Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Periodo di prova nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Durata della prova per portieri, custodi e addetti, forma scritta obbligatoria e regole di recesso.

In sintesi

Il periodo di prova nel CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati deve risultare da atto scritto e varia in base al profilo, con durate più brevi per gli addetti e più lunghe per impiegati e quadri. Per gli apprendisti la prova è fissata in 60 giorni di calendario. Durante la prova il recesso è libero, salvo i divieti di legge.

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Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
30 ottobre 2025
Vigenza
1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
Ambito
~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

A cosa serve il periodo di prova

Il periodo di prova consente a datore e lavoratore di verificare la reciproca convenienza del rapporto. Nel settore dei portieri e custodi è particolarmente importante perché valuta non solo le capacità tecniche, ma anche l’affidabilità nella custodia dello stabile e, per i profili con alloggio, la compatibilità con l’obbligo di dimora e reperibilità.

Forma scritta obbligatoria

Il patto di prova deve risultare da atto scritto sottoscritto prima o al momento dell’assunzione. In mancanza di forma scritta, il lavoratore si considera assunto in via definitiva senza prova. L’atto deve indicare durata, profilo di inquadramento e mansioni.

Durata per profilo

Il contratto gradua la durata massima della prova in funzione della complessità del profilo: più breve per gli addetti esecutivi (portieri, addetti pulizie), più lunga per impiegati di concetto e quadri. Per gli apprendisti il CCNL fissa la prova in 60 giorni di calendario.

Tabella riepilogativa

Durata indicativa del periodo di prova per profilo
Profilo Esempio Durata massima (indicativa)
A (portieri) e B (addetti) Portiere, addetto pulizie, operaio fino a circa 1 mese
C impiegati d’ordine Impiegato amministrativo fino a circa 2 mesi
C concetto / quadri Impiegato di concetto, quadro fino a circa 3 mesi
Apprendisti Qualsiasi profilo in apprendistato 60 giorni di calendario

Nota: le durate per i profili non in apprendistato sono indicative; il valore esatto va verificato sull’articolo del CCNL relativo al profilo. Il dato certo dal contratto è la prova di 60 giorni per gli apprendisti.

Sospensione del periodo di prova

Malattia, infortunio, maternità, congedi e ferie sospendono il decorso della prova, che riprende al rientro: lo scopo è garantire un effettivo periodo di valutazione della prestazione. La prova si prolunga quindi dei giorni di assenza.

Recesso durante la prova

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso né di motivazione. Restano illegittimi i recessi discriminatori o ritorsivi (per sesso, opinioni, attività sindacale, segnalazione di irregolarità), che sono nulli. Se nessuno recede entro il termine, il rapporto si consolida a tempo indeterminato e il periodo di prova si computa nell’anzianità.

Casi pratici

Tizio – portiere in prova
Tizio è assunto come portiere A2 con patto di prova scritto di un mese. Dopo tre settimane il proprietario, non soddisfatto, recede: può farlo liberamente, senza preavviso, perché il rapporto è ancora in prova. Tizio matura solo la retribuzione per i giorni lavorati e il relativo TFR.
Caia – prova non messa per iscritto
Caia inizia a lavorare come addetta alle pulizie senza che il patto di prova sia stato messo per iscritto. In assenza di forma scritta, Caia è considerata assunta in via definitiva: il datore non può invocare la prova per recedere senza preavviso.
Sempronio – malattia in prova
Sempronio (apprendista, prova di 60 giorni) si ammala per 10 giorni durante la prova. Il periodo di prova si sospende e si prolunga di altri 10 giorni, in modo che il datore disponga comunque di 60 giorni effettivi di valutazione.

Domande frequenti

Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, obbligatoriamente. Il patto di prova deve risultare da atto scritto firmato all’assunzione e indicare durata, profilo e mansioni. Senza forma scritta il lavoratore è assunto in via definitiva, senza prova.
Quanto dura la prova per un portiere?
Per i profili esecutivi come portieri e addetti la durata massima è breve (indicativamente attorno a un mese), più lunga per impiegati e quadri. Per gli apprendisti il CCNL fissa 60 giorni di calendario. La durata precisa va verificata sull’articolo del contratto relativo al profilo.
Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
Sì: durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso né obbligo di motivazione. Sono però vietati e nulli i recessi discriminatori o ritorsivi.
La malattia interrompe la prova?
Sì. Malattia, infortunio, maternità, congedi e ferie sospendono il decorso della prova, che si prolunga di altrettanti giorni per garantire un periodo effettivo di valutazione.
Cosa succede al termine della prova?
Se nessuna delle parti recede entro il termine, il rapporto si consolida automaticamente a tempo indeterminato e il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio, rilevante per scatti, ferie, preavviso e TFR.

Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Nel CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) il periodo di prova deve risultare da atto scritto e varia per profilo professionale.
  • La funzione della prova qui e' peculiare: valuta capacita' tecniche, affidabilita' nella custodia dello stabile e, per i profili con alloggio, la compatibilita' con la residenza nello stabile.
  • Per gli apprendisti la prova e' fissata in sessanta giorni di calendario.
  • Durante la prova il recesso e' libero, salvo i divieti di legge contro recessi discriminatori o ritorsivi.
  • Le durate per profilo vanno lette sulle tabelle del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Il periodo di prova nel CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati ha caratteristiche proprie, legate alla natura del lavoro di portiere e custode. Qui la prova non misura soltanto la competenza tecnica, ma una dimensione di fiducia particolarmente intensa: l'affidabilita' nella custodia dello stabile, la gestione dei rapporti con i condomini, e per molti profili la convivenza con la residenza nell'alloggio di servizio. Su questo sfondo si applicano le regole generali del patto di prova.

La funzione della prova nel lavoro di custodia

Il periodo di prova consente a datore e lavoratore di verificare la reciproca convenienza del rapporto. Nel settore dei portieri e custodi questa verifica e' particolarmente delicata, perché tocca la sicurezza e il buon andamento dello stabile, la cura degli spazi comuni, l'affidabilita' nella gestione di chiavi e accessi. La fiducia e' il bene centrale, e la prova serve a costruirla.

La forma scritta del patto

Il patto di prova deve risultare da atto scritto, sottoscritto prima o contestualmente all'inizio del rapporto. La forma scritta e' condizione di validita': in sua assenza la prova non esiste e il rapporto si considera definitivo fin dall'origine. E' una garanzia che protegge il lavoratore da prove apposte ex post o in modo informale.

La durata per profilo professionale

La durata della prova varia in funzione del profilo: più breve per gli addetti con mansioni esecutive, più lunga per impiegati e profili di responsabilita'. Per gli apprendisti la prova e' fissata in sessanta giorni di calendario. Le durate precise per ciascun inquadramento vanno lette sulle tabelle del CCNL vigente, che ne definisce la graduazione.

Il recesso durante la prova

Durante il periodo di prova il recesso e' libero per entrambe le parti, senza obbligo di preavviso né di motivazione, in coerenza con la funzione di reciproca verifica. Questa liberta' incontra pero' i limiti generali dell'ordinamento: il recesso non può essere discriminatorio né ritorsivo, e tali divieti operano anche durante la prova.

Il profilo con alloggio di servizio

Per i portieri con alloggio di servizio la prova assume un rilievo ulteriore, perché valuta anche la compatibilita' della residenza nello stabile con le esigenze del servizio. La connessione tra rapporto di lavoro e godimento dell'alloggio richiede attenzione: la cessazione del rapporto incide sulla disponibilita' dell'alloggio secondo le regole contrattuali, profilo che il lavoratore deve conoscere fin dall'inizio.

Superamento della prova e consolidamento

Decorso il periodo di prova senza recesso, l'assunzione si intende confermata e il rapporto prosegue a tutti gli effetti, con l'anzianita' che decorre dall'inizio del rapporto stesso. Da quel momento si applicano le ordinarie tutele contro il licenziamento, e il recesso datoriale richiede giustificazione e preavviso secondo le regole generali.

Domande frequenti

Il periodo di prova dei portieri deve essere scritto?

Si'. Il patto di prova deve risultare da atto scritto, sottoscritto prima o contestualmente all'inizio del rapporto. In assenza della forma scritta la prova non esiste e il rapporto si considera definitivo fin dall'origine.

Quanto dura la prova per gli apprendisti?

Per gli apprendisti la prova e' fissata in sessanta giorni di calendario. Per gli altri profili la durata varia secondo l'inquadramento e va letta sulle tabelle del CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati vigente.

Durante la prova posso essere licenziato senza motivo?

Il recesso in prova e' libero, senza obbligo di preavviso o motivazione, perche' serve alla reciproca verifica. Non puo' pero' essere discriminatorio ne' ritorsivo: questi divieti di legge operano anche durante la prova.

Per il portiere con alloggio la prova e' diversa?

La funzione e' piu' ampia: valuta anche la compatibilita' della residenza nello stabile con il servizio. La cessazione del rapporto incide sulla disponibilita' dell'alloggio secondo le regole contrattuali, profilo da conoscere fin dall'inizio.

Cosa succede se supero la prova?

L'assunzione si intende confermata e il rapporto prosegue a tutti gli effetti, con l'anzianita' che decorre dall'inizio. Da quel momento si applicano le ordinarie tutele contro il licenziamento, con giustificazione e preavviso secondo le regole generali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.