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La guida
Periodo di prova nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato
Durata della prova per portieri, custodi e addetti, forma scritta obbligatoria e regole di recesso.
Il periodo di prova nel CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati deve risultare da atto scritto (art. 33) e dura 2 mesi per i portieri (profili A) e per il profilo D; per gli operai (profili B) va da 6 a 30 giorni di effettivo lavoro, per gli impiegati e i quadri (profili C) da 30 a 180 giorni. Nel portierato chi recede durante la prova deve dare 10 giorni di preavviso.
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A cosa serve il periodo di prova
Il periodo di prova consente a datore e lavoratore di verificare la reciproca convenienza del rapporto. Nel settore dei portieri e custodi è particolarmente importante perché valuta non solo le capacità tecniche, ma anche l’affidabilità nella custodia dello stabile e, per i profili con alloggio, la compatibilità con l’obbligo di dimora e reperibilità.
Forma scritta obbligatoria
Il patto di prova deve risultare da atto scritto sottoscritto prima o al momento dell’assunzione. In mancanza di forma scritta, il lavoratore si considera assunto in via definitiva senza prova. L’atto deve indicare durata, profilo di inquadramento e mansioni.
Durata per profilo
L’art. 33 fissa la durata della prova profilo per profilo: 2 mesi per i portieri (profili A) e per il profilo D, da 6 a 30 giorni di effettivo lavoro per gli operai (profili B), da 30 a 180 giorni per gli impiegati e i quadri (profili C). Per gli apprendisti la durata è stabilita dalle parti nel contratto, entro i massimi del profilo di destinazione (art. 35, comma 2); l’apprendistato è previsto solo per i profili B1, B2, B4, C3, C4, D1 e D3.
Tabella riepilogativa
| Profilo | Qualifica | Durata massima |
|---|---|---|
| A (A1–A9) | Portieri, con e senza alloggio | 2 mesi |
| B1 | Operaio specializzato | 30 giorni di effettivo lavoro |
| B2 | Operaio qualificato | 20 giorni di effettivo lavoro |
| B3, B4 | Assistente bagnanti; pulizia e conduzione campi da tennis | 15 giorni di effettivo lavoro |
| B5 | Pulizia di androne e scale | 6 giorni di effettivo lavoro |
| C1, C2 | Quadri; impiegati con responsabilità di direzione esecutiva | 180 giorni di calendario |
| C3 | Impiegati di concetto | 60 giorni di effettivo lavoro |
| C4 | Impiegati d’ordine, segreteria | 30 giorni di effettivo lavoro |
| D | Lavoratori con compiti di sorveglianza | 2 mesi |
Fonte: art. 33 del CCNL 12 novembre 2012 (testo ufficiale Confedilizia, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, vigente 2013-2014); le stesse durate compaiono nella sintesi del CCNL 2020-2022 e, nelle fonti consultate, non risultano modificate dal rinnovo del 30 ottobre 2025.
Sospensione del periodo di prova
L’art. 33 non prevede la sospensione della prova per malattia, infortunio o ferie. Se il patto di prova non la disciplina, conviene regolarla per iscritto, indicando se la prova si prolunga dei giorni di assenza e fino a quando.
Recesso durante la prova
Durante il periodo di prova ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento e senza motivazione. Solo nel rapporto di portierato le parti devono però dare, entro il periodo di prova, un preavviso di 10 giorni (art. 33, comma 1). Restano nulli i recessi discriminatori o ritorsivi (per sesso, opinioni, attività sindacale, segnalazione di irregolarità). Se nessuno recede entro il termine, il rapporto si consolida a tempo indeterminato e il periodo di prova si computa a tutti gli effetti (art. 33, comma 3). Per il portiere con alloggio le parti possono convenire che non usufruisca dell’alloggio durante la prova: gli spetta allora l’indennità sostitutiva prevista dalle tabelle retributive.
Casi pratici
Domande frequenti
Il periodo di prova deve essere scritto?
Quanto dura la prova per un portiere?
Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
La malattia interrompe la prova?
Cosa succede al termine della prova?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.