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La guida

CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Periodo di prova nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Durata della prova per portieri, custodi e addetti, forma scritta obbligatoria e regole di recesso.

In sintesi

Il periodo di prova nel CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati deve risultare da atto scritto (art. 33) e dura 2 mesi per i portieri (profili A) e per il profilo D; per gli operai (profili B) va da 6 a 30 giorni di effettivo lavoro, per gli impiegati e i quadri (profili C) da 30 a 180 giorni. Nel portierato chi recede durante la prova deve dare 10 giorni di preavviso.

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Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
30 ottobre 2025
Vigenza
1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
Ambito
~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

A cosa serve il periodo di prova

Il periodo di prova consente a datore e lavoratore di verificare la reciproca convenienza del rapporto. Nel settore dei portieri e custodi è particolarmente importante perché valuta non solo le capacità tecniche, ma anche l’affidabilità nella custodia dello stabile e, per i profili con alloggio, la compatibilità con l’obbligo di dimora e reperibilità.

Forma scritta obbligatoria

Il patto di prova deve risultare da atto scritto sottoscritto prima o al momento dell’assunzione. In mancanza di forma scritta, il lavoratore si considera assunto in via definitiva senza prova. L’atto deve indicare durata, profilo di inquadramento e mansioni.

Durata per profilo

L’art. 33 fissa la durata della prova profilo per profilo: 2 mesi per i portieri (profili A) e per il profilo D, da 6 a 30 giorni di effettivo lavoro per gli operai (profili B), da 30 a 180 giorni per gli impiegati e i quadri (profili C). Per gli apprendisti la durata è stabilita dalle parti nel contratto, entro i massimi del profilo di destinazione (art. 35, comma 2); l’apprendistato è previsto solo per i profili B1, B2, B4, C3, C4, D1 e D3.

Tabella riepilogativa

Durata massima del periodo di prova per profilo (art. 33 CCNL)
Profilo Qualifica Durata massima
A (A1–A9) Portieri, con e senza alloggio 2 mesi
B1 Operaio specializzato 30 giorni di effettivo lavoro
B2 Operaio qualificato 20 giorni di effettivo lavoro
B3, B4 Assistente bagnanti; pulizia e conduzione campi da tennis 15 giorni di effettivo lavoro
B5 Pulizia di androne e scale 6 giorni di effettivo lavoro
C1, C2 Quadri; impiegati con responsabilità di direzione esecutiva 180 giorni di calendario
C3 Impiegati di concetto 60 giorni di effettivo lavoro
C4 Impiegati d’ordine, segreteria 30 giorni di effettivo lavoro
D Lavoratori con compiti di sorveglianza 2 mesi

Fonte: art. 33 del CCNL 12 novembre 2012 (testo ufficiale Confedilizia, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, vigente 2013-2014); le stesse durate compaiono nella sintesi del CCNL 2020-2022 e, nelle fonti consultate, non risultano modificate dal rinnovo del 30 ottobre 2025.

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Sospensione del periodo di prova

L’art. 33 non prevede la sospensione della prova per malattia, infortunio o ferie. Se il patto di prova non la disciplina, conviene regolarla per iscritto, indicando se la prova si prolunga dei giorni di assenza e fino a quando.

Recesso durante la prova

Durante il periodo di prova ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento e senza motivazione. Solo nel rapporto di portierato le parti devono però dare, entro il periodo di prova, un preavviso di 10 giorni (art. 33, comma 1). Restano nulli i recessi discriminatori o ritorsivi (per sesso, opinioni, attività sindacale, segnalazione di irregolarità). Se nessuno recede entro il termine, il rapporto si consolida a tempo indeterminato e il periodo di prova si computa a tutti gli effetti (art. 33, comma 3). Per il portiere con alloggio le parti possono convenire che non usufruisca dell’alloggio durante la prova: gli spetta allora l’indennità sostitutiva prevista dalle tabelle retributive.

Casi pratici

Tizio – portiere in prova
Tizio è assunto come portiere A2 con patto di prova scritto di due mesi. Dopo tre settimane il proprietario, non soddisfatto, recede: può farlo senza motivazione, ma deve dare i 10 giorni di preavviso previsti per il portierato. Tizio matura la retribuzione per i giorni lavorati e il relativo TFR.
Caia – prova non messa per iscritto
Caia inizia a lavorare come addetta alle pulizie senza che il patto di prova sia stato messo per iscritto. In assenza di forma scritta, Caia è considerata assunta in via definitiva: il datore non può invocare la prova per recedere senza preavviso.
Sempronio – malattia in prova
Sempronio, operaio B2, ha una prova di 20 giorni di effettivo lavoro e si ammala per 10 giorni. Il CCNL non dice se la prova si sospende: nel suo patto scritto era previsto che si prolungasse dei giorni di assenza, quindi la prova riprende al rientro e il datore dispone comunque di 20 giorni di lavoro effettivo.
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Domande frequenti

Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, obbligatoriamente. Il patto di prova deve risultare da atto scritto firmato all’assunzione e indicare durata, profilo e mansioni. Senza forma scritta il lavoratore è assunto in via definitiva, senza prova.
Quanto dura la prova per un portiere?
Due mesi per i portieri (profili A); per gli operai B da 6 a 30 giorni di effettivo lavoro, per gli impiegati e i quadri C da 30 a 180 giorni. Per gli apprendisti la durata è concordata nei limiti del profilo di destinazione (artt. 33 e 35 del CCNL).
Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
Sì, senza motivazione. Nel portierato, però, va dato un preavviso di 10 giorni entro il periodo di prova (art. 33). Sono vietati e nulli i recessi discriminatori o ritorsivi.
La malattia interrompe la prova?
Il CCNL non lo stabilisce: l’art. 33 non regola la sospensione della prova. Conviene prevederla nel patto scritto, indicando se la prova si prolunga dei giorni di assenza.
Cosa succede al termine della prova?
Se nessuna delle parti recede entro il termine, il rapporto si consolida automaticamente a tempo indeterminato e il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio, rilevante per scatti, ferie, preavviso e TFR.

Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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