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Periodo di prova nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato
Durata della prova per portieri, custodi e addetti, forma scritta obbligatoria e regole di recesso.
Il periodo di prova nel CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati deve risultare da atto scritto e varia in base al profilo, con durate più brevi per gli addetti e più lunghe per impiegati e quadri. Per gli apprendisti la prova è fissata in 60 giorni di calendario. Durante la prova il recesso è libero, salvo i divieti di legge.
A cosa serve il periodo di prova
Il periodo di prova consente a datore e lavoratore di verificare la reciproca convenienza del rapporto. Nel settore dei portieri e custodi è particolarmente importante perché valuta non solo le capacità tecniche, ma anche l’affidabilità nella custodia dello stabile e, per i profili con alloggio, la compatibilità con l’obbligo di dimora e reperibilità.
Forma scritta obbligatoria
Il patto di prova deve risultare da atto scritto sottoscritto prima o al momento dell’assunzione. In mancanza di forma scritta, il lavoratore si considera assunto in via definitiva senza prova. L’atto deve indicare durata, profilo di inquadramento e mansioni.
Durata per profilo
Il contratto gradua la durata massima della prova in funzione della complessità del profilo: più breve per gli addetti esecutivi (portieri, addetti pulizie), più lunga per impiegati di concetto e quadri. Per gli apprendisti il CCNL fissa la prova in 60 giorni di calendario.
Tabella riepilogativa
| Profilo | Esempio | Durata massima (indicativa) |
|---|---|---|
| A (portieri) e B (addetti) | Portiere, addetto pulizie, operaio | fino a circa 1 mese |
| C impiegati d’ordine | Impiegato amministrativo | fino a circa 2 mesi |
| C concetto / quadri | Impiegato di concetto, quadro | fino a circa 3 mesi |
| Apprendisti | Qualsiasi profilo in apprendistato | 60 giorni di calendario |
Nota: le durate per i profili non in apprendistato sono indicative; il valore esatto va verificato sull’articolo del CCNL relativo al profilo. Il dato certo dal contratto è la prova di 60 giorni per gli apprendisti.
Sospensione del periodo di prova
Malattia, infortunio, maternità, congedi e ferie sospendono il decorso della prova, che riprende al rientro: lo scopo è garantire un effettivo periodo di valutazione della prestazione. La prova si prolunga quindi dei giorni di assenza.
Recesso durante la prova
Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso né di motivazione. Restano illegittimi i recessi discriminatori o ritorsivi (per sesso, opinioni, attività sindacale, segnalazione di irregolarità), che sono nulli. Se nessuno recede entro il termine, il rapporto si consolida a tempo indeterminato e il periodo di prova si computa nell’anzianità.
Casi pratici
Domande frequenti
Il periodo di prova deve essere scritto?
Quanto dura la prova per un portiere?
Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
La malattia interrompe la prova?
Cosa succede al termine della prova?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, obbligatoriamente. Il patto di prova deve risultare da atto scritto firmato all’assunzione e indicare durata, profilo e mansioni. Senza forma scritta il lavoratore è assunto in via definitiva, senza prova.
Quanto dura la prova per un portiere?
Per i profili esecutivi come portieri e addetti la durata massima è breve (indicativamente attorno a un mese), più lunga per impiegati e quadri. Per gli apprendisti il CCNL fissa 60 giorni di calendario. La durata precisa va verificata sull’articolo del contratto relativo al profilo.
Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
Sì: durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso né obbligo di motivazione. Sono però vietati e nulli i recessi discriminatori o ritorsivi.
La malattia interrompe la prova?
Sì. Malattia, infortunio, maternità, congedi e ferie sospendono il decorso della prova, che si prolunga di altrettanti giorni per garantire un periodo effettivo di valutazione.
Cosa succede al termine della prova?
Se nessuna delle parti recede entro il termine, il rapporto si consolida automaticamente a tempo indeterminato e il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio, rilevante per scatti, ferie, preavviso e TFR.