intorno alla nascita.
- Congedo parentale: facoltativo, fino a complessivi 10-11 mesi tra i genitori, con indennità INPS secondo le percentuali e i mesi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.
- Riposi giornalieri per allattamento nel primo anno di vita del bambino.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Trattamento | Fonte |
|---|---|---|---|
| Maternità obbligatoria | 5 mesi | 80% INPS, integrabile dal CCNL | d.lgs. 151/2001 |
| Paternità obbligatoria | 10 giorni | 100% indennità | legge |
| Congedo parentale | fino a 10-11 mesi tra i genitori | indennità INPS secondo legge | d.lgs. 151/2001 |
| Riposi per allattamento | 1° anno del bambino | retribuiti | legge |
| Tutele violenza/molestie | – | rafforzate dal rinnovo 2025 | CCNL |
Nota: le percentuali e i mesi del congedo parentale sono aggiornati periodicamente dalla legge di bilancio; verificare la disciplina INPS vigente al momento della fruizione.
Le novità del rinnovo 2025
Il rinnovo del 30 ottobre 2025 ha introdotto norme rafforzate sulla genitorialità e misure di contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro, in linea con gli orientamenti più recenti. È stata inoltre estesa l’assistenza sanitaria integrativa ai familiari fiscalmente a carico (vedi voce welfare), a beneficio anche dei nuclei con figli.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura la maternità obbligatoria?
Posso essere licenziata durante la maternità?
Quanti giorni di congedo di paternità spettano?
Il congedo parentale è pagato?
Cosa ha cambiato il rinnovo 2025 sulla genitorialità?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il rapporto di portierato ha caratteristiche peculiari: spesso comporta l'alloggio nello stabile, un legame stretto con il condominio datore di lavoro e mansioni di custodia continuativa. Eppure, sul terreno della genitorialità, il portiere e il custode godono delle stesse tutele di qualunque altro lavoratore: la base è di legge, fissata dal Testo unico maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001), e il CCNL Proprietari di Fabbricato può aggiungervi integrazioni, come quelle introdotte con il rinnovo del 30 ottobre 2025.
Il congedo di maternità: cinque mesi inderogabili
Il congedo di maternità obbligatorio dura cinque mesi, articolati di regola in due mesi prima della data presunta del parto e tre dopo, con la possibilità della flessibilità che consente di posticipare l'astensione e prolungarla dopo la nascita, previa idoneità medica. Durante il congedo opera il divieto di adibire la lavoratrice al lavoro e spetta l'indennità INPS, secondo le misure delle circolari aggiornate. È una tutela che protegge salute della madre e del nascituro.
Il congedo di paternità
Il padre lavoratore ha diritto al congedo di paternità obbligatorio, da fruire nei giorni previsti dalla legge attorno alla nascita, indennizzato dall'INPS. Si tratta di un diritto autonomo, che non sottrae nulla alle tutele della madre, e che il rinnovo 2025 si inserisce a valorizzare nel quadro del rafforzamento della genitorialità condivisa. Nel portierato, dove l'organizzazione del lavoro è spesso individuale, la pianificazione della sostituzione durante il congedo richiede attenzione.
Il congedo parentale facoltativo
Esaurito il congedo obbligatorio, i genitori possono fruire del congedo parentale: facoltativo, ripartibile tra madre e padre entro i limiti complessivi di durata e di età del figlio fissati dal D.Lgs. 151/2001, con un'indennità di regola in misura ridotta secondo le previsioni di legge. La legge prevede inoltre periodi maggiormente indennizzati per incentivare la condivisione: le percentuali e i mesi vanno verificati sulle disposizioni e circolari INPS aggiornate.
Le tutele del rinnovo 2025
Il rinnovo del 30 ottobre 2025, con vigenza dal novembre 2025, ha rafforzato le previsioni in materia di genitorialità e ha introdotto o consolidato misure di contrasto a violenza e molestie nei luoghi di lavoro, in linea con l'evoluzione normativa e con la Convenzione OIL sul tema. Sono previsioni che ampliano la tutela oltre il minimo legale: per il dettaglio delle integrazioni economiche e dei permessi aggiuntivi si rinvia al testo contrattuale vigente.
Divieto di licenziamento e conservazione del posto
Dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino opera il divieto di licenziamento della lavoratrice madre, salvo cause tassative (giusta causa, cessazione dell'attività, esito negativo della prova). Analoga tutela protegge il padre che fruisce del congedo. Il rapporto resta vivo e l'anzianità continua a maturare ai fini del TFR (art. 2120 c.c.) e degli altri istituti, secondo le regole applicabili.
Rientro e diritto alle stesse mansioni
Al termine del congedo la lavoratrice o il lavoratore ha diritto a rientrare nella stessa unità e a mansioni equivalenti a quelle svolte prima (art. 2103 c.c. e D.Lgs. 151/2001), conservando il trattamento maturato. Nel portierato il rientro va organizzato tenendo conto della specificità della mansione e, ove presente, dell'alloggio di servizio. Eventuali permessi per l'allattamento e i riposi giornalieri nel primo anno restano garantiti dalla legge.
Domande frequenti
Il portiere ha diritto al congedo di maternità e paternità?
Sì. Le tutele di maternità, paternità e congedi parentali derivano dal D.Lgs. 151/2001 e si applicano a tutti i lavoratori, portieri e custodi compresi. Il CCNL Proprietari di Fabbricato può aggiungere integrazioni economiche.
Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
Cinque mesi, di regola due mesi prima e tre dopo il parto, con possibilità di flessibilità previa idoneità medica. Durante il congedo opera il divieto di adibire la lavoratrice al lavoro e spetta l'indennità INPS.
Cosa ha cambiato il rinnovo 2025 del CCNL Portieri?
Il rinnovo del 30 ottobre 2025 ha rafforzato le previsioni su genitorialità e introdotto o consolidato misure di contrasto a violenza e molestie sul lavoro. Per le integrazioni economiche e i permessi aggiuntivi si rinvia al testo vigente.
Il datore può licenziare una portiera in gravidanza?
No. Dall'inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino opera il divieto di licenziamento, salvo cause tassative come giusta causa, cessazione dell'attività o esito negativo della prova (D.Lgs. 151/2001).
Al rientro dal congedo si torna alle stesse mansioni?
Sì. Al termine del congedo si ha diritto a rientrare nella stessa unità e a mansioni equivalenti a quelle precedenti (art. 2103 c.c. e D.Lgs. 151/2001), conservando il trattamento maturato. Restano i riposi per allattamento nel primo anno.