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Ultimo aggiornamento: 4 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il periodo di prova nel CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati deve risultare da atto scritto e varia in base al profilo, da poche settimane per gli addetti a qualche mese per i quadri. Per gli apprendisti è di 60 giorni di calendario. Durante la prova il recesso è libero, salvo i divieti di legge.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Periodo di prova nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Durata della prova per portieri, custodi e addetti, forma scritta obbligatoria e regole di recesso.

In sintesi

Il periodo di prova nel CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati deve risultare da atto scritto e varia in base al profilo, con durate più brevi per gli addetti e più lunghe per impiegati e quadri. Per gli apprendisti la prova è fissata in 60 giorni di calendario. Durante la prova il recesso è libero, salvo i divieti di legge.

Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
30 ottobre 2025
Vigenza
1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
Ambito
~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

A cosa serve il periodo di prova

Il periodo di prova consente a datore e lavoratore di verificare la reciproca convenienza del rapporto. Nel settore dei portieri e custodi è particolarmente importante perché valuta non solo le capacità tecniche, ma anche l’affidabilità nella custodia dello stabile e, per i profili con alloggio, la compatibilità con l’obbligo di dimora e reperibilità.

Forma scritta obbligatoria

Il patto di prova deve risultare da atto scritto sottoscritto prima o al momento dell’assunzione. In mancanza di forma scritta, il lavoratore si considera assunto in via definitiva senza prova. L’atto deve indicare durata, profilo di inquadramento e mansioni.

Durata per profilo

Il contratto gradua la durata massima della prova in funzione della complessità del profilo: più breve per gli addetti esecutivi (portieri, addetti pulizie), più lunga per impiegati di concetto e quadri. Per gli apprendisti il CCNL fissa la prova in 60 giorni di calendario.

Tabella riepilogativa

Durata indicativa del periodo di prova per profilo
Profilo Esempio Durata massima (indicativa)
A (portieri) e B (addetti) Portiere, addetto pulizie, operaio fino a circa 1 mese
C impiegati d’ordine Impiegato amministrativo fino a circa 2 mesi
C concetto / quadri Impiegato di concetto, quadro fino a circa 3 mesi
Apprendisti Qualsiasi profilo in apprendistato 60 giorni di calendario

Nota: le durate per i profili non in apprendistato sono indicative; il valore esatto va verificato sull’articolo del CCNL relativo al profilo. Il dato certo dal contratto è la prova di 60 giorni per gli apprendisti.

Sospensione del periodo di prova

Malattia, infortunio, maternità, congedi e ferie sospendono il decorso della prova, che riprende al rientro: lo scopo è garantire un effettivo periodo di valutazione della prestazione. La prova si prolunga quindi dei giorni di assenza.

Recesso durante la prova

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso né di motivazione. Restano illegittimi i recessi discriminatori o ritorsivi (per sesso, opinioni, attività sindacale, segnalazione di irregolarità), che sono nulli. Se nessuno recede entro il termine, il rapporto si consolida a tempo indeterminato e il periodo di prova si computa nell’anzianità.

Casi pratici

Tizio – portiere in prova
Tizio è assunto come portiere A2 con patto di prova scritto di un mese. Dopo tre settimane il proprietario, non soddisfatto, recede: può farlo liberamente, senza preavviso, perché il rapporto è ancora in prova. Tizio matura solo la retribuzione per i giorni lavorati e il relativo TFR.
Caia – prova non messa per iscritto
Caia inizia a lavorare come addetta alle pulizie senza che il patto di prova sia stato messo per iscritto. In assenza di forma scritta, Caia è considerata assunta in via definitiva: il datore non può invocare la prova per recedere senza preavviso.
Sempronio – malattia in prova
Sempronio (apprendista, prova di 60 giorni) si ammala per 10 giorni durante la prova. Il periodo di prova si sospende e si prolunga di altri 10 giorni, in modo che il datore disponga comunque di 60 giorni effettivi di valutazione.

Domande frequenti

Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, obbligatoriamente. Il patto di prova deve risultare da atto scritto firmato all’assunzione e indicare durata, profilo e mansioni. Senza forma scritta il lavoratore è assunto in via definitiva, senza prova.
Quanto dura la prova per un portiere?
Per i profili esecutivi come portieri e addetti la durata massima è breve (indicativamente attorno a un mese), più lunga per impiegati e quadri. Per gli apprendisti il CCNL fissa 60 giorni di calendario. La durata precisa va verificata sull’articolo del contratto relativo al profilo.
Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
Sì: durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso né obbligo di motivazione. Sono però vietati e nulli i recessi discriminatori o ritorsivi.
La malattia interrompe la prova?
Sì. Malattia, infortunio, maternità, congedi e ferie sospendono il decorso della prova, che si prolunga di altrettanti giorni per garantire un periodo effettivo di valutazione.
Cosa succede al termine della prova?
Se nessuna delle parti recede entro il termine, il rapporto si consolida automaticamente a tempo indeterminato e il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio, rilevante per scatti, ferie, preavviso e TFR.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Il periodo di prova deve essere scritto?

Sì, obbligatoriamente. Il patto di prova deve risultare da atto scritto firmato all’assunzione e indicare durata, profilo e mansioni. Senza forma scritta il lavoratore è assunto in via definitiva, senza prova.

Quanto dura la prova per un portiere?

Per i profili esecutivi come portieri e addetti la durata massima è breve (indicativamente attorno a un mese), più lunga per impiegati e quadri. Per gli apprendisti il CCNL fissa 60 giorni di calendario. La durata precisa va verificata sull’articolo del contratto relativo al profilo.

Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?

Sì: durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso né obbligo di motivazione. Sono però vietati e nulli i recessi discriminatori o ritorsivi.

La malattia interrompe la prova?

Sì. Malattia, infortunio, maternità, congedi e ferie sospendono il decorso della prova, che si prolunga di altrettanti giorni per garantire un periodo effettivo di valutazione.

Cosa succede al termine della prova?

Se nessuna delle parti recede entro il termine, il rapporto si consolida automaticamente a tempo indeterminato e il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio, rilevante per scatti, ferie, preavviso e TFR.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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